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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 15575/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Avv. Giovanna Lucia
Testini, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in prima istanza, iscritta al n.15575 /2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi posta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 18.12.2024;
Tra
( C.F. ) residente in [...]a C.so Vittorio Parte_1 C.F._1
Emanuele n. 143, elettivamente domiciliato in Bari alla via P. Amedeo n. 164 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe M. Sansonetti, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto introduttivo;
- ATTORE -
contro in persona del Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, in proprio, domiciliata in Bari, alla via Melo n. 97 (CF ; P.IVA_1
- CONVENUTA - nonché
in persona suo Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, corrente in Bari, alla via Demetrio Marin, 3, ( CF p. i.v.a.:
), in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Foggia alla P.IVA_2
Via Stefano De Stefano n. 23;
- CONVENUTA -
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento esattoriale CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
CONCLUSIONI
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. del 2.12.2021 ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento dell'importo di € 2.170,09 emessa dall'
[...]
di Bari n° 01420190010723657000, avente ruolo n°2019/000996, Controparte_3 relativa al recupero delle spese di giudizio liquidate nella sentenza del Tribunale di Bari
n.369/2002 da parte dell' di Bari. Controparte_1
La motivazione dell'atto di opposizione era fondata essenzialmente sulla intervenuta prescrizione del credito azionato in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 27
febbraio 2002. Deduceva: di avere mosso tale eccezione anche con raccomandata del 12 aprile 2016; di avere chiesto informazioni circa il giudizio per cui l'Avvocatura dello Stato stava procedendo non avendo contezza della sussistenza del procedimento di appello proposto avverso la sentenza n.369/2002 emessa dal Tribunale di Bari. Concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta;
la dichiarazione di nullità, illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria;
l'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 01.03.2022 si è costituita in giudizio l' la quale preliminarmente ha chiarito che il Controparte_4 giudizio promosso da si era concluso con la citata sentenza n. 369/2002 Parte_1 emessa dal Tribunale di Bari che aveva condannato l'attore al pagamento della somma di
€.1.601,02 oltre oneri accessori. La pronuncia, a seguito dell'atto impugnatorio proposto dal
, era stata confermata dalla sentenza n. 483/2006 emessa dalla Corte di Appello di Pt_1
Bari, che lo aveva condannato anche al pagamento degli interessi, diritti di notifica e oneri.
La sentenza era stata depositata il 25.05.2006 ed era divenuta definitiva. La richiesta di pagamento era stata inviata dall' in data 12.04.2016 interrompendo Controparte_1
così i termini di prescrizione.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda con condanna sia alle spese processuali ex art. 92, comma 2, c.p.c. sia ai sensi dell'art.96 c.p.c. per avere l'attore agito in giudizio con mala fede processuale ovvero con colpa grave, essendo palese l'infondatezza delle doglianze.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 18.03.2022, si è costituita in giudizio l' che ha rilevato e concluso chiedendo dichiararsi il difetto Controparte_3 di legittimazione dell'agente della riscossione in quanto soggetto legittimato esclusivamente pag. 2/5 al recupero del credito vantato dall'Ente attraverso il rimedio dell'esecuzione esattoriale.
L'Agente della Riscossione aveva avviato, come previsto normativamente, l'azione esattoriale che poteva essere arrestata soltanto nell'ipotesi di disposizioni diverse emesse dall'Ente creditore quali sospensioni, revoche o discarichi.
Pertanto, ricevuto il ruolo esattoriale, l'agente della riscossione aveva provveduto a notificare la cartella di pagamento essendole preclusa la possibilità di effettuare verifiche in ordine al possibile decorso del termine prescrizionale. Concludeva chiedendo: dichiararsi il difetto di legittimazione dell'agente della riscossione in ordine alle eccezione riguardanti le fasi precedenti alla notificazione della cartella;
rigettare la domanda perché infondata;
condannare ex commi 1 e/o 3 dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore Parte_1
della convenuta delle somme ritenute di giustizia ovvero valutate in via equitativa;
CP_3 condannare l'opponente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 6.5.2022 l'attore dava atto dell'avvenuto pagamento delle somme richieste con la cartella opposta e chiedeva, anche nei verbali successi, si dichiarasse la cessazione della materia del contendere. Pertanto questo giudicante sollecitava le parti alla definizione conciliativa anche con la determinazione della compensazione delle spese processuali: proposta evidentemente accettata dall' che non risulta aver partecipato Controparte_1 alle successive udienza mentre l' ha insistito per la liquidazione dei compensi. CP_5
All'udienza del 18.1.22024 la causa è stata trattenuta per la decisione senza l'assegnazione dei termini per il deposito delle note conclusionali per non essere stati richiesti dalle parti.
Il ricorso appare infondato.
