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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/06/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.1251/2024 promossa da
– – nato in [...], il Parte_1 C.F._1 12.12.1979 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Lanotte - - con studio in Milano, Piazzetta Guastalla C.F._2 n. 10,
RICORRENTE
Contro società – P.I. – con sede legale in Savigliano (CN), via delle CP_1 P.IVA_1 Ceramiche n. 3,
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“- In via principale, accertare e dichiarare che l'odierno Ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa a favore della – P.I. – con sede legale in Savigliano (CN), via delle Ceramiche CP_1 P.IVA_1 n. 3 dal 05.02.2024 al 03.04.2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time,
Pag. 1 a 6 regolato dal CCNL Metalmeccanici PMI Confapi, con inquadramento al livello 5 e che la risoluzione dello stesso rapporto sia intervenuta il 03.04.2024 per giusta causa imputabile unicamente alla responsabilità della e per l'effetto condannare la stessa società al pagamento in favore del sig. CP_1
della somma di €uro 6.084,67= a titolo di differenze retributive, 13ma, ferie, TFR maturati e Pt_1 indennità sostitutiva del preavviso pari a come quantificata dalla società per l'indebita trattenuta di mancato preavviso, o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.”.
La parte resistente non si è invece costituita nel presente giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive della parte ricorrente
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere stato assunto con decorrenza dall'1.5.2020 dalla società con contratto a Controparte_2 tempo pieno ed indeterminato con la qualifica di manutentore elettrico inquadrato al livello 2; che il 6.2.2024 il Tribunale di Cuneo, giudice delegato dott.ssa Natalia Fiorello, ha dichiarato con sentenza n. 12/2024 l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_2
determinando la sospensione ex lege dei rapporti di lavoro subordinato con la stessa
[...] intercorrenti ai sensi dell'art. 189, I comma CCII, che recita: “i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso”; che il 22.2.2024 il curatore della procedura dott.ssa Persona_1 ha comunicato al lavoratore la cessazione del rapporto di lavoro per giustificato
[...] motivo oggettivo a far data dal 6.2.2024 ai sensi del già citato art. 189, II comma CCII, che recita: “il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”; che durante il mese di gennaio 2024 i lavoratori, compreso il ricorrente, furono avvisati dalla datrice di lavoro, la società
[...]
che non appena fosse stata dichiarata la liquidazione giudiziale, sarebbero stati CP_2 tutti assunti da nuova società, già esistente, ragione sociale di aver iniziato a CP_1 lavorare presso dal 5.2.2024; di aver chiesto durante la prima settimana del mese CP_1 di febbraio come avrebbero potuto regolarizzare il rapporto e che la società rispose che avrebbero potuto predisporre la documentazione necessaria solo nel momento in cui, essendo nel frattempo intervenuta la liquidazione giudiziale, il curatore della liquidazione avesse disposto la risoluzione del contratto con la di essere stato Controparte_2 formalmente assunto con decorrenza dal 23.2.2024 dalla società con un contratto CP_1 a tempo pieno e indeterminato, che lo aveva inquadrato al livello 5 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi;
che in realtà il contratto in questione non era stato sottoscritto nella data indicata, ma all'inizio del mese di marzo 2024; di essersi lamentato verbalmente con il referente della una volta ricevuta la raccomandata del CP_1 curatore con cui veniva comunicata la cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, per aver perso quasi un mese intero di contributi e per non sapere chi avrebbe pagato la retribuzione del mese di febbraio 2024; di aver quindi ricevuto il 23.2.2024 l'importo netto di euro 2.100,00, a titolo di retribuzione del mese corrente e non a titolo di acconto come specificato nella causale;
di aver scoperto solo con l'assunzione
Pag. 2 a 6
che il contratto con non aveva la data del 5.2.2024, giorno in cui cominciò a CP_1 prestare attività lavorativa in favore della stessa società, ma quella del 23.2.2024; di aver ricevuto un acconto per la mensilità di marzo 2024 il 27.3.2024; di aver rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa il 3.4.2024 a causa della mancata contribuzione relativa al mese di febbraio;
di aver sempre usufruito per l'intero rapporto di lavoro con Controparte_2 e anche con fino al 3.4.2024 di medesimo veicolo, a lui in dotazione per il CP_1 puntuale svolgimento delle mansioni affidategli, da identificarsi in autoveicolo Fiat Ducato, targato GL666AR; che di aver ingiustamente subito a seguito delle dimissioni per giusta causa una trattenuta in busta paga di marzo 2024 consegnata verso la fine di aprile, per un importo qualificato come mancato preavviso e quantificato in euro 3.310,11; che a causa della trattenuta in questione, non sono stati corrisposti al lavoratore gli importi residui e spettanti afferenti a tredicesima, ferie e TFR maturati;
che le spettanze tutte del Lavoratore devono essere calcolate a far data dal 5.2.2024, in considerazione del fatto che in tale data il ricorrente ha iniziato a lavorare presso CP_1
La questione giuridica controversa
Dalle allegazioni prospettate dal ricorrente si evince che questi ha agito in giudizio per chiedere l'accertamento giurisdizionale della retrodatazione del rapporto di lavoro dal 5.2.2024 e non a partire dal 23.2.2024, con le conseguenze contrattuali previste dal CCNL di categoria.
