Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Virginia Zuppetta consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 534 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2021
TRA
(C.F. / P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Chiriatti, presso il cui studio - in Lecce al viale della
Libertà n.47 - è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Mancini, presso il cui studio - in RA Fontana alla via Cotogno n. 34 - è elettivamente domiciliata, in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 12.7.2023, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa
è stata riservata per la decisione.
1
I fatti di causa sono stati così sintetizzati nell'impugnata sentenza del Tribunale di Lecce n.
500/2021 del 16.2.2021, pubblicata il 22.02.2021: “Ha agito in giudizio deducendo: Parte_1
- di avere sottoscritto con in data 25.06.2012, un contratto di subappalto avente ad Controparte_1
oggetto l'esecuzione di alcune opere facenti parte del contrato di appalto n. 4995 affidato alla dal Pt_1 CP_2
[.. RA Fontana in esito a procedura di gara per l'aggiudicazione dei “Lavori di Riqualificazione del
Quartiere San Lorenzo Stralcio funzionale–viale Abbadessa”;
- che il subappalto aveva ad oggetto “lavori di scavo, di pavimentazione, di posa di cordoli, opere di finitura superficiale per un importo totale pari a euro 100.000,00”;
- che, nel corso del rapporto, ha pagato alla le fatture n. 32 del 18.09.2012 di euro Controparte_1
36.000,00 (iva esente), n. 37 del 30.10.2012 di euro 10.000,00 (iva esente), n. 40 del 20.11.2012 di euro
15.500,00 (iva esente), n. 42 del 28.11.2012 di euro 25.000,00 (iva esente), n. 43 del 28.11.2012 di euro
25.349,50 (iva inclusa), n. 01 del 10.01.2013 di euro 12.000,00 (iva inclusa) e n. 11 del 29.03.2013 di euro 50.000,00 (iva esente) per complessivi 173.849,50 euro;
- che ha anche pagato alle ditte e per nolo mezzi le fatture n. 17 del Controparte_3 Controparte_4
17.10.2012 di euro 15.004,00, n. 06 del 26.02.2013 di euro 5.160,00 e n. 09 del 19.04.2013 di euro
6.050,00 (per complessivi 26.210,00 euro);
- che ha anche pagato alla la fattura n. 23 del 3.07.2013 di euro 34.689,90 ed ha Controparte_1
autorizzato la cessione (per lo sconto bancario) della fattura n. 30 del 2.08.2013 di euro 30.250,00, salvo a poi a contestare la mancata realizzazione delle opere rappresentate dalle indicate (due) fatture;
- che, quindi, la ha - per un verso - ricevuto pagamenti per lavorazioni non eseguite e - per Controparte_1
altro verso – ha ritardato ovvero omesso l'esecuzione di altre lavorazioni, disattendendo per altro le espresse diffide che la aveva formulato (in esito all'ultimo periodo di sospensione-lavori) per l'ultimazione di quelle Pt_1
lavorazioni ancora previste da contratto. ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: <<
1. accertare e dichiarare il grave inadempimento Parte_1
della in persona del legale rappresentante p.t., rispetto alle obbligazioni assunte con il Controparte_1
contrato di subappalto del 25.06.2012; 2. per l'effetto, dichiarare risoluto per grave inadempimento della in persona del legale rappresentante p.t., il contratto di subappalto del 25.06.2012; Controparte_1
3. sempre per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento della complessiva somma di euro 81.000,00 a titolo di penale, ovvero a quell'altra maggiore o
2 minore che dovesse accertarsi in corso di causa;
4. accertare e dichiarare che la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., ha percepito un indebito pagamento per complessivi euro 36.500,00, e quindi e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
a vedersi restituiti e comunque corrisposti euro 36.500,00, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento e fino al soddisfo, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa;
5. per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a pagare in favore della in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di euro 36.500,00, Parte_1
oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento e fino al soddisfo, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa;
6. accertare e dichiarare che la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., ha percepito un indebito pagamento per euro 34.698,90
[...]
di cui alla fattura n.23/2013, e quindi e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., a vedersi restituiti e comunque corrisposti euro 34.698,90 di cui alla fattura n.23/2013, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento e fino al soddisfo;
7. per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in Controparte_1
favore della in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di euro 34.698,90, oltre interessi Parte_1
moratori e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento e fino al soddisfo;
8. in via subordinata, accertare e dichiarare comunque che la ha avuto un arricchimento senza causa nella misura di Controparte_1
euro 36.500,00 e di euro 34.698,90, e quindi condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., a pagare in favore della in persona del legale rappresentante p.t., la complessiva Parte_1
somma di euro 71.198,90, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento e fino al soddisfo;
9. con condanna alle spese e ai compensi di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>.
Si è costituita in giudizio che ha contestato tutte le deduzioni attoree, rilevando, in Controparte_1
particolare: - che la sospensione dei lavori non si è avuta per volontà improvvisa della ma Controparte_1
perché l'Ente Comunale e il Direttore dei Lavori hanno autorizzato la sospensione;
- che i lavori di cui alla fattura n. 23 sono stati regolarmente eseguiti;
- che anche i lavori di cui alla fattura n. 30 sono stati regolarmente eseguiti, come si evince anche dal fatto che la cessione di questa fattura al Banco di Napoli è stata accettata dalla sicché deve presumersi che la stessa abbia riconosciuto di dover pagare l'importo nella stessa Parte_1
indicato; - che le fatture nn. 13 e 14 del 2013 sono state emesse dalla ditta e non dalla Controparte_4
sicché nulla può essere richiesto a quest'ultima; - che anche le fatture nn. 8, 9 e 10 si Controparte_1
3 riferiscono a lavori effettivamente eseguiti;
- che la lamentata maggior fatturazione attiene a lavori “fuori contratto”.
Ha chiesto il rigetto delle domande attoree ed ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 75.538,60, pari all'importo risultante dalle fatture nn. 30 del 2013 e 8, 9 e 10 del 2014.
Con ordinanza resa il 23-24.10.2014 è stata rigettata la richiesta di di pagamento Controparte_1
delle somme non contestate e provate con la cessione di credito, riportate nella fattura n. 30 del 2013, per l'importo di € 30.250,00: rigetto motivato dal venir meno della facoltà del creditore cedente, dopo la cessione, di chiedere il pagamento al debitore.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della e con l'espletamento di prova testimoniale.” Parte_1
Con la suddetta sentenza n. 500/2021, il Tribunale di Lecce “- rigetta le domande proposte da Pt_1
[..
- accoglie, nei limiti di cui alla parte motiva, la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, condanna a corrispondere a l'importo di € 31.000,00 per le causali di cui in Parte_1 Controparte_1
narrativa, oltre interessi al saggio legale da aprile 2014 al saldo;
- condanna a rifondere un terzo Parte_1
delle spese e competenze legali in favore di liquidate per l'intero in € 9.500,00 per Controparte_1
compenso, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, con compensazione dei residui due terzi.”; così motivando: “Tutti gli elementi probatori suddetti inducono quindi a ritenere che alcuni dei lavori contestati da non siano stati effettivamente ultimati da seppure siano stati Parte_1 Controparte_1
iniziati ed anche eseguiti in buona parte;
inoltre, il ritardo nella consegna dei lavori oggetto del contratto di subappalto non è stato determinato dal comportamento inadempiente della ma da altre ragioni. CP_1
Ciò rende infondata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento. Difatti, ai sensi dell'art. 1455 c.c., il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra ….. E' evidente che, nel caso di specie, l'inadempimento di Controparte_1
non ha inciso in maniera apprezzabile nell'economia del rapporto, visto che si tratta del mancato completamento di opere che, rispetto al valore complessivo del subappalto, hanno un valore marginale. D'altro canto, tale inadempimento ha comportato un mero disagio alla non apprezzabile economicamente, visto che ciò Parte_1
non le ha impedito di completare i lavori e di aggiudicarsi anche il lotto successivo.”
Avverso la predetta sentenza la proponeva appello, resisteva Parte_1 Controparte_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 12.7.2023, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il
4 deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A- In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata.
La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Implicitamente disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. va ora esaminato l'appello.
B. Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole della “Errata valutazione dei fatti di causa. Carenza e contraddittorietà della motivazione sub pag. 3, avuto riguardo alle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda il rigetto della domanda attorea. Mancata o erronea applicazione dell'art.1455 c.c.. Il Tribunale doveva accogliere la domanda attorea di risoluzione del contratto.”
Il motivo è infondato.
La corte concorda con la decisione, sul punto, del primo giudice che ha ritenuto infondata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento: “Difatti, ai sensi dell'art. 1455 c.c., il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra.
5 La S.C. ha affermato, in più occasioni, che “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità”
(Cass., sez. III, 22.10.2014, n. 22346).
È evidente che, nel caso di specie, l'inadempimento di non ha inciso in maniera apprezzabile Controparte_1
nell'economia del rapporto, visto che si tratta del mancato completamento di opere che, rispetto al valore complessivo del subappalto, hanno un valore marginale. D'altro canto, tale inadempimento ha comportato un mero disagio alla non apprezzabile economicamente, visto che ciò non le ha impedito di completare i Parte_1
lavori e di aggiudicarsi anche il lotto successivo.” Ciò è confermato dal teste . Testimone_1
Ed invero, la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., può essere pronunciata soltanto in caso di inadempimento di non scarsa importanza. Con riguardo alla valutazione circa l'importanza dell'inadempimento, la giurisprudenza di legittimità afferma che "In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità" (ex multis, Cass. n. 22346/2014; più di recente, Cass. n. 8220/2021, in tema di responsabilità medico-chirurgica, nonché Cass. n. 20874/2021, in tema di appalto pubblico).". (Cass. civ. Sez. III Sent., 04/03/2022, n. 7187)
La corte sul punto si riporta alla precisa, esaustiva e corretta motivazione del primo giudice:
“Parte attrice ha individuato l'inadempimento di nella mancata esecuzione dei lavori di Controparte_1
cui alle fatture nn. 23 e 30 del 2013, nonché di quelli di cui alle fatture nn. 13 e 14 del 2013 e nn. 8, 9 e
6 10 del 2014 e nel mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori (terminati in 257 giorni anziché in
95 giorni).
Le fatture n. 13 e 14 del 2013 sono state emesse dalla e, quindi, non possono essere Parte_2
prese in esame ai fini della valutazione della domanda attorea.
Per quanto riguarda i lavori oggetto delle altre fatture (23 e 30 del 2013, 8, 9 e 10 del 2014), deve rilevarsi come, dall'istruttoria svolta, sia emerso che alcuni lavori sono stati parzialmente eseguiti dalla CP_1
visto che la restante parte è stata eseguita direttamente da oppure è rimasta incompiuta.
[...] Parte_1
In particolare, nonostante varie fatture emesse da contengano delle descrizioni generiche Controparte_1
ed imprecise che non consentono di imputare i singoli pagamenti a specifiche lavorazioni, dall'istruttoria svolta
è emerso quanto segue.
