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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 02/08/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Emanuela Cugusi CONSIGLIERA
Grazia Bagella CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 163 di RACL dell'anno 2021, proposta da
(già corrente in Parte_1 Parte_1
Selargius (CA), nella Via Monte Gran Sasso n. 60, P.IVA , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante , elettivamente domiciliata in Cagliari via San Parte_2
Lucifero n. 65, presso lo studio e la persona dell'Avv. Davide Valeriano Bonifacio
(C.F. ; Pec fax 070666075), che C.F._1 Email_1 la rappresenta ed assiste unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Giovanna Marini (C.F.
; Pec fax 070666075) giusta C.F._2 Email_2 procura speciale estesa a margine della memoria difensiva del procedimento di primo grado RG 5643/2016
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , residente in Quartu Sant'Elena, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Caboni n. 24, presso lo studio
1 dell'avvocato Luca Crotta (C.F.: ) che, unitamente all'avvocato C.F._4
Salvatore Pilurzu (C.F.: ), lo rappresenta e difende in virtù di C.F._5 procura speciale alle liti apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio n.
RACL 5643/14,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, ha agito in giudizio nei CP_1 confronti della datrice di lavoro società esponendo: Parte_1
- di lavorare alle dipendenze della convenuta dal 1° gennaio 2008, presso il punto vendita sito in Settimo San Pietro, via Democrito n. 1, con mansioni di macellaio e inquadramento professionale nel III livello secondo il C.C.N.L. del settore del terziario;
- di aver gestito in autonomia il reparto di macelleria assegnatogli, occupandosi dell'ordinativo della carne, della sua lavorazione (disossatura, sfesatura, rimondatura e taglio), dell'approvvigionamento del banco espositivo e del servizio alla clientela;
- che dette mansioni sarebbero proprie del II livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo applicato;
- di aver pertanto maturato il diritto all'inquadramento superiore e alla maggiore retribuzione;
- che dal 25 aprile 2014 era stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore e senza rotazione;
- che la procedura era stata avviata in violazione dell'art. 1, comma 7, della l. 23 luglio 1991, n. 223, avendo l'impresa omesso di comunicare alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le ragioni tecnico-organizzative che giustificassero l'esclusione del meccanismo della rotazione, in particolare con altri macellai addetti ad altri punti vendita.
Sulla base dell'esposizione in fatto sopra riassunta, il ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare il diritto all'inquadramento nel livello superiore, con condanna generica della resistente al pagamento del trattamento economico
2 differenziale conseguente, nonché di accertare l'illegittimità del suo collocamento in
CIGS, con conseguente condanna della società datrice al pagamento della differenza tra CP_ quanto dovuto a titolo di retribuzione e la minor somma erogata dall' per trattamento integrativo. ha resistito in giudizio, deducendo: Parte_1
- di essere stata costretta per difficoltà economiche a chiudere taluni punti vendita, i cui dipendenti erano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria;
- che rientrava tra i lavoratori il cui rapporto era stato sospeso;
CP_1
- che peraltro la sospensione non era stata continuativa e aveva riguardato solo taluni periodi tra gli anni 2014 e 2015 e che dal 1° aprile 2015 il ricorrente aveva ripreso servizio;
- che il collocamento in CIGS era stato effettuato legittimamente, essendo stati concordati con le organizzazioni sindacali gli specifici criteri – diversi dalla rotazione - per l'individuazione dei lavoratori da sospendere;
- che il ricorrente era passato alle proprie dipendenze per acquisizione dei rami d'azienda della società Romana Market s.a.s., con effetto dal 1° giugno 2012;
- che fino ad allora aveva lavorato nel punto vendita sito in Cagliari, CP_1 via Tuveri, ed era stato trasferito presso l'unità produttiva di Settimo San Pietro proprio dal 1° giugno 2012;
- che le mansioni svolte dal ricorrente erano quelle proprie del macellaio di III livello secondo il C.C.N.L. applicabile, come da inquadramento formalmente assegnato;
- che in ogni caso sarebbero prescritti i crediti retributivi maturati anteriormente al 12 giugno 2010.
La società ha concluso, quindi, per il rigetto di entrambe le domande proposte.
