TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3501/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3501/2022 promossa da:
EURO 18 SRLS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STUPPIA MARIA LAURA e P.IVA_1 dell'avv. CECI VALERIA ( ) C.SO MAZZINI 65 63100 ASCOLI PICENO, C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA TERAMO, N. 8 PESCARA presso il difensore avv. STUPPIA
MARIA LAURA
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ABBONIZIO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA ETTORE TROILO N. 18 65127 PESCARA presso il difensore avv. ABBONIZIO RAFFAELE
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 6 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 966/2022 emesso dal Tribunale di Pescara in data 05- 07-2022
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 20-09-2022, la Euro 18 SRLS, in persona del legale rappresentante proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 966/2022, Parte_1 emesso dal Tribunale di Pescara in data 05-07-2022, con cui , quale titolare Controparte_1 della omonima impresa individuale, richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 9.000,00, oltre interessi e spese della procedura, per lavori (in subappalto) di realizzazione di un cappotto termico nel condominio di Via Po n. 33 in Sant'Egidio alla Vibrata, come da fatture n. 4 del 4-4- 2022(successivamente divenuta, a seguito di nota credito n. 1/2022, fattura n. 5 del 13.04.2022) e n. 7 del 11-05-2022. Chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda attrice: - in via preliminare ci si oppone ex adverso sin da ora all'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione, in quanto l'opposizione fondata su prova scritta, attesa la totale insussistenza del credito azionato, nonché lo svolgimento dei lavori non a regola d'arte ed il danno subito dalla società; - nel merito porre nel nulla e revocare il decreto ingiuntivo n. 966/22 emesso dal Tribunale di Pescara, in quanto i lavori eseguiti dalla , sono già stati interamente pagati Controparte_1
e quindi, per insussistenza del credito;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società opposta, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei difetti nell'esecuzione del lavoro e della esecuzione parziale;
- sempre in via principale in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, valutati i lavori effettivamente eseguiti dall'impresa convenuta, nonché i danni derivanti dai vizi e difetti, nonché i danni subiti per aver dovuto provvedere al ripristino di quanto eseguito e per il ritardo nell'esecuzione, condannare la convenuta al pagamento di €. 5.000,00 a titolo di risarcimento danni o della diversa somma che verrà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
- condannare, inoltre, il convenuto opposto al pagamento delle spese di lite”.
A sostegno della domanda, sosteneva che, in seguito alla sottoscrizione del contratto di realizzazione, in sub appalto, del cappotto, della posa in opera, della rasatura e quanto più specificatamente meglio descritto nell'accordo del 28 marzo 2022 (doc. 3 opponente), la non aveva eseguito Controparte_1 interamente i lavori richiesti ed aveva percepito somme maggiori rispetto al lavoro effettivamente svolto, ricevendo, inoltre, consistenti anticipi affinché si mettesse in regola con le normative edili per poter lavorare nel cantiere della Euro 18 SRLS. Aggiungeva che la poca affidabilità della impresa dell'odierno opposto aveva comportato per la società opponente un notevole ritardo nella realizzazione del lavoro, sino a giungere all'abbandono del cantiere da parte del , che non aveva dunque CP_1 completato i lavori, causando un notevole danno all'opponente, la quale avrebbe dovuto rispondere nei confronti del condominio di Via Po' per i lavori non completati e affetti, inoltre, da vizi e difetti.
pagina 2 di 6 2) Si costituiva in giudizio , eccependo l'infondatezza nonchè, per alcuni Controparte_1 aspetti, la temerarietà e la pretestuosità della spiegata opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Pescara adito, rigettate e disattese le avverse prospettazioni e richieste: - IN VIA PRELIMINARE Concedere la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo opposto;
- IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'opposizione e conseguente domanda riconvenzionale formulata dal sig. quale legale rappresentante della società “Euro Parte_1 18” Srls, e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 966/2022 (RG 2545/2022), emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara;
- IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dello stesso decreto, condannare la società “Euro 18” Srls, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore sig. al pagamento in favore del sig. , quale Parte_1 Controparte_1 rappresentante dell'impresa individuale della somma di € 9.000,00 quale Controparte_1 corrispettivo dei lavori eseguiti in favore della Euro 18 srls (di cui € 1.000,00 quale residuo importo ancora dovuto in riferimento alla fattura n. 4 del 04.04.2022 divenuta a seguito di nota credito n. 1/2022, fattura n. 5/2022, ed € 8.000,00 in relazione alla fattura n. 7 dell'11.05.2022), o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- il tutto, in ogni caso, con vittoria nelle spese e competenze del presente giudizio di opposizione da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) L'opposizione deve essere ritenuta fondata e deve conseguentemente essere accolta.
