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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/10/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4986/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Turri Antonio e Turri Parte_1 C.F._1
IM ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Latina, Piazza Aldo Moro n. 37, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marino Luigi e Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Castelli Riccardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Latina, Viale
Dello Statuto n. 24, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: ricorso cumulativo per separazione e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.10.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi e scioglimento del matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, esponendo che, in data 20 maggio 2020, contraeva matrimonio con rito civile con pagina 1 di 5 nato a [...] il [...], e residente a [...], matrimonio Controparte_1 dal quale non nascevano figli.
Deduceva che da tempo i coniugi non condividevano più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto si rivelava insostenibile. La ricorrente precisava che ciò avveniva per esclusiva colpa del il quale, CP_1 attraverso continue azioni e frasi offensive, lasciava intendere di voler instaurare un rapporto prevaricatorio sulle scelte di vita della ricorrente, tanto che, a causa delle continue offese e minacce, anche fisiche, in data 25 novembre 2024, presentava presso la Questura di Latina una denuncia per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti del resistente.
La violenza perpetrata dal si manifestava anche in forma economica, poiché minacciava di porre CP_1 in essere atti di dismissione del proprio patrimonio e di voler portar via gran parte dei mobili ubicati nell'abitazione dei coniugi. Fin dai primi anni del matrimonio, il signor contestava e limitava le CP_1 attività professionali della ricorrente, già dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Vittorio Veneto-
Salvemini di Latina.
Successivamente al pensionamento della ricorrente, avvenuto il 1 settembre 2023, il rapporto coniugale si faceva ancor più lesivo e stressante, con liti e nuovi insulti susseguenti all'impegno della stessa in attività socio-culturali. La ricorrente vedeva limitati i propri spazi anche all'interno delle mura domestiche, trovandosi nell'impossibilità di accedere ad alcuni ambienti della casa, solitamente utilizzati per gli hobbies del marito e tenuti da sempre sotto chiave.
Ulteriori motivi di rimproveri e minacce venivano avanzati nei confronti della ricorrente per il fatto che la stessa era madre di due figli avuti dal precedente matrimonio e nonna di quattro bambini in tenera età. Tali rapporti familiari, inizialmente concordati con il resistente, venivano successivamente contestati anche attraverso pesanti offese.
Nel mese di luglio 2024, approfittando dell'assenza della ricorrente, allontanatasi dalla casa coniugale per far visita ai figli in vacanza, la signora informava la ricorrente che il ospitava Tes_1 CP_1 nella casa coniugale una donna, confermando una relazione extraconiugale mai negata dal resistente.
La situazione giungeva a livelli umanamente insostenibili e tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Infine, rappresentava che il resistente, medico chirurgo convenzionato con la ASL e odontoiatra, percepiva mensilmente importi superiori alla retribuzione della ricorrente, come attestato dalle dichiarazioni dei redditi.
