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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6090/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21 maggio 2025 da 1) Parte_1
Nata a Legnano (MI), il 6 luglio 1972 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Muradore, del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a Milano, il 21 dicembre 1970 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Via Frazione San Domenico snc con l'Avv. Daniela Muradore, del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Nerviano (MI), il 13 settembre 1997 (anno 1997atto n. 42 reg. parte II serie A) In regime di comunione legale dei beni. Con le seguenti figlie:
- a Rho (MI), il 30 luglio 2007 residente a [...] Persona_1 codice fiscale cittadina italiana, minorenne (alla data di udienza fissata dal C.F._3
Tribunale), non economicamente autosufficiente;
- a Rho (MI), il 13 gennaio 2004, residente a [...]; Tes_1 codice fiscale , cittadina italiana, minore di età non economicamente C.F._4 autosufficiente;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 maggio 2025 ed integrato in data 23.11.2025 con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La responsabilità genitoriale sulla figlia minore è esercitata in modo condiviso da entrambi Per_1 i genitori. In considerazione dell'età delle due figlie (la prima già maggiorenne e la seconda prossima alla maggiore età), le stesse sono libere di frequentare il papà, sulla base degli accordi che le stesse prenderanno con i genitori. Le figlie manterranno la residenza e la collocazione presso l'abitazione familiare di via Gorizia, 10 a Nerviano che resta assegnata alla mamma con tutti gli arredi che la compongono, come meglio specificato al punto successivo;
2) La casa familiare sita al primo piano dello stabile di via Gorizia, 10, con il box e il cascinale resta assegnata alla mamma. Il Sig. si trasferità in altra abitazione entro il 30 giugno 2025, salvo CP_1 diverso accordo tra i ricorrenti.
3) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la CP_1 Pt_1 somma, comprensiva anche delle spese straordinarie, di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al trasferimento dall'abitazione familiare del papà, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) I ricorrenti, con riferimento al conto corrente cointestato e al fondo di investimento dichiarano che gli stessi verrannosono stati estinti e liquidati con ripartizione della relativa giacenza come segue: quanto al Sig. la somma di € 25.000, ed il rimanente alla Sig. CP_1 Parte_2
5) i ricorrenti, inoltre, a totale definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti al matrimonio, effettuano a reciproco favore i seguenti trasferimenti immobiliari, contestualmente alla pronuncia di separazione, con atto da stipularsi avanti al Notaio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza:
- il Sig. cede quindi alla Sig.ra la propria quota parte dei seguenti immobili: CP_1 Pt_1
1. unità immobiliare costituente la casa familiare sita a Nerviano (MI), Via Gorizia 10, così formata: appartamento al piano primo composto da quattro locali più servizi, nonchè box al piano terreno con sovrastante cascinale a ripostiglio al piano primo, il tutto censito al Catasto Urbano Ufficio del Territorio di Milano Comune Censuario di Nerviano come segue: subalterno 103 Via Gorizia n. 10 piano 1 categoria foglio 10 mappale 151 A/3 classe 4 vani 7 rendita catastale Euro 397,67 (appartamento); foglio 10 mappale 135 subalterno 701 Via Gorizia n.10 piano T categoria C/6 classe 3 mq. 19 rendita catastale Euro 35,33 (box); foglio 10 mappale 135 subalterno 702 Via Gorizia n.10 piano 1 categoria C/2 classe 6 mq. 20 rendita catastale Euro 34,09 (cascinale). Coerenze in contorno: dell'appartamento: cortile comune con terzi al mappale 141, mappale 699, mappale 698, mappale 400, cortile comune mappale 151 e cortile in comune con terzi al mappale 150; del box e del cascinale in un solo corpo: Via Damiano Chiesa, mappale 136, cortile in comune con terzi al mappale 141 e mappale 134. Con precisazione che l'accesso alle porzioni immobiliari sopra descritte avviene attraverso il cortile comune al mappale 151 ed attraverso i cortili comuni con terzi ai mappali 145, 129, 141 e 150;
2. appartamento composto da cucina, due camere, servizio, ripostiglio e disimpegno al piano terreno ed un ripostiglio al piano seminterrato;
una stalla per animali da cortile e ripostiglio al piano terreno adiacente l'appartamento. L'immobile, è censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: n. foglio 10 (dieci) mappali: 151 (centocinquantuno) subalterno 102 (centodue), Via Gorizia n. 10, piano terreno e sotterraneo primo, categoria A/3, classe 4, vani 5, superficie cаtastale totale mq 105, totale escluse aree scoperte mq 105 Rendita Euro 284,05; 151 (centocinquantuno) subalterno 101 (centouno), Via Gorizia n. 10, piano terreno, categoria C/6, classe 2, mq 52, superficie catastale totale mq 58 Rendita Euro 80,57. Coerenze a corpo ed in contorno: cortili comuni ai mappali 150 e 141, mappali 699, 698 e 400, enti comuni a parte del mappale 151; tutti detti mappali del foglio 10. Accesso e scarico avvengono dalla Via Gorizia attraverso il cortile comune al mappale 151 e attraverso i cortili comuni con terzi ai mappali 145, 129, 141 e 150;
- la Sig.ra cede al Sig. la propria quota parte di proprietà delle seguenti porzioni Pt_1 CP_1 immobiliari site in Comune di Varzo (VB), Regione San Domenico, nel Fabbricato B precisamente:
- abitazione composta da due locali oltre servizi balcone al piano primo e Coerenze, in contorno da nord e proseguendo in senso orario: muri perimetrali, ballatoio comune, abitazione subalterno 16, affaccio su area comune. Salvo errori e come meglio in fatto. Detta porzione immobiliare è censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Varzo come segue: Foglio 18, particella 511 (cinquecentoundici), subalterno 15 (quindici), Frazione San Domenico, piano 1, categoria A/2, classe 3, vani 2,5, rendita catastale Euro 251,77;
- box ad uso autorimessa privata al piano terra, pertinenziale all'appartamento. Coerenze in contorno da nord e proseguendo in senso orario: autorimessa subalterno 7, parti comuni, autorimessa subalterno 9, area di manovra.
Con il trasferimento a reciproco favore degli immobili predetti, i ricorrenti, che dichiarano di essere economicamente autosufficienti, riconoscono che le reciproche attribuzioni che precedono sono state effettuate a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
*°*°*
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale . Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Nerviano (MI), in data 13 settembre 1997.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nerviano (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. 7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 23.7.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG