Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1417/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.f. , rappresentato e difeso giusta procura in calce E_ C.F._1 all'atto di appello dall'avv. Cristina Carrea appellante contro
(C.f. ), rappresentata e difesa giusta procura in calce alla CP_1 C.F._2 comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Gianni Scarpato appellata
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11640/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 64146/2016 R.G., pubblicata in data 19.8.2020
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – Con decreto ingiuntivo n.15578/2016 il Tribunale di Roma ingiungeva a di E_ pagare a la somma di € 80.000,00 oltre interessi legali dalla domanda e spese CP_1 processuali in forza della transazione conclusa tra e e CP_1 Pt_2 E_ CP_2 in data 11.10.2010 a rogito notaio in Roma.
[...] Per_1
proponeva opposizione al decreto, eccependo di aver già pagato a , E_ CP_1 in esecuzione delle transazione, la somma di € 150.00,00 a mezzo assegni e di ulteriori € 200.000,00 con due bonifici, quindi in eccesso sul dovuto di € 20.000,00, di cui domandava la restituzione in via riconvenzionale. Contestava inoltre la pretesa monitoria adducendo la non esigibilità del credito pecuniario, in quanto la transazione prevedeva un'obbligazione alternativa di pagamento oppure di trasferimento della proprietà di un immobile da costruire, disconosceva la conformità all'originale del documento allegato al ricorso a prova della transazione e chiedeva di riunire il procedimento a quello già pendente dinanzi al Tribunale di Roma rubricato al n. 48404/2016 R.G. e relativo alla opposizione al decreto ingiuntivo n. 7977/2016 ottenuto per il medesimo titolo da . Parte_3
“Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15587/2016 - R.G. n. 35128/16, emesso dal
Tribunale di Roma in data 17 giugno- 28 agosto 2016;
- Condanna, al pagamento delle spese processuali in favore di E_ CP_1 nella misura di € 10.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue. In via preliminare, il Giudice di prime cure rigettava l'eccezione di non conformità delle copie all'originale della transazione atteso l'avvenuto deposito dell'originale.
In relazione all'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione in calce alla cartolina di ritorno relativa alla notifica della diffida, il Tribunale accertava che non fosse sufficiente un semplice disconoscimento, ma sarebbe stato necessario proporre querela di falso e, in ogni caso, rilevava che la messa in mora non fosse necessaria poiché l'obbligazione dedotta in giudizio conteneva già uno specifico termine entro il quale dovesse essere adempiuta.
Inoltre, il Giudice accertava che la somma € 100.000,00 corrisposta a in data 8.10.2010 CP_1
a mezzo di quattro assegni circolari non fosse imputabile alla transazione stipulata tra le parti l'11.10.2010 in quanto il pagamento era avvenuto prima della transazione stessa e, in ogni caso, tali assegni non erano stati citati nel suddetto contratto. Pertanto, il Tribunale accertava che avesse adempiuto solo alla prima obbligazione E_ della transazione relativa al pagamento di € 250.000,00, mentre risultava inadempiente per l'ulteriore somma di € 80.000,00 derivante dall'obbligazione di pagamento alternativa al trasferimento del bene immobile indicato nel contratto.
A tal proposito, veniva precisato dal Giudice che, riguardo l'anzidetta obbligazione, le parti avevano espressamente pattuito che la scelta tra le prestazioni da eseguire fosse “ad esclusiva discrezione delle beneficiarie”, non potendo così trovare applicazione né l'art. 1286 c.c. né l'art. 1287 c.c. Pertanto, scaduto il termine del 31.12.2015 senza che avesse adempiuto E_
l'obbligazione, la prestazione era divenuta esigibile.
Peraltro, veniva accertato che la prestazione richiesta, ossia quella pecuniaria, fosse l'unica possibile, atteso che, alla scadenza pattuita, non era ancora stato stipulato l'atto di assegnazione dei beni immobili ai soci della “Paravia Ascensori s.p.a”, condizione a cui era subordinato il trasferimento dell'immobile.
Infine, il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente in quanto tale somma non era imputabile a nessuna delle obbligazioni sorte per effetto della transazione.
§ 3 —Con atto di appello contenente due motivi, impugnava la sentenza emessa E_ dal Tribunale di Roma e domandava: in via pregiudiziale/preliminare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale, nel merito, accogliere l'appello e l'opposizione originariamente proposta, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale.
In data 25.5.2021, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva chiedendo in CP_1 via preliminare di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza e, nel merito, di dichiarare inammissibile, e comunque respingere, l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto. In data 15.7.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c.
§ 4 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 4.1. - Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Giudice di avrebbe omesso di motivare la non ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado.
In particolare, con il rigetto delle istanze istruttorie non sarebbe stata offerta la possibilità a E_
di provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione dedotta nel procedimento monitorio.
[...]
Inoltre, l'appellante espone che il Giudice, come dedotto a mezzo della domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto accertare l'indebito arricchimento di in misura pari a € 100.000,00 CP_1 atteso che il versamento di tale somma sarebbe avvenuto a titolo di prestito mai restituito.
Pertanto, i rispettivi crediti delle parti avrebbero dovuto essere compensati ai sensi dell'art. 1243 c.c.
e l'appellata avrebbe dovuto essere condannata alla restituzione di € 20.000,00 in favore di E_
.
[...]
Il motivo è infondato.
In primo luogo si osserva che è inammissibile ex art.345 c.p.c., in quanto nuova rispetto alle deduzioni contenute nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.15578/2016 e nella memoria ex art.183 VI comma n.1 c.p.c. di , la deduzione che il pagamento a E_ CP_1 di € 100.000,00 mediante gli assegni circolari in data 8.10.2010 sia avvenuto a titolo di prestito, così generando un credito restitutorio dell'appellante compensabile con il debito scaturente dalla transazione. Parimenti nuova e inammissibile ex art.345 c.p.c. è l'eccezione di compensazione sollevata dall'appellante in questo grado di giudizio per la prima volta, dopo aver eccepito, nel grado precedente, l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento. Venendo quindi all'esame di quest'ultima eccezione, occorre premettere che, quando un pagamento sia eseguito mediante assegni, grava sul debitore che se ne voglia avvalere a sostegno dell'eccezione di adempimento l'onere di provare il rapporto causale sottostante e, dunque, la riferibilità del pagamento al credito scaturente da quel rapporto: “...non è sufficiente la semplice allegazione di assegni per fornire la prova di un pagamento avente efficacia estintiva se eseguito con riferimento ad un determinato credito. L'onere probatorio in relazione al pagamento con assegni grava in capo al debitore che deve dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati allorché vi sia contestazione da parte del creditore. Pertanto, solo a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi al credito diverso...” (Cass. Civ. ord. n. 27247/2023, conforme a n.15708/2021).
Nel caso di specie, non ha dimostrato l'imputabilità del pagamento di € 100.000,00 E_ effettuato a mezzo degli assegni circolari datati 8.10.2010 alla transazione dell'11.10.2010.
Si premette che la transazione prevedeva l'obbligo di di pagare a ciascuna delle E_ sorelle la somma di € 50.000,00 entro il 4.7.2011, di € 100.000,00 entro il 4.7.2012 e di € 100.000,00 entro il 4.7.2013 e di trasferire alle stesse, cointestandola, la proprietà di un locale a uso ufficio di mq.70,00 facente parte del fabbricato della Paravia s.p.a. in Salerno, via Picenza n.116, del valore stimato di € 160.000,00 entro il 31.12.2015, obbligazione, quest'ultima, sostituibile a esclusiva discrezione delle creditrici con il pagamento dell'equivalente pecuniario del valore stimato.
Dunque, in primo luogo, è inverosimile che il versamento dell'acconto non sia stato menzionato nella transazione. Inoltre, se veramente avesse pagato alla sorella € 100.000,00 in E_ CP_1 acconto sul dovuto in forza della transazione, non si comprende la ragione per la quale ha successivamente eseguito i pagamenti previsti dal contratto alle scadenze indicate senza detrarre l'acconto corrisposto, ma imputandolo al pagamento, di importo peraltro inferiore, previsto per l'ultima scadenza del 31.12.2015 in via meramente eventuale, in quanto spettava alle sorelle decidere se volessero ricevere il trasferimento della proprietà del locale o la somma di denaro.
Riguardo alla censura alla sentenza di primo grado relativa al rigetto delle istanze istruttorie, deve essere richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “…La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito
– definitivamente proposte…” (tra le tante Cass. Civ. ord. n. 19352/2017). Nel caso di specie deve essere rilevato che l'appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni non ha reiterato in modo specifico l'istanza istruttoria, costituita dall'interrogatorio formale della convenuta, che riteneva essere stata ingiustamente rigettata.
Pertanto, la stessa deve ritenersi rinunciata e non riproponibile in sede di gravame.
§ 4.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Tribunale non avrebbe riconosciuto che la somma di € 100.000,00, anche se non riconducibile alla transazione, avrebbe rappresentato comunque un credito verso e . CP_1 Parte_3
Il motivo è infondato. Premessa, come già scritto sopra, l'inammissibilità di deduzioni relative alla causa del pagamento in questione diverse da quelle che furono oggetto del giudizio di primo grado, occorre considerare che tali deduzioni erano vincolanti anche per il primo giudice, il quale, una volta accertato che il suddetto pagamento non potesse essere imputato al credito oggetto del giudizio, non avrebbe potuto desumerne un credito in favore dell'appellante senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.
§ 5. – Occorre infine dare atto che l'appellante ha riproposto tutte le eccezioni e difese sollevate e svolte nel giudizio di primo grado, senza tuttavia tradurle in corrispondenti motivi di critica alla sentenza impugnata, per cui tale parte dell'impugnazione è inammissibile perché non rispondente ai requisiti prescritti dall'art.342 c.p.c..
§ 6. – Le spese seguono la soccombenza e di liquidano per compensi secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, fase istruttoria/trattazione e decisionale di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 a € 260.000,00, quindi in € 14.317,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326 per la fase di trattazione ed € 5103,00 per la fase decisionale).
§ 7. - A norma dell'art. 13, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Essendo l'appello da respingere integralmente deve provvedersi in conformità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Roma n. 11640/2020 ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere in favore di . le spese processuali che si E_ CP_1 liquidano in € 14.317,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni di legge per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 2.5.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo