CA
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1994/2023
All'udienza collegiale del giorno 05/03/2025 ore 13:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DE MICHELE MARIO Avv. Indino in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv. ALBERICI FABIO Avv. Cistriani in sostituzione
Controparte_2
Avv. VACCARO FRANCESCO Avv. Pastorello in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Indino insiste nelle richiese istruttorie.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1994 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
- (c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 CodiceFiscale_1 atti, dagli avvocati Renato G. Verrengia (c.f. – pec: C.F._2
- fax. 064201.6867) e Mario De Michele (c.f. Email_1
– pec - fax. ) presso i C.F._3 Email_2 P.IVA_1
quali elettivamente domicilia in Roma (RM) - Via Aureliana n.2,
-APPELLANTE
e
- (P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Roma, Via della Bufalotta n. 374, società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di in persona del suo Procuratore Controparte_3
Speciale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Alberici ( ) ed CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci n. 38, giusta procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 06.6374554 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata , Email_3
-APPELLATA
e
- (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._5
Francesco Vaccaro (c.f. – pec: C.F._6 ) presso il quale elettivamente domicilia in Roma Email_4
alla Via Filippo Corridoni n. 19, giusta procura in atti,
-APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione notificato con pec del 7.07.2023, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 3257/2023 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data
27.02.2023, notificata in data 13.03.2023, resa nel giudizio di primo grado dallo stesso promosso nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
§.2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
« Con atto di citazione notificato in data 18.01.2019, conveniva in giudizio avanti Parte_1
il Tribunale di Roma la e per ivi sentir Controparte_1 Controparte_2 accertare la responsabilità esclusiva di quest'ultimo ex art. 2054 c.c. e per violazione degli artt.141 e 191 C.d.S. in qualità di proprietario e conducente del veicolo Volkswagen Golf tg.
CS 548 GR nella causazione del sinistro per cui è causa, con conseguente condanna della
Compagnia Assicuratrice al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi e danno da ritardato pagamento dal giorno del sinistro al saldo.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva: che in data 01.03.2017 alle ore 8:15 ca., mentre accompagnava la figlia di anni 7 all'Istituto scolastico Villa Flaminia di Roma, viale
Del Vignola n.56, attraversando a piedi viale Del Vignola (provenienti dal lato numeri dispari in direzione numeri pari), veniva improvvisamente investito dal veicolo Volkswagen Golf tg.
CS 548 GR che percorreva viale Del Vignola provenendo da Piazza Melozzo da Forlì con direzione via Flaminia, di proprietà e condotto da (ass.to con polizza RCA Controparte_2
presso la;
- che in conseguenza di tale urto, il Controparte_1
ricorrente rovinava violentemente al suolo, riportando gravi lesioni personali tali da richiedere il ricovero al P.S. del Policlinico Gemelli di Roma, dove i sanitari diagnosticavano “frattura da scoppio astrangolo sinistro;
lussazione astrangolo-calcaneare cranico non commotivo;
contusioni multiple”;
- che, stante la complessità della frattura riportata, il ricorrente veniva – in pari data - sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione cruenta di frattura di tarso e metatarso con fissazione interna a sinistra”; - che, sottopostosi a visita medico-legale dal dott. Per_1
, venivano diagnosticati in ragione delle lesioni riportate “postumi dolorosi di frattura
[...] da scoppio dell'astrangolo sinistro con lussazione dell'articolazione astrangolo-calcaneare trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in situ e grave deficit funzionale e deambulatorio” con conseguente danno quantificabile in misura non inferiore al 25% di invalidità permanente;
- che sul luogo dell'incidente si recavano gli agenti della Polizia di Roma Capitale, provvedendo alla redazione di apposito verbale;
- che, a seguito degli eventi per cui è causa, sporgeva denuncia presso i Carabinieri di Roma per il reato di lesioni personali nei confronti di;
- che la Compagnia Assicurativa del Controparte_2 CP_2 Controparte_1
veniva ritualmente diffidata ai sensi del Codice delle Assicurazioni - dapprima
[...]
con lettera racc. del 6.06.2017 e successivamente con lettera racc. del 14.06.2017 – a provvedere al risarcimento dei danni;
- che ad oggi la Compagnia convenuta ha provveduto a corrispondere la somma di €33.400,00, trattenuta a titolo di acconto.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio avversando tutto quanto Controparte_2
dedotto da parte attrice, in quanto infondato in fatto e diritto.
In particolare, contestava i fatti così come esposti dal osservando a contrario come Pt_1
l'evento dannoso si fosse verificato su viale del Vignola all'altezza del civico n. 75 in direzione via Flaminia, ossia superato l'incrocio con via R. Sten, e non all'interno dello stesso, come dedotto da parte attrice e che – come risultante dal disegno planimetrico – il ricorrente attraversava la carreggiata al di fuori delle apposite strisce pedonali “nonostante queste ultime fossero distanti dallo stesso soltanto 20 metri, in direzione della via Flaminia, e appena 21 metri, nella direzione opposta”. Inoltre, evidenziava come dalla relazione di Polizia si evincesse la “presenza di un'autovettura parcheggiata in doppia fila rispetto al lato della carreggiata presso il quale ha avuto inizio l'attraversamento dell'attore e, ulteriormente, non ha rilevato la presenza della segnaletica verticale indicante la prossimità di un istituto scolastico”. Pertanto, deduceva la condotta colposa concorrente di parte attrice stante
“l'imprevedibilità e la celerità dell'attraversamento” avvenuto al di fuori delle strisce pedonali in violazione dell'art. 190 C.d.S. Escludeva dunque, la sussistenza di una propria responsabilità, contestando altresì il quantum debeatur richiesto. Concludeva chiedendo il rigetto della pretesa risarcitoria ex adverso avanzata e, in subordine, il riconoscimento di un concorso di colpa tra le parti in misura del 50% o in quella ritenuta di giustizia con contestuale domanda di garanzia stante la sussistenza di apposita polizza assicurativa intercorrente con la
Controparte_1
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, con integrale rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. In particolare, nel merito contestava l'asserita esclusiva responsabilità in capo al nella causazione dell'evento CP_2
per cui è causa, evidenziando - come risultante dal rapporto di Polizia - che il Pt_1 unitamente alla figlia di 7 anni “si immetteva improvvisamente e repentinamente sulla carreggiata al di fuori delle strisce pedonali esistenti in loco, a distanza di soli 20 metri dal punto di attraversamento, sbucando dal retro delle autovetture ferme in doppia fila, nell'attimo stesso in cui stava sopraggiungendo l'autovettura” in violazione dell'art. 190 c.d.s., sicché il poté avvedersi della presenza dei due pedoni soltanto all'ultimo momento. Pertanto, CP_2 contestava l'an ed il quantum debeatur, rappresentando di avere già versato in favore di parte attrice la somma di €33.400,00 a totale adempimento di ogni e qualsiasi obbligo risarcitorio.
La causa veniva istruita mediante espletamento di interrogatorio formale delle parti, prova testimoniale e c.t.u. medico legale sulla persona del Pt_1
[…].Successivamente, all'udienza del 21.10.2021 il Giudice formulava con ordinanza proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. – tenuto conto di quanto riconosciuto con la c.t.u. e valutando un concorso di colpa del 30% del pedone – dal seguente tenore: “pagamento in favore di parte attrice a carico di dell'importo complessivo di euro Controparte_4
40.000,00 (in esso compresi gli interessi calcolati non sulla somma attuale, bensì sulla somma capitale devalutata al giorno dell'insorgenza del credito e via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n.1712/95, il danno morale e le spese mediche), oltre euro 5.000,00, e oneri di legge a titolo di contributo spese processuali ed euro 1.000,00 a titolo di contributo spese c.t.p., oltre spese di c.t.u. da corrispondere contestualmente alla definizione dell'accordo, previa detrazione di quanto già versato, pari ad euro 33.400,00.” La manifestava la Controparte_1
propria volontà di aderire alla proposta conciliativa;
mentre parte attrice ed il CP_2
rappresentavano il loro dissenso alla stessa. All'udienza del 30.11.2022 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge previsti dall'art. 190
c.p.c.».
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: « -rigetta la domanda di Parte_1
e lo condanna al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_5
, che si liquidano in euro 3.900,00 ciascuno, oltre oneri di legge e
[...]
rimborso forfettario spese nella misura del 15%».
