Articolo 1 della Legge 31 marzo 1955, n. 175
Articolo 2
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7 aprile 1955
Art. 1.
Le provvidenze a favore del teatro, previste dall' articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e prorogate con la legge 29 dicembre 1949, n. 959 , continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze a favore del teatro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.
Restano in vigore le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 .
Entrata in vigore il 7 aprile 1955