Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 44 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Giancarlo Cicala, elettivamente domiciliato in Piaz- Pt_1 za Madrice n. 19, presso il medesimo difensore;
Appellante
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_1
09/05/1940, qui con il patrocinio dell'avv. Biagio Falzone, con elezione di domicilio in Isola delle Femmine, via Cutino n. 48;
Appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4743/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data
29/10/2019 all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 9987/2019;
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvi- soria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio de- dotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per la forma il presente atto di appello e, facendovi diritto nel merito, in riforma dell'appellata
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per la parte appellata:
«Rigettata ogni contraria domanda eccezione e difesa;
- PRELIMINARMENTE, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni indicate in parte moti- vata;
- IN VIA PREGIUDIZIALE dire e dichiarare inammissibile l'appello incoato dal per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.; Parte_1
- NEL MERITO, confermare integralmente la sentenza di primo grado, ri- gettando tutte le domande, eccezioni e difese di controparte;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con beneficio di distrazione. IN FATTO
Con Sentenza n. 4743/2019 del 29/10/2019 il Tribunale di Palermo adottava la seguente decisione:
a. Accoglieva la domanda proposta dalla IG.ra , e in CP_1 conseguenza:
- condannava il al pagamento della somma di € Parte_1
10.979,00 oltre interessi;
- condannava il lla rifusione delle spese proces- Parte_1 suali, che si liquidavano in complessivi € 3.800,00, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, distratte in fa- vore del procuratore;
b. Poneva le spese dei c.t.u. liquidate come da separato decreto, de- finitivamente a carico del Parte_1
Propone allora appello il lamentando che nella Parte_1 sentenza impugnata non sono stati correttamente interpretati i fatti di causa, avendo il primo giudice errato nel ritenere la caduta della CP_1 dovuta ad una omessa o errata manutenzione del manto stradale, e per- tanto il responsabile ex artt. 2051 e 2043 c.c. Fa presente, infatti, Pt_1 che si tratta “di una strada in lieve pendenza ascendente con un marcia- piede realizzato con alcuni gradini ricoperti con mattonelle di cemento an- tiscivolo a distanza di alcuni metri l'uno dall'altro al fine di evitare ai pe- doni il dislivello naturale della strada. Sostiene quindi che non v'era alcuna insidia, avvallamento, o difetto costruttivo del marciapiede, ma che si
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 tratti di una pavimentazione caratterizzata da dislivelli nella superficie
(gradini), e in quanto tali, ampiamente visibili e sicuramente non tali da costituire ostacoli al percorso pedonale, con la conseguenza che il perico- lo (dislivello sul marciapiede) era ben visibile, anche perché già le foto dal- la controparte prodotte danno conto che in loco vi era un'adeguata illu- minazione pure data dalla presenza di vari negozi lungo tutto il marcia- piede. Eccepisce quindi che la caduta deve essere attribuita esclusivamen- te al comportamento distratto di parte attrice, con interruzione del nesso di causalità tra la res e le conseguenze lesive in giudizio lamentate, pure considerato che la (come risulta dall'anamnesi della CTU) è af- CP_1 fetta dal 2009 da deficit visivo con distrofia dell'epitelio pigmentato della retina, con invalidità riconosciuta in misura dell'ottanta per cento, ed era inoltre residente in [...], ossia a pochi metri di distanza dal luogo indicato del sinistro (Via L. Sciascia).
Si costituisce in giudizio la , deducendo anzitutto, in rito, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito segnala che il declina la propria responsabilità senza tuttavia fornire al- Pt_1 cun elemento di prova, in quanto le contestazioni mosse sono state tutte superate dal Giudice di prime cure: in particolare, è stato pienamente provato che al momento del sinistro, oltre a trattarsi di zona totalmente priva di illuminazione, sul marciapiedi (della Via Sciascia - altezza civico 22) vi era uno scalino non visibile e non segnalato in alcun modo. Segnala che l'assenza di illuminazione pubblica e il colore ingannevole del fondo avrebbero tratto in inganno anche il più attento utente della strada, e che anche il teste oculare ha riferito di aver visto parte at- Testimone_1 trice cadere, e che solo dopo essersi avvicinata notava la presenza di un gradino sul marciapiedi. Non avendo dunque il eliminato le insi- Pt_1 die occulte, e non avendo adottato alcuna misura di sicurezza (come ave- va fatto in altri siti identici, aventi le stesse criticità), la caduta è dipesa da colpa dell'ente proprietario, il quale non ha offerto prova del fortuito.
All'udienza del 25.5.2020 la Corte, pronunciandosi sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ha ri- gettato la domanda di cautela per carenza dei presupposti di legge.
All'udienza del 15/1/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno insistito, con apposite note, nelle rispettive conclu- sioni e difese, e la causa è stata assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 IN DIRITTO
Il gravame si rivela fondato.
Si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di inammissi- bilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata, per violazio- ne dell'art. 342 c.p.c.
Al riguardo questa Corte di Appello aderisce all'orientamento da ultimo ribadito dal Supremo giudice nomofilattico con la sentenza SS.UU.
n. 27199 del 2017, secondo il quale il nuovo testo degli artt. 342 e 434
c.p.c. esige «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge». La pro- nuncia citata precisa che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte vo- litiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e specificità del- le doglianze ivi contenute sarà diretta conseguenza della motivazione as- sunta dalla decisione di primo grado, di tal che ove le argomentazioni del- la sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adat- tamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è lo- gico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determina- te argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione di- versa.
Viene, ulteriormente, chiarito che l'individuazione di un «percorso logico alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessa- riamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e che il ri- chiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'at- to di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della moti- vazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in fun- zione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di com- prendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimo- strando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il per- ché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincola-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 te.
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di impugnazione si evince che l'odierno appellante ha, per un verso, dimostrato di aver compreso le ragioni del primo giudice, peraltro molto sintetiche, e ha, per altro verso, illustrato compiutamente le motivazioni in base alle quali ritiene che le stesse siano censurabili, prima fra tutte l'illuminazione dei luoghi, con una accuratezza direttamente proporzionale alla completezza della motivazio- ne del provvedimento impugnato.
Nel merito, con l'unico motivo di appello, il sol- Parte_1 lecita una differente valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, da leggersi alla stregua dei principi di diritto più volte affermati dalla giuri- sprudenza di legittimità.
Come è noto, infatti, “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato”. “Incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la deriva- zione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé
l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa repu- tarsi cagionato dalla res” (così, Cass. n. 26142 del 2023, cit.). Costituisce infatti un dato ormai assodato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua con- figurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa me- desima e il soggetto individuato come responsabile” (Cass. sent. n. 26142 del 2023, cit., ma si v. anche Cass Sez. Un., sent. n. 20943 del 2022 e Cass. sent. n. 11152 del 2023). Se, dunque, “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli
è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nes- so di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (…), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del ter- zo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, ca- ratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (sempre Cass. sent. n. 26142 del 2023, cit.).
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 A proposito del fatto del danneggiato, si è poi precisato che l'inci- denza causale (concorrente o esclusiva) del suo comportamento solo pre- suppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, impreve- dibile e inevitabile (ora così Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943; poi ancora Cass., ord. n. 14228 del 2023 e Cass., n. 2376 del 2024).
Orbene, ritiene il collegio che nella vicenda la condotta colposa della danneggiata assorba in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Adduce in citazione la che il di lei inciampo, avvenuto CP_1 all'altezza del civico numero 22 della via Leonardo Sciascia in è Pt_1 stato dovuto ad uno scalino posto sul marciapiedi, non segnalato e non visibile per la totale assenza di pubblica illuminazione, scalino costituente un'insidia in quanto privo delle consuete segnalazioni di pericolo, e per- tanto non visibile.
Già in punto di allegazione, dunque, non risulta una sconnessione, una frattura o una irregolarità architettonica, bensì un ordinario scalino di accesso al marciapiede.
Deduce tuttavia questa che l'accesso alla parte sopraelevata della sede stradale, quella cioè deputata al transito dei pedoni, costituirebbe di per sé “un'insidia” che richiederebbe “consuete segnalazioni di pericolo”, dato però né suffragato dalla normativa pubblicistica né, a prescindere, confortato dall'id quod plerumque accidit, già solo avuto riguardo all'enorme estensione dei marciapiedi in tutte le realtà urbane.
Deduce altresì l'appellata che la zona, considerata l'ora (le 17.30) e il periodo invernale, sarebbe stata scarsamente illuminata. Come rilevato dal municipio impugnante sulla scorta delle riproduzioni fotografiche of- ferte in comunicazioni – peraltro incontrastatamente -, tuttavia, proprio quel punto di marciapiede consentiva l'accesso ad una fila di negozi illu- minati.
E' opportuno allora ribadire, da una parte, che il vaglio giudiziale non deve essere volto al riscontro di violazione di leggi o delle comuni re- gole di diligenza, prudenza e perizia sulle quali fondare un giudizio di colpa del custode, non essendo appunto richiesta colpa alcuna, ma solo una asettica derivazione causale del danno dalla cosa, ma dall'altra anche che persino in occasione di insidie vere, come le c.d. “buche stradali”, che a differenza dello scalino del marciapiede ordinariamente non dovrebbero rinvenirsi sull'asfalto, la responsabilità sussiste “…salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima va-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 lutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di esse- re previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinami- smo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la con- dotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha rite- nuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle)” (da Cass., n. 23919 del 2013; ma ve- dasi anche, ex multis, Cass., n. 287 del 2015).
Orbene, nel caso di specie, alla luce del contesto fattuale, non solo una condotta negligente sarebbe stata rinvenibile in capo a qualsiasi pe- done che, percorrendo una strada ascendente, inciampa su un ordinario rialzo stradale necessario ad accedere, appunto, alla parte sopraelevata deputata al transito dei soli pedoni, ossia al marciapiedi, ma qui risulta in- vero in aggiunta sia il rilevantissimo dato, pure incontestato, che la
[...]
abitava nelle immediate vicinanze (via Risorgimento n. 13), e come Pt_2 tale conosceva perfettamente le caratteristiche architettoniche della zo- na, sia che questa, settantaduenne al momento del sinistro, dal 2009 era affetta da deficit visivo con distrofia dell'epitelio pigmentato della retina ed elevato grado di invalidità complessivo, con conseguente doverosità di ben maggiori accorgimenti di cautela, rispetto alla media dei pedoni di pa- ri età avanzata, necessari a fugare gli ordinari ostacoli e in cui si imbatte l'utente della strada.
Conclusivamente, la sentenza del primo giudice deve essere ogget- to di overturning e la domanda attorea rigettata.
Il mutamento di giurisprudenza sulle - non più richieste - caratteri- stiche di eccezionalità della condotta del danneggiato (le Sezioni Unite so- no intervenute solo nel 2022), induce ad adottare un pronunciamento compensativo in punto di spese defensionali, ponendo tuttavia a carico della le spese per l'espletata C.T.U. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1
: CP_1
• In riforma della sentenza n. 4743/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 29/10/2019, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti del CP_1 Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 • Compensa fra le parti le spese di lite afferenti entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico della gli oneri per l'espletata c.t.u. CP_1
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 21.5.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
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