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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel.
dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 1709 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto l'appello nei confronti della sentenza n. 1267 del 2023, emessa dal Tribunale di Napoli
in data 2.2.2023 e pubblicata in data 3.2.2023 all'esito del giudizio recante r.g. n. 16857/19, notificata in data 1.3.2023; causa posta in decisione, giusta ordinanza emessa all'esisto dell'udienza dell'1 ottobre 2024 svoltasi nella modalità del deposito di note scritte e pendente:
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Salvatore Rotondo (c.f.
) e Convertini Donatella (c.f. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._3
questi ultimi in Napoli alla via Cervantes 55/16
Appellante
E Avv. RL NC, c.f. , nato a Napoli in [...] C.F._4
30.07.1962 e residente in [...], procuratore di sé stesso,
Appellato
NONCHE'
in persona del legale rappr.te p.t., P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Piscitelli P.IVA_1
( ) presso il cui studio in Caserta (CE) alla via Fulvio C.F._5
Renella n. 88
Appellata Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI: si intendono integralmente richiamate e trascritte in seguito allo svolgimento dell'udienza di rimessione della causa in decisione dell'1 ottobre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), preceduta dal deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni,
delle comparse conclusionali nonché delle note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.5.2019 Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli RL NC, iscritto all'Ordine
degli Avvocati di Napoli, onde sentirlo condannare al pagamento del risarcimento danni di € 46.157,33 a titolo di responsabilità professionale conseguente al negligente patrocinio nel corso di un giudizio instaurato dall'istante nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
(FGVS).
Più precisamente, parte attrice esponeva di aver conferito incarico all'avv.
RL NC affinché lo patrocinasse nel corso di un giudizio volto da
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 12 ottenere il risarcimento danni proposto nei confronti del FGVS a seguito di un sinistro avvenuto in data 4.2.2007 in cui subiva delle lesioni quantificate in € 42.157,33.
Veniva esposto nell'atto di citazione che il predetto giudizio si concludeva con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 13673/16 che dichiarava la domanda di improponibile dal momento che fra la Parte_1
documentazione in atti non era stato rinvenuto il fascicolo di parte e,
pertanto, risultava impossibile rinvenire la raccomandata inviata al CP_2
ed alla Consap con la quale il danneggiato abbia richiesto il risarcimento del danno ex art. 287 Dlgs 209/05 nell'ipotesi come ricorrente ai sensi dell'art. 283 comma 1 D.lgs 209/05.
Con la predetta sentenza veniva condannato, altresì, al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio di primo grado NC RL il quale impugnava la proposta domanda in quanto non provata ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto;
chiedeva,
altresì, di chiamare in garanzia la quale impresa Controparte_3
assicuratrice di cui alla propria polizza professionale.
A seguito della predetta chiamata in causa si costituiva in giudizio la la quale contestava la copertura della polizza Controparte_3
professionale con riferimento al sinistro di cui è causa ed eccepiva, altresì,
l'improcedibilità nonché l'infondatezza della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 12 All'esito dell'udienza di comparizione e trattazione del 17.9.2020 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice, lette le note depositate dalle parti in giudizio, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., rinviando il giudizio all'udienza del 4.2.2021 per l'ammissione die mezzi istruttori.
A seguito del deposito delle note istruttorie la predetta udienza si svolgeva a trattazione scritta ed all'esito della quale, esaminate le note depositate dalle parti, il giudice rinviava il giudizio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.3.2022 ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Rassegnate le conclusioni, alla suddetta udienza la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, all'esito delle quali il giudice rimetteva sul ruolo il fascicolo atteso il mancato reperimento dei verbali di udienza;
il giudizio veniva rinviato all'udienza del 10.11.2022 in prosieguo conclusioni.
All'esito della predetta udienza, reperiti i verbali di udienza, il giudizio veniva riservato per la decisione.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1267/2023, resa in data 2.2.2023 e pubblicata in data 3.2.2023, rigettava la domanda di parte attrice,
dichiarava assorbita la domanda di garanzia di NC nei confronti della e compensava tra le parti le spese di lite. Controparte_3
Il giudice di prime cure riteneva infondata la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice sul presupposto che non vi fosse alcun nesso di causalità tra il mancato deposito nel giudizio per risarcimento danni da lesioni del fascicolo di parte ad opera dell'avv. NC ed il rigetto della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 12 domanda giudiziale, e ciò in virtù di una valutazione prognostica del probabile esito negativo della predetta domanda di risarcimento danni stante le risultanze istruttorie ivi riscontrate, inidonee di per sè a garantirne l'accoglimento.
