Improcedibile
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02971/2025REG.PROV.COLL.
N. 02077/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2077 del 2022, proposto da
Idea Sub di IC MA & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Ferruccio Auletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Asti, non costituito in giudizio;
nei confronti
AP LE S.a.s. di AP RI e C., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, 6 dicembre 2021, n. 1128.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la nota del 18 febbraio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci;
Rilevato che la società appellante ha chiesto la riforma della sentenza, indicata in epigrafe, che ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto avverso il silenzio-diniego opposto dal Comune sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria e ha respinto i motivi aggiunti proposti contro il sopravvenuto provvedimento di diniego espresso;
considerato che, con atto del 18 febbraio 2025, l’appellante ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame;
considerato che il Consiglio, in ossequio al principio dispositivo, deve prendere atto di tale dichiarazione (Cons. Stato, sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379);
ritenuto, pertanto, che l’appello debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del grado, stante la mancata costituzione dell’amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
BE NZ, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | BE NZ |
IL SEGRETARIO