Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/09/1979, n. 4884
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Sentenza 21 settembre 1979

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Ai fini dell'inquadramento del prestatore d'opera subordinato nella categoria di intermedio, a norma dell'art 1 del CCNL 15 dicembre 1966 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica basta la ricorrenza di uno solo dei tre requisiti previsti nelle lettere a) b) e C) della citata disposizione e precisamente: a) esplicazione di mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi; b) esplicazione di mansioni particolari di fiducia e responsabilita normalmente non attribuite agli operai; C) guida e controllo del lavoro di un gruppo di operai con apporto di Competenza tecnico-pratica. Ai fini, poi, dell'inquadramento dello intermedio nella prima categoria, occorre che lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario Esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati delle lavorazioni ovvero importi l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo e complessita rispetto a quelle che sono comuni alla generalita dei lavoratori che svolgono quelle indicate sotto le lettere a), b) e C) di cui sopra e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per l'attribuzione delle mansioni stesse. ( Conf 3896/78, mass n 393494, sulla prima parte).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/09/1979, n. 4884
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4884
    Data del deposito : 21 settembre 1979

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