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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 270/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DARIO ADORNATO, giusta procura Pt_1
in atti;
- appellante –
CONTRO la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIA Controparte_1
FRANCESCA SPRIZZI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi, premetteva: Controparte_1
-di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Società Cooperativa TA a r.l., , successivamente messa in liquidazione;
-che l'assunzione presso la suindicata società era conseguita alla cessione di ramo d'azienda, formalizzata il 2 maggio 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., da parte della precedente datrice di lavoro, Società IN Source S.p.a.; -che la società Cooperativa TA a r.l., all'atto dell'assunzione, si era accollata l'onere del pagamento del TFR al lavoratore per il periodo precedente al rapporto di lavoro intercorso;
-che alla cessazione del rapporto di lavoro, l'istante risultava ancora creditore della somma di
€ 10.096,79 a titolo di TFR, accertato con decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n.
33/2013, successivamente dichiarato esecutivo in assenza di opposizione, e che, rimanendo infruttuosa l'esecuzione azionata, aveva proposto all' domanda di intervento al Fondo di Pt_1
Garanzia al fine di ottenere il pagamento del suddetto importo
-che sia l'istanza che il successivo ricorso al Comitato Provinciale erano stati respinti. Pt_1
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva la condanna del Fondo di Garanzia al pagamento del Pt_1
proprio credito di lavoro maturato a titolo di residuo del complessivo trattamento di fine rapporto pari ad € 10.096,78 o,.
Nella resistenza dell' , che eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità-decadenza e Pt_1
l'infondatezza della domanda, il ricorso è stato accolto.
La sentenza di primo grado.
Dopo aver rigettato l'eccezione di decadenza, il giudice di primo grado, richiamando giurisprudenza di legittimità, supera l'obiezione dell' , secondo cui il ricorrente doveva Pt_1
agire verso la IN e i cessionari, prima di agire verso il Fondo di garanzia, rilevando che il fondo di garanzia del TFR è una prestazione di tipo previdenziale, rispetto alla quale l' Pt_1
non è un obbligato solidale, ma occorre avviare un vero e proprio procedimento amministrativo dopo aver ottemperato nei confronti del datore alle verifiche di esecuzione infruttuosa oppure della insolvenza del datore e la non soddisfazione in sede fallimentare del credito da TFR.
Nel caso di specie, dunque, non era necessario che il ricorrente avesse agito già per creare i presupposti per l'intervento del Fondo con riguardo alla IN ( cedente ) e verso i Consorzi cessionari in forza della cessione di azienda.
Secondo il primo giudice, pertanto, quanto alla quota maturata verso la NT , di cui la stessa TA doveva rispondere, anche il Fondo di garanzia deve rispondere .
Quanto alla parte di TFR maturato presso la TA Soc. Coop a r.l. e non soddisfatto per incapienza delle risorse, il giudice rileva che il Fondo di garanzia deve garantire il TFR comunque maturato e accertato sulla base dei presupposti legali e che le eventuali inadempienze all'interno del rapporto tra e società in merito al mancato versamento di Pt_1
quote presso il Fondo di tesoreria - non possono riverberarsi sul lavoratore. Poiché è lo stesso che dà atto del mancato versamento delle quote al Fondo di Tesoreria, Pt_1
il TFR restava a carico del datore .
Le spese sono state poste a carico dell' Pt_1
L'appello
Avverso la sentenza propone appello l' . Pt_1
Con il primo motivo, l'appellante ripropone l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, non esaminata nella sentenza di primo grado, rilevando che essa decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e che non viene interrotta o sospesa dai fatti che riguardano il datore di lavoro – debitore, trattandosi di un'autonoma prestazione previdenziale e non di un concorso solidale nell'obbligazione del datore di lavoro.
Con il secondo motivo, eccepisce l'inammissibilità della domanda, deducendo che la maggior parte delle somme a titolo di TFR sono maturate nel periodo in cui il lavoratore era alle dipendenze della società IN, per cui egli avrebbe dovuto agire all'interno del procedura fallimentare avviata nei confronti di tale società; aggiunge che, comunque, cessionario del ramo di azienda era il di cui faceva parte la TA, sicché si sarebbe Controparte_2 dovuta dimostrare l'insolvenza di detto , non essendo l'accordo di accollo dei CP_2 debiti tra IN e TA opponibile ai terzi, e quindi all' . Pt_1
Con il terzo motivo, deduce che la società TA era obbligata a versare al Fondo di
Tesoreria gli accantonamenti TFR per i lavoratori provenienti dalla IN, per cui Pt_1
nessuna somma poteva essere richiesta all' per il tramite del Fondo di Garanzia, che Pt_1
liquida unicamente la quota di TFR accantonata in azienda, né risultando che la ricorrente abbia mai avanzato domanda al Fondo di Tesoreria per il pagamento del TFR maturato con la ditta TA.
Con il quarto motivo, ribadisce che la cessione del ramo di azienda è avvenuta tra l'IN e il e che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la continuità del Controparte_2
rapporto di lavoro tra IN e TA, cosa non avvenuta e, anzi, contraddetta dai dati telematici, da cui si desumerebbe che quella presso la TA sia stata una nuova assunzione.
L'appellante precisa che il lavoratore avrebbe dovuto agire nei confronti del
Consorzio cessionario, che era in bonis, stante il fatto che i rapporti tra e società CP_2
Consorziata, assegnataria di lavorazioni, funzionali all'esecuzione di un contratto d'appalto aggiudicato in favore del Consorzio di appartenenza - sebbene non diano luogo a un fenomeno d'appalto in senso proprio, nondimeno soggiacciono alle tutele apprestate - in materia di subappalto - in favore dei dipendenti della singola impresa consorziata. Precisa, ancora, che qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte del lavoratore, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, permane l'obbligo del creditore di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, legge n. 297 cit.
Si è costituto chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
Sono state depositate note nel termine del 25 dicembre 2024, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6/11/24.
Motivi della decisione
Si condivide ex art 118 disp att c.p.c. quanto deciso già dalla Corte adita su cause sovrapponibili.
L'appello è infondato.
Il primo motivo è infondato.
< decorrerebbe dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando poi si tratta di negare l'efficacia interruttiva degli atti compiuti dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro e delle vicende legate alla procedura fallimentare, cita la giurisprudenza di legittimità con cui si è affermato che “Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all (in tal senso la giurisprudenza Pt_1
della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939).
I principi richiamati nell'atto di appello sono stati recentemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di emolumenti Pt_1
retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del Pt_1
diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. (Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020).
Tali principi valgono anche per la prestazione del TFR dovuto dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297/82, con la differenza che in questo caso il termine di prescrizione non è quello annuale sancito dall'art. 2 del D. Lgs 80/92 per le ultime tre mensilità di retribuzione, bensì quello ordinario decennale (Cassazione civile sez. lav.,
26/05/2015, n.10824), che nella specie non è certamente decorso, se solo si considera che il decreto di chiusura del fallimento per mancanza di attivo risale all'anno 2016.
Il secondo motivo è infondato.
Il fatto che la maggior parte delle somme a titolo di TFR siano maturate nel periodo in cui il lavoratore era alle dipendenze della società IN e che questa sia stata dichiarata fallita non vale a escludere il principio, pacifico, per cui la possibilità di pretendere il TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sicché, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano il Fondo di Garanzia, occorre avere riferimento alla posizione del soggetto che riveste la qualità di datore di lavoro a tale momento.
Tali principi sono stati, di recente, confermati dalla Cassazione, la quale ha avuto modo di precisare che “L'art. 2 della l. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta;
inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l che è estraneo Pt_1
alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n.
297 del 1982. (Cassazione civile sez. lav., 23/02/2021, n.4897).
Quanto al fatto che cessionario del ramo di azienda fosse il va Controparte_2
rilevato che, effettivamente, il contratto di cessione di ramo di azienda risulta stipulato, in data 2 maggio 2001, tra la IN e il Consorzio soc. coop., di cui faceva parte la CP_2
società TA cooperativa a r.l., poi dichiarata fallita. Ciò non vale, tuttavia, a escludere che il trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112
c.p.c.., si sia perfezionato tra la IN e la società consorziata TA, ove si consideri che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, Il contratto di di cui CP_2
all'art. 2602 c.c. comporta non già l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all'ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell'art. 2606 c.c., introdotta dalla
l. n. 377 del 1976, e l'entrata in vigore della l. n. 240 del 1981, è affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna, sicché il , coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., nel contrattare con i CP_2
terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse. (Sez. 5 -
, Sentenza n. 6569 del 09/03/2020).
Da tali principi discende che gli obblighi assunti dal con il contratto di CP_2
acquisto del ramo di azienda ben potevano riflettersi immediatamente sulla società consorziata TA, e tra questi quelli discendenti dall'art. 2112 c.c. nei confronti del lavoratore in questione, rispetto al quale la continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze prima della IN e poi della TA è confermata anche sia dal fatto che il suo nominativo risulta inserito nell'elenco dei lavoratoti allegato al contratto di cessione, sia dalla circostanza che la sua assunzione reca la medesima data del 2 maggio 2021, giorno della stipula del contratto di cessione, non potendo assumere rilievo, in senso contrario, la circostanza, peraltro tardivamente dedotta solo in appello, che nel sistema di comunicazione telematica CP_3
l'assunzione sia stata indicata come nuova assunzione e non come trasferimento, trattandosi di adempimento amministrativo che non vale a incidere sulla situazione giuridica determinatasi a seguito del contratto di cessione del ramo di azienda.
Il terzo motivo è infondato, posto che la prestazione del TFR da parte del Fondo di
Garanzia è soggetta soltanto alle condizioni fissate dall'art. 2 legge n. 297/82, non richiedendo che il datore di lavoro abbia regolarmente versato gli accantonamenti al Fondo di
Tesoreria.
Il quanto motivo è infondato, poiché se è vero che, in forza del disposto dell'art. 2615 secondo comma c.c., sussiste un obbligo solidale del che agisce nell'interesse della CP_2
società consorziata al pagamento dei debiti nei confronti dei terzi (Sez. 2 - , Sentenza n. 16052 del 28/07/2020), tuttavia tale vincolo di solidarietà non fa sorgere, ai fini della domanda di prestazione al Fondo di Garanzia, un obbligo di preventiva escussione del condebitore solidale, avendo chiarito la giurisprudenza di legittimità che “… né la L.
297/1982, né il d.lgs. 82/1990 prevedono in alcun modo un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da t.f.r., che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro: come è reso palese anche dal fatto che l'art. 2 L. 297 cit. stabilisce che «trascorsi quindici giorni» dal deposito dello stato passivo o dalla pronuncia della sentenza in sede di opposizione ad esso - e quindi dopo una dilazione esclusivamente temporale - il lavoratore possa ottenere a domanda il relativo pagamento. Essendo stato da tempo superato l'inquadramento dell'obbligazione del Fondo nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) e non risultando previsto alcun altro requisito (beneficio d'ordine; beneficio di escussione), non ha quindi fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione. D'altra parte, è chiaro che la copertura previdenziale riconnessa all'insolvenza del datore di lavoro non può prescindere da una semplificazione anche sul piano obbligatorio, per la necessità di tendere al massimo, data la natura retributiva dei diritti, ad una contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione: sicché non può consentirsi, in mancanza di norma espressa in tal senso, una dilazione della stessa, che la subordini all'esercizio della pretesa verso altri condebitori del credito lavoristico. L'equilibrio normativo, rispetto alle parti del rapporto previdenziale, è semmai recuperato dal diritto di surroga dell al lavoratore nel passivo fallimentare Pt_1
(art. 2, co. 7, L. 82/19909 (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26021 del 17/10/2018).
Per quanto concerne il motivo con cui l' sostiene che poiché l'ammissione del Pt_1
credito nello stato passivo era stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte del lavoratore, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, il avrebbe dovuto procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del Pt_2
datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, legge n. 297 cit.
Al riguardo, va anzitutto precisato che, diversamente da altri casi - apparentemente analoghi -dei quali si è occupata anche questa Corte, in cui l'insinuazione al passivo del fallimento TA era avvenuta senza che il lavoratore si fosse preventivamente munito di un titolo giudiziale, nella vicenda in esame l'insinuazione al passivo venne formalizzata dal sulla base dell'accertamento del credito a titolo di TFR contenuto in un decreto Pt_2
ingiuntivo divenuto esecutivo.
Non si presenta, pertanto, nella specie, l'ostacolo giuridico che è all'origine di quelle decisioni con cui la domanda è stata considerata inammissibile, sulla base del rilievo secondo cui “…nel sistema delineato dall'art. 2, I. n. 297/1982, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro>> (Cass. 1886/2020).
Nella presente vicenda processuale il lavoratore era munito di un decreto ingiuntivo esecutivo nel quale il credito era stato accertato nel suo ammontare, sicché occorre piuttosto stabilire se in queste condizioni, una volta ottenuto il titolo esecutivo, formalizzata l'insinuazione al passivo e chiuso il fallimento per mancanza di attivo, tutto ciò sia stato sufficiente per la proposizione della istanza al Fondo di garanzia, oppure se sarebbe stato necessario avviare una procedura di esecuzione forzata nei confronti della società debitrice, tornata in bonis, come assume l'Istituto appellante e come si legge nella medesima pronuncia appena citata (Cass. 1886/2020), ove si legge che “… comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti 5 della società, ovvero,
a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del
2013).”
Ad avviso di questo Collegio, occorre muovere dal presupposto che la società TA era una cooperativa a responsabilità limitata, per cui per essa vigeva il principio stabilito dall'art. 2518 c.c. (delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio) e, in ogni caso, il regime stabilito per tutte le s.r.l., in base al quale dei debiti contratti dalla società risponde soltanto il patrimonio sociale e, in caso di cancellazione della stessa, i soci rispondono limitatamente a quanto riscosso a seguito della liquidazione, senza alcuna possibilità per i creditori di aggredire il patrimonio personale dei singoli soci (In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. implica che
l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio. (Cass. Sez. 1 -
, Sentenza n. 15474 del 22/06/2017).
Ora, nel caso in esame, nel decreto di chiusura del fallimento depositato il 23 settembre
2016, si dava atto della “….totale carenza di cespite attivo alcuno acquisibile per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori” e quindi si forniva un'attestazione ufficiale e quanto mai attendibile che i creditori della società – e tra questi il lavoratore – non avrebbero potuto ottenere alcunché da una eventuale esecuzione promossa nei confronti dei singoli soci dopo la cancellazione, stante l'impossibilità di aggredire i loro patrimoni personali e la mancanza di beni da distribuire ai soci in sede di liquidazione.
Vengono quindi in rilievo i principi enunciati di recente dalla Corte di cassazione proprio con riferimento al caso di chiusura del fallimento senza ammissione del credito al passivo, con cui si è chiarito che “Nell'ipotesi esaminata, il lavoratore potrà, dunque, giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose - non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (cfr. Cass. n. 11379/2008, Cass. n. 14447/2004) - ovvero dimostrando che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto
(cfr. Cass. n. 9108/2007).” (Cass. 8529/2012)
Nel caso in esame, non vi è dubbio che l'attestazione del giudice fallimentare circa la totale assenza di beni aggredibili dai creditori della società fallita avrebbe reso inutilmente gravoso – perché ragionevolmente destinato a rimanere infruttuoso - l'avvio di una procedura di esecuzione forzata nei confronti della società e/o dei singoli soci.
Infine, il motivo con cui si contestano i conteggi con cui è stata calcolata la somma dovuta sono generici e incomprensibili, ove si consideri che essa è semplicemente la differenza tra l'importo portato dal decreto ingiuntivo e quanto nel frattempo versato al lavoratore a titolo di TFR>>. Le spese seguono la soccombenza a si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con applicazione delle tariffe medie in relazione al valore della causa.
Si dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato dall' contro del Pt_1 Controparte_1
Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data26/04/2022 , rigetta l'appello
-Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che liquida in €
1.923,000, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 270/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DARIO ADORNATO, giusta procura Pt_1
in atti;
- appellante –
CONTRO la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIA Controparte_1
FRANCESCA SPRIZZI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi, premetteva: Controparte_1
-di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Società Cooperativa TA a r.l., , successivamente messa in liquidazione;
-che l'assunzione presso la suindicata società era conseguita alla cessione di ramo d'azienda, formalizzata il 2 maggio 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., da parte della precedente datrice di lavoro, Società IN Source S.p.a.; -che la società Cooperativa TA a r.l., all'atto dell'assunzione, si era accollata l'onere del pagamento del TFR al lavoratore per il periodo precedente al rapporto di lavoro intercorso;
-che alla cessazione del rapporto di lavoro, l'istante risultava ancora creditore della somma di
€ 10.096,79 a titolo di TFR, accertato con decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n.
33/2013, successivamente dichiarato esecutivo in assenza di opposizione, e che, rimanendo infruttuosa l'esecuzione azionata, aveva proposto all' domanda di intervento al Fondo di Pt_1
Garanzia al fine di ottenere il pagamento del suddetto importo
-che sia l'istanza che il successivo ricorso al Comitato Provinciale erano stati respinti. Pt_1
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva la condanna del Fondo di Garanzia al pagamento del Pt_1
proprio credito di lavoro maturato a titolo di residuo del complessivo trattamento di fine rapporto pari ad € 10.096,78 o,.
Nella resistenza dell' , che eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità-decadenza e Pt_1
l'infondatezza della domanda, il ricorso è stato accolto.
La sentenza di primo grado.
Dopo aver rigettato l'eccezione di decadenza, il giudice di primo grado, richiamando giurisprudenza di legittimità, supera l'obiezione dell' , secondo cui il ricorrente doveva Pt_1
agire verso la IN e i cessionari, prima di agire verso il Fondo di garanzia, rilevando che il fondo di garanzia del TFR è una prestazione di tipo previdenziale, rispetto alla quale l' Pt_1
non è un obbligato solidale, ma occorre avviare un vero e proprio procedimento amministrativo dopo aver ottemperato nei confronti del datore alle verifiche di esecuzione infruttuosa oppure della insolvenza del datore e la non soddisfazione in sede fallimentare del credito da TFR.
Nel caso di specie, dunque, non era necessario che il ricorrente avesse agito già per creare i presupposti per l'intervento del Fondo con riguardo alla IN ( cedente ) e verso i Consorzi cessionari in forza della cessione di azienda.
Secondo il primo giudice, pertanto, quanto alla quota maturata verso la NT , di cui la stessa TA doveva rispondere, anche il Fondo di garanzia deve rispondere .
Quanto alla parte di TFR maturato presso la TA Soc. Coop a r.l. e non soddisfatto per incapienza delle risorse, il giudice rileva che il Fondo di garanzia deve garantire il TFR comunque maturato e accertato sulla base dei presupposti legali e che le eventuali inadempienze all'interno del rapporto tra e società in merito al mancato versamento di Pt_1
quote presso il Fondo di tesoreria - non possono riverberarsi sul lavoratore. Poiché è lo stesso che dà atto del mancato versamento delle quote al Fondo di Tesoreria, Pt_1
il TFR restava a carico del datore .
Le spese sono state poste a carico dell' Pt_1
L'appello
Avverso la sentenza propone appello l' . Pt_1
Con il primo motivo, l'appellante ripropone l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, non esaminata nella sentenza di primo grado, rilevando che essa decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e che non viene interrotta o sospesa dai fatti che riguardano il datore di lavoro – debitore, trattandosi di un'autonoma prestazione previdenziale e non di un concorso solidale nell'obbligazione del datore di lavoro.