E' opportuno esaminare che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa ai sensi dell'art.2909 c.c. E' fin troppo evidente,inoltre, che il passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Bari impedisce a questo giudicante pronunce diverse com'è pacifico che, ai fini della prescrizione del diritto, devono decorrere dieci anni dalla data in cui la sentenza è
divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo
è divenuto definitivo.(Cass.civ. n.2002/2017).
Per quanto concerne la decorrenza del termine di prescrizione, l'azione diretta all'esecuzione del giudicato medesimo (actio iudicati) è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione ex art.2953 c.c.
pag. 3/5 Infondata appare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da parte dell'
[...]
Co
. Anche se per fattispecie diversa, la nel pronunciarsi in Controparte_3 merito ha acclarato il principio secondo cui “ Il giudizio di opposizione alla cartella esattoriale relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, anche quando
l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che
l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” ( Cass. Civ. Sezione VI, 31 luglio 2017, n. 2570; 26 giugno 2017, n. 15900).
Tale osservazione è stata esaminata al solo fine di stabilire la determinazione delle spese processuali.
Secondo la consolidata giurisprudenza “L'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, potendo pronunciarsi sulla soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese. (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 22 aprile 2020, n. 8034)
E' evidente che mentre può dirsi sia venuta a cessare la materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, che presuppone il sopraggiungere, nel corso del processo, della carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. a seguito di un evento fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti che si danno reciproco atto dell'essere venuta meno la ragione della lite, ( ord. Cass.civ. 17.1.2023 n.1257), è stato necessario esaminare le questioni giuridiche per la pronuncia della liquidazione dei compensi.
pag. 4/5 Infatti non essendo stato raggiunto l'accordo sulla statuizione della compensazione integrale delle spese di lite, questo giudicante deve pronunciarsi sulla loro liquidazione secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale.
Ritiene quindi che le ragioni esposte dall' sono infondate così come Controparte_7 lo erano le questioni sollevate dall'attore.
Pertanto al rigetto di entrambe le domande segue la compensazione delle spese processuali, proposta accettata implicitamente dall' . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
GOP, Avv. Testini Giovanna Lucia, definitamene pronunciando sull'opposizione proposta da rigettata ogni altra domanda, così provvede Parte_1
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese processuali.
Bari, 15 Gennaio 2025
Il G.O.P.
Avv. Giovanna Lucia Testini
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Avv. Giovanna Lucia
Testini, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in prima istanza, iscritta al n.15575 /2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi posta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 18.12.2024;
Tra
( C.F. ) residente in [...]a C.so Vittorio Parte_1 C.F._1
Emanuele n. 143, elettivamente domiciliato in Bari alla via P. Amedeo n. 164 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe M. Sansonetti, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto introduttivo;
- ATTORE -
contro in persona del Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, in proprio, domiciliata in Bari, alla via Melo n. 97 (CF ; P.IVA_1
- CONVENUTA - nonché
in persona suo Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, corrente in Bari, alla via Demetrio Marin, 3, ( CF p. i.v.a.:
), in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Foggia alla P.IVA_2
Via Stefano De Stefano n. 23;
- CONVENUTA -
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento esattoriale CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
CONCLUSIONI
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. del 2.12.2021 ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento dell'importo di € 2.170,09 emessa dall'
[...]
di Bari n° 01420190010723657000, avente ruolo n°2019/000996, Controparte_3 relativa al recupero delle spese di giudizio liquidate nella sentenza del Tribunale di Bari
n.369/2002 da parte dell' di Bari. Controparte_1
La motivazione dell'atto di opposizione era fondata essenzialmente sulla intervenuta prescrizione del credito azionato in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 27
febbraio 2002. Deduceva: di avere mosso tale eccezione anche con raccomandata del 12 aprile 2016; di avere chiesto informazioni circa il giudizio per cui l'Avvocatura dello Stato stava procedendo non avendo contezza della sussistenza del procedimento di appello proposto avverso la sentenza n.369/2002 emessa dal Tribunale di Bari. Concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta;
la dichiarazione di nullità, illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria;
l'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 01.03.2022 si è costituita in giudizio l' la quale preliminarmente ha chiarito che il Controparte_4 giudizio promosso da si era concluso con la citata sentenza n. 369/2002 Parte_1 emessa dal Tribunale di Bari che aveva condannato l'attore al pagamento della somma di
€.1.601,02 oltre oneri accessori. La pronuncia, a seguito dell'atto impugnatorio proposto dal
, era stata confermata dalla sentenza n. 483/2006 emessa dalla Corte di Appello di Pt_1
Bari, che lo aveva condannato anche al pagamento degli interessi, diritti di notifica e oneri.
La sentenza era stata depositata il 25.05.2006 ed era divenuta definitiva. La richiesta di pagamento era stata inviata dall' in data 12.04.2016 interrompendo Controparte_1
così i termini di prescrizione.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda con condanna sia alle spese processuali ex art. 92, comma 2, c.p.c. sia ai sensi dell'art.96 c.p.c. per avere l'attore agito in giudizio con mala fede processuale ovvero con colpa grave, essendo palese l'infondatezza delle doglianze.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 18.03.2022, si è costituita in giudizio l' che ha rilevato e concluso chiedendo dichiararsi il difetto Controparte_3 di legittimazione dell'agente della riscossione in quanto soggetto legittimato esclusivamente pag. 2/5 al recupero del credito vantato dall'Ente attraverso il rimedio dell'esecuzione esattoriale.
L'Agente della Riscossione aveva avviato, come previsto normativamente, l'azione esattoriale che poteva essere arrestata soltanto nell'ipotesi di disposizioni diverse emesse dall'Ente creditore quali sospensioni, revoche o discarichi.
Pertanto, ricevuto il ruolo esattoriale, l'agente della riscossione aveva provveduto a notificare la cartella di pagamento essendole preclusa la possibilità di effettuare verifiche in ordine al possibile decorso del termine prescrizionale. Concludeva chiedendo: dichiararsi il difetto di legittimazione dell'agente della riscossione in ordine alle eccezione riguardanti le fasi precedenti alla notificazione della cartella;
rigettare la domanda perché infondata;
condannare ex commi 1 e/o 3 dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore Parte_1
della convenuta delle somme ritenute di giustizia ovvero valutate in via equitativa;
CP_3 condannare l'opponente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 6.5.2022 l'attore dava atto dell'avvenuto pagamento delle somme richieste con la cartella opposta e chiedeva, anche nei verbali successi, si dichiarasse la cessazione della materia del contendere. Pertanto questo giudicante sollecitava le parti alla definizione conciliativa anche con la determinazione della compensazione delle spese processuali: proposta evidentemente accettata dall' che non risulta aver partecipato Controparte_1 alle successive udienza mentre l' ha insistito per la liquidazione dei compensi. CP_5
All'udienza del 18.1.22024 la causa è stata trattenuta per la decisione senza l'assegnazione dei termini per il deposito delle note conclusionali per non essere stati richiesti dalle parti.
Il ricorso appare infondato.
E' opportuno esaminare che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa ai sensi dell'art.2909 c.c. E' fin troppo evidente,inoltre, che il passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Bari impedisce a questo giudicante pronunce diverse com'è pacifico che, ai fini della prescrizione del diritto, devono decorrere dieci anni dalla data in cui la sentenza è
divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo
è divenuto definitivo.(Cass.civ. n.2002/2017).
Per quanto concerne la decorrenza del termine di prescrizione, l'azione diretta all'esecuzione del giudicato medesimo (actio iudicati) è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione ex art.2953 c.c.
pag. 3/5 Infondata appare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da parte dell'
[...]
Co
. Anche se per fattispecie diversa, la nel pronunciarsi in Controparte_3 merito ha acclarato il principio secondo cui “ Il giudizio di opposizione alla cartella esattoriale relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, anche quando
l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che
l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” ( Cass. Civ. Sezione VI, 31 luglio 2017, n. 2570; 26 giugno 2017, n. 15900).
Tale osservazione è stata esaminata al solo fine di stabilire la determinazione delle spese processuali.
Secondo la consolidata giurisprudenza “L'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, potendo pronunciarsi sulla soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese. (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 22 aprile 2020, n. 8034)
E' evidente che mentre può dirsi sia venuta a cessare la materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, che presuppone il sopraggiungere, nel corso del processo, della carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. a seguito di un evento fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti che si danno reciproco atto dell'essere venuta meno la ragione della lite, ( ord. Cass.civ. 17.1.2023 n.1257), è stato necessario esaminare le questioni giuridiche per la pronuncia della liquidazione dei compensi.
pag. 4/5 Infatti non essendo stato raggiunto l'accordo sulla statuizione della compensazione integrale delle spese di lite, questo giudicante deve pronunciarsi sulla loro liquidazione secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale.
Ritiene quindi che le ragioni esposte dall' sono infondate così come Controparte_7 lo erano le questioni sollevate dall'attore.
Pertanto al rigetto di entrambe le domande segue la compensazione delle spese processuali, proposta accettata implicitamente dall' . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
GOP, Avv. Testini Giovanna Lucia, definitamene pronunciando sull'opposizione proposta da rigettata ogni altra domanda, così provvede Parte_1
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese processuali.
Bari, 15 Gennaio 2025
Il G.O.P.
Avv. Giovanna Lucia Testini
pag. 5/5