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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3064/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/03/2024 da
1) Parte_1 nato il [...] a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nata il [...] a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Cislaghi e Roberta Premoli presso i quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rho (MI) in data 02/12/2001
(anno 2001 atto n. 73 parte I )
separati consensualmente con sentenza n. 437/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data
24/05/2024
con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano, Persona_1 nato a [...] il [...], cittadino italiano. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/03/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i figli e maggiorenni ma economicamente non Persona_1 Persona_2 autosufficienti, continueranno a vivere nella casa coniugale di proprietà del sig. Per_1 unitamente allo stesso;
2. la casa coniugale sita in Rho (MI), Via Sabotino n. 6 resta, in conseguenza, assegnata con gli arredi in essa contenuti al sig. Per_1
3. il padre si impegna al mantenimento diretto ed integrale di entrambi i figli provvedendo direttamente a soddisfare le loro esigenze sia ordinarie sia straordinarie;
4. il sig. e la sig.ra dichiarano di essere economicamente autosufficienti e danno Per_1 Pt_2 atto di aver risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 22.05.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato, il quale ha assegnato termini per il deposito di note scritte per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Rho (MI) in data 02/12/2001 tra
Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RHO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di MILANO dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/03/2024 da
1) Parte_1 nato il [...] a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nata il [...] a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Cislaghi e Roberta Premoli presso i quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rho (MI) in data 02/12/2001
(anno 2001 atto n. 73 parte I )
separati consensualmente con sentenza n. 437/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data
24/05/2024
con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano, Persona_1 nato a [...] il [...], cittadino italiano. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/03/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i figli e maggiorenni ma economicamente non Persona_1 Persona_2 autosufficienti, continueranno a vivere nella casa coniugale di proprietà del sig. Per_1 unitamente allo stesso;
2. la casa coniugale sita in Rho (MI), Via Sabotino n. 6 resta, in conseguenza, assegnata con gli arredi in essa contenuti al sig. Per_1
3. il padre si impegna al mantenimento diretto ed integrale di entrambi i figli provvedendo direttamente a soddisfare le loro esigenze sia ordinarie sia straordinarie;
4. il sig. e la sig.ra dichiarano di essere economicamente autosufficienti e danno Per_1 Pt_2 atto di aver risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 22.05.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato, il quale ha assegnato termini per il deposito di note scritte per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Rho (MI) in data 02/12/2001 tra
Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RHO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di MILANO dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG