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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale di Trento, sezione civile, nella persona del giudice unico Dott. Manuela
Giacchetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa della causa civile iscritta al n. 1963/2022 R.G. del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pellegrini Maurizio Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Trento Via Zara n. 12
Attore/intimante
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. de Guelmi CP_1 C.F._2
Lorenzo con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Trento Via della Mantovana
n. 8 Convenuto/intimato
Oggetto: giudizio di merito a seguito di sfratto per morosità
CONCLUSIONI
Parte intimante: come da memoria depositata in data 05/03/2025
Parte intimata: come da note depositate in data 24/01/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c. come modificato dalla legge
1 18/06/ 2009, n. 69, mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto notificato in data 26/11/2020 intimava a lo sfratto per Parte_1 CP_1 morosità in relazione all'immobile sito a Calceranica al Lago (TN) in Via Lungolago n. 24.
Deduceva l'intimante che il convenuto si era reso moroso per mancato pagamento di canoni per un importo pari ad € 12.600,00.
Si costituiva il conduttore il quale si opponeva allo sfratto, assumendo di non aver mai sottoscritto il contratto allegato dalla locatrice e ne disconosceva la sottoscrizione.
Il Tribunale, con ordinanza del 8/08/2022 comunicata ritualmente alle parti costituite, denegata l'ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva il mutamento del rito, con termine di giorni quindici per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
fissava altresì udienza ai sensi dell'art. 420 c.p.c. al 28/02/2023, con assegnazione di termine perentorio per la eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie integrative.
Motivi della decisione
Anzitutto va preliminarmente esaminata l'eccezione di rito sollevata dal convenuto, ossia,
l'improcedibilità della domanda per il mancato corretto esperimento della procedura di mediazione.
A tal proposito, è pacifico che il procedimento per convalida di licenza o di sfratto, caratterizzato da struttura processuale eventualmente “bifasica”, non va preceduto da mediazione, la quale va esperita solo in ipotesi di mutamento di rito a seguito di opposizione, che determina insorgenza di controversia in materia di locazione1.
Nel caso che ci occupa, con ordinanza del 8/08/2022, comunicata ritualmente alle parti costituite, il Tribunale ha: i) denegato il rilascio dell'immobile oggetto di causa, ii) disposto il mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. in quello locatizio, iii) assegnato il termine di giorni quindici per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, iv) fissato udienza ex art. 420 c.p.c., con termine perentorio per il deposito di memorie integrative.
Dunque la locatrice, con la predetta ordinanza, è stata espressamente invitata ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, con assegnazione di apposito termine (di giorni quindici).
Risulta per tabulas che parte attrice si è attivata tardivamente ad esperire la procedura di mediazione.
2 Va in primo luogo precisato che il termine previsto dall'art. 5 D. Lgs n. 28/2020 non ha carattere perentorio, dovendosi ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità se, entro l'udienza di rinvio fissata dal Giudice, vi sia stato il primo incontro davanti al mediatore conclusosi senza l'accordo, mediante un verbale negativo.
Sotto tale profilo va evidenziato che parte attrice, nel termine perentorio concesso per il deposito della memoria integrativa (28/12/2022), si è limitata a depositare la domanda di avvio della procedura di mediazione.
Per quanto qui di interesse, si osserva che l'art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 28/2010 prevede che “quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione”.
La norma, quindi, statuisce non solo la necessità della presentazione della domanda, ma anche lo svolgimento del primo incontro e l'esito negativo della discussione.
L'art. 8, nel regolare il primo incontro, dispone che le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato e che il mediatore, esposta preliminarmente la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Di tale incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
Si è già detto che la condizione di procedibilità si ritiene soddisfatta se, entro l'udienza di rinvio fissata dal Giudice, vi sia stato il primo incontro davanti al mediatore conclusosi senza l'accordo, mediante un verbale negativo.
Dunque, siffatto verbale, costituisce l'unica prova dell'esperimento del tentativo di mediazione normativamente prevista.
A tal proposito si osserva che il deposito del verbale di mediazione con esito negativo è necessario anche al fine di consentire il controllo della regolarità della mediazione, che il giudice deve valutare d'ufficio, indipendentemente dalla non contestazione circa l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ad opera della controparte2.
Nel caso specifico parte attrice non ha depositato il verbale del primo incontro di mediazione, fissato dal mediatore al giorno 26/11/20223 e solo in data 05/03/2025 - dunque tardivamente, non solo rispetto alla data dell'udienza di rinvio fissata dal giudice, ma anche rispetto a quelle successive - ha depositato un verbale di data 22/05/2023, con esito 2 Tribunale di Nocera Inferiore, 11/03/2021.
3 negativo.
Tale produzione, peraltro inammissibile stante la tardività del deposito, dimostra che parte attrice, oltre ad aver attivato tardivamente la procedura di mediazione, non ha concluso il relativo iter non solo entro la data dell'udienza di rinvio fissata dal giudice, ma nemmeno nel periodo di sei mesi previsti dal novellato art. 6 del D.Lgs. n. 28/2010.
A tal proposito, si osserva che il difensore del convenuto ha tempestivamente sollevato la eccezione di tardività e irregolarità dell'esperimento di mediazione, rilevando l'improcedibilità della domanda.
Ne consegue che si impone a questo Giudice il rilievo di improcedibilità della domanda attorea e la conseguente declaratoria della stessa.
Ogni ulteriore questione formulata dalle parti, rimane assorbita dalla pronunzia.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto che il presente giudizio viene deciso con una pronunzia in rito e sulla base di istruttoria meramente documentale, in €
1.365,00 per compenso, oltre rimb. forf. 15%, c.p.a. 4% e i.v.a. 22%, se dovuta, con distrazione in favore del difensore del convenuto avv. Lorenzo de Guelmi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita.
1- Dichiara, per i motivi esposti nella parte motiva, improcedibile la domanda giudiziale proposta da . Parte_1
2- Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore dell'avv. Lorenzo de Guelmi, che liquida in € 1.365,00, oltre rimb. forf. 15%,
c.p.a. 4% e i.v.a. 22%, se dovuta.
Riserva giorni quindici per il deposito delle motivazioni.
Trento, 12 marzo 2025
Il g.o.p.
Dott. Manuela Giacchetti
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale di Napoli, 17/11/2021 n. 9427; Tribunale di Gorizia, 16/07/2020 n. 223/2020. 3 V. doc. 5 parte attrice.