TRIB
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/06/2025, n. 7308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7308 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6014/ 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv.to PEDUTO MARILISA , Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
LA NC RI e dall'avv. ASTUTO MARIA
INPS, rappr.to e difeso dall'avv. ASSUMMA MARIA
Resistenti
Oggetto: differenze retributive.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 15.2.2024 e regolarmente notificato,
Parte_1 esponeva: “il sig. è dipendente della società team service società consortile
Parte_1 srl, a far data dal 16-03-2021, con la qualifica di operaio, IV livello, come addetto alla manovra (all. 1);
2. Che in realtà da diversi anni il sig svolge suddetto lavoro
Parte_1 presso i depositi di , ove poi si alternano varie società a cui viene subappaltata la CP_2 gestione della pulizia degli spazi e delle vetture, con annesso cambio di datore di lavoro per i dipendenti come il;
3. Che il ricorrente svolge la sua attività lavorativa sei
Parte_1 giorni su sette dalle ore 5,00 alle ore 10,00 ogni giorno;
4. Che il sig. a causa
Parte_1 dello stress lavorativo, riconducibile ad una serie di condotte poste in essere dal suo responsabile ed oggetto di un autonomo ricorso si sottoponeva ad un percorso di
1 accertamento del mobbing, ed iniziava a far data dal 19 luglio 2023 un periodo di malattia;
Che, dunque, tutto il periodo in cui il dipendente si assentava dal lavoro risulta coperto dai certificati medici allegati (all.2);
6. Che, dal mese di agosto 2023 si verificavano delle anomalie nelle buste paga, con la decurtazione di ferie e permessi, tali da comportare considerevoli differenze retributive come da conteggio allegato”; parte ricorrente deduceva circa il diritto alle ferie;
concludeva: accogliere il presente ricorso, dichiarando ammissibile la domanda e per l'effetto condannare Team Service Società Consortile srl, con sede in via Girolamo Benzoni 45 - 00154 - Roma (rm) al pagamento della somma di € 3.902,28 oltre interessi, come da conteggio in allegato, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in termini di danno contributivo;
Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale ammetteva esservi stato un errore nella contabilizzazione delle ferie in quanto il ricorrente era stato sospeso a seguito di visita di idoneità e collocato in ferie in attesa di verificare la sua possibile diversa collocazione in azienda;
il ricorrente era rimasto assente prima per malattia e poi per ferie;
deduceva peraltro circa l'avvenuto pagamento degli importi indicati nei cedolini ed evidenziava l'assenza di allegazioni per il periodo successivo al 30.9.2023; chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio INPS, il quale evidenziava la propria posizione di terzietà nel giudizio e chiedeva condannarsi il datore di lavoro al pagamento dei contributi, da quantificarsi dall'ente.
Sentite le parti, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3
Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente deve rilevarsi che, come chiarito a verbale nel contraddittorio delle parti, il periodo oggetto di ricorso deve essere limitato a quello ricompreso tra il 19.7.23 e il
29.11.2023, vale a dire quello che parte ricorrente individua al punto 5 del ricorso come
2 “periodo in cui il dipendente si assentava da lavoro “ che “risulta coperto da certificati medici allegati (all.2)” ; i detti certificati coprono, infatti, il periodo 19.7.23- 29.11.2023.
Parte ricorrente lamenta che vi era stata una decurtazione di ferie e permessi nelle buste paga a partire da agosto 2023 e tale allegazione trova rispondenza in quanto dedotto da parte resistente, in quanto questa ammette che , erroneamente, il ricorrente era stato collocato in ferie nel periodo necessario all'azienda per trovare un posto vacante compatibile con le limitazioni segnalare dal lavoratore e in un periodo coperto, invece, da malattia.
L'azienda si dichiara disposta a reintegrare i giorni di ferie, evidenzia che i cedolini sono stato pagati e che , quindi, la somma richiesta non è dovuta.
Per il periodo in questione, il ricorrente ha dimostrato di avere un titolo che lo legittimava all'assenza e tale titolo non è contestato;
il lavoratore non ha ricevuto però l'indennità di malattia ed è stato retribuito come se fosse in ferie, con conseguente decurtazione del monte di ferie e permessi.
Data la lacunosità del ricorso, solo dal conteggio a questo allegato si evince che le differenze vengono richieste a titolo di indennità di malattia non percepita e di 13ma mensilità maturata.
Dal conteggio peraltro occorre escludere la somma indicata con riferimento a dicembre
2023, in quanto nulla è stato allegato e provato con riferimento a tale periodo (come contestato anche da parte resistente).
Deve dunque riconoscersi a parte ricorrente la somma di E.3.265,47, oltre contribuzione eventualmente non versata.
Il conteggio allegato al ricorso appare correttamente eseguito ed immune da censure, né è stato contestato in modo specifico.
Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi. (v. Cass. Sentenza n. 5949 del 12/03/2018).
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
Stante la posizione dell'INPS, le spese possono compensarsi tra l'ente e le altre parti.
PQM
3 Definitivamente pronunziando: accoglie parzialmente la domanda attrice e per l'effetto condanna parte resistente
[...] al pagamento, in favore di , della Controparte_3 Parte_1 somma di E. 3.265,47 per i titoli di cui al conteggio allegato al ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, oltre regolarizzazione contributiva;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E. 1.313,00, oltre
15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi;
spese compensate tra INPS e le altre parti.
