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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/07/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 238 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), per tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI MARCO ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo Studio in VICOLO SAN BERNARDINO, 5/A 37123 VERONA;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
GRIPPO BARTOLOMEO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in
VIA GRASSI 4 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Finanziamento al consumo.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In via principale:
1. Riformare la sentenza 854/2022 del Tribunale di Ivrea (RG 2782/2019) pubblicata il
21/7/2022 e non notificata per le ragioni sopra esposte:
a. accertare che la parte appellata ha sottoscritto il contratto di finanziamento e si è resa inadempiente;
b. accertare l'assenza dei presupposti per la risoluzione di cui all'art. 125quinquies TUB;
c. per l'effetto confermare il DI opposto;
d. riformare il capo sulle spese di lite di primo grado;
2. in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Parte_1 [...]
, della somma € 7.732,26 alla data del DI (ovvero della diversa Controparte_1
somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi al tasso indicato in DI e spese, con condanna al pagamento;
3. in subordine nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'appellato, condannare
(ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di Controparte_1
della somma di € 7.732,26 (ovvero quella diversa somma Parte_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc;
In ogni caso:
4. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e del giudizio monitorio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
In via istruttoria:
5. Disporre la rinnovazione della CTU grafologica per le ragioni esposte in narrativa;
6. Ordinare ex art. 210 cpc l'esibizione degli E/C come richiesto e per le ragioni esposte in narrativa”
Per parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respingere l'appello proposto dalla già in persona del legale Parte_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria già Parte_2
2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, confermare CP_2
integralmente la sentenza n. 854/2022 resa inter partes dal Tribunale di Ivrea nel procedimento recante R.G. n. 2782/2019, pubblicata in data 21.7.2022.
Con vittoria delle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1 – Con decreto ingiuntivo n. 672/2019, il Tribunale di Ivrea ingiungeva a Controparte_1 di pagare a € 7.732,26 a titolo di capitale e interessi moratori a
[...] Parte_1
tasso convenzionale, calcolati fino alla data del ricorso e da maggiorare fino alla data del pagamento, a titolo di restituzione di un finanziamento concluso con contratto di credito al consumo che sarebbe stato concluso il 4.10.2013 con la quale poi Controparte_3
avrebbe ceduto il credito ad . Pt_1
Nella ricostruzione della creditrice ricorrente, avrebbe stipulato con Controparte_1
il contratto di credito al consumo n. 10193029188750, denominato Controparte_3
“Finanziamento a termine finalizzato Altri Settori”, dell'importo di € 6.000, da restituire in n.
36 rate mensili da € 188,02 (TAN 7,26% - TAEG 8,12%), allo scopo di pagare dei lavori di ristrutturazione presso la sua abitazione (si trattava del rifacimento degli infissi) eseguiti dalla , impresa individuale di , che si sarebbe fatta CP_4 Controparte_5 promotrice della conclusione del finanziamento;
la spesa totale dei lavori ammontava ad €
7.500. Il credito di era poi stato ceduto ad . CP_3 Pt_1
1.2 – proponeva opposizione avverso il predetto decreto, Controparte_1
denunciando la nullità del contratto per mancanza di accordo e disconoscendo la firma sul modulo contrattuale;
riferiva, inoltre, di avere presentato per i fatti oggetto di causa denuncia ai Carabinieri di Leinì il 4.07.2019 e di non aver mai ricevuto né un avviso della conclusione del contratto, né dei solleciti di pagamento.
Il contratto avrebbe inoltre contenuto affermazioni false: essa mutuataria veniva indicata come coniugata e proprietaria dell'alloggio in Castellamonte, via Giraudo n. 58, dove abitava da tempo, mentre all'epoca della presunta stipula, ossia nel 2013, lei era nubile e semplice conduttrice dell'appartamento e, soprattutto, non aveva commissionato alcuna opera di ristrutturazione alla . CP_4
3 Non erano, inoltre, stati pattuiti per iscritto i tassi ultra legali, la capitalizzazione – unilaterale e trimestrale – degli interessi ed il costo complessivo del credito superava il tasso soglia.
1.3 – contestava la ricostruzione avversaria: a fronte dell'inadempimento della Pt_1
debitrice, il ricorso per ingiunzione era stato preceduto da numerosi solleciti e comunque, la avrebbe pagato le prime rate del finanziamento;
contestava, inoltre, la genericità CP_1
del disconoscimento della sottoscrizione;
evidenziava come tale disconoscimento risultasse del tutto inverosimile, dato che la stessa era in possesso sia delle coordinate Pt_1
bancarie della debitrice, sia di una serie di suoi documenti personali (copia della carta d'identità, che sarebbe stata acquisita in occasione della stipula del contratto o nelle precedenti trattative;
cedolino INAIL relativo al suo rapporto di lavoro;
accettazione scritta, resa da , della domanda di finanziamento avanzata dalla , con CP_3 CP_4
allegato il preventivo fornito dalla ditta e accettato dalla . CP_1
1.4 – Con sent. n. 854/2022 pubblicata il 21.07.2022, il Tribunale di Ivrea, all'esito di una
CTU grafologica che affermava l'apocrifia della firma della sul contratto di credito CP_1
al consumo, ha ritenuto tempestivo e completo il disconoscimento ed ha conseguentemente rigettato la domanda contenuta nel ricorso monitorio, revocando il decreto ingiuntivo.
Il primo Giudice così replicava ai rilievi di parte opposta:
- non risultava in alcun modo provato l'accredito della somma, anzi, questa era stata versata direttamente alla , conforme allo schema negoziale del contratto di credito CP_6
al consumo ex art. 121, co. 1, lett. d), TUB;
- le coordinate bancarie della ben potevano essere state fornite da terzi;
CP_1
- la documentazione prodotta in sede monitoria relativa al pagamento delle prime rate del finanziamento non attestava in alcun modo chi avesse effettuato i versamenti, se si trattasse, in particolare, proprio della CP_1
- l'opponente aveva, altresì, contestato la conclusione del contratto di fornitura, in relazione al quale sarebbe stato concluso il finanziamento al consumo, ed il collegamento funzionale tra i due contratti esigerebbe la prova dell'avvenuto adempimento del contratto-base.
2. – L'appello di . Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Pt_1
La società appellante avanza, in subordine, per il caso di mancato accoglimento dell'appello, domanda di restituzione dell'indebito per l'importo della somma mutuata, maggiorato di
4 interessi. Si tratta, tuttavia, di una domanda nuova, mai formulata in comparsa costitutiva di primo grado (alla stregua di reconventio reconventionis, che parte opposta, come attore in senso sostanziale, propone in conseguenza delle difese svolte dall'opponente, convenuto sostanziale rispetto alla domanda introdotta col ricorso per ingiunzione); essa va, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
2.1 – Con il primo motivo, censura il mancato esame, da parte del CTU, della firma Pt_1
apposta dalla sulla cartolina di ricevimento della notifica a mezzo posta del CP_1
decreto ingiuntivo, come scrittura di comparazione (è il campione di scrittura n. A-6); inoltre, si dice, le ulteriori firme comparative, ivi compreso il saggio grafico, mostrerebbero numerosi aspetti di compatibilità con le firme disconosciute sul contratto oggetto di causa.
Si chiede, al riguardo, un rinnovo della consulenza grafologica.
Il motivo è infondato
Il consulente di primo grado ha escluso dall'esame comparativo la firma apposta sull'avviso di ricevimento del decreto ingiuntivo sul rilievo che l'allora opponente Controparte_1
aveva solo affermato di aver ricevuto il piego postale, non anche di avere
[...] personalmente firmato la cartolina;
il campione di comparazione della firma sull'avviso di ricevimento non era stato, cioè, utilizzato dal tecnico dell'Ufficio in quanto ritenuto non di sicura autografia.
Inoltre, aggiunge il CTU, la firma in questione “non sembra rispondere ai parametri esecutivi conformi a tutte le altre comparative, che sono peraltro molto numerose e redatte per di più in un ampio ventaglio temporale” (pag. 47 dell'elaborato); ossia a dire, le circostanze in cui la firma sarebbe, in ipotesi, stata apposta (di fretta, senza appoggi e sulla semplice richiesta dell'agente postale) non sarebbero sufficientemente rappresentative della reale grafia della
(presunta) sottoscrittrice, diversamente dagli altri documenti presi in esame.
ritiene nondimeno decisivo l'utilizzo di quel campione perché esso sarebbe Pt_1
“perfettamente coincidente con le firme apposte sul contratto di finanziamento”; ma si tratta evidentemente di una valutazione della parte, che non vale a smentire la risposta negativa data dal perito sull'autografia della firma dei contratti, sulla scorta di scritture di comparazione di sicura provenienza (passaporto, carta d'identità, attestato di qualifica professionale, denuncia ai Carabinieri di Leinì e procura al legale che difende la CP_1
in questa causa) e formate in modo completo, così da rappresentare la reale grafia del loro autore, oltre che di un ampio saggio grafico con l'esecuzione di una pluralità di firme.
