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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1309/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna GALIOTO Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1309/2024 R.G. promossa in grado d'appello da
Pt_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 68 TORINO presso lo studio dell'avv. MISERERE PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, N. 20/C BRESCIA presso lo studio dell'avv. BELTRANI CARLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LEVITO NEGRINI ALESSANDRA APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: Appello sentenza n. 482/2024 del Tribunale di Como pubblicata in data pagina 1 di 3 24/4/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atti depositati in data 5-16/9/2025 le parti hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio a spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio la società per sentirla Controparte_1 Pt_1 condannare alla corresponsione dell'importo di € 118.269,99 ex art. 2041 cod. civ. La si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda. Parte_1
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Como ha condannato la società convenuta a corrispondere alla società attrice l'importo di € 146.064,72, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite. La ha interposto appello concludendo - in riforma della sentenza impugnata - per Pt_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como e, nel merito, per l'infondatezza delle domande proposte da . Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita parte appellata eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello. Ha proposto appello in via incidentale, chiedendo che venisse dichiarata la tempestività del deposito delle memorie ex art. 171 ter n. 1 e 2 cpc, con ogni conseguenza di legge. Accolta l'istanza ex art. 283 cpc, la causa è stata rinviata ex art. 352 cpc per la rimessione in decisone. Nelle more le parti hanno depositato in data 1-5/8/2025 gli atti, ritualmente notificati, attestanti la rinuncia ex art. 306 cpc all'appello principale e la rinuncia all'appello incidentale, con relative accettazioni. In vista dell'udienza del 17/9/2025, di cui è stata autorizzata la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, le parti hanno depositato note scritte, con cui congiuntamente hanno concluso per l'estinzione del giudizio a spese di lite compensate. Il Consigliere Istruttore ha riferito al Collegio che, nella composizione in epigrafe indicata, ha provveduto alla decisione della causa nell'odierna Camera di Consiglio. La Corte preso atto della regolarità della dichiarazione di rinuncia agli atti e della regolarità della dichiarazione di accettazione della costituita, Controparte_1 procede alla dichiarazione di estinzione del presente giudizio a spese di lite compensate, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano sull'appello in via principale promosso da e Pt_1 sull'appello in via incidentale promosso da avverso la sentenza n. Controparte_1
n. 482/2024 del Tribunale di Como, così dispone:
pagina 2 di 3 - dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc;
- dichiara le spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso in Milano il 17/9/2025
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Mariana Galioto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna GALIOTO Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1309/2024 R.G. promossa in grado d'appello da
Pt_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 68 TORINO presso lo studio dell'avv. MISERERE PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, N. 20/C BRESCIA presso lo studio dell'avv. BELTRANI CARLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LEVITO NEGRINI ALESSANDRA APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: Appello sentenza n. 482/2024 del Tribunale di Como pubblicata in data pagina 1 di 3 24/4/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atti depositati in data 5-16/9/2025 le parti hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio a spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio la società per sentirla Controparte_1 Pt_1 condannare alla corresponsione dell'importo di € 118.269,99 ex art. 2041 cod. civ. La si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda. Parte_1
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Como ha condannato la società convenuta a corrispondere alla società attrice l'importo di € 146.064,72, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite. La ha interposto appello concludendo - in riforma della sentenza impugnata - per Pt_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como e, nel merito, per l'infondatezza delle domande proposte da . Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita parte appellata eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello. Ha proposto appello in via incidentale, chiedendo che venisse dichiarata la tempestività del deposito delle memorie ex art. 171 ter n. 1 e 2 cpc, con ogni conseguenza di legge. Accolta l'istanza ex art. 283 cpc, la causa è stata rinviata ex art. 352 cpc per la rimessione in decisone. Nelle more le parti hanno depositato in data 1-5/8/2025 gli atti, ritualmente notificati, attestanti la rinuncia ex art. 306 cpc all'appello principale e la rinuncia all'appello incidentale, con relative accettazioni. In vista dell'udienza del 17/9/2025, di cui è stata autorizzata la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, le parti hanno depositato note scritte, con cui congiuntamente hanno concluso per l'estinzione del giudizio a spese di lite compensate. Il Consigliere Istruttore ha riferito al Collegio che, nella composizione in epigrafe indicata, ha provveduto alla decisione della causa nell'odierna Camera di Consiglio. La Corte preso atto della regolarità della dichiarazione di rinuncia agli atti e della regolarità della dichiarazione di accettazione della costituita, Controparte_1 procede alla dichiarazione di estinzione del presente giudizio a spese di lite compensate, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano sull'appello in via principale promosso da e Pt_1 sull'appello in via incidentale promosso da avverso la sentenza n. Controparte_1
n. 482/2024 del Tribunale di Como, così dispone:
pagina 2 di 3 - dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc;
- dichiara le spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso in Milano il 17/9/2025
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Mariana Galioto
pagina 3 di 3