Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6995
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Sentenza 22 maggio 2001

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Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato una indicazione erronea (in eccesso) del numero dei contributi versati, il danno subito dall'interessato per la conseguente interruzione del versamento dei contributi e per il rigetto della domanda di prepensionamento dallo stesso inoltrata nel convincimento, indotto dall'erronea indicazione dell'Istituto, di aver raggiunto il numero di contributi sufficiente per la maturazione del relativo diritto, è riconducibile non già ad un illecito extracontrattuale, in base al quale incombe sul danneggiato l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore dell'illecito, bensì ad un illecito contrattuale, ricollegabile all'inadempimento del generale obbligo dell'ente previdenziale, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989, di informare l'assicurato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, qualora lo stesso ne faccia richiesta. Alla responsabilità derivante da tale inadempimento l'Istituto può sottrarsi solo fornendo la dimostrazione che l'erronea informazione sia dipesa da un fatto ad esso non imputabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6995
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6995
    Data del deposito : 22 maggio 2001

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