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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
31
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria DI SARIO Presidente
Dott. Guido ROSA Consigliere
Consigliera est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI
All'esito dell'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 613 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Maraglino, Parte_1 "
elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato come in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7066/2024 del Tribunale di Roma,
sezione lavoro, pubblicata in data 17/06/2024.
Conclusioni delle parti: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte 1 , premesso che il Tribunale di Roma con decreto di omologa del 24/10/2023 aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 Legge 18/80 con decorrenza da novembre 2022 e che, pur avendo notificato all' CP_1 tale decreto in data 26/10/2023 e pur avendo comunicato il modello AP 70 in data 27/10/2023, 1' CP 2 non aveva provveduto a liquidare i ratei della prestazione dovuta, ha agito in giudizio contro l'CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertato in via documentale il suo diritto alla indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80 a decorrere dal 01.11.2022 così come riconosciuto dal consulente tecnico di ufficio del procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 9538/23, ed omologato con decreto del 24.10.2023, o con decorrenza di giustizia. 2) CONDANNARE l'CP_1 in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e maturandi della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 18/80 a decorrere dal
01.11.2022, così come riconosciuto nel decreto del 24.1.2023, o di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 18/80 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della
Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto;
2) con la condanna per spese e competenze secondo soccombenza da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione".
Si è costituito l' CP 2 convenuto che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere alla luce dell'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta
Il Tribunale di Roma ha così statuito: "dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa ½ delle spese di lite e condanna l'CP_1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà, che liquida in € 750,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario". CP nei propriIl giudice di prime cure, dato atto di quanto rappresentato dall' atti difensivi circa l'avvenuta liquidazione della prestazione oggetto di causa e dell'adesione del ricorrente alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere, ne ha dedotto la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e, quanto alle spese di lite, ha ritenuto di disporne la compensazione nella misura della metà tra le parti avendo
1,CP provveduto al riconoscimento e alla liquidazione della prestazione in via amministrativa, sia pure in epoca successiva alla presentazione del ricorso, e ponendo la residua metà, liquidata in € 750,00, a carico l'ente previdenziale in base al principio della soccombenza virtuale
Avverso detta pronuncia ha proposto appello Parte 1 lamentando
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite del giudizio di primo grado, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per essersi concluso il giudizio con l'accoglimento totale della domanda attorea, sia pure con dichiarazione della cessazione della materia del contendere, e non ricorrendo neppure l'ipotesi della soccombenza reciproca, dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, di condannare 1,CP_ al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di primo grado nuovamente determinate, da distrarsi.
Si è costituito l'CP 1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma
1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere.
Nel merito, l'appello è infondato.
Osserva la Corte, in punto di ricostruzione fattuale della vicenda oggetto di causa, che: i) con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Pt 1
[...] aveva chiesto la declaratoria del proprio diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80 e la condanna dell' CP 1 a corrispondergli i relativi ratei maturati con decorrenza da novembre 2022,
1,CP come riconosciuto nel decreto di omologa del 24.10.2023; ii) nel costituirsi in giudizio, aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per l'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta, con adesione del ricorrente;
iii) il Tribunale aveva compensato nella misura della metà le spese di lite rilevando che il pagamento, anche se avvenuto dopo il deposito del ricorso, era stato effettuato però in via amministrativa.
Come è noto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"; mentre la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, parzialmente o per l'intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". Così dispone l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione modificata dall'art. 13 d.l.
12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, norma con riferimento alla quale è intervenuta, peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte
Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77) "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della
Corte Costituzionale, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2572 del 22/02/2012, Cass. Sez.
6 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992
del 11/03/2022).
Ciò posto, ritiene La Corte che la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale risulti meritevole di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
La valutazione che il giudice compie in ordine ai presupposti della compensazione delle spese di lite è, come si è detto, "elastica", e tale
"elasticità" di valutazione costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021) un connotato costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle “altre" ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione, è stata ritenuta in contrasto con la
Costituzione, avendo la Corte costituzionale affermato come una rigida
"predeterminazione” di ipotesi “tipiche" di compensazione rechi un "minus" agli artt. 24 e 111 della Carta Fondamentale, visto che "la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti" (Corte cost., sent. n. 77/2018).
