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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4925 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Roberta Nocella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4925 /2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to TURINI AR C.F._1
RAFFAELLA , con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA ALBERICO II, 33 00193 ROMA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to TURINI Parte_2 C.F._2
RAFFAELLA , con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA ALBERICO II, 33 00193 ROMA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, deducendo: che avevano contratto matrimonio civile in Roma in data 07/10/2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2006, atto 1383, parte 1, serie 03; che dal matrimonio erano nati i figli minori (il 18/02/2008) e Per_1 Per_2
(08/07/2011); che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I figli e , entrambi minorenni, saranno affidati congiuntamente a entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei ragazzi saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità e aspirazioni dei ragazzi;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente. I genitori, nell'interesse preminente dei minori e nel rispetto della bigenitorialità, faciliteranno la rispettiva frequentazione.
Il padre potrà vedere e tenere i figli presso di sé, tenendo conto della preminente volontà e degli impegni anche extrascolastici degli stessi, a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera, dopo cena, quando li riaccompagnerà presso la loro residenza, nonché un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola, riaccompagnandoli a casa dopo cena.
Le parti concordano che, qualora per improrogabili impegni del padre o per motivi di salute o impegni dei figli, non sia possibile rispettare le modalità di frequentazione sopra indicate, il padre potrà recuperare i giorni di permanenza dei figli presso di sé in periodi successivi, previo accordo con la madre e sempre nel rispetto degli impegni e della volontà dei ragazzi.
Durante le vacanze estive, il padre terrà i figli con sé per due settimane non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e personali dei figli;
comunicherà alla madre la località di vacanza e consentirà le comunicazioni telefoniche, così come farà la madre, per i soggiorni con i figli in luoghi diversi dalla residenza abituale. e trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali per metà Per_1 Per_2 con ciascun genitore, in modo da comprendere, ad anni alterni, la Vigilia di Natale o il giorno di
Natale, l'ultimo dell'anno o il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
I ragazzi parteciperanno ad una eventuale settimana bianca con l'uno o con l'altro genitore;
trascorreranno le festività del 2 novembre, 25 aprile, 1° maggio, con l'uno o con l'altro genitore, che si alterneranno di anno in anno nei suddetti giorni di festa.
Il giorno del compleanno dei minori verrà organizzato ascoltando la loro volontà e assecondando le loro necessità, favorendo la presenza di entrambi i genitori.
Qualora ciò non fosse possibile, il giorno successivo a quello del compleanno sarà trascorso con il genitore eventualmente assente in quella data. I minori trascorreranno il giorno del compleanno di ciascun genitore, nonché la Festa della Mamma e la Festa del Papà, con il genitore che festeggerà la relativa ricorrenza.
Durante le festività e i periodi di vacanza sopra elencati, gli incontri settimanali con i figli verranno sospesi e riprenderanno successivamente, secondo il calendario concordato.
I genitori si impegnano a favorire la frequentazione dei figli con le rispettive famiglie di provenienza. Le sopra specificate modalità di frequentazione del padre con i figli potranno essere modificate con l'accordo di entrambi i genitori, nel pieno rispetto del superiore interesse dei ragazzi, del loro stato di sviluppo psico-fisico, della acquisenda autonomia, della loro volontà e dei loro impegni scolastici, extrascolastici e para scolastici.
2) La casa familiare, sita nel Comune di Roma, Via della Villa di Lucina n.65, di proprietà del IG.
, è assegnata con quanto in essa contenuto, ad eccezione dei beni ed effetti personali Parte_2 del IG. , alla IG.ra , la quale vi risiederà con i figli e . Parte_2 AR Per_1 Per_2
Il IG. si è allontanato dalla casa familiare asportando soltanto una parte dei suoi beni Parte_2 ed effetti personali;
si impegna dunque ad asportare il residuo di sua spettanza e a restituire le chiavi dell'appartamento entro 30 giorni dalla data di pronuncia della separazione dei coniugi. Potrà continuare a utilizzare il box auto di pertinenza dell'appartamento, in via non esclusiva, previo accordo con la IG.ra , prima di ogni accesso. AR
La IG.ra continuerà a parcheggiare la propria auto nello spazio condominiale AR antistante il box e il IG. si impegna sin d'ora a liberarlo e rilasciarlo, restituendone Parte_2 le chiavi, entro dieci giorni dall'eventuale delibera assembleare che dovesse vietare la sosta degli autoveicoli negli spazi comuni condominiali, per consentire alla IG.ra di parcheggiare AR
l'auto all'interno del box stesso.