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
«Così riassunti i fatti salienti della controversia, va preliminarmente osservato che
l'avveramento del sinistro con le modalità riferite nell'atto introduttivo (attraversando viale del Vignola in direzione via Flaminia all'incrocio con via R. Sten sulle strisce pedonali, il veniva investito dal veicolo Volkswagen Golf tg. CS548GR, che percorreva via del Pt_1
Vignola provenendo da piazza Melozzo da Forlì con direzione via Flaminia di proprietà e condotto da ) è stato contestato sia dal convenuto che dalla Compagnia Controparte_2
assicurativa, che hanno sostenuto come il in realtà avesse attraversato la carreggiata Pt_1
al di fuori delle strisce pedonali nonostante queste fossero distanti 20 metri in direzione via
Flaminia e 21 metri nella direzione opposta, superato l'incrocio con via R. Stern e non all'interno dello stesso, come affermato dall'attore per avvalorare la responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 141 c.4 C.d.S. Secondo l'agente “Il punto dove era stata Tes_1 trovata la persona era in sostanza in mezzo tra i due attraversamenti pedonali”. Dalla relazione di incidente stradale della Polizia locale, confermata dalle dichiarazioni rese dall'agente e del teste , emerge che, a seguito dell'impatto, il è stato Tes_1 Tes_2 Pt_1 rinvenuto a circa 20 metri prima dell'attraversamento pedonale stradale. L'affermazione secondo cui il sarebbe stato investito appena sbucato dal profilo della vettura Pt_1 parcheggiata, sulla destra, risulta confermato all'esito della prova per testi, coerente agli accertamenti della Polizia locale, secondo cui non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo investitore - a riprova dell'improvviso attraversamento del Pt_1
- ed il veicolo investitore non presentava alcun danno visibile - a riprova della sua andatura moderata -. Chiarificatrice la testimonianza della , che riferisce come il Tes_2 Pt_1 sbucando improvvisamente ed inaspettatamente da un'autovettura parcheggiata, trascinato dalla figlia, veniva immediatamente colpito con la parte sinistra anteriore dell'auto del che procedeva a velocità moderata. Evidenzia, ancora, che la visuale era disturbata CP_2
dalla luce del sole proveniente da Villa Balestra. Irrilevanti, invece, le dichiarazioni del teste di parte attrice che non ha assistito al sinistro ed ha affermato di aver visto il Tes_3
già in piedi saltellante sulle strisce pedonali mentre la bambina era più indietro Pt_1
rispetto alle strisce. Il che non è compatibile con quanto accertato dalla polizia locale e dai testi e nonché con la circostanza che il fosse “trascinato” dalla figlia. Tes_1 Tes_2 Pt_1
Poco credibile, inoltre, trattandosi di un amico del che all'arrivo della volante della Pt_1
polizia (ovvero successivamente) non abbia sentito l'esigenza di riferire quanto visto (e che poi ha costituito oggetto di prova testimoniale). Reputa, dunque, il Tribunale che gli elementi di cui si è sin qui dato conto siano insufficienti a fondare il convincimento che il sinistro si sia verificato esattamente con le modalità descritte nell'atto di citazione, dovendosi ritenere che il abbia attraversato la carreggiata repentinamente ed improvvidamente, senza Pt_1
avvalersi delle strisce pedonali, distanti 20/21 metri.
Non può, poi, ritenersi che la condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo
e di luogo ragionevolmente prevedibile, sia perché, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, l'impatto non è avvenuto né ad un crocevia né su attraversamento pedonale, sia perché non sono emersi elementi idonei a ritenere che la velocità del non fosse regolare. La CP_2 condotta del dunque, non è sussumibile tra quelle disciplinate dall'art. 191 C.d.S. CP_2
Ora, in materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali -, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente un veicolo di cui all'art. 2054, co.1, c.c. - ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. In buona sostanza la violazione della regola di condotta del pedone, accertata nel caso di specie ed ascritta all'art. 190 C.d.S., non è sufficiente ad escludere del tutto la colpa dell'investitore ed impone al giudice di merito di operare un logico ed apprezzabile bilanciamento di entrambe le condotte lesive. Ebbene, nonostante non possa ritenersi che la condotta anomala del pedone fosse ragionevolmente prevedibile, purtuttavia, deve tenersi conto che a causa della visibilità parzialmente compromessa dal riverbero del sole e della prossimità di un istituto scolastico, il aveva l'obbligo di adeguare il suo CP_2
comportamento in modo tale da trovarsi in condizione di attuare una tempestiva manovra di emergenza. Pertanto, sia l'attore che il responsabile civile, e per esso la Compagnia assicurativa, sono tenuti a risarcire i danni eziologicamente ascrivibili al sinistro per cui è causa nella misura del 50%.
Venendo alla quantificazione dei danni risarcibili e con specifico riferimento al danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute sofferto in conseguenza delle lesioni subite a causa del sinistro, va ricordato innanzitutto che detto danno è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., secondo l'interpretazione offertane dalle Sezioni Unite nelle celebri sentenze di San TI (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.08), e che esso costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza tuttavia duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
È, dunque, a fini descrittivi che può parlarsi del danno permanente o temporaneo alla salute con la locuzione “danno biologico” riferendosi a quella categoria di danno non patrimoniale che ha avuto espresso riconoscimento normativo nel D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139, recante il Codice delle assicurazioni private, che individuano il danno biologico nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Riguardo, dunque, ai postumi permanenti, il Tribunale reputa del tutto condivisibili le valutazioni compiute dal nominato CTU, dott. che – sulla scorta degli Persona_2
accertamenti medico-legali condotti e della disamina della documentazione sanitaria prodotta
– ha ravvisato il nesso causale tra il sinistro e le lesioni di natura post traumatica riscontrate, per le quali appare congrua l'analitica stima, in misura pari al 17%, dell'incidenza sull'integrità psicofisica del danneggiato, avuto riguardo ai baremes di comune riferimento in ambito medico–legale. E' stato, altresì, riconosciuto un periodo di inabilità - correlato alla degenza ospedaliera, alle terapie e ai controlli specialistici resisi necessari per il trattamento delle lesioni e ai presumibili tempi di guarigione - di giorni 40 per l'inabilità assoluta e di giorni 50 per l'inabilità parziale al 50%. Mette conto ricordare che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età,
è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 10912/18;
7513/18). Da parte della giurisprudenza di legittimità successiva alle pronunce del novembre
2008, si è, inoltre, espressamente puntualizzato che le Sezioni Unite, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento ipso facto del danno morale nel danno biologico (Cass. 18641/2011, est. Travaglino, Cass. Sez.
Lav. 30668/2011, 19402/13, 22585/13 est. Travaglino), e si è osservato che il c.d. danno morale non si identifica più soltanto col patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico di natura meramente emotiva ed intima (c.d. danno morale soggettivo), ma è sempre più esteso fino a comprendere il pregiudizio derivante dalla lesione della dignità ed integrità morale della persona, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2
Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza contenuta nel trattato di Lisbona, e nel segnalarne l'ontologica autonomia, in ragione della diversità del bene protetto, attinente alla sfera della dignità morale della persona, si è sottolineata la conseguente necessità di tenerne conto, rispetto agli altri aspetti in cui si sostanzia la categoria del danno non patrimoniale, sul piano liquidatorio (vds. Cass. 1361/2014, est. Scarano). Pertanto, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, mentre costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali,
e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute
(c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera
e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017 (Cass. sez. III, 901/18, est Travaglino). La fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende, infatti, tanto
l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (Cass. ord. 20795/18).
Per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale come sopra riconosciuto, trattandosi di un'invalidità permanente superiore al 9% e in mancanza della tabella unica nazionale prevista dall'art. 138 Cod. Ass., i criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona restano di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione. Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo
Tribunale più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno. In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di
Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056
c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019). Seppure nel caso di specie si tratti di danno biologico inferiore ai 40 punti (entro cui è stata sostanzialmente eliminata la differenza con la tabella milanese), si ritiene purtuttavia di fare riferimento a quella romana sia perché ben più specifica e predeterminata di quella milanese sia perché maggiormente soddisfacente le esigenze, segnalate dalla Corte, di predeterminazione, prevedibilità e pari trattamento dei ristori. Applicando i richiamati criteri e considerando l'età della al Pt_1
momento del sinistro (anni 29) deve, pertanto, riconoscersi l'importo di euro 58.000,00, comprensivo delle spese mediche o riabilitative, ritenute congrue dal c.t.u. nella misura di euro
3.415,79.
Il suddetto importo (già maggiorato del 10% per la componente del danno morale, secondo le tabelle romane), deve essere decurtato del 50% in forza del concorso di colpa paritario, riducendosi ad euro 29,000 Nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta, non solo con riguardo all'attività lavorativa, che per ammissione dell'attore era stata interrotta prima del sinistro, ma anche in considerazione del fatto che il grado di invalidità riconosciuto non è ostativo allo svolgimento delle normali attività quotidiane e lavorative che non comportino l'uso preminente dell'apparato deambulatorio (arti inferiori), quali, per es.
l'attività di ballerino o di istruttore di sci, ma vieppiù perché è rimasto indimostrato che lo stesso non abbia trovato un lavoro a causa del sinistro. Quanto alle attività sportive che il predetto ha dichiarato di svolgere, il G.I. correttamente non ha ammesso la dedotta prova per testi, posto che la pratica di attività agonistiche (arti marziali) e comunque la frequenza di palestre o piscine avrebbe potuto essere agevolmente documentata. Inoltre, i capitoli di prova testimoniale sono stati articolati in modo generico e, soprattutto, inconducente ai fini del decidere, dandosi erroneamente per presupposta una circostanza che avrebbe dovuto essere provata, ossia che si trattasse di attività non più praticabili a causa del sinistro.
Conclusivamente, poiché gli importi già corrisposti dalla Compagnia assicurativa (euro
33.400,00) superano la somma riconosciuta (euro 29.000,00), la domanda attorea non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014, con riferimento ai valori minimi delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa.». §.5. Con l'atto di appello, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «In via Parte_1
istruttoria: (a) ammettere le prove testimoniali sulla personalizzazione del danno non patrimoniale, chieste dall'attore in primo grado e non ammesse;
nel merito: (b) condannare i convenuti in solido al risarcimento integrale dei danni patiti dall'attore, come esposti nell'atto di citazione e nel presente atto;
b') in subordine, rideterminare il concorso di colpa apportato dalla vittima alla produzione del sinistro in misura inferiore a quella stabilita dal giudice di primo grado;
(c) liquidare il danno biologico patito dall'appellante applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (come da tabelle che si producono); (d) personalizzare adeguatamente, secondo quanto allegato e provato, il risarcimento del danno biologico, riconoscendo e quantificando anche il danno alla cenestesi lavorativa;
(e) condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale patito dall'attore in conseguenza della riduzione della capacità di lavoro e di guadagno ovvero, in subordine, per la perdita della chance di lavoro e di guadagno;
(f) condannare i convenuti alla liquidazione del danno patrimoniale da ritardato adempimento (interessi compensativi), interessi e mora applicando i principi indicati da Cass. civ.61/2O23; (g) condannare i convenuti alla rifusione integrale delle spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u., da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari».
§.6. Gli appellati e , costituitisi con Controparte_1 Controparte_2
comparse di costituzione e risposta depositate rispettivamente in data 22.06.2023 e in data
28.06.2023 hanno resistito all'impugnazione e ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
§.7. All'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti costituite i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§.8. L'appello, che contiene cinque motivi, non può essere accolto per le ragioni che seguono.
§.8.1. Col primo motivo di appello, censura la sentenza gravata per violazione Parte_1
degli artt.1227 e 2054 c.c. nonchè degli artt.140 e 191 c.d.s.
In particolare, ad avviso dell'appellante, il Tribunale, riconosciuta la responsabilità concorsuale paritaria di entrambe le parti coinvolte nel sinistro, avrebbe erroneamente interpretato le norme di legge che assume violate nonché gli esiti della prova orale, in relazione ai quali deduce, nello specifico, l'incapacità a testimoniare ex art.246 c.p.c. della signora , suocera Testimone_4 dell'automobilista o comunque la inattendibilità delle dichiarazioni rese;
la responsabilità del sinistro andrebbe, invece, attribuita esclusivamente al conducente il veicolo investitore attesa la reale dinamica dell'incidente, verificatosi per colpa dello stesso. In subordine, adduce che, in ogni caso, considerata «la palese sproporzione tra l'entità dei danni reciprocamente patiti, è ragionevole invocare a carico del conducente una percentuale di colpa largamente prevalente,
e comunque non inferiore all'80%».
La censura non coglie nel segno.
Invero, le norme del codice della strada che presiedono al comportamento del conducente di un veicolo pongono, innanzitutto, l'obbligo generale di comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Quanto, nello specifico, al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, è evidente la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzata nell'obbligo di attenzione che questi deve tenere al fine di avvistare il pedone, sì da poter porre in essere efficacemente i necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento. Dal canto suo, il pedone non si sottrae al rispetto delle norme comportamentali imposte a suo carico dal codice della strada ed ad una condotta sempre improntata alla massima attenzione, giacchè anche un suo comportamento imprudente può avere efficacia causale concorrente nella produzione dell'evento dannoso ovvero assorbente, nei casi di imprevedibilità ed inevitabilità della sua stessa condotta.
Quanto alla prova della colpa, deve considerarsi che «Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sè ad escludere in toto la colpa del conducente. Pertanto: (a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sè sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo; (c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro» (Cass. 18.11.2014 n.24472; conforme Cass. n.2241 del 2019).
Consegue, pertanto, che, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso colposo del pedone investito, muovendo dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al
100%, è necessario accertare in concreto la colpa del pedone per poi eventualmente ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (cfr. Cass. 28.1.2019 n.2241;
Cass. 18.11.2014 n.24472).
Alla luce dei principi innanzi sintetizzati e dall'esame delle emergenze processuali, la decisione impugnata appare condivisibile, quanto alla riconosciuta corresponsabilità del pedone nella causazione dell'evento lesivo, essendo emerso che abbia posto in essere una Parte_1
condotta irrispettosa dei precetti normativi posti a suo carico dal codice della strada e concorrente con quella del come concausa del sinistro. Controparte_2
L'incidente è avvenuto in viale Del Vignola ed ha visti coinvolti, da un lato, che Parte_1
stava attraversando la strada (proveniente da via Stern con direzione l'Istituto scolastico sito in viale Del Vignola lato numeri civici pari) unitamente alla figlia minore , e, dall'altro, il Per_3
veicolo, condotto dal , che stava percorrendo viale Del Vignola provenendo Controparte_2
da Piazza Melozzo da Forlì in direzione via Flaminia.
Dalla Relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia municipale di Roma Capitale e dagli allegati rilievi grafici nonché dalle dichiarazioni e dalla relazione degli Agenti della Polizia di
Stato (Reparto Volanti di via Guido Reni), presenti sul luogo nell'immediatezza del fatto (giunti vero le 8,15 circa, riferiscono di aver rinvenuto il ancora in terra), è emerso con Pt_1 certezza che l'investimento è avvenuto circa all'altezza del civico 56/A, 21 metri prima di un attraversamento pedonale, scarsamente visibile, collocato all'altezza del civico 56 di via Del
Vignola; altro attraversamento pedonale è, invece, collocato ad una distanza di 20 metri, dal punto di impatto, prima dell'incrocio con via Stern (strada perpendicolare al viale Del Vignola, lato direzione via Flaminia) (cfr. Relazione incidente stradale in atti).
Dalle convergenti dichiarazioni rese, in sede di prova, dai testi e Testimone_4 [...]
, emerge, in particolare, che il stava attraversando la strada correndo, Tes_5 Pt_1
sbucando repentinamente tra le autovetture parcheggiate in sosta, in un punto che dista 20 metri dalle strisce pedonali più vicine e circa 21 metri da altre strisce poco visibili;
in buona sostanza,
l'impatto con l'autovettura si è verificato nel bel mezzo dei due attraversamenti pedonali.
Tale ricostruzione dei fatti rende evidente come l'appellante abbia assunto una condotta violativa degli obblighi comportamentali che l'art.190 c.d.s, secondo comma, impone ai pedoni,
i quali devono attraversare la carreggiata servendosi degli attraversamenti pedonali (dei sottopassaggi e dei sopra passaggi), a meno che questi non esistano o distino più di cento metri;
nel quale caso devono comunque attraversare la strada in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se' o per altri. A ciò si aggiunga l'ulteriore imprudenza del pedone che ha attraversato la strada “sbucando” da dietro le auto in sosta, così rendendo più difficoltoso il suo avvistamento da parte del conducente. Al riguardo è opportuno precisare che la testimonianza di segno opposto, resa dal teste Tes_3
il quale ha sostenuto che l'attraversamento è avvenuto sulle strisce pedonali, deve
[...]
considerarsi di dubbia attendibilità, attese soprattutto le risultanze dei rilievi obiettivi effettuati dalla Polizia municipale e Polizia di Stato intervenute sui luoghi del sinistro - non adeguatamente contestate dall'appellante - circa il punto di impatto e la sua distanza dagli attraversamenti pedonali. Né detta testimonianza si presenta, nel suo complesso considerata, significativamente idonea a sminuire la credibilità dei testi e data anche la Tes_2 Tes_1
concordanza delle dichiarazioni di questi ultimi.
Orbene, alla luce delle argomentazioni innanzi riportate, deve ritenersi correttamente accertata dal primo giudice la corresponsabilità di non potendosi negare che la sua Parte_1
condotta è, in concreto, risultata non conforme alle prescrizioni normative innanzi richiamate.
La censura proposta in via principale deve pertanto essere disattesa.
Allo stesso modo deve essere rigettata anche la censura proposta in via subordinata, atteso che il ha deciso di attraversare la strada fuori dal perimetro delle strisce pedonali, benché Pt_1
quelle più vicino si trovassero a distanza di soli 20 metri, “sbucando”, come detto, dal retro di un'autovettura parcheggiata lungo la carreggiata e così rendendo più difficile il suo avvistamento da parte del conducente l'autoveicolo.