Roma 22.6.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
4
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6014/ 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv.to PEDUTO MARILISA , Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
LA NC RI e dall'avv. ASTUTO MARIA
INPS, rappr.to e difeso dall'avv. ASSUMMA MARIA
Resistenti
Oggetto: differenze retributive.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 15.2.2024 e regolarmente notificato,
Parte_1 esponeva: “il sig. è dipendente della società team service società consortile
Parte_1 srl, a far data dal 16-03-2021, con la qualifica di operaio, IV livello, come addetto alla manovra (all. 1);
2. Che in realtà da diversi anni il sig svolge suddetto lavoro
Parte_1 presso i depositi di , ove poi si alternano varie società a cui viene subappaltata la CP_2 gestione della pulizia degli spazi e delle vetture, con annesso cambio di datore di lavoro per i dipendenti come il;
3. Che il ricorrente svolge la sua attività lavorativa sei
Parte_1 giorni su sette dalle ore 5,00 alle ore 10,00 ogni giorno;
4. Che il sig. a causa
Parte_1 dello stress lavorativo, riconducibile ad una serie di condotte poste in essere dal suo responsabile ed oggetto di un autonomo ricorso si sottoponeva ad un percorso di
1 accertamento del mobbing, ed iniziava a far data dal 19 luglio 2023 un periodo di malattia;
Che, dunque, tutto il periodo in cui il dipendente si assentava dal lavoro risulta coperto dai certificati medici allegati (all.2);
6. Che, dal mese di agosto 2023 si verificavano delle anomalie nelle buste paga, con la decurtazione di ferie e permessi, tali da comportare considerevoli differenze retributive come da conteggio allegato”; parte ricorrente deduceva circa il diritto alle ferie;
concludeva: accogliere il presente ricorso, dichiarando ammissibile la domanda e per l'effetto condannare Team Service Società Consortile srl, con sede in via Girolamo Benzoni 45 - 00154 - Roma (rm) al pagamento della somma di € 3.902,28 oltre interessi, come da conteggio in allegato, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in termini di danno contributivo;
Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale ammetteva esservi stato un errore nella contabilizzazione delle ferie in quanto il ricorrente era stato sospeso a seguito di visita di idoneità e collocato in ferie in attesa di verificare la sua possibile diversa collocazione in azienda;
il ricorrente era rimasto assente prima per malattia e poi per ferie;
deduceva peraltro circa l'avvenuto pagamento degli importi indicati nei cedolini ed evidenziava l'assenza di allegazioni per il periodo successivo al 30.9.2023; chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio INPS, il quale evidenziava la propria posizione di terzietà nel giudizio e chiedeva condannarsi il datore di lavoro al pagamento dei contributi, da quantificarsi dall'ente.
Sentite le parti, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3
Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente deve rilevarsi che, come chiarito a verbale nel contraddittorio delle parti, il periodo oggetto di ricorso deve essere limitato a quello ricompreso tra il 19.7.23 e il
29.11.2023, vale a dire quello che parte ricorrente individua al punto 5 del ricorso come
2 “periodo in cui il dipendente si assentava da lavoro “ che “risulta coperto da certificati medici allegati (all.2)” ; i detti certificati coprono, infatti, il periodo 19.7.23- 29.11.2023.
Parte ricorrente lamenta che vi era stata una decurtazione di ferie e permessi nelle buste paga a partire da agosto 2023 e tale allegazione trova rispondenza in quanto dedotto da parte resistente, in quanto questa ammette che , erroneamente, il ricorrente era stato collocato in ferie nel periodo necessario all'azienda per trovare un posto vacante compatibile con le limitazioni segnalare dal lavoratore e in un periodo coperto, invece, da malattia.
L'azienda si dichiara disposta a reintegrare i giorni di ferie, evidenzia che i cedolini sono stato pagati e che , quindi, la somma richiesta non è dovuta.
Per il periodo in questione, il ricorrente ha dimostrato di avere un titolo che lo legittimava all'assenza e tale titolo non è contestato;
il lavoratore non ha ricevuto però l'indennità di malattia ed è stato retribuito come se fosse in ferie, con conseguente decurtazione del monte di ferie e permessi.
Data la lacunosità del ricorso, solo dal conteggio a questo allegato si evince che le differenze vengono richieste a titolo di indennità di malattia non percepita e di 13ma mensilità maturata.
Dal conteggio peraltro occorre escludere la somma indicata con riferimento a dicembre
2023, in quanto nulla è stato allegato e provato con riferimento a tale periodo (come contestato anche da parte resistente).
Deve dunque riconoscersi a parte ricorrente la somma di E.3.265,47, oltre contribuzione eventualmente non versata.
Il conteggio allegato al ricorso appare correttamente eseguito ed immune da censure, né è stato contestato in modo specifico.
Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi. (v. Cass. Sentenza n. 5949 del 12/03/2018).
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
Stante la posizione dell'INPS, le spese possono compensarsi tra l'ente e le altre parti.
PQM
3 Definitivamente pronunziando: accoglie parzialmente la domanda attrice e per l'effetto condanna parte resistente
[...] al pagamento, in favore di , della Controparte_3 Parte_1 somma di E. 3.265,47 per i titoli di cui al conteggio allegato al ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, oltre regolarizzazione contributiva;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E. 1.313,00, oltre
15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi;
spese compensate tra INPS e le altre parti.
Roma 22.6.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
4