Ebbene, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, nel caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
Grava, quindi, sull'odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso ed in particolare la dimostrazione di una diversa durata del rapporto di lavoro, di un orario di lavoro diverso nonché lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto.
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028).
Inoltre, la contumacia del datore di lavoro, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, poiché, al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio. Ne consegue che non è possibile considerare come non
Pag. 3 a 6 contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (così ex plurimis Cass. Civ. Sez. lav. 11 aprile 1985 n. 2410).
Pertanto, anche nel rito del lavoro la contumacia del convenuto e, quindi, il mancato rispetto degli oneri previsti dall'art. 416 c.p.c., non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se l'attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, atteso che la contumacia medesima costituisce solo un elemento apprezzabile dal giudice, alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale della parte, per desumerne argomenti utili ai fini della decisione (così ex plurimis Cass. Civ. sez. lav. 12.6.1987 n. 5170, nonché Cass. civ. sez. lav. 9 marzo 1990 n. 1898).
In altri termini, resta fermo che - alla stregua del generale principio di ripartizione degli oneri probatori sancito dall'art. 2697 c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"- la parte che invochi il riconoscimento di diritti ha l'onere di provarne la sussistenza.
Occorre altresì considerare che qualora il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa incombe, ex art. 2697 c.c., sul lavoratore stesso, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte -che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere-, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale.
Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha assolto l'onere probatorio in questione, in quanto ha provato per testi le seguenti circostanze di fatto: che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno tra il ricorrente e la società è intercorso a CP_1 partire dal 5.2.2024 e non già dal 23.2.2024; che tale rapporto è stato regolato dal CCNL Metalmeccanici PMI Confapi, con inquadramento al livello 5 (mansioni: frigorista industriale, manutentore, mansioni fungibili ed equivalenti); che l'estinzione dello stesso rapporto è intervenuta il 3.4.2024 per giusta causa imputabile unicamente alla responsabilità della (cfr. al riguardo testimonianza di “Sì, lo conosco perché CP_1 Testimone_1 Cont è stato mio collega;
ho lavorato presso dall'inizio dell'apertura dell'azienda, novembre 2021, fino ad aprile 2024; il ricorrente ha lavorato press Parte_2 Cont per 15 giorni, quando l'azienda era già chiusa e poi è passato i;
il ricorrente Cont presso faceva assistenza tecnica: riparazioni frigoriferi industriali, celle, evaporatori, condizionatori;
a partire dal 3.4.2024 il ricorrente non ha più lavorato Cont press , perché l'ambiente lavorativo non era dei migliori: quando si cercava di parlare con i titolari questi non erano mai presenti;
addirittura bloccavano i numeri
Pag. 4 a 6
di telefono quando li si chiamava;
penso che il ricorrente sia andato via lui, suppongo per l'ambiente lavorativo;
con il ricorrente non era Parte_2 consapevole della cessazione dell'attività, tant'è che lui continuava ad usare i mezzi aziendali senza sapere della cessazione dell'azienda in questione;
il passaggio di Cont lavoro del ricorrente da a è avvenuto tra febbraio/marzo Parte_2 dell'anno in cui è fallita l , gennaio/febbraio 2023. ”; testimonianza di Parte_2 Cont
“Sì, lo conosco perché è stato mio collega i e i Testimone_2
Parte_2
Cont (i per circa 7 anni e i per pochi mesi: da gennaio 2024 fino a
Parte_2 che il ricorrente non si è licenziato, credo ad aprile 2024); il ricorrente si occupava
Cont di assistenza tecnica (riparazione frigoriferi); il ricorrente è andato via lui d perché abbiamo avuto degli screzi a causa d : io sono stato assunto
Parte_2
Cont d e poi a settembre 2023 mi hanno passato i;
a febbraio 2024,
Parte_2 sono venuto a sapere ch era stata messa in liquidazione giudiziale
Parte_2
Cont e per questo sono andato a dimettermi d;
nel caso del ricorrente, il datore di lavoro dell non ha avvisato nessuno di aver messo in liquidazione
Parte_2
Cont l e aveva detto a chi lavorava lì di licenziarsi per poi passare i;
Parte_2
Cont il ricorrente è andato via d per le mie stesse ragioni;
preciso che i titolari di
Cont
e d sono le stesse persone, marito e moglie.”. Parte_2
Conclusioni
In conclusione, si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto con conseguente accertamento che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno tra il ricorrente e la società a partire dal 5.2.2024, CP_1 regolato dal CCNL Metalmeccanici PMI Confapi, con inquadramento al livello 5, nonché accertamento che l'estinzione del rapporto è intervenuta il 3.4.2024 per giusta causa imputabile unicamente alla società con condanna a carico di quest'ultima a CP_1 pagare in favore del sig. l'importo complessivo lordo di euro 6.084,67, a titolo di Pt_1 differenze retributive, 13ma, ferie, TFR maturati e indennità sostitutiva del preavviso, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di ragionevolezza e di completezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado
Pag. 5 a 6 di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno tra il ricorrente e la società a partire dal 5.2.2024, regolato dal CCNL Metalmeccanici PMI CP_1 Confapi, con inquadramento al livello 5; accerta e dichiara che l'estinzione del rapporto è intervenuta il 3.4.2024 per giusta causa imputabile unicamente alla società condanna la società a pagare in favore del sig. CP_1 CP_1 Pt_1 l'importo complessivo lordo di euro 6.084,67, a titolo di differenze retributive, 13ma, ferie, TFR maturati e indennità sostitutiva del preavviso;
il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 5.6.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.1251/2024 promossa da
– – nato in [...], il Parte_1 C.F._1 12.12.1979 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Lanotte - - con studio in Milano, Piazzetta Guastalla C.F._2 n. 10,
RICORRENTE
Contro società – P.I. – con sede legale in Savigliano (CN), via delle CP_1 P.IVA_1 Ceramiche n. 3,
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“- In via principale, accertare e dichiarare che l'odierno Ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa a favore della – P.I. – con sede legale in Savigliano (CN), via delle Ceramiche CP_1 P.IVA_1 n. 3 dal 05.02.2024 al 03.04.2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time,
Pag. 1 a 6 regolato dal CCNL Metalmeccanici PMI Confapi, con inquadramento al livello 5 e che la risoluzione dello stesso rapporto sia intervenuta il 03.04.2024 per giusta causa imputabile unicamente alla responsabilità della e per l'effetto condannare la stessa società al pagamento in favore del sig. CP_1
della somma di €uro 6.084,67= a titolo di differenze retributive, 13ma, ferie, TFR maturati e Pt_1 indennità sostitutiva del preavviso pari a come quantificata dalla società per l'indebita trattenuta di mancato preavviso, o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.”.
La parte resistente non si è invece costituita nel presente giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive della parte ricorrente
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere stato assunto con decorrenza dall'1.5.2020 dalla società con contratto a Controparte_2 tempo pieno ed indeterminato con la qualifica di manutentore elettrico inquadrato al livello 2; che il 6.2.2024 il Tribunale di Cuneo, giudice delegato dott.ssa Natalia Fiorello, ha dichiarato con sentenza n. 12/2024 l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_2
determinando la sospensione ex lege dei rapporti di lavoro subordinato con la stessa
[...] intercorrenti ai sensi dell'art. 189, I comma CCII, che recita: “i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso”; che il 22.2.2024 il curatore della procedura dott.ssa Persona_1 ha comunicato al lavoratore la cessazione del rapporto di lavoro per giustificato
[...] motivo oggettivo a far data dal 6.2.2024 ai sensi del già citato art. 189, II comma CCII, che recita: “il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”; che durante il mese di gennaio 2024 i lavoratori, compreso il ricorrente, furono avvisati dalla datrice di lavoro, la società
[...]
