Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/05/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7427/2023 (a cui è riunito il n.r.g. 7782/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 7427/2023 R.G., avente ad oggetto:
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Parte_1 C.F._1
Fazzini e Carmela Rita Palumbi, procuratori domiciliatari;
Ricorrente E (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Luca CP_1 C.F._2
Monticchio, procuratore domiciliatario;
Resistente
, in qualità di curatore speciale del minore (cf. CP_2 Persona_1
), rappresentato da sé medesimo;
C.F._3
Intervenuto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.02.2025.
Con ricorso depositato in data 06.11.2023 chiedeva disciplinarsi Parte_1 Per l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio (04.12.2016), nato da una relazione more uxorio con In particolare, rappresentando le loro CP_1 difficoltà a trovare un accordo in merito al mantenimento del minore e al pagamento del canone di locazione per la casa familiare, motivo per il quale entravano spesso in collisione, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, una disciplina del suo diritto di visita, nonché un contributo per il mantenimento del minore da porsi a suo carico pari ad € 300,00 mensili, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con decreto del 24.11.2023 veniva fissata l'udienza comparizione personale delle parti, successivamente rinviata con provvedimento del 06.02.2024 con il quale veniva disposta la riunione nel presente procedimento di quello avente n.r.g. 7782/2023. Il Giudice, ascoltate le parti all'udienza del 06.02.2024, ratificava in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto in merito all'esercizio del diritto di visita paterno e al contributo di mantenimento a carico del definendo in tali termini il sub Pt_1 procedimento 7427-1/2023.
1
€ 500,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie e la corresponsione della metà del canone di locazione dell'abitazione familiare, nonché, infine, l'autorizzazione a trasferirsi con il minore a Manerba del Garda. All'udienza del 16.04.2024, il Giudice, ascoltate nuovamente le parti, integrava il provvedimento reso in data 06.02.2024 disponendo l'assegnazione della casa familiare alla e onerando i servizi sociali di a relazionare sulla situazione socio- CP_1 Per_2 esistenziale del minore.
Con relazione sociale del 17.12.2024, i servizi incaricati rappresentavano che nella giornata precedente, a seguito di un loro intervento unitamente ai C.C. di il minore veniva Per_2 collocato presso il padre. In particolare, parte ricorrente rappresentava agli operatori sociali officiati le sue preoccupazioni circa eventuali istinti suicidari manifestati dalla CP_1 con un coinvolgimento anche del minore. A seguito di tale intervento, ove non veniva riscontrata una situazione di abbandono o degrado per il minore, i genitori si accordavano Per per il collocamento di presso il Pt_1 Con decreto del 20.12.2024, all'interno del sub procedimento n.r.g. 7427-2/2023, il Giudice nominava quale curatore speciale del minore l'avv. che si costituiva con CP_2 comparsa depositata in data 30.12.2024 e fissava una nuova udienza di comparizione. Le parti, all'udienza del 10.02.2025, chiedevano di definire la presente controversia alle seguenti condizioni:
2 3 4 5 Tale accordo veniva letto e sottoscritto anche dal curatore speciale del minore.
Ora, questo Tribunale ritiene di poter accogliere le condizioni concordate dalle parti in quanto rispondenti al loro interesse e a quello preminente del minore, oltre ad essere rispettose del principio della bigenitorialità, anche alla luce del monitoraggio sulla condizione socio-esistenziale del minore che verrà garantita di servizi sociali officiati per i prossimi 12 mesi.
In particolare, premessa la rinuncia della domanda di parte resistente circa il suo trasferimento unitamente al minore, non sussistono dubbi circa l'opportunità di prediligere il regime di affidamento condiviso e la collocazione del minore presso la madre. Infatti, lo stesso minore, ha più volte manifestato la volontà di essere collocato presso la madre, di voler incontrare regolarmente il padre e di non volersi trasferire altrove essendo ben integrato nel territorio di riferimento, ove ha stretto amicizie sia in ambito scolastico sia in ambito ludico/sportivo (cfr. comparsa di costituzione e nota dell'8.02.2025 del curatore Per speciale del minore). Anche gli operatori sociali, a tal fine, hanno riferito che appare sereno e tranquillo, frequenta regolarmente la scuola e il gruppo dei pari e viene seguito da entrambi i genitori che lo affiancano nel percorso scolastico e partecipano al dialogo educativo con gli insegnanti (cfr. relazioni S.S. di del 04.06.2024 e 28.10.2024). Per_2
Infine, non emergono perplessità neppure sullo stato psicologico della la quale CP_1 continua a sottoporsi alle visite periodiche con regolarità e non sono stati riscontrati segni Pers e/o sintomi indicativi di un processo psicopatologico in atto (cfr. relazione del Per_4
21.01.2025).
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene opportuno ratificare le condizioni pattuite dalle parti definendo il presente procedimento in conformità delle stesse. In ragione dell'esito del giudizio, sostanzialmente concluso nell'accordo delle parti, le spese di lite si possono ritenere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, nella composizione suindicata, dispone in conformità dell'accordo raggiunto tra le parti. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e ai Servizi sociali di per gli adempimenti indicati in parte motiva. Per_2
Spese compensate.
Lecce, 29.04.2025 Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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