In tali premesse, ricorreva “All'On. Tribunale affinché Voglia disattesa ogni contraria istanza:
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE - previa adozione dei provvedimenti provvisori ed pagina 2 di 5 urgenti da confermare anche in via definitiva, fissare la data per la comparizione personale delle parti
e, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione dichiarare, anche con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi con addebito al signor per avere quest'ultimo Controparte_1 violati i doveri di fedeltà coniugale e per aver posto in essere maltrattamenti nei confronti della coniuge;
-Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, adottando detto provvedimento con urgenza, anche inaudita altera parte, stante quanto rappresentato nel presente ricorso relativamente alle minacce, maltrattamenti ed ingiurie continue subite dalla ricorrente e, dunque, considerata
l'impossibilità della convivenza per tali ragioni, ampliamente narrate nella denuncia-querela presentata in data 25.11.2024, allegata al presente ricorso;
-Assegnare la casa coniugale, compresa di ogni arredo e corredo alla signora già proprietaria al 50% dell'immobile e obbligata al Parte_1
50% per il pagamento del mutuo gravante sullo stesso, essendo peraltro il resistente proprietario di altre unità immobiliari dove poter trasferire la propria dimora in Latina e provincia;
-Disporre per i coniugi nessun tipo di mantenimento a favore dell'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. - DICHIARARE CHE: - nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L.1 dicembre 1970, n. 898; - una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e confermando le richieste di parte ricorrente in sede di Parte_1 Controparte_1 conclusione della richiesta di separazione che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio esponendo che, contrariamente a quanto affermato dalla Controparte_1 ricorrente, non sussistevano i presupposti per l'addebito della separazione. Deduceva che il rapporto con la controparte era nato in [...], ai tempi del liceo, e ripreso dopo esperienze matrimoniali fallite da entrambe le parti, e che la convivenza, iniziata intorno ai sessant'anni, culminava nel matrimonio del
2020. Con il tempo veniva meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, ma ciò non poteva essere imputato esclusivamente al resistente. Il contestava le accuse di prevaricazione, CP_1 aggressioni e minacce, sostenendo di non aver mai posto in essere comportamenti violenti, né fisici né economici, e di non aver mai limitato l'attività professionale della moglie, né leso la sua dignità. Il resistente evidenziava come il rapporto fosse caratterizzato da alta conflittualità, con litigi quotidiani seguiti da frequenti riappacificazioni, e che, nonostante la raccomandata del 29 aprile 2024 con cui la manifestava la volontà di separarsi, e le successive denunce, i coniugi continuavano a Pt_1 condividere casa, letto e vita quotidiana. pagina 3 di 5 Il negava anche l'infedeltà coniugale, ritenendo inverosimile l'episodio riferito dalla signora CP_1
e spiegava che, in quel periodo, si trovava in condizioni di salute precarie e si faceva aiutare da Tes_1 conoscenti per la spesa.
Contestava la richiesta di assegnazione della casa coniugale, sottolineando l'assenza di figli e la comproprietà dell'immobile, e formulava domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie, lamentando continui allontanamenti non comunicati, rifiuto dell'intimità e atteggiamenti anaffettivi. Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, rigettare la domanda proposta da in tutte le sue articolazioni, in quanto infondata in fatto e in diritto Parte_1
e comunque non provata. In via riconvenzionale: - dichiarare la separazione personale dei coniugi
e con addebito alla moglie;
- condannare la medesima al Controparte_1 Parte_1 Parte_1 risarcimento in favore di di tutti i danni subiti e subendi a causa dello stato di Controparte_1 afflizione e prostrazione per il fallimento del matrimonio provocato dalla consorte, danni da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compenso per prestazione professionale”.
All'udienza del 15.7.2025, sentite le parti, espletato il tentativo di conciliazione, il Giudice, preso atto dell'assenza di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente, riteneva non sussistenti i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, autorizzava le parti a vivere separatamente e, non ravvisando la necessità di ulteriori provvedimenti, disponeva il rinvio all'udienza del 28 ottobre 2025, da trattarsi ex art. 127-ter c.p.c., concedendo alle parti un ulteriore margine di trattativa per addivenire ad una soluzione consensuale.
Infine, in data 9.9.2025, le parti depositavano conclusioni congiunte, sottoscritte personalmente dalle parti e dai rispettivi difensori, con cui dichiaravano di voler trasformare la separazione da giudiziale a consensuale.
All'udienza del 28.10.2025, quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
Tanto premesso in fatto, le conclusioni rassegnate, con cui le parti hanno inteso rinunciare alle rispettive richieste di addebito, insistendo per la sola pronuncia della separazione, meritano di trovare accoglimento.
Invero, ritiene il Tribunale che da quanto allegato dalle parti, nonché dalla perdurante volontà di entrambe di addivenire ad una pronuncia di separazione, si evincano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Comune di Latina, risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Latina, il 21.05.2020, atto trascritto nel
Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Latina al n. 35 parte 1, anno 2020. pagina 4 di 5 Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza per verificare la sussistenza dei presupposti di legge per emettere la sentenza sullo scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 4986/2024, così provvede:
Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio con rito civile in
Latina, il 21.05.2025, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Latina al n. 35, parte I, anno 2020;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina, l'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Latina, 30 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4986/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Turri Antonio e Turri Parte_1 C.F._1
IM ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Latina, Piazza Aldo Moro n. 37, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marino Luigi e Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Castelli Riccardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Latina, Viale
Dello Statuto n. 24, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: ricorso cumulativo per separazione e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.10.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi e scioglimento del matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, esponendo che, in data 20 maggio 2020, contraeva matrimonio con rito civile con pagina 1 di 5 nato a [...] il [...], e residente a [...], matrimonio Controparte_1 dal quale non nascevano figli.