Avverso e per la riforma della predetta Sentenza del Tribunale di Napoli,
con atto di citazione notificato a NC RL ed alla Controparte_3
proponeva appello rassegnando le seguenti
[...] Parte_1
conclusioni:
- “1- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 126772023 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Claudia Colicchio, nell'ambito del giudizio N.R.G16857/2019, depositata in cancelleria in data
03.02.2023, notificata il 01.03.2023,
2.- accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che
qui si riportano pedissequamente:
a) Accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o
l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. RL NC e per l'effetto,
b) Condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig.
nella misura complessiva di € 46.157,33 ( di cui € Parte_1
42,157,33 a titolo di risarcimento delle lesioni subite a seguito del sinistro
del 04.02.2007, che l'istante avrebbe potuto ottenere se la domanda giudiziale fosse stata accolta ed € 4000,00 a titolo di spese cui veniva condannato l'istante all'esito del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli recante n. RGNR 27590/2009, Dott.ssa Di Rienzo Maria UI )
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 12 o quella diversa che potrà essere maggiore o minore , ritenuta di giustizia
secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito,
c) Con vittoria di spese di giudizio , rimborso forfettario , IVA CPA
3- disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
4- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali
oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
In particolare, parte odierna appellante con l'appello asserisce che la sentenza debba esser riformata stante la violazione del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Att. C.p.c., più precisamente che il giudice di prime cure avrebbe dovuto sanzionare l'omissione dell'avv. NC, il quale nulla provava a propria discolpa, che determinava la pronuncia di improcedibilità dell'azione di risarcimento danni da lesioni, prescindendo da qualunque valutazione circa l'ipotetico esito nel merito dell'anzidetta domanda giudiziale, che di per sé ha comportato inevitabilmente una decisione ultra petitum.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.6.2023 si costituiva NC RL il quale eccepiva l'infondatezza del proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In data 19.7.2023 s costituiva, altresì, l' la quale Controparte_3
concludeva per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ex artt. 342
c.p.c. e 348 bis c.p.c. nonché infondato in fatto ed in diritto, con richiesta di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 12 condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza di comparizione e trattazione del 19.9.2023 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, depositate le note di parte, il giudice relatore, ritenendo irrilevanti al fine del decidere le richieste istruttorie avanzata da parte appellante, rinviava il giudizio all'udienza di rimessione della causa in decisione dell'1.10.2024 concedendo alle parti il triplo termine ex art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame articolata dall ai sensi dell'art. 342 c.p.c., Controparte_3
rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma. Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n.
13535/2018), rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione del passaggio non condiviso e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 12 documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure sollevata dalla difesa dell'appellata terza chiamata in causa,
essa non può condurre alla definizione del giudizio, perché per accogliere l'eccezione di inammissibilità formulata ai sensi del predetto art. 348 bis c.p.c. l'appello non deve avere neanche una probabilità di accoglimento e deve essere ictu oculi, grazie ad un mero confronto tra motivi di appello e motivazione della sentenza di primo grado, palesemente infondato.
In ogni caso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Nel merito, i motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono infondati.
Occorre specificare che l'odierno giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni proposta da nei confronti dell'avv. Parte_1
NC RL conseguente alla dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale di parte appellante ad oggetto la richiesta di risarcimento delle lesioni subito dal a seguito di sinistro Parte_1
autostradale del 2007.