L'opponente ha affermato che, prima della sottoscrizione dell'accordo tra le odierne parti, era stato rilevato che la non si trovava in regola con la normativa sulla sicurezza edilizia, in Controparte_1 quanto era priva del DURC, non aveva provveduto ai corsi di formazione per i dipendenti ed era priva del POS (Piano Operativo di Sicurezza), certificazioni indispensabili per poter lavorare nel cantiere della Euro 18 SRLS;
che, pertanto, il Signor dipendente della Euro18 Srls, aveva Testimone_1 corrisposto brevi manu, per conto della stessa Euro 18, la somma iniziale pari ad € 1.250,00, affinché la si mettesse in regola con la normativa e potesse quindi accedere al cantiere;
che, Controparte_1 inoltre, dopo una prima inziale fase lavorativa, la nonostante avesse ricevuto Controparte_1 ulteriori acconti, aveva abbandonato il cantiere senza alcuna spiegazione;
che ripetutamente la Euro 18
SRLS aveva invitato l'odierna opposta ad accedere in cantiere anche per conteggiare in contradditorio le metrature ed i lavori effettivamente eseguiti;
che, come si evince dal contratto sottoscritto, le parti si erano accordate per la corresponsione, da parte della Euro18 SRLS, di € 25,00 per ogni metro quadrato di lavoro eseguito;
che dalle misurazioni effettuate il cappotto era risultato incompleto e non realizzato su tutto il perimetro dell'edificio (relazione Direttore dei Lavori arch. sub doc. 5 fascicolo Per_1 opponente); che, inoltre, detti lavori erano stati eseguiti in maniera imprecisa, con numerosi vizi e difetti già rilevati dai proprietari dell'immobile di Via Po' e contestati alla Euro 18 SRLS (v. missiva dell'amministratore del Condominio sub doc. 9, non contestata da parte opposta); che a fronte dell'accordo sottoscritto per la realizzazione del cappotto dell'immobile, la Euro 18 SRLS aveva già corrisposto la somma complessiva di € 6.050,00 come da bonifici prodotti in atti (sub doc. 6); che detta somma era stata corrisposta a mezzo bonifici bancari ed una parte anticipata in contanti per consentire alla di mettere in regola l'impresa con la normativa richiesta per accedere al Controparte_1 cantiere;
che, in data 29 agosto 2022, l'impresa del era stata diffidata a provvedere al CP_1 risarcimento dei danni sia per l'errata esecuzione dei lavori sia in relazione alla inferiore metratura realizzata rispetto alla richiesta, sia per i vizi e difetti presenti, nonché invitata alla misurazione in contraddittorio dei lavori effettivamente eseguiti senza ricevere alcun riscontro (doc. 8).
pagina 3 di 6 5) Ebbene, le circostanze di cui sopra hanno ricevuto conferma dalla deposizione dei testi escussi. In particolare, il Direttore dei Lavori, arch. da ritenersi indifferente alle parti non essendo legato Per_1 da alcun rapporto ad esse ed essendo anzi stato incaricato dal Condominio committente, ha affermato che il era stato invitato a regolarizzare e fornire la documentazione lavorativa necessaria per CP_1 accedere in cantiere, compreso il DURC, perché incompleta, e di aver fatto presente egli stesso detta necessità all'impresa Euro 18, senza tuttavia ricevere mai detta documentazione dal . Nella CP_1 relazione a sua firma (doc. 5 allegato all'atto di citazione), poi, si evidenzia l'incompletezza dei lavori, in particolar modo della coibentazione sulle diverse facciate dell'immobile, come riferito anche durante la sua escussione testimoniale, nel corso della quale ha specificato che il cappotto era stato fatto solo su tre facciate e che la Euro 18 aveva dovuto spesso “dare una sistemata dove si presentavano problemi dovuti al fatto che i lavori non erano finiti e il cantiere era rimasto fermo, ciò su richiesta dei committenti che ogni tanto si lamentavano”.