Sicchè, ritiene il Collegio che la sentenza del Tribunale vada anche sul punto confermata, essendo emerso che la responsabilità del sinistro deve essere ascritta, in misura paritaria, alla concorrente responsabilità dei soggetti coinvolti per aver gli stessi tenuto una uguale condotta colposa.
§.8.2. Col secondo motivo di appello, censura la sentenza del Tribunale nella Parte_1
parte in cui il primo giudice ha liquidato il danno biologico dallo stesso patito applicando le
Tabelle del Tribunale di Roma e quindi in violazione dell'orientamento assunto dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 12408/2011; chiede, quindi, una nuova liquidazione nel rispetto delle
Tabelle elaborate di quelle di Milano, versate in atti.
La censura merita accoglimento per la semplice ragione che, come è noto, il principio che si è venuto a consolidare dal 2011 in poi ha fatto diventare le Tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano il sistema preferenziale con vocazione nazionale, al fine di garantire la parità di trattamento dei danneggiati e fintanto che manchino criteri indicati dalla legge (cfr. fra le tante
Cass. 8468/2020, secondo cui le tabelle adottate dal Tribunale di Milano sono andate nel tempo assumendo una «vocazione nazionale in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2».
E, pertanto, applicate le ultime tabelle del Tribunale di Milano (anno 2024) e tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 29), della percentuale invalidità permanente (17%) e della percentuale di inabilità temporanea totale e parziale (rispettivamente
40 gg e 50 gg al 50%), come riconosciute dal c.t.u. e non oggetto di impugnazione, deve essere riconosciuto in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 subito a seguito dell'investimento per cui è causa, l'importo complessivo di euro 61.343,79, all'attualità, (danno da invalidità permanente euro 50.453,00- valore del punto euro 3.450,98;
ITT euro 4.600,00; ITP 2.875,00; spese mediche euro 3.415,79). Tenuto conto, poi, il concorso di colpa del danneggiato, detto importo deve essere decurtato del 50%, riducendosi così ad euro
30.671,89. A tale importo deve essere, poi, aggiunto quello di euro 2.164,41 per la componente c.d. morale del danno come liquidato dal Tribunale (10% di euro 43.288,21= euro 4.328,821: 2
- 2.164,41), tenuto conto che detta liquidazione non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte degli odierni appellati e va pertanto confermata.
Deve, quindi, definitivamente riconoscersi in favore di la complessiva somma di Parte_1
euro 32.836,30. Detta somma è stata calcolata come già valutata all'attualità ed adeguata anche con il calcolo di interessi legali dal fatto ad oggi ritenendo questo Collegio di poter condividere il principio circa la possibilità da parte del giudice di effettuare una liquidazione equitativa globale in una unica somma, comprendente sia la prestazione principale che quella relativa agli accessori, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., senza la necessità di specificazione dei singoli elementi della liquidazione (cfr. Cass. n. 14678 del 2 ottobre 2003;
Cass. n. 10089 del 12 ottobre 1998; Cass. n. 2910 del 13 marzo 1995, Cass. civ., sez. lav., 04-
02-2011, n. 2771).
§.8.3. Il terzo ed il quarto motivo di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto, sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro.
L'appellante si duole (col terzo motivo) che il Tribunale, immotivatamente, abbia riconosciuto il danno morale con un aumento minimo del 10% del danno biologico, nonostante la prova di elementi di fatto dai quali desumere la sussistenza di un danno maggiore che, a suo avviso, andrebbe liquidato almeno nella misura pari ad 1/3 del danno biologico.
Si duole altresì (col quarto motivo) che il Tribunale non abbia proceduto alla personalizzazione del danno e non abbia sul punto erroneamente accolto la domanda di prova testimoniale volta a dimostrare proprio le circostanze di fatto poste a fondamento della richiesta risarcitoria;
né abbia tenuto conto che i convenuti/appellati non avevano neppure contestato le circostanze poste a fondamento della relativa domanda. Lamenta infine che il Tribunale non abbia tenuto conto neanche dell'evidente danno alla cenestesi lavorativa, ai fini della personalizzazione.
La censura, sotto i diversi profili prospettata, non coglie nel segno.
Va innanzitutto osservato che i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
"danno morale"; tale componente, nei sistemi tabellari precedenti, veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Pertanto, solo in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, si può procedere alla personalizzazione del danno. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare «In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento» (Cass. n. 28988/2019).
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che non abbia provato di aver subito conseguenze Pt_1
pregiudizievoli peculiari rispetto a quelle ordinarie - derivanti cioè in danno di tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica, già previste e compensate dalla liquidazione assicurata dalle previsioni tabellari - meritevolmente apprezzabili tanto da tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari. Non appare a tal fine sufficiente la mera allegazione della natura e della entità delle lesioni personali riportate. Quanto al danno alla cenestesi lavorativa, rileva il Collegio che tale tipo di lesione non è stata allegata nel corso del giudizio di primo grado, avendo l'odierno appellante limitato le richieste relative alla sfera lavorativa unicamente al danno patrimoniale da capacità lavorativa specifica (danno non riconosciuto dal Tribunale né riproposto dall'appellante con specifica censura). In ogni caso, è da escludersi che l'appellante per effetto delle lesioni riportate abbia a risentirne pregiudizio anche in termini di affaticamento o di usura nello svolgimento dell'attività di consulente commerciale (porta a porta) che è l'unica attività meramente addotta. Apodittiche ed astratte, in quanto non pertinenti alla specifica condizione di consulente commerciale dell'appellante, sono le scarne argomentazioni dell'incidenza di siffatte invalidità sulla determinazione di maggiori sforzi necessari per lo svolgimento della medesima attività, della quale, tuttavia, non sono neppure state specificate e provate le modalità di svolgimento.
Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta di ammissione della prova testimoniale non ammessa in primo grado, in quanto l'appellante avrebbe dovuto dedurre la prova per testimoni mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse avrebbe dovuto essere interrogata, come previsto dall'art. 244 c.p.c., in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. (cfr. Cass. 26 ottobre 2000, n. 14135;
Cass. 25 novembre 2003, n. 17904; Cass. 23 marzo 2016, n. 5812). Essendosi, pertanto,
l'appellante limitato a riprodurre nell'atto di citazione i capitoli di prova non ammessi, l'istanza de qua va disattesa. Va, altresì, rilevato, sotto altro profilo, che l'appellante non aveva comunque reiterato la richiesta di ammissione della predetta prova con la comparsa conclusionale e la memoria di replica. Ne consegue che le prove non ammesse in primo grado non riproposte negli atti conclusionali, devono intendersi abbandonate e quindi non ammissibili in appello (cfr. Cass. 20.02.2013, n. 4270).
Neppure può trovare accoglimento la domanda tesa al riconoscimento, a titolo di danno risarcibile, delle spese stragiudiziali sostenute dall'appellante (il cui omesso esame da parte del
Tribunale viene censurato) in quanto dev'essere rilevato come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Sez. U, Sentenza
n. 16990 del 10/07/2017; Cass.16612/2021).
Ebbene, nel caso in esame, l'appellante non ha fornito la benchè minima prova dell'avvenuto esborso delle spese stragiudiziali che asserisce di aver sostenuto, difettando finanche la dimostrazione dell'avvenuta assunzione dell'obbligazione avente ad oggetto il relativo pagamento nei confronti di altri soggetti.
§.8.4. Col quinto motivo di appello, lamenta la mancata liquidazione del danno Parte_1
da ritardato adempimento così argomentando: «Al danneggiato va anche attribuita una ulteriore somma, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc
- sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo l'insegnamento della S.C. (cfr.
Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712)…». Suggerisce un tasso di mora dell'11%.
La censura non può essere condivisa.
Invero, «L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 08-11-2016,
n. 22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, è evidente come l'appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico. §.8.5. Quanto infine al richiesta di «danno patrimoniale patito dall'attore in conseguenza della riduzione della capacità di lavoro e di guadagno ovvero, in subordine, per la perdita della chance di lavoro e di guadagno», avanzata solo con le conclusioni dell'atto di impugnazione, il Collegio ne rileva l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello.
In conclusione, considerato che l'importo del risarcimento come innanzi calcolato in euro
32.836,30 è inferiore rispetto a quello di euro 33.400,00 già corrisposto dalla Compagnia assicuratrice in favore di l'appello non può trovare accoglimento. Parte_1
§ 9. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del grado di appello, ferma la regolamentazione di quelle del primo grado come disposta dal Tribunale, sono interamente compensate tra tutte le parti.
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 3257/2023, pubblicata in data 27.02.2023, così provvede: a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b)- compensa integralmente le spese del grado di appello tra tutte le parti;
c)- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, a carico dell'appellante
[...]