Sovviene, pertanto, a giudizio della Suprema Corte, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione il tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino "la stessa ipotesi della soccombenza reciproca", che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente" (Corte cost., sent. n. 77 del 2018, cit.). Dunque, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice sebbene debba
―
astenersi da formule stereotipate o di mero stile è tenuto, essenzialmente,
ad evitare che "siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge" (Cass. Sez. Lav., ord. 9
aprile 2019, n. 9777).
Va compiuta, dunque, una verifica “in negativo" delle ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice di disporre la compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese processuali, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa
(Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157), al fine di verificare che le stesse siano "non illogiche” o “erronee". Nel caso di specie, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure nel disporre la compensazione nella misura della metà non può ritenersi né illogica né erronea, essendo pacifico che: i) il ricorrente ha provveduto a depositare il ricorso giudiziario in data 28.2.2024 e quindi il giorno successivo alla scadenza del termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis comma 5 cpc ( il modello Ap70 risulta infatti inviato il 27.10.2023) e la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nei confronti dell' CP_1 si è perfezionata in data 28/03/2024 (cfr. notifiche depositate in originale nel fascicolo d'ufficio di primo grado); ii) l' CP_2 ha provveduto alla liquidazione dei ratei il 26/4/2024 e ad accreditare le somme a maggio 2024, in via amministrativa, prima dell'udienza di discussione fissata al 4 giugno 2024, nell'ambito di quella minima tolleranza richiesta nei rapporti tra assicurato e CP_2, volta anche a non gravare eccessivamente la giurisdizione.
Quanto esposto consente la conferma della disposta compensazione nella misura di 12.
Tali i motivi in base ai quali l'appello non è meritevole di accoglimento.
Stante la dichiarazione allegata dall'appellante ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. nulla si dispone in merito alle spese del grado.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 10 luglio 2025
La Consigliera estensore La Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott.ssa Vittoria Di Sario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
31
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria DI SARIO Presidente
Dott. Guido ROSA Consigliere
Consigliera est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI
All'esito dell'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 613 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Maraglino, Parte_1 "
elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato come in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7066/2024 del Tribunale di Roma,
sezione lavoro, pubblicata in data 17/06/2024.
Conclusioni delle parti: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte 1 , premesso che il Tribunale di Roma con decreto di omologa del 24/10/2023 aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 Legge 18/80 con decorrenza da novembre 2022 e che, pur avendo notificato all' CP_1 tale decreto in data 26/10/2023 e pur avendo comunicato il modello AP 70 in data 27/10/2023, 1' CP 2 non aveva provveduto a liquidare i ratei della prestazione dovuta, ha agito in giudizio contro l'CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertato in via documentale il suo diritto alla indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80 a decorrere dal 01.11.2022 così come riconosciuto dal consulente tecnico di ufficio del procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 9538/23, ed omologato con decreto del 24.10.2023, o con decorrenza di giustizia. 2) CONDANNARE l'CP_1 in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e maturandi della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 18/80 a decorrere dal
01.11.2022, così come riconosciuto nel decreto del 24.1.2023, o di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 18/80 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della
Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto;
2) con la condanna per spese e competenze secondo soccombenza da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione".
Si è costituito l' CP 2 convenuto che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere alla luce dell'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta
Il Tribunale di Roma ha così statuito: "dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa ½ delle spese di lite e condanna l'CP_1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà, che liquida in € 750,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario". CP nei propriIl giudice di prime cure, dato atto di quanto rappresentato dall' atti difensivi circa l'avvenuta liquidazione della prestazione oggetto di causa e dell'adesione del ricorrente alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere, ne ha dedotto la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e, quanto alle spese di lite, ha ritenuto di disporne la compensazione nella misura della metà tra le parti avendo
1,CP provveduto al riconoscimento e alla liquidazione della prestazione in via amministrativa, sia pure in epoca successiva alla presentazione del ricorso, e ponendo la residua metà, liquidata in € 750,00, a carico l'ente previdenziale in base al principio della soccombenza virtuale
Avverso detta pronuncia ha proposto appello Parte 1 lamentando
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite del giudizio di primo grado, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per essersi concluso il giudizio con l'accoglimento totale della domanda attorea, sia pure con dichiarazione della cessazione della materia del contendere, e non ricorrendo neppure l'ipotesi della soccombenza reciproca, dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, di condannare 1,CP_ al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di primo grado nuovamente determinate, da distrarsi.