Con il secondo motivo, eccepisce l'inammissibilità della domanda, deducendo che la maggior parte delle somme a titolo di TFR sono maturate nel periodo in cui il lavoratore era alle dipendenze della società IN, per cui egli avrebbe dovuto agire all'interno del procedura fallimentare avviata nei confronti di tale società; aggiunge che, comunque, cessionario del ramo di azienda era il di cui faceva parte la TA, sicché si sarebbe Controparte_2 dovuta dimostrare l'insolvenza di detto , non essendo l'accordo di accollo dei CP_2 debiti tra IN e TA opponibile ai terzi, e quindi all' . Pt_1
Con il terzo motivo, deduce che la società TA era obbligata a versare al Fondo di
Tesoreria gli accantonamenti TFR per i lavoratori provenienti dalla IN, per cui Pt_1
nessuna somma poteva essere richiesta all' per il tramite del Fondo di Garanzia, che Pt_1
liquida unicamente la quota di TFR accantonata in azienda, né risultando che la ricorrente abbia mai avanzato domanda al Fondo di Tesoreria per il pagamento del TFR maturato con la ditta TA.
Con il quarto motivo, ribadisce che la cessione del ramo di azienda è avvenuta tra l'IN e il e che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la continuità del Controparte_2
rapporto di lavoro tra IN e TA, cosa non avvenuta e, anzi, contraddetta dai dati telematici, da cui si desumerebbe che quella presso la TA sia stata una nuova assunzione.
L'appellante precisa che il lavoratore avrebbe dovuto agire nei confronti del
Consorzio cessionario, che era in bonis, stante il fatto che i rapporti tra e società CP_2
Consorziata, assegnataria di lavorazioni, funzionali all'esecuzione di un contratto d'appalto aggiudicato in favore del Consorzio di appartenenza - sebbene non diano luogo a un fenomeno d'appalto in senso proprio, nondimeno soggiacciono alle tutele apprestate - in materia di subappalto - in favore dei dipendenti della singola impresa consorziata. Precisa, ancora, che qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte del lavoratore, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, permane l'obbligo del creditore di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, legge n. 297 cit.
Si è costituto chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
Sono state depositate note nel termine del 25 dicembre 2024, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6/11/24.
Motivi della decisione
Si condivide ex art 118 disp att c.p.c. quanto deciso già dalla Corte adita su cause sovrapponibili.
L'appello è infondato.
Il primo motivo è infondato.
< decorrerebbe dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando poi si tratta di negare l'efficacia interruttiva degli atti compiuti dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro e delle vicende legate alla procedura fallimentare, cita la giurisprudenza di legittimità con cui si è affermato che “Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all (in tal senso la giurisprudenza Pt_1
della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939).
I principi richiamati nell'atto di appello sono stati recentemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di emolumenti Pt_1
retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del Pt_1
diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. (Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020).
Tali principi valgono anche per la prestazione del TFR dovuto dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297/82, con la differenza che in questo caso il termine di prescrizione non è quello annuale sancito dall'art. 2 del D. Lgs 80/92 per le ultime tre mensilità di retribuzione, bensì quello ordinario decennale (Cassazione civile sez. lav.,
26/05/2015, n.10824), che nella specie non è certamente decorso, se solo si considera che il decreto di chiusura del fallimento per mancanza di attivo risale all'anno 2016.
Il secondo motivo è infondato.
Il fatto che la maggior parte delle somme a titolo di TFR siano maturate nel periodo in cui il lavoratore era alle dipendenze della società IN e che questa sia stata dichiarata fallita non vale a escludere il principio, pacifico, per cui la possibilità di pretendere il TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sicché, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano il Fondo di Garanzia, occorre avere riferimento alla posizione del soggetto che riveste la qualità di datore di lavoro a tale momento.
Tali principi sono stati, di recente, confermati dalla Cassazione, la quale ha avuto modo di precisare che “L'art. 2 della l. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta;
inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l che è estraneo Pt_1
alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n.
297 del 1982. (Cassazione civile sez. lav., 23/02/2021, n.4897).