Pt_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 1994/2023
All'udienza collegiale del giorno 05/03/2025 ore 13:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DE MICHELE MARIO Avv. Indino in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv. ALBERICI FABIO Avv. Cistriani in sostituzione
Controparte_2
Avv. VACCARO FRANCESCO Avv. Pastorello in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Indino insiste nelle richiese istruttorie.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1994 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
- (c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 CodiceFiscale_1 atti, dagli avvocati Renato G. Verrengia (c.f. – pec: C.F._2
- fax. 064201.6867) e Mario De Michele (c.f. Email_1
– pec - fax. ) presso i C.F._3 Email_2 P.IVA_1
quali elettivamente domicilia in Roma (RM) - Via Aureliana n.2,
-APPELLANTE
e
- (P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Roma, Via della Bufalotta n. 374, società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di in persona del suo Procuratore Controparte_3
Speciale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Alberici ( ) ed CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci n. 38, giusta procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 06.6374554 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata , Email_3
-APPELLATA
e
- (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._5
Francesco Vaccaro (c.f. – pec: C.F._6 ) presso il quale elettivamente domicilia in Roma Email_4
alla Via Filippo Corridoni n. 19, giusta procura in atti,
-APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione notificato con pec del 7.07.2023, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 3257/2023 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data
27.02.2023, notificata in data 13.03.2023, resa nel giudizio di primo grado dallo stesso promosso nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
§.2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
« Con atto di citazione notificato in data 18.01.2019, conveniva in giudizio avanti Parte_1
il Tribunale di Roma la e per ivi sentir Controparte_1 Controparte_2 accertare la responsabilità esclusiva di quest'ultimo ex art. 2054 c.c. e per violazione degli artt.141 e 191 C.d.S. in qualità di proprietario e conducente del veicolo Volkswagen Golf tg.
CS 548 GR nella causazione del sinistro per cui è causa, con conseguente condanna della
Compagnia Assicuratrice al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi e danno da ritardato pagamento dal giorno del sinistro al saldo.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva: che in data 01.03.2017 alle ore 8:15 ca., mentre accompagnava la figlia di anni 7 all'Istituto scolastico Villa Flaminia di Roma, viale
Del Vignola n.56, attraversando a piedi viale Del Vignola (provenienti dal lato numeri dispari in direzione numeri pari), veniva improvvisamente investito dal veicolo Volkswagen Golf tg.
CS 548 GR che percorreva viale Del Vignola provenendo da Piazza Melozzo da Forlì con direzione via Flaminia, di proprietà e condotto da (ass.to con polizza RCA Controparte_2
presso la;
- che in conseguenza di tale urto, il Controparte_1
ricorrente rovinava violentemente al suolo, riportando gravi lesioni personali tali da richiedere il ricovero al P.S. del Policlinico Gemelli di Roma, dove i sanitari diagnosticavano “frattura da scoppio astrangolo sinistro;
lussazione astrangolo-calcaneare cranico non commotivo;
contusioni multiple”;
- che, stante la complessità della frattura riportata, il ricorrente veniva – in pari data - sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione cruenta di frattura di tarso e metatarso con fissazione interna a sinistra”; - che, sottopostosi a visita medico-legale dal dott. Per_1
, venivano diagnosticati in ragione delle lesioni riportate “postumi dolorosi di frattura
[...] da scoppio dell'astrangolo sinistro con lussazione dell'articolazione astrangolo-calcaneare trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in situ e grave deficit funzionale e deambulatorio” con conseguente danno quantificabile in misura non inferiore al 25% di invalidità permanente;
- che sul luogo dell'incidente si recavano gli agenti della Polizia di Roma Capitale, provvedendo alla redazione di apposito verbale;
- che, a seguito degli eventi per cui è causa, sporgeva denuncia presso i Carabinieri di Roma per il reato di lesioni personali nei confronti di;
- che la Compagnia Assicurativa del Controparte_2 CP_2 Controparte_1
veniva ritualmente diffidata ai sensi del Codice delle Assicurazioni - dapprima
[...]
con lettera racc. del 6.06.2017 e successivamente con lettera racc. del 14.06.2017 – a provvedere al risarcimento dei danni;
- che ad oggi la Compagnia convenuta ha provveduto a corrispondere la somma di €33.400,00, trattenuta a titolo di acconto.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio avversando tutto quanto Controparte_2
dedotto da parte attrice, in quanto infondato in fatto e diritto.
In particolare, contestava i fatti così come esposti dal osservando a contrario come Pt_1
l'evento dannoso si fosse verificato su viale del Vignola all'altezza del civico n. 75 in direzione via Flaminia, ossia superato l'incrocio con via R. Sten, e non all'interno dello stesso, come dedotto da parte attrice e che – come risultante dal disegno planimetrico – il ricorrente attraversava la carreggiata al di fuori delle apposite strisce pedonali “nonostante queste ultime fossero distanti dallo stesso soltanto 20 metri, in direzione della via Flaminia, e appena 21 metri, nella direzione opposta”. Inoltre, evidenziava come dalla relazione di Polizia si evincesse la “presenza di un'autovettura parcheggiata in doppia fila rispetto al lato della carreggiata presso il quale ha avuto inizio l'attraversamento dell'attore e, ulteriormente, non ha rilevato la presenza della segnaletica verticale indicante la prossimità di un istituto scolastico”. Pertanto, deduceva la condotta colposa concorrente di parte attrice stante
“l'imprevedibilità e la celerità dell'attraversamento” avvenuto al di fuori delle strisce pedonali in violazione dell'art. 190 C.d.S. Escludeva dunque, la sussistenza di una propria responsabilità, contestando altresì il quantum debeatur richiesto. Concludeva chiedendo il rigetto della pretesa risarcitoria ex adverso avanzata e, in subordine, il riconoscimento di un concorso di colpa tra le parti in misura del 50% o in quella ritenuta di giustizia con contestuale domanda di garanzia stante la sussistenza di apposita polizza assicurativa intercorrente con la
Controparte_1
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, con integrale rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. In particolare, nel merito contestava l'asserita esclusiva responsabilità in capo al nella causazione dell'evento CP_2
per cui è causa, evidenziando - come risultante dal rapporto di Polizia - che il Pt_1 unitamente alla figlia di 7 anni “si immetteva improvvisamente e repentinamente sulla carreggiata al di fuori delle strisce pedonali esistenti in loco, a distanza di soli 20 metri dal punto di attraversamento, sbucando dal retro delle autovetture ferme in doppia fila, nell'attimo stesso in cui stava sopraggiungendo l'autovettura” in violazione dell'art. 190 c.d.s., sicché il poté avvedersi della presenza dei due pedoni soltanto all'ultimo momento. Pertanto, CP_2 contestava l'an ed il quantum debeatur, rappresentando di avere già versato in favore di parte attrice la somma di €33.400,00 a totale adempimento di ogni e qualsiasi obbligo risarcitorio.
La causa veniva istruita mediante espletamento di interrogatorio formale delle parti, prova testimoniale e c.t.u. medico legale sulla persona del Pt_1
[…].Successivamente, all'udienza del 21.10.2021 il Giudice formulava con ordinanza proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. – tenuto conto di quanto riconosciuto con la c.t.u. e valutando un concorso di colpa del 30% del pedone – dal seguente tenore: “pagamento in favore di parte attrice a carico di dell'importo complessivo di euro Controparte_4
40.000,00 (in esso compresi gli interessi calcolati non sulla somma attuale, bensì sulla somma capitale devalutata al giorno dell'insorgenza del credito e via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n.1712/95, il danno morale e le spese mediche), oltre euro 5.000,00, e oneri di legge a titolo di contributo spese processuali ed euro 1.000,00 a titolo di contributo spese c.t.p., oltre spese di c.t.u. da corrispondere contestualmente alla definizione dell'accordo, previa detrazione di quanto già versato, pari ad euro 33.400,00.” La manifestava la Controparte_1
propria volontà di aderire alla proposta conciliativa;
mentre parte attrice ed il CP_2
rappresentavano il loro dissenso alla stessa. All'udienza del 30.11.2022 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge previsti dall'art. 190
c.p.c.».
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: « -rigetta la domanda di Parte_1
e lo condanna al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_5
, che si liquidano in euro 3.900,00 ciascuno, oltre oneri di legge e
[...]
rimborso forfettario spese nella misura del 15%».