In diritto giova preliminarmente rilevare che la fattispecie per cui è causa riguarda l'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato per non aver ottemperato ai doveri di diligenza e perizia nello svolgimento del mandato, ai sensi dell'art. 1176 c.c..; l'avvocato, nell'eseguire la propria prestazione professionale, deve usare la diligenza richiesta in relazione all'attività esercitata, salvo che la prestazione non implichi la soluzione di problematiche di particolare complessità, nel qual caso risponderà dei
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 12 danni solo se ha agito con dolo o colpa grave, in applicazione dell'art. 2236
c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la responsabilità
contrattuale sussiste quando l'avvocato, nell'esecuzione del proprio mandato, ignori norme di legge o erri nel risolvere questioni semplici (Sent.
Cass. Civ. n. 11906/ 2016).
Orbene, è pacifico che nel giudizio ad oggetto il risarcimento delle lesioni non è stata rinvenuta la produzione di , ivi compresa la Parte_1
racc.ta inviata al FGVS, comportando in tal modo l'inevitabile dichiarazione di improponibilità della relativa domanda.
Ma è pur vero che ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato occorre valutare l'efficacia causale della dedotta inadempienza professionale in relazione al possibile esito favorevole della controversia ed all'entità dei danni subiti, alla luce dei consolidati principi espressi dalla Corte di Cassazione, secondo cui: - “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato
effettivamente ed, infine, se ove questi avesse tenuto il comportamento
dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe
conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti,
la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 15032/2021).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 12 La regola del “più probabile che non” si applica all'accertamento del nesso causale intercorrente tra l'evento dannoso e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere individuato soltanto mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.
In altri termini, secondo il consolidato e costante orientamento della Corte
di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza nr. 410/2021; Civ., sez.
III, ordinanza nr. 7064/2021; Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 20516/2020, etc.), la responsabilità dell'avvocato non scaturisce automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, ma sussiste solo nel caso in cui l'inadempienza dello stesso sia causalmente rilevante sull'esito della controversia.
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, ciò che emerge dalle allegazioni di parte appellante non è sufficiente per stabilire con un giudizio ex post che anche nell'ipotesi in cui il fascicolo di parte fosse stato depositato in atti la domanda di risarcimento danni per lesioni sarebbe stata accolta con molta verosimiglianza.
Ed invero, il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato come le risultanze istruttorie di parte attrice nel giudizio recante n. Rg 27590/09, la cui domanda veniva dichiarata improponibile, erano del tutto insufficienti a fornire la prova della fondatezza della richiesta di risarcimento delle lesioni: - l'omessa indicazione nella denuncia-querela dei nominativi della
RA e della moglie quali testimoni del sinistro;
- nella medesima denuncia non riferiva di una omissione di soccorso limitandosi a Parte_1
riferire di essersi procurato le lesioni a seguito di un incidente stradale;
- la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 12 genericità delle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa;
- la circostanza significativa che il giudice istruttore non ammetteva la consulenza medica volta all'accertamento delle lesioni di Parte_1
.
[...]
Parte appellante, dunque, non ha allegato alcun elemento da cui poter dedurre, con un elevato livello di probabilità, la valutazione positiva del giudice chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento danni da lesioni ed il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su Parte_1
non può che determinare il rigetto del proposto appello e la
[...]
conferma della sentenza impugnata, anche nella statuizione della compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio in ragione dell'omissione da parte dell'avv. NC.
A ben vedere, forse, la negligenza professionale avrebbe potuto legittimare una richiesta di danni per le spese dovute sopportare per l'espletamento di un processo concluso con dichiarazione in rito per specifica colpa dell'avv.
NC; in questo caso certamente vi sarebbe stata sicuro nesso di causalità tra danno prodotto e colpa imputabile in grado di suffragare la richiesta di risarcimento. Ma sul punto specifico non vi è domanda giudiziale.
Il rigetto dell'appello implica l'assorbimento della domanda di manleva avanzata da NC RL nei confronti della Controparte_3
motivo per il quale si ritiene di compensare le spese fra tutte le parti in causa.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 12 Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1
quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante ), Parte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di NC RL nonché avverso Controparte_1
la Sentenza n. 1267 del 2023, emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 3.2.2023, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto,
- Conferma la sentenza impugnata;
- Dichiara assorbita la domanda di manleva avanzata da NC
RL nei confronti di Controparte_3
- Compensa le spese del grado tra le parti costituite;
- Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024
Il Presidente est. dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel.
dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 1709 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto l'appello nei confronti della sentenza n. 1267 del 2023, emessa dal Tribunale di Napoli
in data 2.2.2023 e pubblicata in data 3.2.2023 all'esito del giudizio recante r.g. n. 16857/19, notificata in data 1.3.2023; causa posta in decisione, giusta ordinanza emessa all'esisto dell'udienza dell'1 ottobre 2024 svoltasi nella modalità del deposito di note scritte e pendente:
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Salvatore Rotondo (c.f.