I lavori di cui alla fattura n. 30 del 2013 (che contiene la seguente descrizione: “fattura per acconto a saldo fornitura di bitume per totale tappetino presso Vs Cant. Quartiere San Lorenzo 1° stralcio Viale Abbadessa nel Comune di RA Fontana”) risultano essere stati eseguiti da . Difatti, la ditta Mello, CP_1
con nota 02.08.2013, ha accettato la cessione del credito portato da tale fattura che ha effettuato CP_1
in favore del Banco di Napoli, dichiarando di “confermare la sussistenza di detto credito” (cfr. alleg. 6 fascicolo di parte ); inoltre, la stessa nella nota del 13.02.2014 inviata a Banco di Napoli SpA CP_1 Parte_1
ha dedotto che i lavori di asfalto della sede stradale di Viale Abbadessa non erano stati ancora conclusi e avrebbero dovuto esserlo entro il 28.02.2014 (così riconoscendo che erano stati quantomeno iniziati). Nel verbale di sopralluogo dell'11.03.2014 si legge: “lungo Viale Abbadessa manca la resinatura della pista ciclabile e la nuova pavimentazione in asfalto della carreggiata stradale”. In sostanza, da tali documenti si evince che tali lavori sono stati iniziati ed, evidentemente, in gran parte eseguiti (quantomeno con riferimento alla posa in opera del tappetino), ma non è ben chiaro fino a che punto. Riescono a fornire maggiori elementi le prove testimoniali espletate. Difatti, la teste ing. direttore tecnico di cantiere, escussa Testimone_2
all'udienza del 21.10.2016, ha dichiarato: “posso dire che le pavimentazioni stradali erano state già ultimate nell'anno 2013 dalla Non posso dire chi ha eseguito la resinatura delle piste ciclabili lungo Controparte_1
Viale Abbadessa, ma posso dire, avendo avuto rapporti principalmente con la di avere Controparte_1
fatto dei campioni per la scelta cromatica”. Ugualmente, il teste direttore tecnico di Controparte_3
ha dichiarato: “in merito alla resinatura della pista ciclabile, lungo Viale Abbadessa, Controparte_1
posso dire che la ha provveduto alla fornitura e posa in opera del tappetino relativo alla Controparte_1
realizzazione della pista ciclabile, ma non so dire chi ha eseguito la resinatura della stessa”. Anche i dipendenti
7 della escusso all'udienza del 03.03.2017, e escusso all'udienza Parte_3 Testimone_3
del 09.06.2017) hanno parlato solo della resinatura della pista ciclabile (che sarebbe stata effettuata da dipendenti della , nulla riferendo sulla fornitura e posa in opera del tappetino. Il teste Parte_1 Tes_4
escusso all'udienza del 28.09.2018, ha riferito di avere provveduto alla posa in opera del materiale
[...]
bituminoso per conto di In sostanza, deve ritenersi provato che la Controparte_1 Controparte_1
ha eseguito il manto stradale, anche della pista ciclabile, ma non ha invece provveduto alla resinatura della pista ciclabile”.
E' evidente che la ha effettuato quasi tutti i lavori commissionati e che non Controparte_1
vi sono i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto.
C. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta “Omessa pronuncia. Violazione dell'art.112 cpc. Carenza e contraddittorietà di motivazione sub pag. 3 e pag. 4, avuto riguardo alle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda attorea. Il Tribunale doveva accogliere la domanda attorea di restituzione della somma pagata relativamente alla fattura n.23/2013, perché la non Controparte_1
ha eseguito le opere dedotte in fattura”.
Il motivo è infondato.
Correttamente il primo giudice ha sottolineato: “La fattura n. 23/2013 contiene una descrizione generica (“fattura per acconto a saldo per il 70% delle migliorie come da vostra offerta a base di gara RA
Fontana 1° stralcio”) ed è stata pagata. La genericità della descrizione impedisce di individuare le singole lavorazioni a cui la stessa si riferisce e, quindi, di verificare se tali lavorazioni siano state eseguite, in tutto o in parte. Il fatto che sia stata pagata e sia stata contestata solo successivamente induce a dubitare della fondatezza della domanda attorea di restituzione.”
Detta fattura si riferisce, per quanto sottolineato dalle parti, ai lavori per “la recinzione del campo di calcetto, pulizia e trasporto del materiale depositato all'esterno di detto campetto, la bonifica del terreno perimetrale al campetto, sradicamento degli oleandri lungo viale Abbadessa e ripiantamento degli stessi all'interno dell'area perimetrale del campetto e, da ultimo, svellimento di alberi sempre lungo viale Abbadessa”
La teste ing. direttore del cantiere per la realizzazione dell'opera (art.6 contratto di Tes_2
subappalto del 25.6.2012) nominata dall'impresa , ha confermato che le dette opere sono Pt_1
state effettuate dalla . Ha poi precisato “nulla posso riferire sulla fornitura della Controparte_1
rete metallica di recinzione del campo di calcetto, così come nulla posso riferire sulle forniture del manto sintetico ed attrezzature sportive del predetto campo …”. Ma la genericità della descrizione dei lavori oggetto
8 della fattura non consente di individuare né i lavori commissionati, né tantomeno quelli realmente effettuati, come rilevato dal primo giudice.
