Art. 1295. (( (Avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore).))
(( 1. Le promozioni da conferire al grado di maresciallo maggiore sono cosi' determinate:
a) il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293;
b) i restanti marescialli capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima meta' e' promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a);
2) la seconda meta', previo giudizio di idoneita', in ordine di ruolo, e' promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma del numero 1).
2. I marescialli capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 1.
(( 1. Le promozioni da conferire al grado di maresciallo maggiore sono cosi' determinate:
a) il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293;
b) i restanti marescialli capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima meta' e' promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a);
2) la seconda meta', previo giudizio di idoneita', in ordine di ruolo, e' promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma del numero 1).
2. I marescialli capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 1.