Il Tribunale, con sentenza n. 7 del 13-1-2021, ha parzialmente accolta la domanda, pronunciando il seguente dispositivo:
“rigetta la domanda del ricorrente di inquadramento nel livello retributivo superiore e la connessa domanda di pagamento del trattamento economico differenziale;
- dichiara l'illegittimità del collocamento in CIGS del ricorrente e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in suo favore della differenza tra il trattamento di integrazione salariale ricevuto nel periodo di sospensione dal lavoro e la retribuzione
3 che avrebbe percepito in assenza di tale sospensione;
- compensa le spese di lite per un mezzo e, per l'effetto, condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in euro
2.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
Propone appello la società, cui resiste l'appellante. La controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia la Illustre Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della impugnata sentenza:
- Dichiarare la legittimità del collocamento in CIGS dell'appellato e, per l'effetto, mandare assolta l'appellante da ogni avversa pretesa;
- Condannare l'appellato alla restituzione di quanto percepito in esito alla sentenza appellata, con accessori di legge.
- Con vittoria delle spese di lite di ambedue i gradi del giudizio
Per l'appellato:
- Rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. n. 7/2021 del 13 gennaio 2021, mandando assolto il signor da ogni avversa pretesa;
CP_1
- Con vittoria di spese e onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello formulati dalla società si possono sintetizzare in tre punti:
1. La procedura era incominciata prendendo in considerazione il licenziamento collettivo e non la CIG, che era un'ipotesi entrata in valutazione successivamente, ragion per cui non vi era potuta essere alcuna comunicazione preventiva dei criteri, visto che ancora non si parlava di CIG.
2. L'appellato aveva manifestato il suo consenso all'accordo che prevedeva la CIG senza rotazione.
3. Il Tribunale non aveva considerato che la sede di lavoro doveva essere considerata
4 come unità produttiva autonoma, per cui non si doveva effettuare una comparazione con le altre posizioni aziendali.
I primi due punti possono essere trattati unitariamente.
Il fatto che primo motivo dell'inizio della procedura, ovvero sia il licenziamento, sia stato poi abbandonato, non comporta che le fasi successive e le ipotesi successivamente prese in considerazione non debbano rispettare alcuna regola procedimentale o saltare fasi del procedimento, finalizzate anche alla tutela dei diritti individuali.
L'ipotesi della CIG è stata formulata successivamente al primo incontro, ma ciò non la rende legibus soluta, tanto è vero che comunque una fase procedimentale si è verificata. Essendo un nuovo oggetto di confronto, ciò implica che rispetto ad esso dovesse darsi luogo a tutte le fasi della procedura, partendo dalla comunicazione dei criteri di scelta dei lavoratori e delle ragioni che avrebbero impedito il ricorso al criterio della rotazione, esclusione poi effettivamente contenuta nell'accordo concluso al termine delle trattative. Ne consegue che restano inalterati gli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 citata ed i criteri di scelta e le modalità della rotazione devono essere precisati sin dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale, oppure del momento in cui si è concretizzata l'ipotesi organizzativa da discutere, e non sono stati spostati a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto (cfr. Cass. 26587 del 2011 e r Cass. n. 193 del 2016).
Tale fase, pacificamente, non si è verificata ed il fatto che, successivamente, sia stato raggiunto un accordo non può avere efficacia sanante poiché essa è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione è strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali. Né può essere ammessa, con effetto retroattivo, rispetto a scelte in concreto già operate" (Cass. 11 marzo 2015, n. 4886, anche per richiamo di:
Cass. 12 dicembre 2011, n. 26587; Cass. 9 giugno 2009, n. 13240; Cass. 1 luglio 2009,
n. 15393, cass. n. 26394-2016).
Ciò rende evidente l'infondatezza dei due primi motivi di appello, poiché sarebbe inefficace anche la volontà espressa dall'appellato nell'accordo, fatto che
5 comunque è contestato.
L'appellato, come affermato dallo stesso nella memoria di costituzione in questo grado, ha sempre contestato la scelta aziendale e non ha partecipato alla riunione in cui l'accordo sarebbe stato raggiunto “all'unanimità”. Neppure è dato conoscere quali e quanti sarebbero stati i lavoratori che avrebbero espresso tale voto in occasione della riunione, così che il fatto si conferma irrilevante. Allo stesso modo non rileva che l'azienda non potesse organizzare la rotazione dei lavoratori, oltre ad essere il fatto, anch'esso, non dimostrato.
Il terzo motivo di appello è inammissibile, poiché solo in questo grado per la prima volta si fa questione sulla natura di unità produttiva autonoma di quella cui era addetto l'appellato. La prospettazione è, pertanto, manifestamente tardiva.
In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate sui valori medi di tariffa.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi €. 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso del 15%, IVA e
CPA, disponendone la distrazione in favore del difensore dell'appellato.
Cagliari, 3-11-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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