Va sottolineata anche la testimonianza del sig. , il quale afferma di aver lavorato per la Tes_5
, di essere stato pagato da quest'ultima proprio per le opere relative al campo di calcetto Pt_1
e conferma la posizione n. 4 (“vero che ogni mattina si recava presso il suddetto cantiere e, seguendo le direttive del sig. e dell'ing. ha eseguito, unitamente ad operai della ditta Controparte_3 Testimone_2
seguenti opere “recinzione campo di calcetto, pulizia e trasporto del materiale Controparte_5
depositato all'esterno di detto campetto, la bonifica del terreno perimetrale al campetto, sradicamento degli oleandri lungo viale Abbadessa e rimpiantamento degli stessi all'interno dell'area perimetrale del campetto e svellimeto di alberi sempre lungo viale abbadessa”) e precisa che lavorava con gli operai di CP_1
e che il suo salario veniva detratto dagli importi che la ditta percepiva Controparte_1
dalla società per il pagamento dei lavori eseguiti ed innanzi elencati. Pt_1
D. Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta “Errore di fatto e di diritto in ordine al mancato accoglimento della domanda attorea di condanna al risarcimento dei danni come quantificata dalla clausola penale. Carenza e contraddittorietà di motivazione sub pag. 5 e pag.
6. Errata valutazione delle prove.”
Il motivo è infondato.
La corte concorda con la decisione del primo giudice: “Va anche rigettata la domanda della Pt_1
[.. di condanna della al pagamento dell'importo di € 81.000,00 (o della somma Controparte_1
maggiore o minore da accertare) a titolo di penale. L'art. 10 del contratto di subappalto prevedeva una penalità
“per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, imputabile all'impresa subappaltatrice, nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito nel contratto o al nuovo maggiore termine eventualmente concordato tra le parti” di € 500,00. Il termine dei lavori era previsto in 95 giorni dalla consegna dei lavori, avvenuta il
16.07.2017. Orbene, è risultato provato che tutti i lavori hanno subito uno slittamento iniziale (e di ciò vi è attestazione nella determina n. 784/2014 in cui si dà atto dell'avvenuta concessione di una proroga dei lavori in data 15.10.2012 fino al 05.12.2012) e due successive sospensioni. D'altro canto, la stessa (nella Parte_1
suddetta nota del 13.02.2014 inviata al Banco di Napoli SpA) ha ammesso che i ritardi della CP_1
sono stati determinati da condizioni climatiche avverse e dalle sospensioni dei lavori disposte dalla Direzione
Lavori.”
9 E invero, sono documentate le sospensioni dei lavori disposte per motivi contingenti legati all'approvazione della variante per la riqualificazione di intraprese opere di riqualificazione del quartiere San Lorenzo-Viale Abbadessa e a eventi atmosferici.
Inoltre, la corte rileva che quando, nel corso dell'appalto, sopravvengono varianti, “perchè la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Cass. n. 9152/2019). E sul punto specifico alcuna prova è stata fornita dalla . Anzi, il fatto che la non abbia subito alcun danno per il lamentato Pt_1 Parte_1
ritardo, è confermato dal teste, sig. (figlio del legale rappresentante della Testimone_1
società appellante, nonché direttore tecnico aziendale della stessa) che ha dichiarato la stessa si è aggiudicata anche i lavori del secondo lotto per la “Riqualificazione del quartiere San
Lorenzo” sempre in RA (“nessuna penale è mai stata pagata dalla che anzi, come già Pt_1
detto, si è aggiudicata anche il secondo lotto” ); egli lamenta solo di aver dovuto tenere “fermo” il cantiere “perché non si potevano fare ulteriori lavori data la mancanza dei lavori precedenti affidati alla
” mancavano i lavori”, ma non vi è prova del danno subito e le richieste fatte per la CP_1
prima volta in sede di appello non possono essere accolte.