) e Convertini Donatella (c.f. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._3
questi ultimi in Napoli alla via Cervantes 55/16
Appellante
E Avv. RL NC, c.f. , nato a Napoli in [...] C.F._4
30.07.1962 e residente in [...], procuratore di sé stesso,
Appellato
NONCHE'
in persona del legale rappr.te p.t., P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Piscitelli P.IVA_1
( ) presso il cui studio in Caserta (CE) alla via Fulvio C.F._5
Renella n. 88
Appellata Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI: si intendono integralmente richiamate e trascritte in seguito allo svolgimento dell'udienza di rimessione della causa in decisione dell'1 ottobre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), preceduta dal deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni,
delle comparse conclusionali nonché delle note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.5.2019 Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli RL NC, iscritto all'Ordine
degli Avvocati di Napoli, onde sentirlo condannare al pagamento del risarcimento danni di € 46.157,33 a titolo di responsabilità professionale conseguente al negligente patrocinio nel corso di un giudizio instaurato dall'istante nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
(FGVS).
Più precisamente, parte attrice esponeva di aver conferito incarico all'avv.
RL NC affinché lo patrocinasse nel corso di un giudizio volto da
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 12 ottenere il risarcimento danni proposto nei confronti del FGVS a seguito di un sinistro avvenuto in data 4.2.2007 in cui subiva delle lesioni quantificate in € 42.157,33.
Veniva esposto nell'atto di citazione che il predetto giudizio si concludeva con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 13673/16 che dichiarava la domanda di improponibile dal momento che fra la Parte_1
documentazione in atti non era stato rinvenuto il fascicolo di parte e,
pertanto, risultava impossibile rinvenire la raccomandata inviata al CP_2
ed alla Consap con la quale il danneggiato abbia richiesto il risarcimento del danno ex art. 287 Dlgs 209/05 nell'ipotesi come ricorrente ai sensi dell'art. 283 comma 1 D.lgs 209/05.
Con la predetta sentenza veniva condannato, altresì, al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio di primo grado NC RL il quale impugnava la proposta domanda in quanto non provata ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto;
chiedeva,
altresì, di chiamare in garanzia la quale impresa Controparte_3
assicuratrice di cui alla propria polizza professionale.
A seguito della predetta chiamata in causa si costituiva in giudizio la la quale contestava la copertura della polizza Controparte_3
professionale con riferimento al sinistro di cui è causa ed eccepiva, altresì,
l'improcedibilità nonché l'infondatezza della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 12 All'esito dell'udienza di comparizione e trattazione del 17.9.2020 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice, lette le note depositate dalle parti in giudizio, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., rinviando il giudizio all'udienza del 4.2.2021 per l'ammissione die mezzi istruttori.
A seguito del deposito delle note istruttorie la predetta udienza si svolgeva a trattazione scritta ed all'esito della quale, esaminate le note depositate dalle parti, il giudice rinviava il giudizio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.3.2022 ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Rassegnate le conclusioni, alla suddetta udienza la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, all'esito delle quali il giudice rimetteva sul ruolo il fascicolo atteso il mancato reperimento dei verbali di udienza;
il giudizio veniva rinviato all'udienza del 10.11.2022 in prosieguo conclusioni.
All'esito della predetta udienza, reperiti i verbali di udienza, il giudizio veniva riservato per la decisione.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1267/2023, resa in data 2.2.2023 e pubblicata in data 3.2.2023, rigettava la domanda di parte attrice,
dichiarava assorbita la domanda di garanzia di NC nei confronti della e compensava tra le parti le spese di lite. Controparte_3
Il giudice di prime cure riteneva infondata la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice sul presupposto che non vi fosse alcun nesso di causalità tra il mancato deposito nel giudizio per risarcimento danni da lesioni del fascicolo di parte ad opera dell'avv. NC ed il rigetto della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 12 domanda giudiziale, e ciò in virtù di una valutazione prognostica del probabile esito negativo della predetta domanda di risarcimento danni stante le risultanze istruttorie ivi riscontrate, inidonee di per sè a garantirne l'accoglimento.
