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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.8553/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8553 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
,in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. di Parte_1
Parte_2 , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Fortunato Marcello, 66 "
presso il cui studio sito in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani, 31 elettivamente domicilia
OPPONENTE
E
IL Controparte_1
OPPOSTO
nonché
CONTRO
Controparte_2
[...]
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione alle ordinanze-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
prot.n. 6/1-26/2021 e 6/1-27/2021 del 5 ottobre 2021, emesse dal [...]
Controparte_1
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del 4 giugno
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689 e 22 D. Lgs. N. 150/2011, [...] Pt 3 in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Parte_2 66
proponeva opposizione contro le ordinanze ingiunzione prot. nn. 6/1-26/2021
(12/2021) e 6/1-27/2021 (11/2021) del 5 ottobre 2021, emesse dal
[...]
ed ingiungenti il pagamento delle somme, Controparte_1
rispettivamente, di € 10.157,75 (ordinanza n. 20/2021) e di € 1.500,00 (ordinanza n.21/2021), a seguito dei verbali di contestazione nn. 12/2020 e 11/2020 del Gruppo
.Le contestazioni richiamate traevano Carabinieri Forestale di Salerno - CP_2
origine da un controllo finalizzato a verificare il rispetto "degli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta il legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno dell'UE come stabilito dal regolamento (UE) 995/2010, cd.
... 9
Regolamento Legno ... per la merce importata dalla Cina per l'anno 2019" -, eseguito in data 11 novembre 2020, presso l'esercizio commerciale del ricorrente consistente nella “vendita di prodotti ed attrezzature per la ristorazione e pasticceria”. In tale occasione veniva riscontrata la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6 co. 1, lett.. a) e b) del Reg. UE N. 995/2010, sanzionato dall'art. 6 co. 4 del D.Lgs. n. 78/2014, "per non aver posto in essere e mantenuto le procedure di dovuta diligenza”, nonché
dell'obbligo di cui all'art. 5 del Reg. Esecuzione (UE) n. 607/2012, sanzionato dall'art. 6 co. 5 del D.Lgs. n. 178/2014 “per non aver tenuto gli appositi registri concernenti le informazioni relative all' approvvigionamento degli operatori".
Il ricorrente deduceva che la partita di merce oggetto di verifica, ossia “scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato", con codice doganale Taric n. 48191000.00, in realtà,
non possedeva i requisiti di assoggettabilità agli obblighi di cui al Reg. UE N. 995/2010
e Reg. Esecuzione (UE) n. 607/2012, la cui violazione è stata sanzionata, in quanto consistente in "board cake”, ossia base sotto-torta, composta prevalentemente da carta riciclata, esclusa, secondo la normativa di riferimento citata, dall'assoggettabilità agli obblighi richiamati. Pertanto, nessuna violazione era stata commessa dal ricorrente.
Infine, lamentava l'inesistenza della motivazione negli atti impugnati, per aver l'opposta limitatamente richiamato la violazione, ignorando sia quanto esposto nelle memorie difensive dell'11 dicembre 2020, che quanto riferito in sede di audizione del
6 luglio 2021.
Instava conseguentemente per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, nonché per la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione All'udienza del 4 maggio 2022, dichiarata la contumacia del [...]
Controparte_3
in assenza di attività istruttoria, il processo proseguiva
[...]
,
e, all'udienza ex art. 127-ter cod. proc. civ. del 4 Giugno 2025, all'esito del deposito delle note da parte del procuratore costituito di parte ricorrente, la causa era decisa.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del convenuto II [...]
Controparte_1 nonché del Controparte_2
[...]
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È d'uopo richiamare la normativa dirimente, il regolamento UE 995/2010 (cd. Due
Diligence, in vigore dal 3 marzo 2013), adottato per contrastare il commercio di legname tagliato abusivamente, cioè, raccolto, trasportato, acquistato e venduto in violazione di tutte le cautele, le verifiche e le attestazioni di provenienza necessarie per effettuare un reale controllo. All'art. articolo 2 viene definito il materiale assoggettabile alla disciplina richiamata: art. 2 lett. a) "legno e prodotti da esso derivati", il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell'allegato, con l'eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti 8", mentre l'art. 6 introduce e definisce i sistemi di "due diligence” a cui sono obbligati gli operatori. Dipoi, l'Allegato al Regolamento Legno consente un'individuazione più precisa dei materiali assoggettabili o meno alla normativa richiamata secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
del Consiglio e ai quali si applica il presente regolamento. Lo stesso stabilisce che il codice SA 4819 copre: "Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta,
di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa;
cartonaggi per ufficio,
per magazzino o simili" e che quando uno degli articoli menzionati è immesso sul mercato come prodotto a pieno titolo, e non è usato meramente come materiale da imballaggio per un altro prodotto, rientra nel campo di applicazione del regolamento e va pertanto sottoposto all'obbligo di dovuta diligenza. Se l'imballaggio, così come classificato dai codici SA 4415 e 4819, è usato per "sostenere, proteggere o trasportare"
un altro prodotto, non rientra nel campo di applicazione del regolamento. In altre parole, la suddetta restrizione riferita al codice SA 4415 nel quadro dell'allegato del regolamento UE sul legno si applica anche al codice SA 4819. Inoltre, viene operata un'ulteriore distinzione fra i summenzionati prodotti: nel campo di applicazione del
Regolamento rientrano i materiali da imballaggio classificati nei codici NC 4415 0
4819 commercializzati come prodotti autonomi, nonché Contenitori classificati nei codici NC 4415 o 4819 che conferiscono ad un prodotto il suo carattere essenziale, ad esempio le confezioni regalo decorative. Viceversa, non risultano assoggettabili alla normativa richiamata i materiali da imballaggio che accompagnano le merci e sono utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto, a base di legno o meno. Orbene, dalla lettura combinata del regolamento e dell'Allegato I emerge che la normativa richiamata non si applica alle merci interamente prodotte a partire da materiali che hanno completato il loro ciclo di vita e che altrimenti sarebbe stati smaltiti come rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.
Al contrario, se il prodotto contiene materiale non riciclato, allora è soggetto ai requisiti del Regolamento.
L'allegato I chiarisce inoltre che, in generale, i sottoprodotti di un processo di fabbricazione sono soggetti al regolamento.
Nel caso di carta/cartone che costituisce un prodotto recuperato (rifiuti e avanzi), tale carta e cartone sono esclusi dall'ambito di applicazione ai sensi dell'allegato I (cfr.
capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata).
Nella fattispecie il ricorrente assolve il suo onere probatorio, dimostrando con la documentazione allegata la non assoggettabilità della partita di merce contestata (cake board-base torta) agli obblighi di cui al Regolamento UE n. 995/2010 e, quindi, dalle procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'art. 6 nonché dall'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 5 del regolamento di esecuzione.
Da un'attenta disamina dei documenti prodotti (cfr. all. 6-7-8) risulta, infatti, che la merce verificata è, non solo classificabile come imballaggio volto a sostenere un altro prodotto, ma anche prevalentemente composta per il 90% da materiali riciclati e solo per il residuo 10% a base di alluminio, come tale non assoggettabile alla normativa contestata. Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., con la condanna dei resistenti al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte ricorrente, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1)ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ANNULLA le ordinanze prot.n. 6/1-26/2021
(12/2021) e 6/1-27/2021 (11/2021) del 5 ottobre 2021, emesse dal [...]
CP_1 Controparte_1
2) CONDANNA Controparte_3
al pagamento in solido delle
[...]
spese di lite che liquida complessivamente in € 1.700,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Salerno il 9 giugno 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.