Deduceva che da tempo i coniugi non condividevano più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto si rivelava insostenibile. La ricorrente precisava che ciò avveniva per esclusiva colpa del il quale, CP_1 attraverso continue azioni e frasi offensive, lasciava intendere di voler instaurare un rapporto prevaricatorio sulle scelte di vita della ricorrente, tanto che, a causa delle continue offese e minacce, anche fisiche, in data 25 novembre 2024, presentava presso la Questura di Latina una denuncia per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti del resistente.
La violenza perpetrata dal si manifestava anche in forma economica, poiché minacciava di porre CP_1 in essere atti di dismissione del proprio patrimonio e di voler portar via gran parte dei mobili ubicati nell'abitazione dei coniugi. Fin dai primi anni del matrimonio, il signor contestava e limitava le CP_1 attività professionali della ricorrente, già dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Vittorio Veneto-
Salvemini di Latina.
Successivamente al pensionamento della ricorrente, avvenuto il 1 settembre 2023, il rapporto coniugale si faceva ancor più lesivo e stressante, con liti e nuovi insulti susseguenti all'impegno della stessa in attività socio-culturali. La ricorrente vedeva limitati i propri spazi anche all'interno delle mura domestiche, trovandosi nell'impossibilità di accedere ad alcuni ambienti della casa, solitamente utilizzati per gli hobbies del marito e tenuti da sempre sotto chiave.
Ulteriori motivi di rimproveri e minacce venivano avanzati nei confronti della ricorrente per il fatto che la stessa era madre di due figli avuti dal precedente matrimonio e nonna di quattro bambini in tenera età. Tali rapporti familiari, inizialmente concordati con il resistente, venivano successivamente contestati anche attraverso pesanti offese.
Nel mese di luglio 2024, approfittando dell'assenza della ricorrente, allontanatasi dalla casa coniugale per far visita ai figli in vacanza, la signora informava la ricorrente che il ospitava Tes_1 CP_1 nella casa coniugale una donna, confermando una relazione extraconiugale mai negata dal resistente.
La situazione giungeva a livelli umanamente insostenibili e tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Infine, rappresentava che il resistente, medico chirurgo convenzionato con la ASL e odontoiatra, percepiva mensilmente importi superiori alla retribuzione della ricorrente, come attestato dalle dichiarazioni dei redditi.
In tali premesse, ricorreva “All'On. Tribunale affinché Voglia disattesa ogni contraria istanza:
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE - previa adozione dei provvedimenti provvisori ed pagina 2 di 5 urgenti da confermare anche in via definitiva, fissare la data per la comparizione personale delle parti
e, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione dichiarare, anche con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi con addebito al signor per avere quest'ultimo Controparte_1 violati i doveri di fedeltà coniugale e per aver posto in essere maltrattamenti nei confronti della coniuge;
-Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, adottando detto provvedimento con urgenza, anche inaudita altera parte, stante quanto rappresentato nel presente ricorso relativamente alle minacce, maltrattamenti ed ingiurie continue subite dalla ricorrente e, dunque, considerata
l'impossibilità della convivenza per tali ragioni, ampliamente narrate nella denuncia-querela presentata in data 25.11.2024, allegata al presente ricorso;
-Assegnare la casa coniugale, compresa di ogni arredo e corredo alla signora già proprietaria al 50% dell'immobile e obbligata al Parte_1
50% per il pagamento del mutuo gravante sullo stesso, essendo peraltro il resistente proprietario di altre unità immobiliari dove poter trasferire la propria dimora in Latina e provincia;
-Disporre per i coniugi nessun tipo di mantenimento a favore dell'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. - DICHIARARE CHE: - nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L.1 dicembre 1970, n. 898; - una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e confermando le richieste di parte ricorrente in sede di Parte_1 Controparte_1 conclusione della richiesta di separazione che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio esponendo che, contrariamente a quanto affermato dalla Controparte_1 ricorrente, non sussistevano i presupposti per l'addebito della separazione. Deduceva che il rapporto con la controparte era nato in [...], ai tempi del liceo, e ripreso dopo esperienze matrimoniali fallite da entrambe le parti, e che la convivenza, iniziata intorno ai sessant'anni, culminava nel matrimonio del
2020. Con il tempo veniva meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, ma ciò non poteva essere imputato esclusivamente al resistente. Il contestava le accuse di prevaricazione, CP_1 aggressioni e minacce, sostenendo di non aver mai posto in essere comportamenti violenti, né fisici né economici, e di non aver mai limitato l'attività professionale della moglie, né leso la sua dignità. Il resistente evidenziava come il rapporto fosse caratterizzato da alta conflittualità, con litigi quotidiani seguiti da frequenti riappacificazioni, e che, nonostante la raccomandata del 29 aprile 2024 con cui la manifestava la volontà di separarsi, e le successive denunce, i coniugi continuavano a Pt_1 condividere casa, letto e vita quotidiana. pagina 3 di 5 Il negava anche l'infedeltà coniugale, ritenendo inverosimile l'episodio riferito dalla signora CP_1
e spiegava che, in quel periodo, si trovava in condizioni di salute precarie e si faceva aiutare da Tes_1 conoscenti per la spesa.
Contestava la richiesta di assegnazione della casa coniugale, sottolineando l'assenza di figli e la comproprietà dell'immobile, e formulava domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie, lamentando continui allontanamenti non comunicati, rifiuto dell'intimità e atteggiamenti anaffettivi. Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, rigettare la domanda proposta da in tutte le sue articolazioni, in quanto infondata in fatto e in diritto Parte_1
e comunque non provata. In via riconvenzionale: - dichiarare la separazione personale dei coniugi
e con addebito alla moglie;
- condannare la medesima al Controparte_1 Parte_1 Parte_1 risarcimento in favore di di tutti i danni subiti e subendi a causa dello stato di Controparte_1 afflizione e prostrazione per il fallimento del matrimonio provocato dalla consorte, danni da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compenso per prestazione professionale”.
All'udienza del 15.7.2025, sentite le parti, espletato il tentativo di conciliazione, il Giudice, preso atto dell'assenza di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente, riteneva non sussistenti i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, autorizzava le parti a vivere separatamente e, non ravvisando la necessità di ulteriori provvedimenti, disponeva il rinvio all'udienza del 28 ottobre 2025, da trattarsi ex art. 127-ter c.p.c., concedendo alle parti un ulteriore margine di trattativa per addivenire ad una soluzione consensuale.
Infine, in data 9.9.2025, le parti depositavano conclusioni congiunte, sottoscritte personalmente dalle parti e dai rispettivi difensori, con cui dichiaravano di voler trasformare la separazione da giudiziale a consensuale.
All'udienza del 28.10.2025, quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
Tanto premesso in fatto, le conclusioni rassegnate, con cui le parti hanno inteso rinunciare alle rispettive richieste di addebito, insistendo per la sola pronuncia della separazione, meritano di trovare accoglimento.
Invero, ritiene il Tribunale che da quanto allegato dalle parti, nonché dalla perdurante volontà di entrambe di addivenire ad una pronuncia di separazione, si evincano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Comune di Latina, risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Latina, il 21.05.2020, atto trascritto nel
Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Latina al n. 35 parte 1, anno 2020. pagina 4 di 5 Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza per verificare la sussistenza dei presupposti di legge per emettere la sentenza sullo scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 4986/2024, così provvede:
Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio con rito civile in
Latina, il 21.05.2025, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Latina al n. 35, parte I, anno 2020;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina, l'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Latina, 30 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 5 di 5