E. A questo punto per rigore logico, la corte esamina l'appello incidentale svolto dalla
Controparte_1
Con l'appello incidentale, la chiede il riconoscimento degli importi Controparte_1
negati sulle fatture 8, 9 e 10 del 2014. Precisa che “La dott.ssa come già Persona_1
evidenziato, ha ritenuto di dover ridurre equitativamente gli importi delle stesse, pensando, erroneamente, che non vi è stata prova del completamento dei lavori da parte della Si legge in sentenza, Controparte_1
“Ritiene, quindi, il Tribunale di determinare l'importo ancora dovuto dalla in €.31.000,00 (€. Parte_1
20.000,00 per i lavori di cui alla fattura n.8 del 2014; €. 6.000,00 per i lavori di cui alla fattura n.9 del
2014; €. 5.000,00 per i lavori di cui alla fattura n. 10 del 2014)”. Pertanto l'importo richiesto di €.
27.698,60 è stato ridotto ad euro 20.000,00. Lo spiegato appello incidentale è volto ad ottenere il negato importo di €. 7.698,60. La fattura nr. 9 di €. 10.756,00 è stata ridotta ad €. 6.000,00, pertanto, lo spiegato appello incidentale è volto ad ottenere il negato importo di €. 4.756,00. La fattura nr. 10 di €.
6.832,00 è stata ridotta ad €. 5.000,00, pertanto, lo spiegato appello incidentale è volto ad ottenere il negato importo di €. 1.832,00.”.
10 La corte ritiene fondato l'appello incidentale.
Il primo giudice ha considerato che ha eseguito i lavori e che solo alcune Controparte_6
lavorazioni marginali e forse non ricomprese nel subappalto (vedasi per esempio la resinatura della pista ciclabile) sono rimaste incompiute e pertanto ha operato una riduzione degli importi delle fatture.
Sul punto, è dirimente la prova offerta dalla ing. responsabile della Testimone_2
conduzione del cantiere per conto della subappaltante, che ascoltata come teste sui seguenti capitoli di prova “vero che sono stati eseguiti i lavori di cui alla fattura nr. 8 della ditta Controparte_1
relativi a lavori di scavo, fornitura e posa in opera di tubi e caditorie in ghisa per la raccolta di acque
[...]
meteoriche e rinterri con materiale stabilizzato”; 5) “vero che sono state eseguite le opere di fornitura e posa in opera di alberi (fattura nr. 9) e lavori di svellimento di alberi di pino nella scuola elementare Viale Abbadessa
e lungo il corso di viale Abbadessa (fattura nr. 10)”, ha confermato l'esecuzione delle opere.
Precisando, con riferimento alla fattura n. 9 “non ricordo chi ha eseguito le opere di fornitura e posa in opera di alberi”.
Tutte le altre prove testimoniali a mezzo degli operai sono generiche e contraddittorie e non consentono di raggiungere alcuna prova certa.
La corte, pertanto, esaminate le fatture in esame, alla luce delle prove testimoniali fornite, ritiene che i lavori di cui alla fattura n.8 “scavi,fornitura e posa in opera di tubi e caditoie in ghisa per la raccolta di acque meteoriche e rinterri con materiale stabilizzato…” dell'importo di € 27.698,60 e quelli di cui alla fattura 10 per lavori di svellimento alberi di pino nella scuola elementare viale
Abbadessa e lungo il corso viale Abbadessa dell'importo di € 6.832,00 siano stati eseguiti.
Mentre i lavori di cui alla fattura 9 “fornitura punica granatum e scavo e posa in opera” risultano solo parzialmente eseguiti, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
In riforma dell'impugnata sentenza, determina che l'ulteriore importo ancora dovuto dalla alla è di € 7.698,60 a saldo della fattura n. 8 e di € 1.832,00 a saldo Pt_1 Controparte_1
della fattura n. 10.