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
«Così riassunti i fatti salienti della controversia, va preliminarmente osservato che
l'avveramento del sinistro con le modalità riferite nell'atto introduttivo (attraversando viale del Vignola in direzione via Flaminia all'incrocio con via R. Sten sulle strisce pedonali, il veniva investito dal veicolo Volkswagen Golf tg. CS548GR, che percorreva via del Pt_1
Vignola provenendo da piazza Melozzo da Forlì con direzione via Flaminia di proprietà e condotto da ) è stato contestato sia dal convenuto che dalla Compagnia Controparte_2
assicurativa, che hanno sostenuto come il in realtà avesse attraversato la carreggiata Pt_1
al di fuori delle strisce pedonali nonostante queste fossero distanti 20 metri in direzione via
Flaminia e 21 metri nella direzione opposta, superato l'incrocio con via R. Stern e non all'interno dello stesso, come affermato dall'attore per avvalorare la responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 141 c.4 C.d.S. Secondo l'agente “Il punto dove era stata Tes_1 trovata la persona era in sostanza in mezzo tra i due attraversamenti pedonali”. Dalla relazione di incidente stradale della Polizia locale, confermata dalle dichiarazioni rese dall'agente e del teste , emerge che, a seguito dell'impatto, il è stato Tes_1 Tes_2 Pt_1 rinvenuto a circa 20 metri prima dell'attraversamento pedonale stradale. L'affermazione secondo cui il sarebbe stato investito appena sbucato dal profilo della vettura Pt_1 parcheggiata, sulla destra, risulta confermato all'esito della prova per testi, coerente agli accertamenti della Polizia locale, secondo cui non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo investitore - a riprova dell'improvviso attraversamento del Pt_1
- ed il veicolo investitore non presentava alcun danno visibile - a riprova della sua andatura moderata -. Chiarificatrice la testimonianza della , che riferisce come il Tes_2 Pt_1 sbucando improvvisamente ed inaspettatamente da un'autovettura parcheggiata, trascinato dalla figlia, veniva immediatamente colpito con la parte sinistra anteriore dell'auto del che procedeva a velocità moderata. Evidenzia, ancora, che la visuale era disturbata CP_2
dalla luce del sole proveniente da Villa Balestra. Irrilevanti, invece, le dichiarazioni del teste di parte attrice che non ha assistito al sinistro ed ha affermato di aver visto il Tes_3
già in piedi saltellante sulle strisce pedonali mentre la bambina era più indietro Pt_1
rispetto alle strisce. Il che non è compatibile con quanto accertato dalla polizia locale e dai testi e nonché con la circostanza che il fosse “trascinato” dalla figlia. Tes_1 Tes_2 Pt_1
Poco credibile, inoltre, trattandosi di un amico del che all'arrivo della volante della Pt_1
polizia (ovvero successivamente) non abbia sentito l'esigenza di riferire quanto visto (e che poi ha costituito oggetto di prova testimoniale). Reputa, dunque, il Tribunale che gli elementi di cui si è sin qui dato conto siano insufficienti a fondare il convincimento che il sinistro si sia verificato esattamente con le modalità descritte nell'atto di citazione, dovendosi ritenere che il abbia attraversato la carreggiata repentinamente ed improvvidamente, senza Pt_1
avvalersi delle strisce pedonali, distanti 20/21 metri.
Non può, poi, ritenersi che la condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo
e di luogo ragionevolmente prevedibile, sia perché, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, l'impatto non è avvenuto né ad un crocevia né su attraversamento pedonale, sia perché non sono emersi elementi idonei a ritenere che la velocità del non fosse regolare. La CP_2 condotta del dunque, non è sussumibile tra quelle disciplinate dall'art. 191 C.d.S. CP_2
Ora, in materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali -, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente un veicolo di cui all'art. 2054, co.1, c.c. - ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. In buona sostanza la violazione della regola di condotta del pedone, accertata nel caso di specie ed ascritta all'art. 190 C.d.S., non è sufficiente ad escludere del tutto la colpa dell'investitore ed impone al giudice di merito di operare un logico ed apprezzabile bilanciamento di entrambe le condotte lesive. Ebbene, nonostante non possa ritenersi che la condotta anomala del pedone fosse ragionevolmente prevedibile, purtuttavia, deve tenersi conto che a causa della visibilità parzialmente compromessa dal riverbero del sole e della prossimità di un istituto scolastico, il aveva l'obbligo di adeguare il suo CP_2
comportamento in modo tale da trovarsi in condizione di attuare una tempestiva manovra di emergenza. Pertanto, sia l'attore che il responsabile civile, e per esso la Compagnia assicurativa, sono tenuti a risarcire i danni eziologicamente ascrivibili al sinistro per cui è causa nella misura del 50%.
Venendo alla quantificazione dei danni risarcibili e con specifico riferimento al danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute sofferto in conseguenza delle lesioni subite a causa del sinistro, va ricordato innanzitutto che detto danno è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., secondo l'interpretazione offertane dalle Sezioni Unite nelle celebri sentenze di San TI (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.08), e che esso costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza tuttavia duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
È, dunque, a fini descrittivi che può parlarsi del danno permanente o temporaneo alla salute con la locuzione “danno biologico” riferendosi a quella categoria di danno non patrimoniale che ha avuto espresso riconoscimento normativo nel D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139, recante il Codice delle assicurazioni private, che individuano il danno biologico nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Riguardo, dunque, ai postumi permanenti, il Tribunale reputa del tutto condivisibili le valutazioni compiute dal nominato CTU, dott. che – sulla scorta degli Persona_2
accertamenti medico-legali condotti e della disamina della documentazione sanitaria prodotta
– ha ravvisato il nesso causale tra il sinistro e le lesioni di natura post traumatica riscontrate, per le quali appare congrua l'analitica stima, in misura pari al 17%, dell'incidenza sull'integrità psicofisica del danneggiato, avuto riguardo ai baremes di comune riferimento in ambito medico–legale. E' stato, altresì, riconosciuto un periodo di inabilità - correlato alla degenza ospedaliera, alle terapie e ai controlli specialistici resisi necessari per il trattamento delle lesioni e ai presumibili tempi di guarigione - di giorni 40 per l'inabilità assoluta e di giorni 50 per l'inabilità parziale al 50%. Mette conto ricordare che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età,
è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 10912/18;
7513/18). Da parte della giurisprudenza di legittimità successiva alle pronunce del novembre
2008, si è, inoltre, espressamente puntualizzato che le Sezioni Unite, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento ipso facto del danno morale nel danno biologico (Cass. 18641/2011, est. Travaglino, Cass. Sez.
Lav. 30668/2011, 19402/13, 22585/13 est. Travaglino), e si è osservato che il c.d. danno morale non si identifica più soltanto col patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico di natura meramente emotiva ed intima (c.d. danno morale soggettivo), ma è sempre più esteso fino a comprendere il pregiudizio derivante dalla lesione della dignità ed integrità morale della persona, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2
Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza contenuta nel trattato di Lisbona, e nel segnalarne l'ontologica autonomia, in ragione della diversità del bene protetto, attinente alla sfera della dignità morale della persona, si è sottolineata la conseguente necessità di tenerne conto, rispetto agli altri aspetti in cui si sostanzia la categoria del danno non patrimoniale, sul piano liquidatorio (vds. Cass. 1361/2014, est. Scarano). Pertanto, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, mentre costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali,
e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute
(c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera
e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017 (Cass. sez. III, 901/18, est Travaglino). La fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende, infatti, tanto
l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (Cass. ord. 20795/18).
Per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale come sopra riconosciuto, trattandosi di un'invalidità permanente superiore al 9% e in mancanza della tabella unica nazionale prevista dall'art. 138 Cod. Ass., i criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona restano di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione. Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo
Tribunale più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno. In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di
Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056
c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019). Seppure nel caso di specie si tratti di danno biologico inferiore ai 40 punti (entro cui è stata sostanzialmente eliminata la differenza con la tabella milanese), si ritiene purtuttavia di fare riferimento a quella romana sia perché ben più specifica e predeterminata di quella milanese sia perché maggiormente soddisfacente le esigenze, segnalate dalla Corte, di predeterminazione, prevedibilità e pari trattamento dei ristori. Applicando i richiamati criteri e considerando l'età della al Pt_1
momento del sinistro (anni 29) deve, pertanto, riconoscersi l'importo di euro 58.000,00, comprensivo delle spese mediche o riabilitative, ritenute congrue dal c.t.u. nella misura di euro
3.415,79.
Il suddetto importo (già maggiorato del 10% per la componente del danno morale, secondo le tabelle romane), deve essere decurtato del 50% in forza del concorso di colpa paritario, riducendosi ad euro 29,000 Nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta, non solo con riguardo all'attività lavorativa, che per ammissione dell'attore era stata interrotta prima del sinistro, ma anche in considerazione del fatto che il grado di invalidità riconosciuto non è ostativo allo svolgimento delle normali attività quotidiane e lavorative che non comportino l'uso preminente dell'apparato deambulatorio (arti inferiori), quali, per es.
l'attività di ballerino o di istruttore di sci, ma vieppiù perché è rimasto indimostrato che lo stesso non abbia trovato un lavoro a causa del sinistro. Quanto alle attività sportive che il predetto ha dichiarato di svolgere, il G.I. correttamente non ha ammesso la dedotta prova per testi, posto che la pratica di attività agonistiche (arti marziali) e comunque la frequenza di palestre o piscine avrebbe potuto essere agevolmente documentata. Inoltre, i capitoli di prova testimoniale sono stati articolati in modo generico e, soprattutto, inconducente ai fini del decidere, dandosi erroneamente per presupposta una circostanza che avrebbe dovuto essere provata, ossia che si trattasse di attività non più praticabili a causa del sinistro.