5 Le osservazioni di , a fronte dell'ampiezza dell'esame condotto dal tecnico del Pt_1
Tribunale, non sono in grado di poter ribaltare i risultati della consulenza grafologica, né possono giustificare un rinnovo delle operazioni peritali.
Quanto agli aspetti di compatibilità tra le firme disconosciute e quelle apposte sui documenti di comparazione, valgono le considerazioni del CTU, riportate a pag. 6 delle motivazioni della sentenza appellata: replicando ai rilievi del CTP dell'odierna appellante, che evidenziava “alcune somiglianze negli ovali che sono giustificabili dalla semplicità della firma, facilmente riproducibile nei suoi costitutivi principali”, la consulente obietta che tali rilievi non tengono conto “delle differenze, soprattutto per ciò che attiene al dinamismo - più mossa la X, più composte e statiche le autografe. La costanza esecutiva nel tempo che caratterizza lo stile non giustifica le divergenze presenti tra le X e le autografe. Le CP_1
firme a partire dalla prima A1 del 2006 fino al saggio grafico del 2021 sono vergate con
l'uniformità di un'esecuzione diligente, scarsamente variabile, ripetitiva e costante, che non può spiegare la presenza dei dettagli di divergenza”.
2.2. – Con il secondo motivo, si censura il mancato apprezzamento, da parte del giudice di primo grado, degli altri elementi indiziari dedotti da : la disponibilità in capo a parte Pt_1 appellante di documenti d'identità, della busta paga e della bolletta dell'elettricità della e delle sue coordinate bancarie sono aspetti che la sentenza non considera;
il CP_1
Pt_ Tribunale ha poi escluso che la documentazione contabile prodotta da fosse sufficiente a provare il pagamento delle prime rate del finanziamento, ma allo stesso tempo non ha ordinato l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione bancaria di parte appellata, che avrebbe potuto invece rafforzare l'allegazione della stessa società finanziaria sul punto.
L'appellante rinnova, al riguardo, l'istanza per ordine di esibizione degli estratti conto del conto corrente bancario dell'appellata, presso INTESA SANPAOLO, dal 4.10.2013 al
18.12.2015, onde verificare la provenienza del denaro con cui sono state pagate le prime rate del finanziamento.
Anche questo motivo è infondato.
Pt_ 2.2.1 – A ben vedere, il Giudicante di primo grado aveva già preso in esame i rilievi di col dire (a) che le coordinate bancarie della e i documenti personali (cedolino, CP_1 bolletta elettrica della casa, documenti d'identità, IBAN e codice fiscale) ben potevano Pt_ essere state fornite da terzi e (b) che il prospetto dei versamenti prodotto dalla stessa non attestava in alcun modo chi avesse effettuato i versamenti, se trattasse, in particolare,
6 proprio della Per quel che riguarda il preventivo della , che reca CP_1 CP_4 la firma per accettazione “C.Bognea” non disconosciuta, tale sottoscrizione equivale solo ad un “mi sta bene il preventivo”, ma nulla dice ancora sul fatto che la abbia poi CP_1
realmente concluso il finanziamento per procurarsi la liquidità necessaria a pagare i lavori;
per i solleciti di pagamento, inviati per posta semplice, poi, non vi è prova che siano mai stati inviati o che siano comunque pervenuti.
La richiesta per ordine di esibizione degli ee/cc del conto della nel periodo cui si CP_1 riferiscono i versamenti non appare indispensabile secondo quanto richiede l'art. 210 c.p.c.
(“Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'art. 118 l'ispezione giudiziale …”) attraverso il richiamo all'art. 118 c.p.c. (“Il giudice può ordinare … di consentire … le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa …”),
e tende anzi a supplire, in modo senz'altro inammissibile, una carenza probatoria della parte richiedente: ed infatti, avrebbe ben potuto, dopo averla acquisita dalla sua dante Pt_1 causa produrre un estratto delle scritture contabili di quest'ultima da cui Controparte_3
far emergere che i pagamenti parziali erano stati effettuati per bonifico dal conto corrente della e così dimostrare il proprio assunto, che cioè era proprio l'odierna appellata CP_1
ad aver effettuato tali pagamenti con denaro proprio.
Detta richiesta istruttoria va, quindi, respinta.
Pt_ 2.2 – D'altro canto, e con valore assorbente rispetto alle contestazioni di sull'omessa od errata valutazione degli elementi indiziari offerti a sostegno della sua tesi difensiva, è da dire che una volta accertato, sulla base delle risultanze della CTU grafologica, che il contratto di finanziamento non era stato firmato dalla ogni elemento indiziario per CP_1
sostenere che la aveva concluso ugualmente il contratto rimane inutilizzabile CP_1
secondo il disposto degli artt. 2725 e 2729 c.c., i quali escludono la possibilità di provare per testimoni (ovvero per presunzioni, stante l'estensione del limite sancito dall'art. 2729 c.c.) la conclusione di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, come nel caso di specie (art. 125 bis TUB); è solo da aggiungere che il limite alla prova testimoniale sancito dall'art. 2725 c.c. è rilevabile anche officiosamente, per via della natura di ordine pubblico della norma che impone la forma scritta di un contratto come requisito di validità dello stesso (per tutte, Cass., 8.09.2022, n. 26.532).
2.3 – Con il terzo motivo, contesta la qualificazione delle allegazioni di controparte in relazione all'inesistenza del rapporto con in termini di eccezione di CP_4
7 inadempimento, in relazione al collegamento funzionale che sussiste tra contratto di fornitura e finanziamento al consumo.
Il motivo è irrilevante.
Gli argomenti spesi dal primo Giudice circa il presunto inadempimento del fornitore sono del tutto ininfluenti al fine della decisione di negare la titolarità del rapporto contrattuale e obbligatorio per cui è processo in capo all'appellata e di pervenire, Controparte_1
conseguentemente, ad un rigetto della domanda contenuta nel ricorso monitorio.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, si rivela infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate come da dispositivo, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da per tramite della mandataria Parte_1 [...]
contro avverso la sent. n. 854/2022 Parte_2 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Ivrea in data 21.07.2022, con atto di citazione notificato in data
21.02.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese di questo grado di Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 238 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), per tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI MARCO ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo Studio in VICOLO SAN BERNARDINO, 5/A 37123 VERONA;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
GRIPPO BARTOLOMEO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in
VIA GRASSI 4 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Finanziamento al consumo.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In via principale:
1. Riformare la sentenza 854/2022 del Tribunale di Ivrea (RG 2782/2019) pubblicata il
21/7/2022 e non notificata per le ragioni sopra esposte:
a. accertare che la parte appellata ha sottoscritto il contratto di finanziamento e si è resa inadempiente;
b. accertare l'assenza dei presupposti per la risoluzione di cui all'art. 125quinquies TUB;
c. per l'effetto confermare il DI opposto;
d. riformare il capo sulle spese di lite di primo grado;
2. in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Parte_1 [...]
, della somma € 7.732,26 alla data del DI (ovvero della diversa Controparte_1
somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi al tasso indicato in DI e spese, con condanna al pagamento;
3. in subordine nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'appellato, condannare
(ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di Controparte_1
della somma di € 7.732,26 (ovvero quella diversa somma Parte_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc;
In ogni caso:
4. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e del giudizio monitorio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
In via istruttoria:
5. Disporre la rinnovazione della CTU grafologica per le ragioni esposte in narrativa;
6. Ordinare ex art. 210 cpc l'esibizione degli E/C come richiesto e per le ragioni esposte in narrativa”
Per parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respingere l'appello proposto dalla già in persona del legale Parte_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria già Parte_2
2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, confermare CP_2
integralmente la sentenza n. 854/2022 resa inter partes dal Tribunale di Ivrea nel procedimento recante R.G. n. 2782/2019, pubblicata in data 21.7.2022.
Con vittoria delle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1 – Con decreto ingiuntivo n. 672/2019, il Tribunale di Ivrea ingiungeva a Controparte_1 di pagare a € 7.732,26 a titolo di capitale e interessi moratori a
[...] Parte_1
tasso convenzionale, calcolati fino alla data del ricorso e da maggiorare fino alla data del pagamento, a titolo di restituzione di un finanziamento concluso con contratto di credito al consumo che sarebbe stato concluso il 4.10.2013 con la quale poi Controparte_3
avrebbe ceduto il credito ad . Pt_1
Nella ricostruzione della creditrice ricorrente, avrebbe stipulato con Controparte_1
il contratto di credito al consumo n. 10193029188750, denominato Controparte_3
“Finanziamento a termine finalizzato Altri Settori”, dell'importo di € 6.000, da restituire in n.
36 rate mensili da € 188,02 (TAN 7,26% - TAEG 8,12%), allo scopo di pagare dei lavori di ristrutturazione presso la sua abitazione (si trattava del rifacimento degli infissi) eseguiti dalla , impresa individuale di , che si sarebbe fatta CP_4 Controparte_5 promotrice della conclusione del finanziamento;
la spesa totale dei lavori ammontava ad €
7.500. Il credito di era poi stato ceduto ad . CP_3 Pt_1
1.2 – proponeva opposizione avverso il predetto decreto, Controparte_1
denunciando la nullità del contratto per mancanza di accordo e disconoscendo la firma sul modulo contrattuale;
riferiva, inoltre, di avere presentato per i fatti oggetto di causa denuncia ai Carabinieri di Leinì il 4.07.2019 e di non aver mai ricevuto né un avviso della conclusione del contratto, né dei solleciti di pagamento.
Il contratto avrebbe inoltre contenuto affermazioni false: essa mutuataria veniva indicata come coniugata e proprietaria dell'alloggio in Castellamonte, via Giraudo n. 58, dove abitava da tempo, mentre all'epoca della presunta stipula, ossia nel 2013, lei era nubile e semplice conduttrice dell'appartamento e, soprattutto, non aveva commissionato alcuna opera di ristrutturazione alla . CP_4
3 Non erano, inoltre, stati pattuiti per iscritto i tassi ultra legali, la capitalizzazione – unilaterale e trimestrale – degli interessi ed il costo complessivo del credito superava il tasso soglia.
1.3 – contestava la ricostruzione avversaria: a fronte dell'inadempimento della Pt_1
debitrice, il ricorso per ingiunzione era stato preceduto da numerosi solleciti e comunque, la avrebbe pagato le prime rate del finanziamento;
contestava, inoltre, la genericità CP_1
del disconoscimento della sottoscrizione;
evidenziava come tale disconoscimento risultasse del tutto inverosimile, dato che la stessa era in possesso sia delle coordinate Pt_1
bancarie della debitrice, sia di una serie di suoi documenti personali (copia della carta d'identità, che sarebbe stata acquisita in occasione della stipula del contratto o nelle precedenti trattative;
cedolino INAIL relativo al suo rapporto di lavoro;
accettazione scritta, resa da , della domanda di finanziamento avanzata dalla , con CP_3 CP_4
allegato il preventivo fornito dalla ditta e accettato dalla . CP_1
1.4 – Con sent. n. 854/2022 pubblicata il 21.07.2022, il Tribunale di Ivrea, all'esito di una
CTU grafologica che affermava l'apocrifia della firma della sul contratto di credito CP_1
al consumo, ha ritenuto tempestivo e completo il disconoscimento ed ha conseguentemente rigettato la domanda contenuta nel ricorso monitorio, revocando il decreto ingiuntivo.
Il primo Giudice così replicava ai rilievi di parte opposta:
- non risultava in alcun modo provato l'accredito della somma, anzi, questa era stata versata direttamente alla , conforme allo schema negoziale del contratto di credito CP_6
al consumo ex art. 121, co. 1, lett. d), TUB;
- le coordinate bancarie della ben potevano essere state fornite da terzi;
CP_1
- la documentazione prodotta in sede monitoria relativa al pagamento delle prime rate del finanziamento non attestava in alcun modo chi avesse effettuato i versamenti, se si trattasse, in particolare, proprio della CP_1
- l'opponente aveva, altresì, contestato la conclusione del contratto di fornitura, in relazione al quale sarebbe stato concluso il finanziamento al consumo, ed il collegamento funzionale tra i due contratti esigerebbe la prova dell'avvenuto adempimento del contratto-base.