Ciò è stato confermato anche dagli altri testi escussi, i quali hanno riferito tutti che la
[...] aveva lavorato solo per poco tempo presso il cantiere di Via Po', all'incirca una o due CP_1 settimane, fino ad abbandonare il lavoro senza preavviso e giustificazioni (si vedano le deposizioni, oltre che dell'arch. dei testi capo cantiere, , le cui Per_1 Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 affermazioni, pur essendo essi dipendenti della Euro 18, sono precise e concordanti tra di loro).
Come si evince, inoltre, dalla testimonianza resa dal teste , benzinaio presso la stazione di Tes_6 servizio e assolutamente indifferente alle parti, il furgone del era stato ripetutamente Pt_2 CP_1 rifornito di carburante dietro autorizzazione e pagamento da parte della Euro 18 Srls e ciò per circa una decina di volte e per un importo, per ogni rifornimento, di circa € 100,00.
Il già citato teste inoltre, ha confermato di aver consegnato inizialmente una somma, pari ad € Tes_1
1.250,00, al per regolarizzare la documentazione mancante e a titolo di acconto sulle somme CP_1 dovute per il pagamento dei lavori ancora da eseguire.
Non rileva a questo punto che il DURC prodotto in atti riporti una data precedente a quella dell'accordo tra le parti (del 28-3-2022) potendo verosimilmente esso indicare la data della richiesta, pur essendo avvenuto il rilascio in data successiva. Ciò comunque non va ad inficiare le affermazioni dai testi rese in merito al mancato completamento dei lavori da parte del , avendo tutti CP_1 concordemente riferito dell'abbandono del cantiere da parte dello stesso.
Quanto al POS (Piano Operativo Sicurezza) prodotto dall'opposto (doc. 2), deve rilevarsi che esso è privo di sottoscrizione, sia del datore di lavoro che del coordinatore (lo stesso D.L arch. , e di Per_1 data certa, non potendo costituire dunque elemento di prova, né vi è dimostrazione alcuna in atti che sia stato consegnato alla Euro 18 SRLS;
né vi è prova, inoltre, che esso sia stato regolarmente esposto e visibile sul cantiere stesso prima di iniziare i lavori, come sostenuto dalla parte opposta, non essendo stata articolata da quest'ultima alcuna prova orale.
6) A fronte di ciò, la parte opposta non ha invece dimostrato la sussistenza del proprio credito, quantomeno nella misura richiesta, non avendo provato, a fronte delle contestazioni dell'opponente, sia pure risalenti a data successiva all'emissione del decreto ingiuntivo (missiva 29-8-2022 in atti e atto di citazione in opposizione), avvalorate dalle fotografie prodotte in atti e dalle deposizioni testimoniali, la quantità di lavoro svolto né di averlo effettuato a regola d'arte. Nessun computo metrico o stato di avanzamento lavori è stato prodotto a tal fine né, come già rilevato, sono stati addotti testi che potessero fornire riscontro alle deduzioni del . CP_1
pagina 4 di 6 Vero è che non può ritenersi raggiunta la piena prova della corresponsione da parte della Euro 18 alla per la realizzazione del cappotto in questione, della complessiva somma di € Controparte_1
6.050,00 a titolo di anticipo per il lavoro svolto ed a mezzo di bonifici bancari, atteso che il bonifico dell'08-03-2022 per un importo di € 1.400,00 reca la causale “fattura n. 2 del 07-03-2022” emessa dal per “lavori di manutenzione eseguiti presso il cantiere di Ascoli Piceno”, e il bonifico del 10- CP_1
03-2022, per il pari importo di € 1.400,00, reca la causale: “fattura n. 3 del 08 marzo 2022” emessa pure dal per “lavori di manutenzione eseguiti presso il cantiere di Ascoli Piceno” (docc.
6.2 e CP_1
6.3 fascicolo opponente), potendosi dunque ricondurre detti pagamenti ad un diverso cantiere;
non vi è prova certa in atti, infatti, che il non abbia mai lavorato nel cantiere di Ascoli Piceno, non CP_1 avendo fornito i testi dichiarazioni precise su tale aspetto. Tuttavia, è certo che la Euro 18 alcune somme le abbia corrisposte, quali la somma di € 2.000,00 di cui al bonifico del 14-04-2022 (doc.
6.1 opponente), che ha come causale: “anticipo fattura n. 5 del 13-04-2022” e che la parte opposta ha affermato di aver considerato nel richiedere l'ingiunzione, nonché la somma che sarebbe stata corrisposta al capo cantiere e quelle anticipate quale pagamento del carburante (teste ). Tes_1 Tes_6
Comunque, anche qualora non volesse ritenersi provata la dazione brevi manu delle somme di cui sopra, deve ribadirsi che il non ha fornito prova della quantità e della qualità del lavoro CP_1 svolto, a fronte invece delle risultanze istruttorie dalle quali emerge che i lavori non sono stati completati e che quelli parzialmente svolti erano quantomeno incompleti e da rifinire.
Né vi è prova che il mancato completamento dei lavori sia dipeso da carenze nella organizzazione del cantiere da parte della Euro 18, soprattutto sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, non potendo essere sufficiente a tal fine la relazione di parte dell'arch. e le foto ad essa allegate, le quali, oltre a Per_2 non essere perfettamente nitide, potrebbero essere state scattate durante o dopo lo smontaggio dei ponteggi, eseguito, a detta di tutti i testi, dalla Euro 18. Nessuna prova è stata poi fornita dalla parte opposta in ordine ai numerosi solleciti che sarebbero stati effettuati dalla nei Controparte_1 confronti della Euro 18 affinché quest'ultima provvedesse alla messa in sicurezza dei ponteggi e del cantiere, né in ordine alla circostanza che il ponteggio sulla quarta facciata del condominio non sia stato montato per qualche negligenza della opponente, che avrebbe quindi provocato la impossibilità per il di proseguire i lavori di coibentazione esterna anche sulla quarta facciata del CP_1
Condominio.
A ciò si aggiunga che le misurazioni indicate nella relazione dell'arch. non possono essere Per_2 ritenute attendibili, in mancanza di ulteriori riscontri, essendo state rilevate da un tecnico di parte, su incarico della parte stessa e in assenza di alcun contraddittorio.
Deve dunque ritenersi che la parte opposta non abbia provato l'esistenza del proprio diritto di credito, essendo stati i lavori abbandonati e non essendo dato sapere con certezza quali siano le quantità di lavorazioni effettivamente svolte.
L'opposto decreto ingiuntivo deve conseguentemente essere revocato.
7) Non può essere tuttavia accolta la domanda riconvenzionale genericamente formulata dall'opponente, non avendo essa fornito alcun elemento utile alla valutazione dei lavori effettivamente eseguiti dall'impresa opposta, onde potere pervenire ad una quantificazione del loro valore, nonché dei danni derivanti dai vizi e difetti, pure genericamente dedotti e non specificati e dei quali vi è menzione, pure altrettanto generica, solamente nella relazione dell'arch. e nella lettera Per_1 dell'amministratore del , tanto che la CTU richiesta sul punto si appalesa meramente Parte_3 esplorativa.
8) L'opposizione deve pertanto essere accolta e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite possono essere parzialmente compensate tra le parti, nella misura indicata in dispositivo, in virtù del rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3501/2022, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 966/2022 emesso dal Tribunale di
Pescara in data 05-07-2022; condanna , quale titolare della impresa individuale Controparte_1 Controparte_1
” alla rifusione, nei confronti della Euro 18 s.r.l.s., in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, dei due terzi delle spese di giudizio, che liquida per l'intero in € 4.145,50, di cui € 145,50 per spese ed € 4.000 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3- 2014 n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3501/2022 promossa da:
EURO 18 SRLS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STUPPIA MARIA LAURA e P.IVA_1 dell'avv. CECI VALERIA ( ) C.SO MAZZINI 65 63100 ASCOLI PICENO, C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA TERAMO, N. 8 PESCARA presso il difensore avv. STUPPIA
MARIA LAURA
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ABBONIZIO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA ETTORE TROILO N. 18 65127 PESCARA presso il difensore avv. ABBONIZIO RAFFAELE
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 6 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 966/2022 emesso dal Tribunale di Pescara in data 05- 07-2022
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 20-09-2022, la Euro 18 SRLS, in persona del legale rappresentante proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 966/2022, Parte_1 emesso dal Tribunale di Pescara in data 05-07-2022, con cui , quale titolare Controparte_1 della omonima impresa individuale, richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 9.000,00, oltre interessi e spese della procedura, per lavori (in subappalto) di realizzazione di un cappotto termico nel condominio di Via Po n. 33 in Sant'Egidio alla Vibrata, come da fatture n. 4 del 4-4- 2022(successivamente divenuta, a seguito di nota credito n. 1/2022, fattura n. 5 del 13.04.2022) e n. 7 del 11-05-2022. Chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda attrice: - in via preliminare ci si oppone ex adverso sin da ora all'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione, in quanto l'opposizione fondata su prova scritta, attesa la totale insussistenza del credito azionato, nonché lo svolgimento dei lavori non a regola d'arte ed il danno subito dalla società; - nel merito porre nel nulla e revocare il decreto ingiuntivo n. 966/22 emesso dal Tribunale di Pescara, in quanto i lavori eseguiti dalla , sono già stati interamente pagati Controparte_1
e quindi, per insussistenza del credito;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società opposta, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei difetti nell'esecuzione del lavoro e della esecuzione parziale;
- sempre in via principale in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, valutati i lavori effettivamente eseguiti dall'impresa convenuta, nonché i danni derivanti dai vizi e difetti, nonché i danni subiti per aver dovuto provvedere al ripristino di quanto eseguito e per il ritardo nell'esecuzione, condannare la convenuta al pagamento di €. 5.000,00 a titolo di risarcimento danni o della diversa somma che verrà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
- condannare, inoltre, il convenuto opposto al pagamento delle spese di lite”.
A sostegno della domanda, sosteneva che, in seguito alla sottoscrizione del contratto di realizzazione, in sub appalto, del cappotto, della posa in opera, della rasatura e quanto più specificatamente meglio descritto nell'accordo del 28 marzo 2022 (doc. 3 opponente), la non aveva eseguito Controparte_1 interamente i lavori richiesti ed aveva percepito somme maggiori rispetto al lavoro effettivamente svolto, ricevendo, inoltre, consistenti anticipi affinché si mettesse in regola con le normative edili per poter lavorare nel cantiere della Euro 18 SRLS. Aggiungeva che la poca affidabilità della impresa dell'odierno opposto aveva comportato per la società opponente un notevole ritardo nella realizzazione del lavoro, sino a giungere all'abbandono del cantiere da parte del , che non aveva dunque CP_1 completato i lavori, causando un notevole danno all'opponente, la quale avrebbe dovuto rispondere nei confronti del condominio di Via Po' per i lavori non completati e affetti, inoltre, da vizi e difetti.
pagina 2 di 6 2) Si costituiva in giudizio , eccependo l'infondatezza nonchè, per alcuni Controparte_1 aspetti, la temerarietà e la pretestuosità della spiegata opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Pescara adito, rigettate e disattese le avverse prospettazioni e richieste: - IN VIA PRELIMINARE Concedere la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo opposto;
- IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'opposizione e conseguente domanda riconvenzionale formulata dal sig. quale legale rappresentante della società “Euro Parte_1 18” Srls, e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 966/2022 (RG 2545/2022), emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara;
- IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dello stesso decreto, condannare la società “Euro 18” Srls, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore sig. al pagamento in favore del sig. , quale Parte_1 Controparte_1 rappresentante dell'impresa individuale della somma di € 9.000,00 quale Controparte_1 corrispettivo dei lavori eseguiti in favore della Euro 18 srls (di cui € 1.000,00 quale residuo importo ancora dovuto in riferimento alla fattura n. 4 del 04.04.2022 divenuta a seguito di nota credito n. 1/2022, fattura n. 5/2022, ed € 8.000,00 in relazione alla fattura n. 7 dell'11.05.2022), o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- il tutto, in ogni caso, con vittoria nelle spese e competenze del presente giudizio di opposizione da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) L'opposizione deve essere ritenuta fondata e deve conseguentemente essere accolta.
L'opponente ha affermato che, prima della sottoscrizione dell'accordo tra le odierne parti, era stato rilevato che la non si trovava in regola con la normativa sulla sicurezza edilizia, in Controparte_1 quanto era priva del DURC, non aveva provveduto ai corsi di formazione per i dipendenti ed era priva del POS (Piano Operativo di Sicurezza), certificazioni indispensabili per poter lavorare nel cantiere della Euro 18 SRLS;
che, pertanto, il Signor dipendente della Euro18 Srls, aveva Testimone_1 corrisposto brevi manu, per conto della stessa Euro 18, la somma iniziale pari ad € 1.250,00, affinché la si mettesse in regola con la normativa e potesse quindi accedere al cantiere;
che, Controparte_1 inoltre, dopo una prima inziale fase lavorativa, la nonostante avesse ricevuto Controparte_1 ulteriori acconti, aveva abbandonato il cantiere senza alcuna spiegazione;
che ripetutamente la Euro 18
SRLS aveva invitato l'odierna opposta ad accedere in cantiere anche per conteggiare in contradditorio le metrature ed i lavori effettivamente eseguiti;
che, come si evince dal contratto sottoscritto, le parti si erano accordate per la corresponsione, da parte della Euro18 SRLS, di € 25,00 per ogni metro quadrato di lavoro eseguito;
che dalle misurazioni effettuate il cappotto era risultato incompleto e non realizzato su tutto il perimetro dell'edificio (relazione Direttore dei Lavori arch. sub doc. 5 fascicolo Per_1 opponente); che, inoltre, detti lavori erano stati eseguiti in maniera imprecisa, con numerosi vizi e difetti già rilevati dai proprietari dell'immobile di Via Po' e contestati alla Euro 18 SRLS (v. missiva dell'amministratore del Condominio sub doc. 9, non contestata da parte opposta); che a fronte dell'accordo sottoscritto per la realizzazione del cappotto dell'immobile, la Euro 18 SRLS aveva già corrisposto la somma complessiva di € 6.050,00 come da bonifici prodotti in atti (sub doc. 6); che detta somma era stata corrisposta a mezzo bonifici bancari ed una parte anticipata in contanti per consentire alla di mettere in regola l'impresa con la normativa richiesta per accedere al Controparte_1 cantiere;
che, in data 29 agosto 2022, l'impresa del era stata diffidata a provvedere al CP_1 risarcimento dei danni sia per l'errata esecuzione dei lavori sia in relazione alla inferiore metratura realizzata rispetto alla richiesta, sia per i vizi e difetti presenti, nonché invitata alla misurazione in contraddittorio dei lavori effettivamente eseguiti senza ricevere alcun riscontro (doc. 8).
pagina 3 di 6 5) Ebbene, le circostanze di cui sopra hanno ricevuto conferma dalla deposizione dei testi escussi. In particolare, il Direttore dei Lavori, arch. da ritenersi indifferente alle parti non essendo legato Per_1 da alcun rapporto ad esse ed essendo anzi stato incaricato dal Condominio committente, ha affermato che il era stato invitato a regolarizzare e fornire la documentazione lavorativa necessaria per CP_1 accedere in cantiere, compreso il DURC, perché incompleta, e di aver fatto presente egli stesso detta necessità all'impresa Euro 18, senza tuttavia ricevere mai detta documentazione dal . Nella CP_1 relazione a sua firma (doc. 5 allegato all'atto di citazione), poi, si evidenzia l'incompletezza dei lavori, in particolar modo della coibentazione sulle diverse facciate dell'immobile, come riferito anche durante la sua escussione testimoniale, nel corso della quale ha specificato che il cappotto era stato fatto solo su tre facciate e che la Euro 18 aveva dovuto spesso “dare una sistemata dove si presentavano problemi dovuti al fatto che i lavori non erano finiti e il cantiere era rimasto fermo, ciò su richiesta dei committenti che ogni tanto si lamentavano”.
Ciò è stato confermato anche dagli altri testi escussi, i quali hanno riferito tutti che la
[...] aveva lavorato solo per poco tempo presso il cantiere di Via Po', all'incirca una o due CP_1 settimane, fino ad abbandonare il lavoro senza preavviso e giustificazioni (si vedano le deposizioni, oltre che dell'arch. dei testi capo cantiere, , le cui Per_1 Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 affermazioni, pur essendo essi dipendenti della Euro 18, sono precise e concordanti tra di loro).
Come si evince, inoltre, dalla testimonianza resa dal teste , benzinaio presso la stazione di Tes_6 servizio e assolutamente indifferente alle parti, il furgone del era stato ripetutamente Pt_2 CP_1 rifornito di carburante dietro autorizzazione e pagamento da parte della Euro 18 Srls e ciò per circa una decina di volte e per un importo, per ogni rifornimento, di circa € 100,00.
Il già citato teste inoltre, ha confermato di aver consegnato inizialmente una somma, pari ad € Tes_1
1.250,00, al per regolarizzare la documentazione mancante e a titolo di acconto sulle somme CP_1 dovute per il pagamento dei lavori ancora da eseguire.
Non rileva a questo punto che il DURC prodotto in atti riporti una data precedente a quella dell'accordo tra le parti (del 28-3-2022) potendo verosimilmente esso indicare la data della richiesta, pur essendo avvenuto il rilascio in data successiva. Ciò comunque non va ad inficiare le affermazioni dai testi rese in merito al mancato completamento dei lavori da parte del , avendo tutti CP_1 concordemente riferito dell'abbandono del cantiere da parte dello stesso.
Quanto al POS (Piano Operativo Sicurezza) prodotto dall'opposto (doc. 2), deve rilevarsi che esso è privo di sottoscrizione, sia del datore di lavoro che del coordinatore (lo stesso D.L arch. , e di Per_1 data certa, non potendo costituire dunque elemento di prova, né vi è dimostrazione alcuna in atti che sia stato consegnato alla Euro 18 SRLS;
né vi è prova, inoltre, che esso sia stato regolarmente esposto e visibile sul cantiere stesso prima di iniziare i lavori, come sostenuto dalla parte opposta, non essendo stata articolata da quest'ultima alcuna prova orale.
6) A fronte di ciò, la parte opposta non ha invece dimostrato la sussistenza del proprio credito, quantomeno nella misura richiesta, non avendo provato, a fronte delle contestazioni dell'opponente, sia pure risalenti a data successiva all'emissione del decreto ingiuntivo (missiva 29-8-2022 in atti e atto di citazione in opposizione), avvalorate dalle fotografie prodotte in atti e dalle deposizioni testimoniali, la quantità di lavoro svolto né di averlo effettuato a regola d'arte. Nessun computo metrico o stato di avanzamento lavori è stato prodotto a tal fine né, come già rilevato, sono stati addotti testi che potessero fornire riscontro alle deduzioni del . CP_1
pagina 4 di 6 Vero è che non può ritenersi raggiunta la piena prova della corresponsione da parte della Euro 18 alla per la realizzazione del cappotto in questione, della complessiva somma di € Controparte_1
6.050,00 a titolo di anticipo per il lavoro svolto ed a mezzo di bonifici bancari, atteso che il bonifico dell'08-03-2022 per un importo di € 1.400,00 reca la causale “fattura n. 2 del 07-03-2022” emessa dal per “lavori di manutenzione eseguiti presso il cantiere di Ascoli Piceno”, e il bonifico del 10- CP_1
03-2022, per il pari importo di € 1.400,00, reca la causale: “fattura n. 3 del 08 marzo 2022” emessa pure dal per “lavori di manutenzione eseguiti presso il cantiere di Ascoli Piceno” (docc.
