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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 206/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 206/2024 R.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale” promossa congiuntamente da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Cultrera
e
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
Cultrera
RICORRENTI
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 30/04/2024) posta in decisione con provvedimento del 18/12/2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 24/01/2024, i coniugi - premettendo di avere contratto Per_ matrimonio a Siracusa in data 14/11/2000 - nel corso del quale è nato il figlio
(il 15/02/2010), chiedevano consensualmente a questo Tribunale la pronuncia della
1 separazione personale alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separatamente, prestandosi rispetto reciproco;
2. I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte o comunque di poterne trovare sistemazione mediante l'aiuto dei familiari;
3. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e comunque ognuno provvederà al suo;
4. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
5. I coniugi si impegnano a provvedere autonomamente al mantenimento del figlio , Per_1 in modo diretto, in quanto, non avendo problemi organizzativi, dichiarano espressamente che lo stesso trascorrerà 4 giorni a settimana con la madre e 3 giorni con il padre, le festività in modo alternato e il tutto mediante liberi accordi assunti di volta in volta fra i coniugi stessi, sentito il parere del minore.”
Con provvedimento del 07/06/2024, il Giudice – rilevando che le parti non avevano indicato in seno all'accordo il regime di affidamento del minore e l'abitazione di ciascun genitore (considerato il collocamento paritario proposto dalle parti), né avevano depositato un piano genitoriale da cui evincere gli impegni del minore – invitava le parti a depositare note congiunte, prendendo posizione sui punti di cui sopra, e rinviava l'udienza.
Alla successiva udienza, con provvedimento del 31/07/2024, il Giudice prendeva atto che le parti non avevano preso posizione sui punti rilevati alla precedente udienza e rinviava per i medesimi incombenti.
Con note del 10/12/2024, il procuratore delle parti rappresentava che le parti avevano provveduto a sezionare l'immobile di via Del Pascolo n. 20, al fine di abitare in due parti diverse dello stesso stabile, così da garantire al figlio minore di poter vivere agevolmente con entrambi i genitori.
All'udienza del 18/12/2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dal collocamento paritario e dal conseguente affido condiviso.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 206/2024
V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio civile a Siracusa il giorno 14/11/2000
[...]
(Atto n. 120, parte I, anno 2000); omologa le condizioni inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 20.1.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 206/2024 R.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale” promossa congiuntamente da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Cultrera
e
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
Cultrera
RICORRENTI
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 30/04/2024) posta in decisione con provvedimento del 18/12/2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 24/01/2024, i coniugi - premettendo di avere contratto Per_ matrimonio a Siracusa in data 14/11/2000 - nel corso del quale è nato il figlio
(il 15/02/2010), chiedevano consensualmente a questo Tribunale la pronuncia della
1 separazione personale alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separatamente, prestandosi rispetto reciproco;
2. I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte o comunque di poterne trovare sistemazione mediante l'aiuto dei familiari;
3. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e comunque ognuno provvederà al suo;
4. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
5. I coniugi si impegnano a provvedere autonomamente al mantenimento del figlio , Per_1 in modo diretto, in quanto, non avendo problemi organizzativi, dichiarano espressamente che lo stesso trascorrerà 4 giorni a settimana con la madre e 3 giorni con il padre, le festività in modo alternato e il tutto mediante liberi accordi assunti di volta in volta fra i coniugi stessi, sentito il parere del minore.”
Con provvedimento del 07/06/2024, il Giudice – rilevando che le parti non avevano indicato in seno all'accordo il regime di affidamento del minore e l'abitazione di ciascun genitore (considerato il collocamento paritario proposto dalle parti), né avevano depositato un piano genitoriale da cui evincere gli impegni del minore – invitava le parti a depositare note congiunte, prendendo posizione sui punti di cui sopra, e rinviava l'udienza.
Alla successiva udienza, con provvedimento del 31/07/2024, il Giudice prendeva atto che le parti non avevano preso posizione sui punti rilevati alla precedente udienza e rinviava per i medesimi incombenti.
Con note del 10/12/2024, il procuratore delle parti rappresentava che le parti avevano provveduto a sezionare l'immobile di via Del Pascolo n. 20, al fine di abitare in due parti diverse dello stesso stabile, così da garantire al figlio minore di poter vivere agevolmente con entrambi i genitori.
All'udienza del 18/12/2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dal collocamento paritario e dal conseguente affido condiviso.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 206/2024
V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio civile a Siracusa il giorno 14/11/2000
[...]
(Atto n. 120, parte I, anno 2000); omologa le condizioni inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 20.1.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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