2. – L'appello di . Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Pt_1
La società appellante avanza, in subordine, per il caso di mancato accoglimento dell'appello, domanda di restituzione dell'indebito per l'importo della somma mutuata, maggiorato di
4 interessi. Si tratta, tuttavia, di una domanda nuova, mai formulata in comparsa costitutiva di primo grado (alla stregua di reconventio reconventionis, che parte opposta, come attore in senso sostanziale, propone in conseguenza delle difese svolte dall'opponente, convenuto sostanziale rispetto alla domanda introdotta col ricorso per ingiunzione); essa va, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
2.1 – Con il primo motivo, censura il mancato esame, da parte del CTU, della firma Pt_1
apposta dalla sulla cartolina di ricevimento della notifica a mezzo posta del CP_1
decreto ingiuntivo, come scrittura di comparazione (è il campione di scrittura n. A-6); inoltre, si dice, le ulteriori firme comparative, ivi compreso il saggio grafico, mostrerebbero numerosi aspetti di compatibilità con le firme disconosciute sul contratto oggetto di causa.
Si chiede, al riguardo, un rinnovo della consulenza grafologica.
Il motivo è infondato
Il consulente di primo grado ha escluso dall'esame comparativo la firma apposta sull'avviso di ricevimento del decreto ingiuntivo sul rilievo che l'allora opponente Controparte_1
aveva solo affermato di aver ricevuto il piego postale, non anche di avere
[...] personalmente firmato la cartolina;
il campione di comparazione della firma sull'avviso di ricevimento non era stato, cioè, utilizzato dal tecnico dell'Ufficio in quanto ritenuto non di sicura autografia.
Inoltre, aggiunge il CTU, la firma in questione “non sembra rispondere ai parametri esecutivi conformi a tutte le altre comparative, che sono peraltro molto numerose e redatte per di più in un ampio ventaglio temporale” (pag. 47 dell'elaborato); ossia a dire, le circostanze in cui la firma sarebbe, in ipotesi, stata apposta (di fretta, senza appoggi e sulla semplice richiesta dell'agente postale) non sarebbero sufficientemente rappresentative della reale grafia della
(presunta) sottoscrittrice, diversamente dagli altri documenti presi in esame.
ritiene nondimeno decisivo l'utilizzo di quel campione perché esso sarebbe Pt_1
“perfettamente coincidente con le firme apposte sul contratto di finanziamento”; ma si tratta evidentemente di una valutazione della parte, che non vale a smentire la risposta negativa data dal perito sull'autografia della firma dei contratti, sulla scorta di scritture di comparazione di sicura provenienza (passaporto, carta d'identità, attestato di qualifica professionale, denuncia ai Carabinieri di Leinì e procura al legale che difende la CP_1
in questa causa) e formate in modo completo, così da rappresentare la reale grafia del loro autore, oltre che di un ampio saggio grafico con l'esecuzione di una pluralità di firme.
5 Le osservazioni di , a fronte dell'ampiezza dell'esame condotto dal tecnico del Pt_1
Tribunale, non sono in grado di poter ribaltare i risultati della consulenza grafologica, né possono giustificare un rinnovo delle operazioni peritali.
Quanto agli aspetti di compatibilità tra le firme disconosciute e quelle apposte sui documenti di comparazione, valgono le considerazioni del CTU, riportate a pag. 6 delle motivazioni della sentenza appellata: replicando ai rilievi del CTP dell'odierna appellante, che evidenziava “alcune somiglianze negli ovali che sono giustificabili dalla semplicità della firma, facilmente riproducibile nei suoi costitutivi principali”, la consulente obietta che tali rilievi non tengono conto “delle differenze, soprattutto per ciò che attiene al dinamismo - più mossa la X, più composte e statiche le autografe. La costanza esecutiva nel tempo che caratterizza lo stile non giustifica le divergenze presenti tra le X e le autografe. Le CP_1
firme a partire dalla prima A1 del 2006 fino al saggio grafico del 2021 sono vergate con
l'uniformità di un'esecuzione diligente, scarsamente variabile, ripetitiva e costante, che non può spiegare la presenza dei dettagli di divergenza”.
2.2. – Con il secondo motivo, si censura il mancato apprezzamento, da parte del giudice di primo grado, degli altri elementi indiziari dedotti da : la disponibilità in capo a parte Pt_1 appellante di documenti d'identità, della busta paga e della bolletta dell'elettricità della e delle sue coordinate bancarie sono aspetti che la sentenza non considera;
il CP_1
Pt_ Tribunale ha poi escluso che la documentazione contabile prodotta da fosse sufficiente a provare il pagamento delle prime rate del finanziamento, ma allo stesso tempo non ha ordinato l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione bancaria di parte appellata, che avrebbe potuto invece rafforzare l'allegazione della stessa società finanziaria sul punto.
L'appellante rinnova, al riguardo, l'istanza per ordine di esibizione degli estratti conto del conto corrente bancario dell'appellata, presso INTESA SANPAOLO, dal 4.10.2013 al
18.12.2015, onde verificare la provenienza del denaro con cui sono state pagate le prime rate del finanziamento.
Anche questo motivo è infondato.
Pt_ 2.2.1 – A ben vedere, il Giudicante di primo grado aveva già preso in esame i rilievi di col dire (a) che le coordinate bancarie della e i documenti personali (cedolino, CP_1 bolletta elettrica della casa, documenti d'identità, IBAN e codice fiscale) ben potevano Pt_ essere state fornite da terzi e (b) che il prospetto dei versamenti prodotto dalla stessa non attestava in alcun modo chi avesse effettuato i versamenti, se trattasse, in particolare,
6 proprio della Per quel che riguarda il preventivo della , che reca CP_1 CP_4 la firma per accettazione “C.Bognea” non disconosciuta, tale sottoscrizione equivale solo ad un “mi sta bene il preventivo”, ma nulla dice ancora sul fatto che la abbia poi CP_1
realmente concluso il finanziamento per procurarsi la liquidità necessaria a pagare i lavori;
per i solleciti di pagamento, inviati per posta semplice, poi, non vi è prova che siano mai stati inviati o che siano comunque pervenuti.
La richiesta per ordine di esibizione degli ee/cc del conto della nel periodo cui si CP_1 riferiscono i versamenti non appare indispensabile secondo quanto richiede l'art. 210 c.p.c.
(“Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'art. 118 l'ispezione giudiziale …”) attraverso il richiamo all'art. 118 c.p.c. (“Il giudice può ordinare … di consentire … le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa …”),
e tende anzi a supplire, in modo senz'altro inammissibile, una carenza probatoria della parte richiedente: ed infatti, avrebbe ben potuto, dopo averla acquisita dalla sua dante Pt_1 causa produrre un estratto delle scritture contabili di quest'ultima da cui Controparte_3
far emergere che i pagamenti parziali erano stati effettuati per bonifico dal conto corrente della e così dimostrare il proprio assunto, che cioè era proprio l'odierna appellata CP_1
ad aver effettuato tali pagamenti con denaro proprio.
Detta richiesta istruttoria va, quindi, respinta.
Pt_ 2.2 – D'altro canto, e con valore assorbente rispetto alle contestazioni di sull'omessa od errata valutazione degli elementi indiziari offerti a sostegno della sua tesi difensiva, è da dire che una volta accertato, sulla base delle risultanze della CTU grafologica, che il contratto di finanziamento non era stato firmato dalla ogni elemento indiziario per CP_1
sostenere che la aveva concluso ugualmente il contratto rimane inutilizzabile CP_1
secondo il disposto degli artt. 2725 e 2729 c.c., i quali escludono la possibilità di provare per testimoni (ovvero per presunzioni, stante l'estensione del limite sancito dall'art. 2729 c.c.) la conclusione di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, come nel caso di specie (art. 125 bis TUB); è solo da aggiungere che il limite alla prova testimoniale sancito dall'art. 2725 c.c. è rilevabile anche officiosamente, per via della natura di ordine pubblico della norma che impone la forma scritta di un contratto come requisito di validità dello stesso (per tutte, Cass., 8.09.2022, n. 26.532).
2.3 – Con il terzo motivo, contesta la qualificazione delle allegazioni di controparte in relazione all'inesistenza del rapporto con in termini di eccezione di CP_4
7 inadempimento, in relazione al collegamento funzionale che sussiste tra contratto di fornitura e finanziamento al consumo.
Il motivo è irrilevante.
Gli argomenti spesi dal primo Giudice circa il presunto inadempimento del fornitore sono del tutto ininfluenti al fine della decisione di negare la titolarità del rapporto contrattuale e obbligatorio per cui è processo in capo all'appellata e di pervenire, Controparte_1
conseguentemente, ad un rigetto della domanda contenuta nel ricorso monitorio.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, si rivela infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate come da dispositivo, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da per tramite della mandataria Parte_1 [...]
contro avverso la sent. n. 854/2022 Parte_2 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Ivrea in data 21.07.2022, con atto di citazione notificato in data
21.02.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese di questo grado di Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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