Articolo 6 ter della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 6 bisArticolo 6 quater
Versione
11 luglio 1990
Art. 6-ter. (((Servizio centrale antidroga) )) (( 1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, gia' istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 1› aprile 1981, n. 121.
2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC)-Interpol nonche' con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.
3. Il Servizio cura, altresi' i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attivita' di polizia antidroga.
4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga e' equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza. ))
Entrata in vigore il 11 luglio 1990