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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16609/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MARINI LAURA ANNA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MARINI LAURA ANNA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 10/09/2024, con cui e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio a Paratico-BS in data 1.6.2008 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Paratico-BS al numero 2 parte I dell'anno 2008), hanno chiesto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 12.2.2025;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«
1. Essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, gli stessi rinunciano a pretendere reciprocamente qualsiasi contributo al proprio mantenimento;
2. Con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
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3. I coniugi dichiarano che hanno definito i loro rapporti patrimoniali, e di aver diviso consensualmente il loro patrimonio mobiliare ed immobiliare comune».
Preso atto, altresì, che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/02/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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