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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 11/04/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1498/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 1498/2024 promosso con ricorso depositato in data 31/07/2024
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RICCITIELLO CRISTIANA e dell'avv. ZARDINI
DAMIANO ( ) elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA LORETO 26 32100 BELLUNO presso il difensore avv.
RICCITIELLO CRISTIANA
e
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3
patrocinio dell'avv. VIEL CHIARA e dell'avv. PREGAGLIA
ADRIANO ( elettivamente domiciliato in Via C.F._4
Roma, 15 32100 BELLUNO presso il difensore avv. VIEL CHIARA
1 RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale delle figlie , nata Per_1
in data 07/06/2001, e , nata in data [...], entrambe Per_2
maggiorenni non economicamente autosufficienti;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
2 Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21/03/2005 a
Belluno da
Parte_1
e
Controparte_1
trascritto al n. 11, parte I, anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno alle seguenti condizioni:
1) le parti confermano l'obbligo di comportarsi tra loro con reciproco rispetto e ad interpretare i presenti patti secondo buona fede;
2) il sig. corrisponderà, quale contributo al mantenimento CP_1
delle figlie, l'importo di € 1.050,00 mensili per ciascuna, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat e ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambe le figlie;
detto importo, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, verrà versato quanto alla figlia , direttamente alla Per_1
stessa, e quanto alla figlia , sul conto corrente della figlia € Per_2
750,00 e sul conto corrente della madre € 300,00;
3) il sig. in ragione del suo maggior reddito continuerà ad CP_1
accollarsi il 100% delle spese straordinarie, così come individuate e disciplinate nel Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie
3 conviventi o non più conviventi del Tribunale di Belluno. Nel caso in cui la SI.ra anticipi una spesa straordinaria, il sig. Pt_1
si impegna a rimborsargliela entro sette giorni dalla CP_1
presentazione di idonea giustificazione;
4) la sig.ra rinuncia alla titolarità del fondo pensionistico Pt_1
“Aspect 8” numero di polizza YE200813/FW1007574SIP aperto il
10/02/2005 in favore del sig. e compirà tutto quanto CP_1
necessario al buon fine del passaggio di intestazione del fondo,
dando prova scritta dell'inizio delle pratiche al SI. entro CP_1
20 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
5) il sig. si impegna a corrispondere l'importo di € 1.000 CP_1
ancora dovuto quale contributo al mantenimento delle figlie relativo al mese di agosto 2022 al momento della sottoscrizione del presente atto sul conto corrente della sig.ra Pt_1
6) prende atto che il sig. ha corrisposto alla sig.ra CP_1
a titolo di assegno divorziale una tantum in un'unica Pt_1
soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970, l'importo di 100.000 (centomila,00#), come da contabile depositata (doc. 10) e che l'importo è stato determinato riducendo le pretese della moglie, di talché, le somme così risparmiate dal sig. , vanno considerate quale contributo della madre al CP_1
mantenimento ordinario e straordinario delle figlie, di cui si è
onerato direttamente il sig. ; CP_1
7) le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo al mantenimento in un'unica soluzione ed è stata
4 effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970,
avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
8) il sig. si impegna a manlevare la signora da CP_1 Pt_1
ogni obbligazione e/o contestazione da chiunque rivolta alla
Società e/o ai suoi amministratori e/o ai suoi Controparte_2
soci per ogni azione posta in essere e/o adempimento omesso dalla data della costituzione di fino alla data della cessione CP_2
delle quote societarie da parte della sig.ra al sig. Pt_1 CP_1
nonché delle dimissioni della SI.ra dall'incarico di Pt_1
amministratore;
9) il sig. si impegna a costituire manleva in favore della CP_1
sig.ra per ogni eventuale pretesa che l'Amministrazione Pt_1
finanziaria del Regno Unito e/o ogni altra Autorità di detto Paese
dovesse avanzare nei confronti della SI.ra per ogni Pt_1
azione posta in essere e/o adempimento omesso dalla data della costituzione di fino alla data della cessione delle quote CP_2
societarie da parte della sig.ra al sig. nonché Pt_1 CP_1
delle dimissioni della SI.ra dall'incarico di amministratore;
Pt_1
10) il sig. manleva la SI.ra per qualsivoglia CP_1 Pt_1
pretesa (tributi, interessi, sanzioni ecc. relativi ai periodi d'imposta fino a quello in cui la SI.ra trasferirà al SI. il Pt_1 CP_1
fondo pensionistico di cui al precedente punto 5) - e sempre che la
SI.ra rispetti i termini di cui al precedente punto 5 - Pt_1
5 dell'Agenzia Entrate italiana nei confronti della SInora Pt_1
per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi e/o per non aver dichiarato qualsiasi imponibile di fonte estera a condizione che la signora fornisca al SI. Pt_1
la documentazione a comprova della compilazione (o CP_1
della omessa compilazione) del quadro RW (e che la fattispecie contestata riguardi rapporti e/o interessi sorti in costanza di coniugio o comunque riconducibili al SI. e alle sue CP_1
società) e per non aver versato i relativi tributi e/o per qualsiasi maggior debito d'imposta (e/o a titolo di sanzioni e/o interessi e/o altro) che dovesse sorgere in capo alla SI.ra nel caso di Pt_1
presentazione di dichiarazioni integrative e/o per il ravvedimento operoso, nonché per le spese legali e/o di consulenza che la sig.ra dovrà eventualmente sostenere per le procedure che si Pt_1
dovessero rendere necessarie (a solo titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: acquiescenza, definizione delle sanzioni, accertamento con adesione, presentazione di deduzione difensive, presentazione di reclami e/o ricorsi, conciliazioni giudiziali e/o mediazioni, presentazione di dichiarazioni integrative,
utilizzo del ravvedimento operoso) tese a contenere il più possibile la pretesa avanzata. La scelta delle procedure, di volta in volta, da seguire (così come dei professionisti) competerà esclusivamente alla SI.ra la quale dovrà effettuarle secondo buona fede. Pt_1
La SI.ra dovrà comunicare tempestivamente ogni evento Pt_1
e/o decisione al SI. il quale s'impegna, fin da ora, ad CP_1
6 accettare ogni decisione che verrà presa dalla SI.ra Pt_1
11) prende atto che alle condizioni di cui sopra le Parti hanno inteso definire ogni questione di carattere economico patrimoniale fra essi, nessuno escluso, anche per il futuro, in modo che non residui alcuna controversia di qualsiasi genere, specie, natura e/o tipo tra gli stessi relativamente al rapporto matrimoniale e che di conseguenza non possa essere introdotta alcuna controversia in futuro traente origine sempre dal rapporto tra gli stessi, che questi ultimi hanno inteso regolare alle presenti condizioni;
12) prende atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, rinunciando ai termini per l'impugnazione;
13) le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti;
il contributo unificato sarà pagato dalle parti per la quota di metà
ciascuno.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 27.3.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 1498/2024 promosso con ricorso depositato in data 31/07/2024
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RICCITIELLO CRISTIANA e dell'avv. ZARDINI
DAMIANO ( ) elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA LORETO 26 32100 BELLUNO presso il difensore avv.
RICCITIELLO CRISTIANA
e
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3
patrocinio dell'avv. VIEL CHIARA e dell'avv. PREGAGLIA
ADRIANO ( elettivamente domiciliato in Via C.F._4
Roma, 15 32100 BELLUNO presso il difensore avv. VIEL CHIARA
1 RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale delle figlie , nata Per_1
in data 07/06/2001, e , nata in data [...], entrambe Per_2
maggiorenni non economicamente autosufficienti;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
2 Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21/03/2005 a
Belluno da
Parte_1
e
Controparte_1
trascritto al n. 11, parte I, anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno alle seguenti condizioni:
1) le parti confermano l'obbligo di comportarsi tra loro con reciproco rispetto e ad interpretare i presenti patti secondo buona fede;
2) il sig. corrisponderà, quale contributo al mantenimento CP_1
delle figlie, l'importo di € 1.050,00 mensili per ciascuna, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat e ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambe le figlie;
detto importo, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, verrà versato quanto alla figlia , direttamente alla Per_1
stessa, e quanto alla figlia , sul conto corrente della figlia € Per_2
750,00 e sul conto corrente della madre € 300,00;
3) il sig. in ragione del suo maggior reddito continuerà ad CP_1
accollarsi il 100% delle spese straordinarie, così come individuate e disciplinate nel Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie
3 conviventi o non più conviventi del Tribunale di Belluno. Nel caso in cui la SI.ra anticipi una spesa straordinaria, il sig. Pt_1
si impegna a rimborsargliela entro sette giorni dalla CP_1
presentazione di idonea giustificazione;
4) la sig.ra rinuncia alla titolarità del fondo pensionistico Pt_1
“Aspect 8” numero di polizza YE200813/FW1007574SIP aperto il
10/02/2005 in favore del sig. e compirà tutto quanto CP_1
necessario al buon fine del passaggio di intestazione del fondo,
dando prova scritta dell'inizio delle pratiche al SI. entro CP_1
20 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
5) il sig. si impegna a corrispondere l'importo di € 1.000 CP_1
ancora dovuto quale contributo al mantenimento delle figlie relativo al mese di agosto 2022 al momento della sottoscrizione del presente atto sul conto corrente della sig.ra Pt_1
6) prende atto che il sig. ha corrisposto alla sig.ra CP_1
a titolo di assegno divorziale una tantum in un'unica Pt_1
soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970, l'importo di 100.000 (centomila,00#), come da contabile depositata (doc. 10) e che l'importo è stato determinato riducendo le pretese della moglie, di talché, le somme così risparmiate dal sig. , vanno considerate quale contributo della madre al CP_1
mantenimento ordinario e straordinario delle figlie, di cui si è
onerato direttamente il sig. ; CP_1
7) le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo al mantenimento in un'unica soluzione ed è stata
4 effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970,
avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
8) il sig. si impegna a manlevare la signora da CP_1 Pt_1
ogni obbligazione e/o contestazione da chiunque rivolta alla
Società e/o ai suoi amministratori e/o ai suoi Controparte_2
soci per ogni azione posta in essere e/o adempimento omesso dalla data della costituzione di fino alla data della cessione CP_2
delle quote societarie da parte della sig.ra al sig. Pt_1 CP_1
nonché delle dimissioni della SI.ra dall'incarico di Pt_1
amministratore;
9) il sig. si impegna a costituire manleva in favore della CP_1
sig.ra per ogni eventuale pretesa che l'Amministrazione Pt_1
finanziaria del Regno Unito e/o ogni altra Autorità di detto Paese
dovesse avanzare nei confronti della SI.ra per ogni Pt_1
azione posta in essere e/o adempimento omesso dalla data della costituzione di fino alla data della cessione delle quote CP_2
societarie da parte della sig.ra al sig. nonché Pt_1 CP_1
delle dimissioni della SI.ra dall'incarico di amministratore;
Pt_1
10) il sig. manleva la SI.ra per qualsivoglia CP_1 Pt_1
pretesa (tributi, interessi, sanzioni ecc. relativi ai periodi d'imposta fino a quello in cui la SI.ra trasferirà al SI. il Pt_1 CP_1
fondo pensionistico di cui al precedente punto 5) - e sempre che la
SI.ra rispetti i termini di cui al precedente punto 5 - Pt_1
5 dell'Agenzia Entrate italiana nei confronti della SInora Pt_1
per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi e/o per non aver dichiarato qualsiasi imponibile di fonte estera a condizione che la signora fornisca al SI. Pt_1
la documentazione a comprova della compilazione (o CP_1
della omessa compilazione) del quadro RW (e che la fattispecie contestata riguardi rapporti e/o interessi sorti in costanza di coniugio o comunque riconducibili al SI. e alle sue CP_1
società) e per non aver versato i relativi tributi e/o per qualsiasi maggior debito d'imposta (e/o a titolo di sanzioni e/o interessi e/o altro) che dovesse sorgere in capo alla SI.ra nel caso di Pt_1
presentazione di dichiarazioni integrative e/o per il ravvedimento operoso, nonché per le spese legali e/o di consulenza che la sig.ra dovrà eventualmente sostenere per le procedure che si Pt_1
dovessero rendere necessarie (a solo titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: acquiescenza, definizione delle sanzioni, accertamento con adesione, presentazione di deduzione difensive, presentazione di reclami e/o ricorsi, conciliazioni giudiziali e/o mediazioni, presentazione di dichiarazioni integrative,
utilizzo del ravvedimento operoso) tese a contenere il più possibile la pretesa avanzata. La scelta delle procedure, di volta in volta, da seguire (così come dei professionisti) competerà esclusivamente alla SI.ra la quale dovrà effettuarle secondo buona fede. Pt_1
La SI.ra dovrà comunicare tempestivamente ogni evento Pt_1
e/o decisione al SI. il quale s'impegna, fin da ora, ad CP_1
6 accettare ogni decisione che verrà presa dalla SI.ra Pt_1
11) prende atto che alle condizioni di cui sopra le Parti hanno inteso definire ogni questione di carattere economico patrimoniale fra essi, nessuno escluso, anche per il futuro, in modo che non residui alcuna controversia di qualsiasi genere, specie, natura e/o tipo tra gli stessi relativamente al rapporto matrimoniale e che di conseguenza non possa essere introdotta alcuna controversia in futuro traente origine sempre dal rapporto tra gli stessi, che questi ultimi hanno inteso regolare alle presenti condizioni;
12) prende atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, rinunciando ai termini per l'impugnazione;
13) le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti;
il contributo unificato sarà pagato dalle parti per la quota di metà
ciascuno.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 27.3.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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