Inoltre, in riferimento alla fattura n. 30 del 2013, la corte concorda con la decisione del primo giudice: “deve rilevarsi come i lavori indicati nella stessa siano stati eseguiti, essendo rimasta non svolta la resinatura della pista ciclabile (che, però, è lavorazione non contemplata in tale fattura). Peraltro, il fatto stesso
11 che la creditrice abbia ceduto il credito di cui alla fattura alla Banca (e che la debitrice, come sopra detto, abbia riconosciuto di avere tale debito) fa ritenere assolutamente provato che l'importo sia dovuto.”
E sul punto, l'ing. ha dichiarato: “vero che sono state eseguite le opere di realizzazione della Tes_2
pista ciclabile, asfalto lungo le palazzine di proprietà dello site sul viale Abbadessa confinante con CP_7
marciapiede realizzato sempre dalla oltre al ripristino, lungo tutto il marciapiedi Controparte_1
innanzi detto, per circa tre metri, del manto stradale di cui alla fattura nr. 30” e ha aggiunto “Vera è la circostanza di cui al n. 6 della cennata memoria (realizzazione della pista ciclabile). Ricordo le operazioni di collaudo in corso d'opera degli asfalti durante le quali ero personalmente presente unitamente all'arch.
. “non posso dire chi ha eseguito la resinatura della pista ciclabile lungo viale Abbadessa ….” Testimone_1
Comunque, allo stato, la corte conferma sul punto la decisione del primo giudice che dichiara
“non può, invece, pronunciarsi sentenza di condanna al pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 30 del
2013, non essendo stata fornita prova da di aver dovuto rimborsare la somma al Banco di Napoli, CP_1
che l'ha anticipato/corrisposto in virtù della cessione di credito”.
Invero, pur avendo la precisato in comparsa conclusionale (pag. 18) che “Nel 2020 CP_1
era ancora pendente la procedura esecutiva innanzi indicata;
quest'ultima ha avuto una conclusione soltanto il
27 aprile del 2022 con il provvedimento di estinzione che oggi si deposita”, il provvedimento non risulta depositato agli atti del giudizio.
F. Per quanto argomentato si considerano assorbiti il quarto e il quinto motivi di appello svolti dalla (Con il quarto motivo di appello, l'appellante lamenta il “Erroneità della sentenza Parte_1
nella parte in cui accoglie la domanda riconvenzionale. Errata valutazione delle prove e mancata applicazione del principio di cui all'art.2697 cod. civ.. Contraddittorietà della sentenza nella parte in cui – pur evidenziando una carenza probatoria – accoglie la domanda riconvenzionale. Errato ricorso alla valutazione equitativa.”
Precisa che “La convenuta aveva spiegato domanda riconvenzionale in relazione alla fattura n.30 del
2.08.2013, nonché in relazione alle fatture n.8/2014, n.9/2014 e n.10/2014. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda della ossia solo in relazione alle ultime tre fatture, disattendendo Controparte_1
la pretesa in relazione alla fattura n.30/2013 …. ” ; Con il quinto motivo di appello, l'appellante si duole che il “Il Tribunale avrebbe dovuto accogliere, quanto meno in parte, le domande formulate da parte attrice e avrebbe dovuto rigettare in toto le avverse domande riconvenzionali.”).
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, l'appello deve essere rigettato e l'appello incidentale accolto per quanto di ragione.
12 Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in base al principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento da parte dell'appellante principale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, sezione prima civile, pronunziando sugli appelli, principale e incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 500/2021 del 16.2.2021, pubblicata il 22.02.2021, rigetta l'appello e accoglie parzialmente l'appello incidentale svolto da CP_1
e per l'effetto condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato dell'ulteriore
[...]
importo di € 9.530,60 come specificato in motivazione oltre interessi al saggio legale da aprile
2014 al saldo;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese processuali di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% rimborso spese forfettario.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento da parte dell'appellante principale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 14.2.2025
Il giudice ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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