6.2 e CP_1
6.3 fascicolo opponente), potendosi dunque ricondurre detti pagamenti ad un diverso cantiere;
non vi è prova certa in atti, infatti, che il non abbia mai lavorato nel cantiere di Ascoli Piceno, non CP_1 avendo fornito i testi dichiarazioni precise su tale aspetto. Tuttavia, è certo che la Euro 18 alcune somme le abbia corrisposte, quali la somma di € 2.000,00 di cui al bonifico del 14-04-2022 (doc.
6.1 opponente), che ha come causale: “anticipo fattura n. 5 del 13-04-2022” e che la parte opposta ha affermato di aver considerato nel richiedere l'ingiunzione, nonché la somma che sarebbe stata corrisposta al capo cantiere e quelle anticipate quale pagamento del carburante (teste ). Tes_1 Tes_6
Comunque, anche qualora non volesse ritenersi provata la dazione brevi manu delle somme di cui sopra, deve ribadirsi che il non ha fornito prova della quantità e della qualità del lavoro CP_1 svolto, a fronte invece delle risultanze istruttorie dalle quali emerge che i lavori non sono stati completati e che quelli parzialmente svolti erano quantomeno incompleti e da rifinire.
Né vi è prova che il mancato completamento dei lavori sia dipeso da carenze nella organizzazione del cantiere da parte della Euro 18, soprattutto sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, non potendo essere sufficiente a tal fine la relazione di parte dell'arch. e le foto ad essa allegate, le quali, oltre a Per_2 non essere perfettamente nitide, potrebbero essere state scattate durante o dopo lo smontaggio dei ponteggi, eseguito, a detta di tutti i testi, dalla Euro 18. Nessuna prova è stata poi fornita dalla parte opposta in ordine ai numerosi solleciti che sarebbero stati effettuati dalla nei Controparte_1 confronti della Euro 18 affinché quest'ultima provvedesse alla messa in sicurezza dei ponteggi e del cantiere, né in ordine alla circostanza che il ponteggio sulla quarta facciata del condominio non sia stato montato per qualche negligenza della opponente, che avrebbe quindi provocato la impossibilità per il di proseguire i lavori di coibentazione esterna anche sulla quarta facciata del CP_1
Condominio.
A ciò si aggiunga che le misurazioni indicate nella relazione dell'arch. non possono essere Per_2 ritenute attendibili, in mancanza di ulteriori riscontri, essendo state rilevate da un tecnico di parte, su incarico della parte stessa e in assenza di alcun contraddittorio.
Deve dunque ritenersi che la parte opposta non abbia provato l'esistenza del proprio diritto di credito, essendo stati i lavori abbandonati e non essendo dato sapere con certezza quali siano le quantità di lavorazioni effettivamente svolte.
L'opposto decreto ingiuntivo deve conseguentemente essere revocato.
7) Non può essere tuttavia accolta la domanda riconvenzionale genericamente formulata dall'opponente, non avendo essa fornito alcun elemento utile alla valutazione dei lavori effettivamente eseguiti dall'impresa opposta, onde potere pervenire ad una quantificazione del loro valore, nonché dei danni derivanti dai vizi e difetti, pure genericamente dedotti e non specificati e dei quali vi è menzione, pure altrettanto generica, solamente nella relazione dell'arch. e nella lettera Per_1 dell'amministratore del , tanto che la CTU richiesta sul punto si appalesa meramente Parte_3 esplorativa.
8) L'opposizione deve pertanto essere accolta e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite possono essere parzialmente compensate tra le parti, nella misura indicata in dispositivo, in virtù del rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3501/2022, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 966/2022 emesso dal Tribunale di
Pescara in data 05-07-2022; condanna , quale titolare della impresa individuale Controparte_1 Controparte_1
” alla rifusione, nei confronti della Euro 18 s.r.l.s., in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, dei due terzi delle spese di giudizio, che liquida per l'intero in € 4.145,50, di cui € 145,50 per spese ed € 4.000 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3- 2014 n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 6 di 6