che non appena fosse stata dichiarata la liquidazione giudiziale, sarebbero stati CP_2 tutti assunti da nuova società, già esistente, ragione sociale di aver iniziato a CP_1 lavorare presso dal 5.2.2024; di aver chiesto durante la prima settimana del mese CP_1 di febbraio come avrebbero potuto regolarizzare il rapporto e che la società rispose che avrebbero potuto predisporre la documentazione necessaria solo nel momento in cui, essendo nel frattempo intervenuta la liquidazione giudiziale, il curatore della liquidazione avesse disposto la risoluzione del contratto con la di essere stato Controparte_2 formalmente assunto con decorrenza dal 23.2.2024 dalla società con un contratto CP_1 a tempo pieno e indeterminato, che lo aveva inquadrato al livello 5 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi;
che in realtà il contratto in questione non era stato sottoscritto nella data indicata, ma all'inizio del mese di marzo 2024; di essersi lamentato verbalmente con il referente della una volta ricevuta la raccomandata del CP_1 curatore con cui veniva comunicata la cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, per aver perso quasi un mese intero di contributi e per non sapere chi avrebbe pagato la retribuzione del mese di febbraio 2024; di aver quindi ricevuto il 23.2.2024 l'importo netto di euro 2.100,00, a titolo di retribuzione del mese corrente e non a titolo di acconto come specificato nella causale;
di aver scoperto solo con l'assunzione
Pag. 2 a 6
che il contratto con non aveva la data del 5.2.2024, giorno in cui cominciò a CP_1 prestare attività lavorativa in favore della stessa società, ma quella del 23.2.2024; di aver ricevuto un acconto per la mensilità di marzo 2024 il 27.3.2024; di aver rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa il 3.4.2024 a causa della mancata contribuzione relativa al mese di febbraio;
di aver sempre usufruito per l'intero rapporto di lavoro con Controparte_2 e anche con fino al 3.4.2024 di medesimo veicolo, a lui in dotazione per il CP_1 puntuale svolgimento delle mansioni affidategli, da identificarsi in autoveicolo Fiat Ducato, targato GL666AR; che di aver ingiustamente subito a seguito delle dimissioni per giusta causa una trattenuta in busta paga di marzo 2024 consegnata verso la fine di aprile, per un importo qualificato come mancato preavviso e quantificato in euro 3.310,11; che a causa della trattenuta in questione, non sono stati corrisposti al lavoratore gli importi residui e spettanti afferenti a tredicesima, ferie e TFR maturati;
che le spettanze tutte del Lavoratore devono essere calcolate a far data dal 5.2.2024, in considerazione del fatto che in tale data il ricorrente ha iniziato a lavorare presso CP_1
La questione giuridica controversa
Dalle allegazioni prospettate dal ricorrente si evince che questi ha agito in giudizio per chiedere l'accertamento giurisdizionale della retrodatazione del rapporto di lavoro dal 5.2.2024 e non a partire dal 23.2.2024, con le conseguenze contrattuali previste dal CCNL di categoria.
Ebbene, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, nel caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
Grava, quindi, sull'odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso ed in particolare la dimostrazione di una diversa durata del rapporto di lavoro, di un orario di lavoro diverso nonché lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto.
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028).
Inoltre, la contumacia del datore di lavoro, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, poiché, al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio. Ne consegue che non è possibile considerare come non
Pag. 3 a 6 contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (così ex plurimis Cass. Civ. Sez. lav. 11 aprile 1985 n. 2410).
Pertanto, anche nel rito del lavoro la contumacia del convenuto e, quindi, il mancato rispetto degli oneri previsti dall'art. 416 c.p.c., non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se l'attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, atteso che la contumacia medesima costituisce solo un elemento apprezzabile dal giudice, alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale della parte, per desumerne argomenti utili ai fini della decisione (così ex plurimis Cass. Civ. sez. lav. 12.6.1987 n. 5170, nonché Cass. civ. sez. lav. 9 marzo 1990 n. 1898).
In altri termini, resta fermo che - alla stregua del generale principio di ripartizione degli oneri probatori sancito dall'art. 2697 c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"- la parte che invochi il riconoscimento di diritti ha l'onere di provarne la sussistenza.
Occorre altresì considerare che qualora il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa incombe, ex art. 2697 c.c., sul lavoratore stesso, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte -che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere-, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale.
Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha assolto l'onere probatorio in questione, in quanto ha provato per testi le seguenti circostanze di fatto: che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno tra il ricorrente e la società è intercorso a CP_1 partire dal 5.2.2024 e non già dal 23.2.2024; che tale rapporto è stato regolato dal CCNL Metalmeccanici PMI Confapi, con inquadramento al livello 5 (mansioni: frigorista industriale, manutentore, mansioni fungibili ed equivalenti); che l'estinzione dello stesso rapporto è intervenuta il 3.4.2024 per giusta causa imputabile unicamente alla responsabilità della (cfr. al riguardo testimonianza di “Sì, lo conosco perché CP_1 Testimone_1 Cont è stato mio collega;
ho lavorato presso dall'inizio dell'apertura dell'azienda, novembre 2021, fino ad aprile 2024; il ricorrente ha lavorato press Parte_2 Cont per 15 giorni, quando l'azienda era già chiusa e poi è passato i;
il ricorrente Cont presso faceva assistenza tecnica: riparazioni frigoriferi industriali, celle, evaporatori, condizionatori;
a partire dal 3.4.2024 il ricorrente non ha più lavorato Cont press , perché l'ambiente lavorativo non era dei migliori: quando si cercava di parlare con i titolari questi non erano mai presenti;
addirittura bloccavano i numeri
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di telefono quando li si chiamava;
penso che il ricorrente sia andato via lui, suppongo per l'ambiente lavorativo;
con il ricorrente non era Parte_2 consapevole della cessazione dell'attività, tant'è che lui continuava ad usare i mezzi aziendali senza sapere della cessazione dell'azienda in questione;
il passaggio di Cont lavoro del ricorrente da a è avvenuto tra febbraio/marzo Parte_2 dell'anno in cui è fallita l , gennaio/febbraio 2023. ”; testimonianza di Parte_2 Cont
“Sì, lo conosco perché è stato mio collega i e i Testimone_2
Parte_2
Cont (i per circa 7 anni e i per pochi mesi: da gennaio 2024 fino a
Parte_2 che il ricorrente non si è licenziato, credo ad aprile 2024); il ricorrente si occupava
Cont di assistenza tecnica (riparazione frigoriferi); il ricorrente è andato via lui d perché abbiamo avuto degli screzi a causa d : io sono stato assunto
Parte_2
Cont d e poi a settembre 2023 mi hanno passato i;
a febbraio 2024,
Parte_2 sono venuto a sapere ch era stata messa in liquidazione giudiziale
Parte_2
Cont e per questo sono andato a dimettermi d;
nel caso del ricorrente, il datore di lavoro dell non ha avvisato nessuno di aver messo in liquidazione
Parte_2
Cont l e aveva detto a chi lavorava lì di licenziarsi per poi passare i;
Parte_2
Cont il ricorrente è andato via d per le mie stesse ragioni;
preciso che i titolari di
Cont
e d sono le stesse persone, marito e moglie.”. Parte_2
Conclusioni
In conclusione, si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto con conseguente accertamento che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno tra il ricorrente e la società a partire dal 5.2.2024, CP_1 regolato dal CCNL Metalmeccanici PMI Confapi, con inquadramento al livello 5, nonché accertamento che l'estinzione del rapporto è intervenuta il 3.4.2024 per giusta causa imputabile unicamente alla società con condanna a carico di quest'ultima a CP_1 pagare in favore del sig. l'importo complessivo lordo di euro 6.084,67, a titolo di Pt_1 differenze retributive, 13ma, ferie, TFR maturati e indennità sostitutiva del preavviso, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di ragionevolezza e di completezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado
Pag. 5 a 6 di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno tra il ricorrente e la società a partire dal 5.2.2024, regolato dal CCNL Metalmeccanici PMI CP_1 Confapi, con inquadramento al livello 5; accerta e dichiara che l'estinzione del rapporto è intervenuta il 3.4.2024 per giusta causa imputabile unicamente alla società condanna la società a pagare in favore del sig. CP_1 CP_1 Pt_1 l'importo complessivo lordo di euro 6.084,67, a titolo di differenze retributive, 13ma, ferie, TFR maturati e indennità sostitutiva del preavviso;
il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 5.6.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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