Avverso e per la riforma della predetta Sentenza del Tribunale di Napoli,
con atto di citazione notificato a NC RL ed alla Controparte_3
proponeva appello rassegnando le seguenti
[...] Parte_1
conclusioni:
- “1- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 126772023 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Claudia Colicchio, nell'ambito del giudizio N.R.G16857/2019, depositata in cancelleria in data
03.02.2023, notificata il 01.03.2023,
2.- accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che
qui si riportano pedissequamente:
a) Accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o
l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. RL NC e per l'effetto,
b) Condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig.
nella misura complessiva di € 46.157,33 ( di cui € Parte_1
42,157,33 a titolo di risarcimento delle lesioni subite a seguito del sinistro
del 04.02.2007, che l'istante avrebbe potuto ottenere se la domanda giudiziale fosse stata accolta ed € 4000,00 a titolo di spese cui veniva condannato l'istante all'esito del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli recante n. RGNR 27590/2009, Dott.ssa Di Rienzo Maria UI )
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 12 o quella diversa che potrà essere maggiore o minore , ritenuta di giustizia
secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito,
c) Con vittoria di spese di giudizio , rimborso forfettario , IVA CPA
3- disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
4- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali
oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
In particolare, parte odierna appellante con l'appello asserisce che la sentenza debba esser riformata stante la violazione del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Att. C.p.c., più precisamente che il giudice di prime cure avrebbe dovuto sanzionare l'omissione dell'avv. NC, il quale nulla provava a propria discolpa, che determinava la pronuncia di improcedibilità dell'azione di risarcimento danni da lesioni, prescindendo da qualunque valutazione circa l'ipotetico esito nel merito dell'anzidetta domanda giudiziale, che di per sé ha comportato inevitabilmente una decisione ultra petitum.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.6.2023 si costituiva NC RL il quale eccepiva l'infondatezza del proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In data 19.7.2023 s costituiva, altresì, l' la quale Controparte_3
concludeva per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ex artt. 342
c.p.c. e 348 bis c.p.c. nonché infondato in fatto ed in diritto, con richiesta di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 12 condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza di comparizione e trattazione del 19.9.2023 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, depositate le note di parte, il giudice relatore, ritenendo irrilevanti al fine del decidere le richieste istruttorie avanzata da parte appellante, rinviava il giudizio all'udienza di rimessione della causa in decisione dell'1.10.2024 concedendo alle parti il triplo termine ex art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame articolata dall ai sensi dell'art. 342 c.p.c., Controparte_3
rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma. Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n.
13535/2018), rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione del passaggio non condiviso e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 12 documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure sollevata dalla difesa dell'appellata terza chiamata in causa,
essa non può condurre alla definizione del giudizio, perché per accogliere l'eccezione di inammissibilità formulata ai sensi del predetto art. 348 bis c.p.c. l'appello non deve avere neanche una probabilità di accoglimento e deve essere ictu oculi, grazie ad un mero confronto tra motivi di appello e motivazione della sentenza di primo grado, palesemente infondato.
In ogni caso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Nel merito, i motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono infondati.
Occorre specificare che l'odierno giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni proposta da nei confronti dell'avv. Parte_1
NC RL conseguente alla dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale di parte appellante ad oggetto la richiesta di risarcimento delle lesioni subito dal a seguito di sinistro Parte_1
autostradale del 2007.
In diritto giova preliminarmente rilevare che la fattispecie per cui è causa riguarda l'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato per non aver ottemperato ai doveri di diligenza e perizia nello svolgimento del mandato, ai sensi dell'art. 1176 c.c..; l'avvocato, nell'eseguire la propria prestazione professionale, deve usare la diligenza richiesta in relazione all'attività esercitata, salvo che la prestazione non implichi la soluzione di problematiche di particolare complessità, nel qual caso risponderà dei
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 12 danni solo se ha agito con dolo o colpa grave, in applicazione dell'art. 2236
c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la responsabilità
contrattuale sussiste quando l'avvocato, nell'esecuzione del proprio mandato, ignori norme di legge o erri nel risolvere questioni semplici (Sent.
Cass. Civ. n. 11906/ 2016).
Orbene, è pacifico che nel giudizio ad oggetto il risarcimento delle lesioni non è stata rinvenuta la produzione di , ivi compresa la Parte_1
racc.ta inviata al FGVS, comportando in tal modo l'inevitabile dichiarazione di improponibilità della relativa domanda.
Ma è pur vero che ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato occorre valutare l'efficacia causale della dedotta inadempienza professionale in relazione al possibile esito favorevole della controversia ed all'entità dei danni subiti, alla luce dei consolidati principi espressi dalla Corte di Cassazione, secondo cui: - “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato
effettivamente ed, infine, se ove questi avesse tenuto il comportamento
dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe
conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti,
la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 15032/2021).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 12 La regola del “più probabile che non” si applica all'accertamento del nesso causale intercorrente tra l'evento dannoso e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere individuato soltanto mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.
In altri termini, secondo il consolidato e costante orientamento della Corte
di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza nr. 410/2021; Civ., sez.
III, ordinanza nr. 7064/2021; Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 20516/2020, etc.), la responsabilità dell'avvocato non scaturisce automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, ma sussiste solo nel caso in cui l'inadempienza dello stesso sia causalmente rilevante sull'esito della controversia.
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, ciò che emerge dalle allegazioni di parte appellante non è sufficiente per stabilire con un giudizio ex post che anche nell'ipotesi in cui il fascicolo di parte fosse stato depositato in atti la domanda di risarcimento danni per lesioni sarebbe stata accolta con molta verosimiglianza.
Ed invero, il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato come le risultanze istruttorie di parte attrice nel giudizio recante n. Rg 27590/09, la cui domanda veniva dichiarata improponibile, erano del tutto insufficienti a fornire la prova della fondatezza della richiesta di risarcimento delle lesioni: - l'omessa indicazione nella denuncia-querela dei nominativi della
RA e della moglie quali testimoni del sinistro;
- nella medesima denuncia non riferiva di una omissione di soccorso limitandosi a Parte_1
riferire di essersi procurato le lesioni a seguito di un incidente stradale;
- la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 12 genericità delle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa;
- la circostanza significativa che il giudice istruttore non ammetteva la consulenza medica volta all'accertamento delle lesioni di Parte_1
.
[...]
Parte appellante, dunque, non ha allegato alcun elemento da cui poter dedurre, con un elevato livello di probabilità, la valutazione positiva del giudice chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento danni da lesioni ed il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su Parte_1
non può che determinare il rigetto del proposto appello e la
[...]
conferma della sentenza impugnata, anche nella statuizione della compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio in ragione dell'omissione da parte dell'avv. NC.
A ben vedere, forse, la negligenza professionale avrebbe potuto legittimare una richiesta di danni per le spese dovute sopportare per l'espletamento di un processo concluso con dichiarazione in rito per specifica colpa dell'avv.
NC; in questo caso certamente vi sarebbe stata sicuro nesso di causalità tra danno prodotto e colpa imputabile in grado di suffragare la richiesta di risarcimento. Ma sul punto specifico non vi è domanda giudiziale.
Il rigetto dell'appello implica l'assorbimento della domanda di manleva avanzata da NC RL nei confronti della Controparte_3
motivo per il quale si ritiene di compensare le spese fra tutte le parti in causa.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 12 Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1
quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante ), Parte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di NC RL nonché avverso Controparte_1
la Sentenza n. 1267 del 2023, emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 3.2.2023, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto,
- Conferma la sentenza impugnata;
- Dichiara assorbita la domanda di manleva avanzata da NC
RL nei confronti di Controparte_3
- Compensa le spese del grado tra le parti costituite;
- Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024
Il Presidente est. dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1709/2023 r.g. – sentenza – pagina 12 di 12