Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato una indicazione erronea (in eccesso) del numero dei contributi versati, il danno subito dall'interessato per la conseguente interruzione del versamento dei contributi e per il rigetto della domanda di prepensionamento dallo stesso inoltrata nel convincimento, indotto dall'erronea indicazione dell'Istituto, di aver raggiunto il numero di contributi sufficiente per la maturazione del relativo diritto, è riconducibile non già ad un illecito extracontrattuale, in base al quale incombe sul danneggiato l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore dell'illecito, bensì ad un illecito contrattuale, ricollegabile all'inadempimento del generale obbligo dell'ente previdenziale, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989, di informare l'assicurato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, qualora lo stesso ne faccia richiesta. Alla responsabilità derivante da tale inadempimento l'Istituto può sottrarsi solo fornendo la dimostrazione che l'erronea informazione sia dipesa da un fatto ad esso non imputabile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6995 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante persona pro tepore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL PE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell'avvocato GIOVE STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENEDETTI MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 487/97 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 21/07/97 R.G.N. 848/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato MORIELLI per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19 aprile 1988, SE OL conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo l'INPS chiedendone la condanna al risarcimento del danno a lui derivato dalla mancata percezione del trattamento pensionistico e causata dall'erronea comunicazione da parte dell'Istituto in ordine ai contributi accreditatigli.
L'attore precisava che, avvalendosi della collaborazione dell'INPS di Lovere, aveva chiesto il trasferimento presso l'INPS di Bergamo della sua posizione contributiva alla sede di Cremona fornendo su apposito modulo i dati necessari e che in data 29 agosto 1984 l'INPS di Bergamo, ricevuta idonea comunicazione dall'ufficio di Cremona, aveva confermato l'avvenuto inoltro della richiesta di trasferimento, specificando che i contributi settimanali versati a suo nome nel periodo dal 1950 al 1953 erano 208.
Conseguentemente l'attore, constatando di poter disporre di contribuzione ultraquindicennale in relazione ai 208 contributi sommati agli altri 582 maturati presso la Terni s.p.a., si era dimesso nella convinzione di beneficiare del prepensionamento. In data 10 febbraio 1986, invece, inaspettatamente l'INPS di Bergamo gli aveva comunicato che la domanda di prepensionamento non era stata accolta, difettando il requisito della contribuzione quindicennale. L'errore in cui era incorso l'INPS, in particolare, era stato determinato da un caso di omonomia in relazione ai contributi riferiti all'anno 1952.
Con sentenza in data 24 febbraio - 14 luglio 1994 il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannava l'INPS a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, al OL una somma pari all'ammontare dei contributi volontari versati o da versare per ottenere la pensione di vecchiaia oltre le mensilità di pensione non percepite tra la cessazione di lavoro con la Terni s.p.a. e la percezione effettiva della pensione e oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio. Con sentenza in data 21 maggio 1997 la Corte d'Appello di Brescia rigettava l'appello principale dell'INPS e quello incidentale del OL, confermando la sentenza impugnata.
La corte di merito osservava che, costituendo principio di diritto asseverato dalla giurisprudenza di legittimità che la responsabilità dell'Istituto per l'erronea comunicazione dei contributi versati è non già di natura extracontrattuale bensì contrattuale, gravava sull'INPS l'onere di provare che l'erronea comunicazione era dipesa da fatto ad esso non imputabile o comunque che esso aveva assolto al proprio dovere di informazione con la comune diligenza.
La corte di merito aggiungeva, poi, che a nulla rilevava la circostanza che l'errata comunicazione riguardante l'entità dei contributi fosse stata fornita in occasione della trasmissione della notizia circa l'avvenuto trasferimento di tali contributi anziché in occasione del rigetto di una domanda esplorativa di pensionamento. La Corte d'Appello rilevava infatti che anche nel caso considerato la comunicazione dell'INPS era stata eseguita in base ad un preciso obbligo di informativa derivante dal rapporto previdenziale instauratosi ex lege" con il lavoratore assicurato. L'INPS ricorre per cassazione con unico e articolato motivo. Resiste il lavoratore con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso l'INPS denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e segg. e 2697 c.c. nonché dell'art. 54 della legge n.88 del 1989, deduce che la corte di merito avrebbe implicitamente ed erroneamente affermato che l'atto amministrativo può essere fonte di responsabilità per l'Istituto anche in relazione a finalità e contenuti che non gli sono propri. Il giudice di appello, poi, sostenendo che la responsabilità dell'istituto si fondava su un suo preciso obbligo di informativa derivante di rapporto previdenziale, aveva finito per esonerare il OL dall'obbligo di dimostrare o, quantomeno, di allegare il fatto dannoso e aveva evitato di statuire in ordine alla attribuibilità soggettiva del fatto all'Istituto, al quale aveva addossato una responsabilità oggettiva.
Il ricorso è infondato.
Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia comunicato all'assicurato una indicazione erronea del numero dei contributi versati, il danno subito dall'interessato per tale erronea comunicazione è riconducibile non già ad un illecito extracontrattuale, in base al quale incombe sul danneggiato l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore dell'illecito, bensì a un illecito contrattuale ricollegabile all'inadempimento di specifici obblighi dell'istituto nascenti dalla legge (v. Cass. 11 giugno 1992 n. 7197; Cass. 8 novembre 1996 n. 9776; Cass. 5 giugno 1998 n. 5570; Cass. 22 novembre 1999 n. 12941). Invero lo stesso art. 54 della legge n.88 del 1989 invocato dall'Istituto ricorrente prevede un generale obbligo dell'ente previdenziale di informare l'assicurato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica qualora egli ne faccia richiesta. Vero è che l'art. 78 terzo comma R.D. 28 agosto 1924 n.1422 prevede un obbligo dell'Istituto di informare l'assicurato sulla sua situazione previdenziale soltanto nel caso di mancato accoglimento della sua domanda di pensione.
Tuttavia anche per tale R.D. n.1422 del 1924 sussiste un generale obbligo di informativa da parte dell'ente previdenziale nei confronti di ciascun assicurato (vedi art. 51) in tutte le ipotesi in cui si vengano a realizzare mutamenti sulla sua posizione assicurativa. Ne consegue che sulla base del rapporto assicurativo instauratosi per legge tra il lavoratore e l'istituto previdenziale sorge per quest'ultimo un preciso obbligo di informativa che si concretizza nel c.d. potere di certazione.
Dall'inadempimento di tale obbligo nascente dalla legge e assimilabile all'inadempimento contrattuale deriva la responsabilità contrattuale dell'Istituto correttamente affermata dalla sentenza impugnata. Questa, peraltro, aveva evidenziato che l'INPS nel fornire la richiesta informazione rilasciata in adempimento dei suoi doveri istituzionali, non solo non aveva osservato l'obbligo della comune diligenza ma anche non aveva assolto all'onere di dimostrare che l'erronea informazione non era dipesa da un fatto ad esso non imputabile.
L'Istituto, infatti, nel fornire la richiesta informazione in adempimento dei suoi doveri istituzionali non solo non aveva adempiuto ai suoi doveri di comune diligenza - aveva precisato la sentenza impugnata - ma anche non aveva assolto all'onere di dimostrare che l'erronea comunicazione non fosse dipesa da un fatto a esso non imputabile, posto che al momento in cui aveva fornito l'informazione era in possesso di tutti i dati anagrafici sufficienti a distinguere le posizioni assicurative dei due assicurati omonimi e ad attribuire ai predetti i contributi loro rispettivamente spettanti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS alle spese del presente giudizio in lire 43.000 e lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2001