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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/10/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 4176 / 2024 (cui sono riunite le cause r.g. n° 4217/2024, 4220/2024, 4442/2024, 4470/2024 e 4505/2024) contenzioso vertente
TRA rappresentate e difese dagli avv.ti DEL VECCHIO Parte_1
ZI e DE OS TE RICORRENTE E
, rappresentato e difeso dall'avv. TAMBORRINO Controparte_1
NE EN
avente ad oggetto: differenza retributiva per lavoro straordinario CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009) Con ricorsi depositati il 23 e 24/04/2024 , nonché il 2 e 3 /05/2024, successivamente riuniti ex art. 151 disp att c.p.c.; la parte ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze del , in base a contratto di lavoro a tempo pieno Controparte_1
e indeterminato, in qualità di educatrice di asilo nido, inquadrata nella CATEGORIA C – POSIZIONI VARIE del CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, ha chiesto condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore della somma – quantificata in base a specifici conteggi- come quantificata in ricorso introduttivo, a titolo di retribuzione per l'orario di lavoro straordinario diurno asseritamente prestato nel quinquennio precedente all'invio di specifica diffida (esattamente dal 2019 al 2023): in particolare, deduceva di aver osservato in tale periodo un orario di 36 ore settimanali (esattamente 5 ore e 30 minuti giornalieri, distribuite su 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, con ulteriori 3 ore per un rientro pomeridiano), a fronte delle 35 previste come orario ordinario dall'art. 87 CCNL 2019/2021 (di cui 30 ore di attività didattica
“frontale”, distribuite su 6 giorni a settimana, ed un massimo di altre 5 ore per attività extradidattica/integrativa, tenendo conto del calendario scolastico di 42 settimane annue). Si è costituito in giudizio il ed ha chiesto rigettarsi il ricorso, Controparte_1 deducendo che l'orario ordinario fissato dal CCNL (ex art. 29) era di 36 ore, applicabile anche al personale docente delle scuole dell'infanzia, mentre l'art. 87 si limitava esclusivamente a specificare quali attività debbano essere svolte durante l'orario di lavoro, prevedendo 30 ore settimanali per l'attività didattica (ossia per il rapporto diretto insegnante – bambino) ed un massimo di 20 ore mensili per l'attività integrativa (ossia quella collaterale all'attività didattica in senso stretto), peraltro con esclusione delle settimane di fruizione delle ferie e dei periodi di interruzione dell'anno scolastico (durante i quali il personale in questione rimane “a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall'ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti”), avendo altresì usufruito di giornate di riposo aggiuntive, eventualmente comunque da compensare. La causa è stata decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale previo deposito di note scritte attrici. I ricorsi riuniti vanno accolti condividendo questo giudice la recente sentenza del 20.09.2025 emessa nel giudizio n° r.g. 8021/2024 da altro giudice di questa sezione (dott. MAGAZZINO) e ritualmente prodotta in giudizio dalle ricorrenti, le cui argomentazioni vengono qui integralmente richiamate. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori anticipatari delle ricorrenti. P.T.M. Il Tribunale, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, così provvede:
a) condanna la parte convenuta a corrispondere alle ricorrenti la somma di euro 2.514,70 ciascuna in favore di , E Parte_1 Parte_2
, di euro 2.595,40 ciascuna in favore di Parte_3 Parte_4
e , di euro 864,78 in favore di
[...] Parte_5 [...]
, per i titoli specificati in motivazione, oltre al maggiore importo tra Pt_6 rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
b) condanna, altresì, il alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1 che liquida in complessivi €.2.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori delle ricorrenti. Taranto, 09.10.2025 Il giudice dott. Saverio SODO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 4176 / 2024 (cui sono riunite le cause r.g. n° 4217/2024, 4220/2024, 4442/2024, 4470/2024 e 4505/2024) contenzioso vertente
TRA rappresentate e difese dagli avv.ti DEL VECCHIO Parte_1
ZI e DE OS TE RICORRENTE E
, rappresentato e difeso dall'avv. TAMBORRINO Controparte_1
NE EN
avente ad oggetto: differenza retributiva per lavoro straordinario CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009) Con ricorsi depositati il 23 e 24/04/2024 , nonché il 2 e 3 /05/2024, successivamente riuniti ex art. 151 disp att c.p.c.; la parte ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze del , in base a contratto di lavoro a tempo pieno Controparte_1
e indeterminato, in qualità di educatrice di asilo nido, inquadrata nella CATEGORIA C – POSIZIONI VARIE del CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, ha chiesto condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore della somma – quantificata in base a specifici conteggi- come quantificata in ricorso introduttivo, a titolo di retribuzione per l'orario di lavoro straordinario diurno asseritamente prestato nel quinquennio precedente all'invio di specifica diffida (esattamente dal 2019 al 2023): in particolare, deduceva di aver osservato in tale periodo un orario di 36 ore settimanali (esattamente 5 ore e 30 minuti giornalieri, distribuite su 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, con ulteriori 3 ore per un rientro pomeridiano), a fronte delle 35 previste come orario ordinario dall'art. 87 CCNL 2019/2021 (di cui 30 ore di attività didattica
“frontale”, distribuite su 6 giorni a settimana, ed un massimo di altre 5 ore per attività extradidattica/integrativa, tenendo conto del calendario scolastico di 42 settimane annue). Si è costituito in giudizio il ed ha chiesto rigettarsi il ricorso, Controparte_1 deducendo che l'orario ordinario fissato dal CCNL (ex art. 29) era di 36 ore, applicabile anche al personale docente delle scuole dell'infanzia, mentre l'art. 87 si limitava esclusivamente a specificare quali attività debbano essere svolte durante l'orario di lavoro, prevedendo 30 ore settimanali per l'attività didattica (ossia per il rapporto diretto insegnante – bambino) ed un massimo di 20 ore mensili per l'attività integrativa (ossia quella collaterale all'attività didattica in senso stretto), peraltro con esclusione delle settimane di fruizione delle ferie e dei periodi di interruzione dell'anno scolastico (durante i quali il personale in questione rimane “a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall'ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti”), avendo altresì usufruito di giornate di riposo aggiuntive, eventualmente comunque da compensare. La causa è stata decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale previo deposito di note scritte attrici. I ricorsi riuniti vanno accolti condividendo questo giudice la recente sentenza del 20.09.2025 emessa nel giudizio n° r.g. 8021/2024 da altro giudice di questa sezione (dott. MAGAZZINO) e ritualmente prodotta in giudizio dalle ricorrenti, le cui argomentazioni vengono qui integralmente richiamate. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori anticipatari delle ricorrenti. P.T.M. Il Tribunale, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, così provvede:
a) condanna la parte convenuta a corrispondere alle ricorrenti la somma di euro 2.514,70 ciascuna in favore di , E Parte_1 Parte_2
, di euro 2.595,40 ciascuna in favore di Parte_3 Parte_4
e , di euro 864,78 in favore di
[...] Parte_5 [...]
, per i titoli specificati in motivazione, oltre al maggiore importo tra Pt_6 rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
b) condanna, altresì, il alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1 che liquida in complessivi €.2.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori delle ricorrenti. Taranto, 09.10.2025 Il giudice dott. Saverio SODO