Si è costituito l'CP 1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma
1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere.
Nel merito, l'appello è infondato.
Osserva la Corte, in punto di ricostruzione fattuale della vicenda oggetto di causa, che: i) con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Pt 1
[...] aveva chiesto la declaratoria del proprio diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80 e la condanna dell' CP 1 a corrispondergli i relativi ratei maturati con decorrenza da novembre 2022,
1,CP come riconosciuto nel decreto di omologa del 24.10.2023; ii) nel costituirsi in giudizio, aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per l'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta, con adesione del ricorrente;
iii) il Tribunale aveva compensato nella misura della metà le spese di lite rilevando che il pagamento, anche se avvenuto dopo il deposito del ricorso, era stato effettuato però in via amministrativa.
Come è noto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"; mentre la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, parzialmente o per l'intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". Così dispone l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione modificata dall'art. 13 d.l.
12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, norma con riferimento alla quale è intervenuta, peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte
Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77) "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della
Corte Costituzionale, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2572 del 22/02/2012, Cass. Sez.
6 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992
del 11/03/2022).
Ciò posto, ritiene La Corte che la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale risulti meritevole di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
La valutazione che il giudice compie in ordine ai presupposti della compensazione delle spese di lite è, come si è detto, "elastica", e tale
"elasticità" di valutazione costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021) un connotato costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle “altre" ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione, è stata ritenuta in contrasto con la
Costituzione, avendo la Corte costituzionale affermato come una rigida
"predeterminazione” di ipotesi “tipiche" di compensazione rechi un "minus" agli artt. 24 e 111 della Carta Fondamentale, visto che "la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti" (Corte cost., sent. n. 77/2018).
Sovviene, pertanto, a giudizio della Suprema Corte, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione il tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino "la stessa ipotesi della soccombenza reciproca", che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente" (Corte cost., sent. n. 77 del 2018, cit.). Dunque, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice sebbene debba
―
astenersi da formule stereotipate o di mero stile è tenuto, essenzialmente,
ad evitare che "siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge" (Cass. Sez. Lav., ord. 9
aprile 2019, n. 9777).
Va compiuta, dunque, una verifica “in negativo" delle ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice di disporre la compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese processuali, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa
(Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157), al fine di verificare che le stesse siano "non illogiche” o “erronee". Nel caso di specie, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure nel disporre la compensazione nella misura della metà non può ritenersi né illogica né erronea, essendo pacifico che: i) il ricorrente ha provveduto a depositare il ricorso giudiziario in data 28.2.2024 e quindi il giorno successivo alla scadenza del termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis comma 5 cpc ( il modello Ap70 risulta infatti inviato il 27.10.2023) e la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nei confronti dell' CP_1 si è perfezionata in data 28/03/2024 (cfr. notifiche depositate in originale nel fascicolo d'ufficio di primo grado); ii) l' CP_2 ha provveduto alla liquidazione dei ratei il 26/4/2024 e ad accreditare le somme a maggio 2024, in via amministrativa, prima dell'udienza di discussione fissata al 4 giugno 2024, nell'ambito di quella minima tolleranza richiesta nei rapporti tra assicurato e CP_2, volta anche a non gravare eccessivamente la giurisdizione.
Quanto esposto consente la conferma della disposta compensazione nella misura di 12.
Tali i motivi in base ai quali l'appello non è meritevole di accoglimento.
Stante la dichiarazione allegata dall'appellante ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. nulla si dispone in merito alle spese del grado.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 10 luglio 2025
La Consigliera estensore La Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott.ssa Vittoria Di Sario