3) Il IG. , entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2024, Parte_2 corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la AR somma complessiva di € 1.500,00, pari a € 750,00 per ciascun figlio;
tale importo sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT -costo vita- a partire dal mese di aprile 2025, con riferimento al mese di aprile 2024.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento sarà oggetto di rivalutazione, sotto il profilo quantitativo, così come previsto dall'art. 473 bis.29 c.p.c.. Sempre a far data dal mese di aprile
2024, entrambi i genitori sosterranno le spese straordinarie necessarie per i due figli, così come individuate nel protocollo di intesa tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma sottoscritto in data 17.12.2014 e successive modifiche, e queste graveranno nella misura del 60 % sul IG. e del 40% sulla IG.ra , ad eccezione delle spese relative al corso Parte_2 AR di vela frequentato da , che saranno suddivise alla pari tra i genitori (50% ciascuno). Per_1
Resterà a carico della IG.ra il 100% delle spese relative alla gestione condominiale AR ordinaria e alle utenze domestiche, mentre resterà a carico del IG il 100% delle spese Parte_2 straordinarie condominiali e delle spese straordinarie relative all'abitazione.
4) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
5) Entro 30 giorni dalla data fissata per l'udienza di separazione (7 novembre 2024), il conto corrente n. 98701394 presso POSTE ITALIANE S.p.A., cointestato ai IGg.ri e AR
, verrà estinto e le somme giacenti sullo stesso, pari a € 490,00, corrispondenti ad un Parte_2 regalo dei nonni in favore del TE , saranno consegnate al ragazzo. Per_1
6) Il 18 ottobre 2024 la IG.ra e il IG hanno formalizzare il passaggio di AR Parte_2 proprietà dell'autovettura Suzuki, targata FB331NC, che è stata quindi intestata alla IG.ra
. AR
7) Il IG. si impegna a versare alla IG.ra il 50% delle somme a lui Parte_2 AR accreditate annualmente a titolo di rimborso IRPEF, relativo ai lavori di ristrutturazione della casa familiare di sua proprietà esclusiva, dal momento che il costo dei suddetti lavori è stato sostenuto da entrambi i coniugi.
8) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.”
All'udienza del 07/11/2024 che si svolgeva secondo le modalità della trattazione cartolare, i ricorrenti insistevano nelle loro richieste e il G.D. si riservava di riferire al Collegio.
§§§ Non vi è dubbio che tra i coniugi sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse dei coniugi e dei figli minori, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , AR Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in ROMA il 07/10/2006, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto 1383, parte 1, serie 03);
3) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 11/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nocella Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Roberta Nocella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4925 /2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to TURINI AR C.F._1
RAFFAELLA , con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA ALBERICO II, 33 00193 ROMA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to TURINI Parte_2 C.F._2
RAFFAELLA , con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA ALBERICO II, 33 00193 ROMA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, deducendo: che avevano contratto matrimonio civile in Roma in data 07/10/2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2006, atto 1383, parte 1, serie 03; che dal matrimonio erano nati i figli minori (il 18/02/2008) e Per_1 Per_2
(08/07/2011); che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I figli e , entrambi minorenni, saranno affidati congiuntamente a entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei ragazzi saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità e aspirazioni dei ragazzi;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente. I genitori, nell'interesse preminente dei minori e nel rispetto della bigenitorialità, faciliteranno la rispettiva frequentazione.
Il padre potrà vedere e tenere i figli presso di sé, tenendo conto della preminente volontà e degli impegni anche extrascolastici degli stessi, a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera, dopo cena, quando li riaccompagnerà presso la loro residenza, nonché un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola, riaccompagnandoli a casa dopo cena.
Le parti concordano che, qualora per improrogabili impegni del padre o per motivi di salute o impegni dei figli, non sia possibile rispettare le modalità di frequentazione sopra indicate, il padre potrà recuperare i giorni di permanenza dei figli presso di sé in periodi successivi, previo accordo con la madre e sempre nel rispetto degli impegni e della volontà dei ragazzi.
Durante le vacanze estive, il padre terrà i figli con sé per due settimane non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e personali dei figli;
comunicherà alla madre la località di vacanza e consentirà le comunicazioni telefoniche, così come farà la madre, per i soggiorni con i figli in luoghi diversi dalla residenza abituale. e trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali per metà Per_1 Per_2 con ciascun genitore, in modo da comprendere, ad anni alterni, la Vigilia di Natale o il giorno di
Natale, l'ultimo dell'anno o il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
I ragazzi parteciperanno ad una eventuale settimana bianca con l'uno o con l'altro genitore;
trascorreranno le festività del 2 novembre, 25 aprile, 1° maggio, con l'uno o con l'altro genitore, che si alterneranno di anno in anno nei suddetti giorni di festa.
Il giorno del compleanno dei minori verrà organizzato ascoltando la loro volontà e assecondando le loro necessità, favorendo la presenza di entrambi i genitori.
Qualora ciò non fosse possibile, il giorno successivo a quello del compleanno sarà trascorso con il genitore eventualmente assente in quella data. I minori trascorreranno il giorno del compleanno di ciascun genitore, nonché la Festa della Mamma e la Festa del Papà, con il genitore che festeggerà la relativa ricorrenza.
Durante le festività e i periodi di vacanza sopra elencati, gli incontri settimanali con i figli verranno sospesi e riprenderanno successivamente, secondo il calendario concordato.
I genitori si impegnano a favorire la frequentazione dei figli con le rispettive famiglie di provenienza. Le sopra specificate modalità di frequentazione del padre con i figli potranno essere modificate con l'accordo di entrambi i genitori, nel pieno rispetto del superiore interesse dei ragazzi, del loro stato di sviluppo psico-fisico, della acquisenda autonomia, della loro volontà e dei loro impegni scolastici, extrascolastici e para scolastici.
2) La casa familiare, sita nel Comune di Roma, Via della Villa di Lucina n.65, di proprietà del IG.
, è assegnata con quanto in essa contenuto, ad eccezione dei beni ed effetti personali Parte_2 del IG. , alla IG.ra , la quale vi risiederà con i figli e . Parte_2 AR Per_1 Per_2
Il IG. si è allontanato dalla casa familiare asportando soltanto una parte dei suoi beni Parte_2 ed effetti personali;
si impegna dunque ad asportare il residuo di sua spettanza e a restituire le chiavi dell'appartamento entro 30 giorni dalla data di pronuncia della separazione dei coniugi. Potrà continuare a utilizzare il box auto di pertinenza dell'appartamento, in via non esclusiva, previo accordo con la IG.ra , prima di ogni accesso. AR
La IG.ra continuerà a parcheggiare la propria auto nello spazio condominiale AR antistante il box e il IG. si impegna sin d'ora a liberarlo e rilasciarlo, restituendone Parte_2 le chiavi, entro dieci giorni dall'eventuale delibera assembleare che dovesse vietare la sosta degli autoveicoli negli spazi comuni condominiali, per consentire alla IG.ra di parcheggiare AR
l'auto all'interno del box stesso.
3) Il IG. , entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2024, Parte_2 corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la AR somma complessiva di € 1.500,00, pari a € 750,00 per ciascun figlio;
tale importo sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT -costo vita- a partire dal mese di aprile 2025, con riferimento al mese di aprile 2024.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento sarà oggetto di rivalutazione, sotto il profilo quantitativo, così come previsto dall'art. 473 bis.29 c.p.c.. Sempre a far data dal mese di aprile
2024, entrambi i genitori sosterranno le spese straordinarie necessarie per i due figli, così come individuate nel protocollo di intesa tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma sottoscritto in data 17.12.2014 e successive modifiche, e queste graveranno nella misura del 60 % sul IG. e del 40% sulla IG.ra , ad eccezione delle spese relative al corso Parte_2 AR di vela frequentato da , che saranno suddivise alla pari tra i genitori (50% ciascuno). Per_1
Resterà a carico della IG.ra il 100% delle spese relative alla gestione condominiale AR ordinaria e alle utenze domestiche, mentre resterà a carico del IG il 100% delle spese Parte_2 straordinarie condominiali e delle spese straordinarie relative all'abitazione.
4) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
5) Entro 30 giorni dalla data fissata per l'udienza di separazione (7 novembre 2024), il conto corrente n. 98701394 presso POSTE ITALIANE S.p.A., cointestato ai IGg.ri e AR
, verrà estinto e le somme giacenti sullo stesso, pari a € 490,00, corrispondenti ad un Parte_2 regalo dei nonni in favore del TE , saranno consegnate al ragazzo. Per_1
6) Il 18 ottobre 2024 la IG.ra e il IG hanno formalizzare il passaggio di AR Parte_2 proprietà dell'autovettura Suzuki, targata FB331NC, che è stata quindi intestata alla IG.ra
. AR
7) Il IG. si impegna a versare alla IG.ra il 50% delle somme a lui Parte_2 AR accreditate annualmente a titolo di rimborso IRPEF, relativo ai lavori di ristrutturazione della casa familiare di sua proprietà esclusiva, dal momento che il costo dei suddetti lavori è stato sostenuto da entrambi i coniugi.
8) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.”
All'udienza del 07/11/2024 che si svolgeva secondo le modalità della trattazione cartolare, i ricorrenti insistevano nelle loro richieste e il G.D. si riservava di riferire al Collegio.
§§§ Non vi è dubbio che tra i coniugi sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse dei coniugi e dei figli minori, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , AR Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in ROMA il 07/10/2006, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto 1383, parte 1, serie 03);
3) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 11/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nocella Dott.ssa Marta Ienzi