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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 13/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 373/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CATENACCI AL (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
PIAZZA MARCONI, 14 MORBEGNO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
ZECCA ALBERTO (C.F. ) e dell'avv. MAURI C.F._4
MASSIMILIANO , elettivamente domiciliato in VIA C.F._5
FABANI 33 23017 MORBEGNO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 21.11.1992 in MO (SO) e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
MO (SO), atto n. 24, p. II, s. A, anno 1992).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (14.02.1994) e (08.07.1998). Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato il 17.05.2024, chiedeva che fosse dichiarata la Parte_1
separazione dei coniugi con condanna del convenuto alla corresponsione di un assegno di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento.
2.1 Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla separazione e Controparte_1
aderendo alle domande di controparte.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 22.05.2024.
3. All'udienza del 27.02.2025, le parti, personalmente presenti, confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi. In tale sede le parti confermavano l'accordo sulle condizioni della separazione e pertanto concludevano come da verbale di udienza, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che l non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 dichiara la separazione personale tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], celebrato il Controparte_1
21.11.1992 a MO (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 24, p. II, s. A, anno 1992; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di MO (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
- la casa famigliare sita in OR (So), Via Don Gnocchi n. 23, di proprietà della ricorrente, resterà nella disponibilità di quest'ultima ed il marito si trasferirà reperendo altra soluzione abitativa;
- a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., verserà Controparte_1
alla moglie la somma di € 150,00 da corrispondersi mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese. Detto assegno verrà annualmente rivalutato secondo gli indici
ISTAT dell'aumento del costo della vita a partire dall'anno successivo rispetto alla data della sentenza di separazione;
- i coniugi si danno inoltre reciproco assenso all'espatrio ed al conseguimento dei documenti validi a tal fine;
- la vettura Dacia OG tg. DX811CN, formalmente intestata a , Parte_1
rimarrà nella disponibilità di che avrà cura di effettuare a Controparte_1
proprie spese il relativo passaggio di proprietà entro il 31.03.2025;
- le spese di causa si intendono integralmente compensate;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 05/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 373/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CATENACCI AL (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
PIAZZA MARCONI, 14 MORBEGNO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
ZECCA ALBERTO (C.F. ) e dell'avv. MAURI C.F._4
MASSIMILIANO , elettivamente domiciliato in VIA C.F._5
FABANI 33 23017 MORBEGNO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 21.11.1992 in MO (SO) e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
MO (SO), atto n. 24, p. II, s. A, anno 1992).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (14.02.1994) e (08.07.1998). Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato il 17.05.2024, chiedeva che fosse dichiarata la Parte_1
separazione dei coniugi con condanna del convenuto alla corresponsione di un assegno di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento.
2.1 Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla separazione e Controparte_1
aderendo alle domande di controparte.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 22.05.2024.
3. All'udienza del 27.02.2025, le parti, personalmente presenti, confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi. In tale sede le parti confermavano l'accordo sulle condizioni della separazione e pertanto concludevano come da verbale di udienza, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che l non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 dichiara la separazione personale tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], celebrato il Controparte_1
21.11.1992 a MO (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 24, p. II, s. A, anno 1992; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di MO (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
- la casa famigliare sita in OR (So), Via Don Gnocchi n. 23, di proprietà della ricorrente, resterà nella disponibilità di quest'ultima ed il marito si trasferirà reperendo altra soluzione abitativa;
- a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., verserà Controparte_1
alla moglie la somma di € 150,00 da corrispondersi mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese. Detto assegno verrà annualmente rivalutato secondo gli indici
ISTAT dell'aumento del costo della vita a partire dall'anno successivo rispetto alla data della sentenza di separazione;
- i coniugi si danno inoltre reciproco assenso all'espatrio ed al conseguimento dei documenti validi a tal fine;
- la vettura Dacia OG tg. DX811CN, formalmente intestata a , Parte_1
rimarrà nella disponibilità di che avrà cura di effettuare a Controparte_1
proprie spese il relativo passaggio di proprietà entro il 31.03.2025;
- le spese di causa si intendono integralmente compensate;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 05/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
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