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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/02/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.9490/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 21/2/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
- nata a [...] il [...], Parte_1 residente a [...], rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' Avvocato Pantaleo Giuseppe Palumbo
Ricorrente
C O N T R O
- rappresentato e difeso dagli Avvocati Isabella Patrizia Basile, CP_1
Marcello Raho e Renato Vestini
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto a pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, ad assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 13/9/2021, la ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento del proprio diritto alla pensione ordinaria di inabilita o, in subordine, all'assegno ordinario di invalidità ex L.222/84 e la condanna CP_ dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, parte ricorrente ha contestato l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, la medesima, sin dal momento dell'avanzamento della domanda amministrativa, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento del diritto ad una delle prestazioni richieste. CP_ Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445- bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si
è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. 4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo
196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma 1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il
“ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella
2 domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Tanto premesso, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84 si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, si considera inabile l'assicurato il quale,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Orbene, il CTU Dott. nominato in questa fase procedimentale, nella Persona_1 relazione tecnica depositata il 2/10/2023, ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'attuale anamnesi fisiologica e patologica, non determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto all' assegno di invalidità o alla pensione di inabilità ordinaria. Ed infatti, a conclusione dell'elaborato peritale, il CTU ha affermato che” …nel caso in esame il complesso patologico riscontrato compromette in misura parziale la funzione di vari apparati. Tali infermità permettono un corretto e proficuo svolgimento sia del lavoro di contadina, sia di quelli confacenti alle sue attitudini. Riteniamo quindi di poter concludere che il complesso patologico riscontrato non riduce in modo permanente la capacità di lavoro della Sig.ra a meno di 1/3 del normale sia nella specifica attività di Parte_1 contadina sia in quelle confacenti alle sue attitudini. Si ritiene la Sig.ra Parte_1 non invalida ai sensi della legge 222/84 non avendo riscontrato i requisiti fisiopatologici necessari.”
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, nonché attraverso la considerazione della attività lavorativa del ricorrente, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti validamente contrastanti i risultati della indagine peritale.
Pertanto, non sussistendo i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento dei benefici richiesti, il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma
11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L.
24 novembre 2003, n. 326, ricorrendo in capo all' istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio e di CTU vanno considerate irripetibili. CP_ Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico dell' devono considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
3 Spese processuali e di CTU irripetibili. CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto.
Lecce, li 21/2/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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