Conclusivamente, poiché gli importi già corrisposti dalla Compagnia assicurativa (euro
33.400,00) superano la somma riconosciuta (euro 29.000,00), la domanda attorea non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014, con riferimento ai valori minimi delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa.». §.5. Con l'atto di appello, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «In via Parte_1
istruttoria: (a) ammettere le prove testimoniali sulla personalizzazione del danno non patrimoniale, chieste dall'attore in primo grado e non ammesse;
nel merito: (b) condannare i convenuti in solido al risarcimento integrale dei danni patiti dall'attore, come esposti nell'atto di citazione e nel presente atto;
b') in subordine, rideterminare il concorso di colpa apportato dalla vittima alla produzione del sinistro in misura inferiore a quella stabilita dal giudice di primo grado;
(c) liquidare il danno biologico patito dall'appellante applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (come da tabelle che si producono); (d) personalizzare adeguatamente, secondo quanto allegato e provato, il risarcimento del danno biologico, riconoscendo e quantificando anche il danno alla cenestesi lavorativa;
(e) condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale patito dall'attore in conseguenza della riduzione della capacità di lavoro e di guadagno ovvero, in subordine, per la perdita della chance di lavoro e di guadagno;
(f) condannare i convenuti alla liquidazione del danno patrimoniale da ritardato adempimento (interessi compensativi), interessi e mora applicando i principi indicati da Cass. civ.61/2O23; (g) condannare i convenuti alla rifusione integrale delle spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u., da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari».
§.6. Gli appellati e , costituitisi con Controparte_1 Controparte_2
comparse di costituzione e risposta depositate rispettivamente in data 22.06.2023 e in data
28.06.2023 hanno resistito all'impugnazione e ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
§.7. All'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti costituite i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§.8. L'appello, che contiene cinque motivi, non può essere accolto per le ragioni che seguono.
§.8.1. Col primo motivo di appello, censura la sentenza gravata per violazione Parte_1
degli artt.1227 e 2054 c.c. nonchè degli artt.140 e 191 c.d.s.
In particolare, ad avviso dell'appellante, il Tribunale, riconosciuta la responsabilità concorsuale paritaria di entrambe le parti coinvolte nel sinistro, avrebbe erroneamente interpretato le norme di legge che assume violate nonché gli esiti della prova orale, in relazione ai quali deduce, nello specifico, l'incapacità a testimoniare ex art.246 c.p.c. della signora , suocera Testimone_4 dell'automobilista o comunque la inattendibilità delle dichiarazioni rese;
la responsabilità del sinistro andrebbe, invece, attribuita esclusivamente al conducente il veicolo investitore attesa la reale dinamica dell'incidente, verificatosi per colpa dello stesso. In subordine, adduce che, in ogni caso, considerata «la palese sproporzione tra l'entità dei danni reciprocamente patiti, è ragionevole invocare a carico del conducente una percentuale di colpa largamente prevalente,
e comunque non inferiore all'80%».
La censura non coglie nel segno.
Invero, le norme del codice della strada che presiedono al comportamento del conducente di un veicolo pongono, innanzitutto, l'obbligo generale di comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Quanto, nello specifico, al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, è evidente la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzata nell'obbligo di attenzione che questi deve tenere al fine di avvistare il pedone, sì da poter porre in essere efficacemente i necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento. Dal canto suo, il pedone non si sottrae al rispetto delle norme comportamentali imposte a suo carico dal codice della strada ed ad una condotta sempre improntata alla massima attenzione, giacchè anche un suo comportamento imprudente può avere efficacia causale concorrente nella produzione dell'evento dannoso ovvero assorbente, nei casi di imprevedibilità ed inevitabilità della sua stessa condotta.
Quanto alla prova della colpa, deve considerarsi che «Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sè ad escludere in toto la colpa del conducente. Pertanto: (a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sè sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo; (c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro» (Cass. 18.11.2014 n.24472; conforme Cass. n.2241 del 2019).
Consegue, pertanto, che, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso colposo del pedone investito, muovendo dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al
100%, è necessario accertare in concreto la colpa del pedone per poi eventualmente ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (cfr. Cass. 28.1.2019 n.2241;
Cass. 18.11.2014 n.24472).
Alla luce dei principi innanzi sintetizzati e dall'esame delle emergenze processuali, la decisione impugnata appare condivisibile, quanto alla riconosciuta corresponsabilità del pedone nella causazione dell'evento lesivo, essendo emerso che abbia posto in essere una Parte_1
condotta irrispettosa dei precetti normativi posti a suo carico dal codice della strada e concorrente con quella del come concausa del sinistro. Controparte_2
L'incidente è avvenuto in viale Del Vignola ed ha visti coinvolti, da un lato, che Parte_1
stava attraversando la strada (proveniente da via Stern con direzione l'Istituto scolastico sito in viale Del Vignola lato numeri civici pari) unitamente alla figlia minore , e, dall'altro, il Per_3
veicolo, condotto dal , che stava percorrendo viale Del Vignola provenendo Controparte_2
da Piazza Melozzo da Forlì in direzione via Flaminia.
Dalla Relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia municipale di Roma Capitale e dagli allegati rilievi grafici nonché dalle dichiarazioni e dalla relazione degli Agenti della Polizia di
Stato (Reparto Volanti di via Guido Reni), presenti sul luogo nell'immediatezza del fatto (giunti vero le 8,15 circa, riferiscono di aver rinvenuto il ancora in terra), è emerso con Pt_1 certezza che l'investimento è avvenuto circa all'altezza del civico 56/A, 21 metri prima di un attraversamento pedonale, scarsamente visibile, collocato all'altezza del civico 56 di via Del
Vignola; altro attraversamento pedonale è, invece, collocato ad una distanza di 20 metri, dal punto di impatto, prima dell'incrocio con via Stern (strada perpendicolare al viale Del Vignola, lato direzione via Flaminia) (cfr. Relazione incidente stradale in atti).
Dalle convergenti dichiarazioni rese, in sede di prova, dai testi e Testimone_4 [...]
, emerge, in particolare, che il stava attraversando la strada correndo, Tes_5 Pt_1
sbucando repentinamente tra le autovetture parcheggiate in sosta, in un punto che dista 20 metri dalle strisce pedonali più vicine e circa 21 metri da altre strisce poco visibili;
in buona sostanza,
l'impatto con l'autovettura si è verificato nel bel mezzo dei due attraversamenti pedonali.
Tale ricostruzione dei fatti rende evidente come l'appellante abbia assunto una condotta violativa degli obblighi comportamentali che l'art.190 c.d.s, secondo comma, impone ai pedoni,
i quali devono attraversare la carreggiata servendosi degli attraversamenti pedonali (dei sottopassaggi e dei sopra passaggi), a meno che questi non esistano o distino più di cento metri;
nel quale caso devono comunque attraversare la strada in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se' o per altri. A ciò si aggiunga l'ulteriore imprudenza del pedone che ha attraversato la strada “sbucando” da dietro le auto in sosta, così rendendo più difficoltoso il suo avvistamento da parte del conducente. Al riguardo è opportuno precisare che la testimonianza di segno opposto, resa dal teste Tes_3
il quale ha sostenuto che l'attraversamento è avvenuto sulle strisce pedonali, deve
[...]
considerarsi di dubbia attendibilità, attese soprattutto le risultanze dei rilievi obiettivi effettuati dalla Polizia municipale e Polizia di Stato intervenute sui luoghi del sinistro - non adeguatamente contestate dall'appellante - circa il punto di impatto e la sua distanza dagli attraversamenti pedonali. Né detta testimonianza si presenta, nel suo complesso considerata, significativamente idonea a sminuire la credibilità dei testi e data anche la Tes_2 Tes_1
concordanza delle dichiarazioni di questi ultimi.
Orbene, alla luce delle argomentazioni innanzi riportate, deve ritenersi correttamente accertata dal primo giudice la corresponsabilità di non potendosi negare che la sua Parte_1
condotta è, in concreto, risultata non conforme alle prescrizioni normative innanzi richiamate.
La censura proposta in via principale deve pertanto essere disattesa.
Allo stesso modo deve essere rigettata anche la censura proposta in via subordinata, atteso che il ha deciso di attraversare la strada fuori dal perimetro delle strisce pedonali, benché Pt_1
quelle più vicino si trovassero a distanza di soli 20 metri, “sbucando”, come detto, dal retro di un'autovettura parcheggiata lungo la carreggiata e così rendendo più difficile il suo avvistamento da parte del conducente l'autoveicolo.