Quanto al fatto che cessionario del ramo di azienda fosse il va Controparte_2
rilevato che, effettivamente, il contratto di cessione di ramo di azienda risulta stipulato, in data 2 maggio 2001, tra la IN e il Consorzio soc. coop., di cui faceva parte la CP_2
società TA cooperativa a r.l., poi dichiarata fallita. Ciò non vale, tuttavia, a escludere che il trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112
c.p.c.., si sia perfezionato tra la IN e la società consorziata TA, ove si consideri che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, Il contratto di di cui CP_2
all'art. 2602 c.c. comporta non già l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all'ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell'art. 2606 c.c., introdotta dalla
l. n. 377 del 1976, e l'entrata in vigore della l. n. 240 del 1981, è affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna, sicché il , coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., nel contrattare con i CP_2
terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse. (Sez. 5 -
, Sentenza n. 6569 del 09/03/2020).
Da tali principi discende che gli obblighi assunti dal con il contratto di CP_2
acquisto del ramo di azienda ben potevano riflettersi immediatamente sulla società consorziata TA, e tra questi quelli discendenti dall'art. 2112 c.c. nei confronti del lavoratore in questione, rispetto al quale la continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze prima della IN e poi della TA è confermata anche sia dal fatto che il suo nominativo risulta inserito nell'elenco dei lavoratoti allegato al contratto di cessione, sia dalla circostanza che la sua assunzione reca la medesima data del 2 maggio 2021, giorno della stipula del contratto di cessione, non potendo assumere rilievo, in senso contrario, la circostanza, peraltro tardivamente dedotta solo in appello, che nel sistema di comunicazione telematica CP_3
l'assunzione sia stata indicata come nuova assunzione e non come trasferimento, trattandosi di adempimento amministrativo che non vale a incidere sulla situazione giuridica determinatasi a seguito del contratto di cessione del ramo di azienda.
Il terzo motivo è infondato, posto che la prestazione del TFR da parte del Fondo di
Garanzia è soggetta soltanto alle condizioni fissate dall'art. 2 legge n. 297/82, non richiedendo che il datore di lavoro abbia regolarmente versato gli accantonamenti al Fondo di
Tesoreria.
Il quanto motivo è infondato, poiché se è vero che, in forza del disposto dell'art. 2615 secondo comma c.c., sussiste un obbligo solidale del che agisce nell'interesse della CP_2
società consorziata al pagamento dei debiti nei confronti dei terzi (Sez. 2 - , Sentenza n. 16052 del 28/07/2020), tuttavia tale vincolo di solidarietà non fa sorgere, ai fini della domanda di prestazione al Fondo di Garanzia, un obbligo di preventiva escussione del condebitore solidale, avendo chiarito la giurisprudenza di legittimità che “… né la L.
297/1982, né il d.lgs. 82/1990 prevedono in alcun modo un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da t.f.r., che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro: come è reso palese anche dal fatto che l'art. 2 L. 297 cit. stabilisce che «trascorsi quindici giorni» dal deposito dello stato passivo o dalla pronuncia della sentenza in sede di opposizione ad esso - e quindi dopo una dilazione esclusivamente temporale - il lavoratore possa ottenere a domanda il relativo pagamento. Essendo stato da tempo superato l'inquadramento dell'obbligazione del Fondo nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) e non risultando previsto alcun altro requisito (beneficio d'ordine; beneficio di escussione), non ha quindi fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione. D'altra parte, è chiaro che la copertura previdenziale riconnessa all'insolvenza del datore di lavoro non può prescindere da una semplificazione anche sul piano obbligatorio, per la necessità di tendere al massimo, data la natura retributiva dei diritti, ad una contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione: sicché non può consentirsi, in mancanza di norma espressa in tal senso, una dilazione della stessa, che la subordini all'esercizio della pretesa verso altri condebitori del credito lavoristico. L'equilibrio normativo, rispetto alle parti del rapporto previdenziale, è semmai recuperato dal diritto di surroga dell al lavoratore nel passivo fallimentare Pt_1
(art. 2, co. 7, L. 82/19909 (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26021 del 17/10/2018).
Per quanto concerne il motivo con cui l' sostiene che poiché l'ammissione del Pt_1
credito nello stato passivo era stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte del lavoratore, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, il avrebbe dovuto procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del Pt_2
datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, legge n. 297 cit.
Al riguardo, va anzitutto precisato che, diversamente da altri casi - apparentemente analoghi -dei quali si è occupata anche questa Corte, in cui l'insinuazione al passivo del fallimento TA era avvenuta senza che il lavoratore si fosse preventivamente munito di un titolo giudiziale, nella vicenda in esame l'insinuazione al passivo venne formalizzata dal sulla base dell'accertamento del credito a titolo di TFR contenuto in un decreto Pt_2
ingiuntivo divenuto esecutivo.
Non si presenta, pertanto, nella specie, l'ostacolo giuridico che è all'origine di quelle decisioni con cui la domanda è stata considerata inammissibile, sulla base del rilievo secondo cui “…nel sistema delineato dall'art. 2, I. n. 297/1982, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro>> (Cass. 1886/2020).
Nella presente vicenda processuale il lavoratore era munito di un decreto ingiuntivo esecutivo nel quale il credito era stato accertato nel suo ammontare, sicché occorre piuttosto stabilire se in queste condizioni, una volta ottenuto il titolo esecutivo, formalizzata l'insinuazione al passivo e chiuso il fallimento per mancanza di attivo, tutto ciò sia stato sufficiente per la proposizione della istanza al Fondo di garanzia, oppure se sarebbe stato necessario avviare una procedura di esecuzione forzata nei confronti della società debitrice, tornata in bonis, come assume l'Istituto appellante e come si legge nella medesima pronuncia appena citata (Cass. 1886/2020), ove si legge che “… comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti 5 della società, ovvero,
a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del
2013).”
Ad avviso di questo Collegio, occorre muovere dal presupposto che la società TA era una cooperativa a responsabilità limitata, per cui per essa vigeva il principio stabilito dall'art. 2518 c.c. (delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio) e, in ogni caso, il regime stabilito per tutte le s.r.l., in base al quale dei debiti contratti dalla società risponde soltanto il patrimonio sociale e, in caso di cancellazione della stessa, i soci rispondono limitatamente a quanto riscosso a seguito della liquidazione, senza alcuna possibilità per i creditori di aggredire il patrimonio personale dei singoli soci (In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. implica che
l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio. (Cass. Sez. 1 -
, Sentenza n. 15474 del 22/06/2017).
Ora, nel caso in esame, nel decreto di chiusura del fallimento depositato il 23 settembre
2016, si dava atto della “….totale carenza di cespite attivo alcuno acquisibile per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori” e quindi si forniva un'attestazione ufficiale e quanto mai attendibile che i creditori della società – e tra questi il lavoratore – non avrebbero potuto ottenere alcunché da una eventuale esecuzione promossa nei confronti dei singoli soci dopo la cancellazione, stante l'impossibilità di aggredire i loro patrimoni personali e la mancanza di beni da distribuire ai soci in sede di liquidazione.
Vengono quindi in rilievo i principi enunciati di recente dalla Corte di cassazione proprio con riferimento al caso di chiusura del fallimento senza ammissione del credito al passivo, con cui si è chiarito che “Nell'ipotesi esaminata, il lavoratore potrà, dunque, giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose - non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (cfr. Cass. n. 11379/2008, Cass. n. 14447/2004) - ovvero dimostrando che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto
(cfr. Cass. n. 9108/2007).” (Cass. 8529/2012)
Nel caso in esame, non vi è dubbio che l'attestazione del giudice fallimentare circa la totale assenza di beni aggredibili dai creditori della società fallita avrebbe reso inutilmente gravoso – perché ragionevolmente destinato a rimanere infruttuoso - l'avvio di una procedura di esecuzione forzata nei confronti della società e/o dei singoli soci.
Infine, il motivo con cui si contestano i conteggi con cui è stata calcolata la somma dovuta sono generici e incomprensibili, ove si consideri che essa è semplicemente la differenza tra l'importo portato dal decreto ingiuntivo e quanto nel frattempo versato al lavoratore a titolo di TFR>>. Le spese seguono la soccombenza a si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con applicazione delle tariffe medie in relazione al valore della causa.
Si dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato dall' contro del Pt_1 Controparte_1
Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data26/04/2022 , rigetta l'appello
-Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che liquida in €
1.923,000, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)