Sicchè, ritiene il Collegio che la sentenza del Tribunale vada anche sul punto confermata, essendo emerso che la responsabilità del sinistro deve essere ascritta, in misura paritaria, alla concorrente responsabilità dei soggetti coinvolti per aver gli stessi tenuto una uguale condotta colposa.
§.8.2. Col secondo motivo di appello, censura la sentenza del Tribunale nella Parte_1
parte in cui il primo giudice ha liquidato il danno biologico dallo stesso patito applicando le
Tabelle del Tribunale di Roma e quindi in violazione dell'orientamento assunto dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 12408/2011; chiede, quindi, una nuova liquidazione nel rispetto delle
Tabelle elaborate di quelle di Milano, versate in atti.
La censura merita accoglimento per la semplice ragione che, come è noto, il principio che si è venuto a consolidare dal 2011 in poi ha fatto diventare le Tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano il sistema preferenziale con vocazione nazionale, al fine di garantire la parità di trattamento dei danneggiati e fintanto che manchino criteri indicati dalla legge (cfr. fra le tante
Cass. 8468/2020, secondo cui le tabelle adottate dal Tribunale di Milano sono andate nel tempo assumendo una «vocazione nazionale in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2».
E, pertanto, applicate le ultime tabelle del Tribunale di Milano (anno 2024) e tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 29), della percentuale invalidità permanente (17%) e della percentuale di inabilità temporanea totale e parziale (rispettivamente
40 gg e 50 gg al 50%), come riconosciute dal c.t.u. e non oggetto di impugnazione, deve essere riconosciuto in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 subito a seguito dell'investimento per cui è causa, l'importo complessivo di euro 61.343,79, all'attualità, (danno da invalidità permanente euro 50.453,00- valore del punto euro 3.450,98;
ITT euro 4.600,00; ITP 2.875,00; spese mediche euro 3.415,79). Tenuto conto, poi, il concorso di colpa del danneggiato, detto importo deve essere decurtato del 50%, riducendosi così ad euro
30.671,89. A tale importo deve essere, poi, aggiunto quello di euro 2.164,41 per la componente c.d. morale del danno come liquidato dal Tribunale (10% di euro 43.288,21= euro 4.328,821: 2
- 2.164,41), tenuto conto che detta liquidazione non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte degli odierni appellati e va pertanto confermata.
Deve, quindi, definitivamente riconoscersi in favore di la complessiva somma di Parte_1
euro 32.836,30. Detta somma è stata calcolata come già valutata all'attualità ed adeguata anche con il calcolo di interessi legali dal fatto ad oggi ritenendo questo Collegio di poter condividere il principio circa la possibilità da parte del giudice di effettuare una liquidazione equitativa globale in una unica somma, comprendente sia la prestazione principale che quella relativa agli accessori, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., senza la necessità di specificazione dei singoli elementi della liquidazione (cfr. Cass. n. 14678 del 2 ottobre 2003;
Cass. n. 10089 del 12 ottobre 1998; Cass. n. 2910 del 13 marzo 1995, Cass. civ., sez. lav., 04-
02-2011, n. 2771).
§.8.3. Il terzo ed il quarto motivo di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto, sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro.
L'appellante si duole (col terzo motivo) che il Tribunale, immotivatamente, abbia riconosciuto il danno morale con un aumento minimo del 10% del danno biologico, nonostante la prova di elementi di fatto dai quali desumere la sussistenza di un danno maggiore che, a suo avviso, andrebbe liquidato almeno nella misura pari ad 1/3 del danno biologico.
Si duole altresì (col quarto motivo) che il Tribunale non abbia proceduto alla personalizzazione del danno e non abbia sul punto erroneamente accolto la domanda di prova testimoniale volta a dimostrare proprio le circostanze di fatto poste a fondamento della richiesta risarcitoria;
né abbia tenuto conto che i convenuti/appellati non avevano neppure contestato le circostanze poste a fondamento della relativa domanda. Lamenta infine che il Tribunale non abbia tenuto conto neanche dell'evidente danno alla cenestesi lavorativa, ai fini della personalizzazione.
La censura, sotto i diversi profili prospettata, non coglie nel segno.
Va innanzitutto osservato che i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
"danno morale"; tale componente, nei sistemi tabellari precedenti, veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Pertanto, solo in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, si può procedere alla personalizzazione del danno. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare «In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento» (Cass. n. 28988/2019).
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che non abbia provato di aver subito conseguenze Pt_1
pregiudizievoli peculiari rispetto a quelle ordinarie - derivanti cioè in danno di tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica, già previste e compensate dalla liquidazione assicurata dalle previsioni tabellari - meritevolmente apprezzabili tanto da tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari. Non appare a tal fine sufficiente la mera allegazione della natura e della entità delle lesioni personali riportate. Quanto al danno alla cenestesi lavorativa, rileva il Collegio che tale tipo di lesione non è stata allegata nel corso del giudizio di primo grado, avendo l'odierno appellante limitato le richieste relative alla sfera lavorativa unicamente al danno patrimoniale da capacità lavorativa specifica (danno non riconosciuto dal Tribunale né riproposto dall'appellante con specifica censura). In ogni caso, è da escludersi che l'appellante per effetto delle lesioni riportate abbia a risentirne pregiudizio anche in termini di affaticamento o di usura nello svolgimento dell'attività di consulente commerciale (porta a porta) che è l'unica attività meramente addotta. Apodittiche ed astratte, in quanto non pertinenti alla specifica condizione di consulente commerciale dell'appellante, sono le scarne argomentazioni dell'incidenza di siffatte invalidità sulla determinazione di maggiori sforzi necessari per lo svolgimento della medesima attività, della quale, tuttavia, non sono neppure state specificate e provate le modalità di svolgimento.
Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta di ammissione della prova testimoniale non ammessa in primo grado, in quanto l'appellante avrebbe dovuto dedurre la prova per testimoni mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse avrebbe dovuto essere interrogata, come previsto dall'art. 244 c.p.c., in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. (cfr. Cass. 26 ottobre 2000, n. 14135;
Cass. 25 novembre 2003, n. 17904; Cass. 23 marzo 2016, n. 5812). Essendosi, pertanto,
l'appellante limitato a riprodurre nell'atto di citazione i capitoli di prova non ammessi, l'istanza de qua va disattesa. Va, altresì, rilevato, sotto altro profilo, che l'appellante non aveva comunque reiterato la richiesta di ammissione della predetta prova con la comparsa conclusionale e la memoria di replica. Ne consegue che le prove non ammesse in primo grado non riproposte negli atti conclusionali, devono intendersi abbandonate e quindi non ammissibili in appello (cfr. Cass. 20.02.2013, n. 4270).
Neppure può trovare accoglimento la domanda tesa al riconoscimento, a titolo di danno risarcibile, delle spese stragiudiziali sostenute dall'appellante (il cui omesso esame da parte del
Tribunale viene censurato) in quanto dev'essere rilevato come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Sez. U, Sentenza
n. 16990 del 10/07/2017; Cass.16612/2021).
Ebbene, nel caso in esame, l'appellante non ha fornito la benchè minima prova dell'avvenuto esborso delle spese stragiudiziali che asserisce di aver sostenuto, difettando finanche la dimostrazione dell'avvenuta assunzione dell'obbligazione avente ad oggetto il relativo pagamento nei confronti di altri soggetti.
§.8.4. Col quinto motivo di appello, lamenta la mancata liquidazione del danno Parte_1
da ritardato adempimento così argomentando: «Al danneggiato va anche attribuita una ulteriore somma, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc
- sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo l'insegnamento della S.C. (cfr.
Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712)…». Suggerisce un tasso di mora dell'11%.
La censura non può essere condivisa.
Invero, «L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 08-11-2016,
n. 22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, è evidente come l'appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico. §.8.5. Quanto infine al richiesta di «danno patrimoniale patito dall'attore in conseguenza della riduzione della capacità di lavoro e di guadagno ovvero, in subordine, per la perdita della chance di lavoro e di guadagno», avanzata solo con le conclusioni dell'atto di impugnazione, il Collegio ne rileva l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello.
In conclusione, considerato che l'importo del risarcimento come innanzi calcolato in euro
32.836,30 è inferiore rispetto a quello di euro 33.400,00 già corrisposto dalla Compagnia assicuratrice in favore di l'appello non può trovare accoglimento. Parte_1
§ 9. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del grado di appello, ferma la regolamentazione di quelle del primo grado come disposta dal Tribunale, sono interamente compensate tra tutte le parti.
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 3257/2023, pubblicata in data 27.02.2023, così provvede: a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b)- compensa integralmente le spese del grado di appello tra tutte le parti;
c)- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, a carico dell'appellante
[...]
Pt_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli