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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 4359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4359 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
OS AC, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 15280/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Concetta Parte_1
Graziuso, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, in persona dell'omonima titolare Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.12.2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato
CP_ alle dipendenze della resistente dal 01.12.2003 al 17.04.2023, inquadrato solo a decorrere dal 01.10.2012 con contratto part-time nel livello 5 del CCNL Terziario Confcommercio, ha dedotto quanto segue:
- Di aver svolto per tutto il periodo mansioni riconducibili al livello 4 del medesimo CCNL;
- Di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle 07:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:30, escluso il giovedì, giorno in cui ha lavorato dalle 07:30 alle 14:30;
- Di aver ricevuto una retribuzione non proporzionata al lavoro svolto;
- Di non aver mai percepito il TFR alla cessazione del rapporto.
1 Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare che tra il sig. Parte_1
e la salumeria , in persona del legale rapp.te pro tempore, è intercorso un CP_2
rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto, dall'01.12.2003 al 17.04.2023, svolto full-time, secondo le modalità e nei termini di cui in narrativa, nel corso delle ore e dei giorni effettivamente lavorati dall'istante, con diritto a un inquadramento in livello 4 anziché
5; b. accertare che il ricorrente percepiva una retribuzione inferiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata secondo le mansioni realmente svolte, tali da determinare un inquadramento in livello 4 anziché 5; c. accertare il mancato versamento del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto lavorativo in questione nonché mancato pagamento degli straordinari e ANF;
d. per l'effetto, condannare la , in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t, al pagamento della somma di euro 9.808,24 a titolo tfr lavoro part-time; ovvero di euro 181.618,40, di cui euro 51.074,00, per somme non corrisposte per lavoro full-time, euro 17.654,40, a titolo di tfr su lavoro full-time, euro 112.890,00, per ore di straordinario non corrisposte;
ovvero di euro 193.714,40, per l'errato inquadramento nel livello 5 anziché 4, di cui euro 55.153,00, a titolo di retribuzione non percepita, euro
21.154,40, a titolo di tfr maturato sulla retribuzione non percepita, euro 117.407,00, per ore di straordinario non corrisposte”.
Il tutto con vittoria delle spese di lite e attribuzione.
La ditta resistente è rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso.
Esperita l'istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 06.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum del giudizio ha ad oggetto l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e di lavoro a tempo pieno e oltre l'orario ordinario, nonché il mancato pagamento degli ANF e del TFR, con conseguente condanna della ditta datrice alle conseguenti differenze retributive.
In via preliminare, deve rilevarsi come dalla documentazione in atti emerga l'inquadramento formale del ricorrente alle dipendenze della già a decorrere dal 2003, Controparte_1
seppur con soluzione di continuità (cfr. estratto contributivo in atti).
2 Deve rilevarsi, altresì, che alla luce delle allegazioni e dei conteggi allegati al ricorso, la domanda è limitata alle differenze maturate nel periodo dal 01.01.2013 al 14.04.2023.
Ciò posto, per quanto concerne lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al livello 4 del CCNL di categoria, anziché al livello 5 di inquadramento formale, si rileva quanto segue.
In via preliminare si osserva che la giurisprudenza ormai stratificata ha più volte precisato che
è sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (cfr. ex plurimis Cass. nr.
18418/2013).
Ai fini dell'accertamento in esame, occorre che il giudice compia il seguente percorso logico- giuridico:
- accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
- individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
- raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado pretesa e quella provata in giudizio, con riguardo alle mansioni effettivamente svolte.
Occorre insomma accertare quali sono state le mansioni in concreto svolte sulla scorta delle emergenze processuali ed in esito valutare la riconduzione delle stesse alla declaratoria di cui al livello del CCNL dedotto dall'attore.
Ebbene, nel caso di specie tale operazione risulta preclusa, non avendo il ricorrente trascritto nel corpo del ricorso le declaratorie relative ai livelli da porre a raffronto, né descritto le differenze tra le mansioni riconducibili al livello di inquadramento formale e quelle riconducibili al livello rivendicato.
Non risulta, pertanto, possibile verificare i tratti distintivi tra i due livelli, onde stabilire a quale dei due vadano ricondotte le mansioni espletate.
Del resto, nel giudizio per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle formalmente assegnate, come precisato, grava sul lavoratore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento.
Tale onere consta anche nella individuazione e descrizione puntuale in giudizio della declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il riconoscimento.
3 In difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati.
Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (copia del CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi (cfr. Tribunale di Reggio Calabria, sez. lav., 28/11/2018, n. 1657).
Per tali ragioni non sono stati ammessi all'istruttoria orale i capi formulati sul punto. La domanda deve, pertanto, essere rigettata in parte qua.
Ne discende che nulla è dovuto a titolo di differenze sul TFR e sugli altri emolumenti retributivi chieste in quanto derivanti dal rivendicato superiore inquadramento.
Va, a questo punto, esaminata la domanda avente a oggetto lo svolgimento della prestazione lavorativa a tempo pieno e oltre l'orario ordinario.
Nello specifico, parte ricorrente, inquadrato con contratto part – time al 60%, deduce di aver lavorato per un totale di 62 ore settimanale, suddivise così come indicato nella premessa in fatto.
È noto che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui non vi sia sul punto contestazione.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n.
4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
Con specifico riferimento al lavoro straordinario, va ribadito il principio – applicabile anche al lavoro supplementare - che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso connesso allo svolgimento della prestazione oltre l'orario contrattuale, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o
4 contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all' art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n.
3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Tanto premesso, vanno esaminate le risultanze probatorie in atti.
Nel giudizio è stata escussa, all'udienza del 21.01.2025, una sola teste, la Testimone_1
quale, premesso di essere la moglie del ricorrente e di non aver mai avuto giudizi nei confronti della resistente, ha dichiarato: “ho lavorato per la salumeria per circa 5 Controparte_3
anni dal 2007 al 2012, io facevo un po' tutto, da banconista a cassiera, a scaffalista e caricavo anche merce;
io lavoravo dalle 7.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00, perché erano gli orari di apertura del negozio;
preciso che facevo tutti e due i turni il lunedì e il martedì, mentre dal mercoledì al sabato facevo mezza giornata, solo la mattina;
io sono stata assunta dal marito della sig.ra , , era lui che decideva tutto e Controparte_1 Persona_1 mi pagava anche;
la sig.ra veniva in negozio solo il sabato mattina perché c'era più CP_1
affluenza e solo per un paio di ore;
il sig. la mattina arrivava più tardi di noi, verso Per_1 le 9.00; anche il pomeriggio arrivava sempre dopo, non era mai presente all'apertura, apriva sempre mio marito;
poi o si tratteneva in negozio oppure se aveva da Parte_1 Per_1
fare andava via;
quando io sono arrivata mio marito già lavorava in salumeria, anzi io l'ho conosciuto nel 2000 che già lavorava lì, mentre io lavoravo presso un loro fornitore di cui non ricordo il nome perché è deceduto;
era un fornitore di latte e derivati;
io ho conosciuto mio marito proprio in salumeria, in occasione di lavoro, io ero andata in salumeria per conto del fornitore;
non so precisamente quando mio marito abbia iniziato a lavorare in salumeria, so solo che ci lavorava da tempo ed ha smesso nell'aprile 2023; mio marito […] faceva gli orari detti prima, dal lunedì al venerdì, escluso il giovedì che faceva solo la mattina perché il pomeriggio il negozio chiudeva e il sabato che faceva orario continuato;
gli altri giorni faceva sia mattina che pomeriggio;
anche mio marito riceveva gli ordini sempre da Per_1 in negozio, a parte me e mio marito, c'era anche un altro dipendente, di preciso si sono alternati e, quando lei è andata via, ; dopo che io sono Per_2 CP_4 Persona_3
andata via mio marito ha continuato a lavorare, è rimasto fino al 2020 Persona_3
5 se non erro e poi qualche ragazzo giovane che però non ho mai conosciuto di persona;
[…] preciso che io sono stata inquadrata solo nel maggio 2012, quando ero incinta, poi sono andata in maternità a rischio a giugno e quando è finito il periodo di maternità mi ha licenziata;
mio marito mi ricordo che è stato inquadrato quando dovevamo comprare casa, intorno al 2005-2006 se ricordo bene, perché io all'epoca avevo partita iva e senza stipendio non potevamo accedere al mutuo;
poi mio marito non è rimasto inquadrato per tutto il tempo, il datore lo inquadrava e licenziava in base ai sussidi statali e alle agevolazioni;
mio marito ha smesso di lavorare perché era arrivato a non farcela più, i rapporti si erano incrinati,
l'ha adibito al magazzino dandogli mansioni inferiori rispetto a quelle di banconista Per_1
che aveva fatto per tanti anni, quindi mio marito ha deciso di andare via;
io dopo il parto non ho più lavorato, ma sono tornata in salumeria per dare una mano a mio marito durante le vacanze estive, perché in quel periodo la titolare e il marito andavano in vacanza con la famiglia e lasciavano mio marito a gestire tutto, quindi io andavo per aiutarlo ma non venivo pagata;
mio marito aveva due settimane di ferie all'anno ad agosto, il negozio non chiudeva ma si divideva il mese con;
io ho continuato a recarmi in salumeria dopo il Persona_1
parto, nei primi anni di età dei miei figli andavo più spesso perché ancora mia mamma viveva
a Casoria, ed ero più libera di muovermi, quindi più o meno potevo passare in salumeria un paio di volte alla settimana, poi man mano ci sono andata sempre con meno frequenza;
io venivo pagata in contanti, anche mio marito, solo in un paio di occasioni, servendo una tracciabilità dello stipendio per un finanziamento, mio marito è stato pagato con bonifico;
quando mio marito è andato via aveva avuto la paga settimanale, ma non ha mai avuto la liquidazione”.
Non può non tenersi conto del rapporto di parentela esistente la teste e il ricorrente: tale circostanza, seppur non comportando l'incapacità a deporre ai sensi del rinnovato art. 246
c.p.c., deve, infatti, essere valorizzata ad avviso della scrivente ai fini del giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti
(Cassazione civile, sez. II, n. 167 del 2018; cfr. in senso conforme Cass. Civ. Sez. Lav. n.
11034 del 2006; Cass. civ. Sez. II, n. 9353 del 08/06/2012; Cass. civ. Sez. II, n. 5079 del
30/05/1990).
In particolare, è onere del giudicante fare riferimento a elementi soggettivi ed oggettivi
(l'intrinseca congruenza delle dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti), al fine di poter compiutamente esporre le ragioni
6 che lo hanno indotto ad attribuire o meno credibilità ai testi (cfr. in tal senso Corte di
Cassazione, Sez. lavoro, Ord. n. 1547 del 2015).
Nel caso di specie, va valorizzata la specificità e coerenza delle dichiarazioni rese dalla teste escussa, la quale ha riferito fatti dettagliati e precisi, contestualizzando in modo particolareggiato le circostanze narrate.
La stessa, inoltre, lungi dal rilasciare dichiarazioni compiacenti, ha dichiarato di non poter individuare il momento di esordio del rapporto lavorativo del ricorrente, restando sul punto generica e potendo, pertanto, riferire solo dall'anno 2007 in poi.
Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie gli elementi probatori raccolti siano sufficienti a riconoscere lo svolgimento della prestazione per un totale di 59 ore settimanali nel periodo dal
01.01.2007 al 17.04.2023.
Quanto al periodo precedente, lo svolgimento del rapporto emerge dall'estratto contributivo versato in atti, a decorrere dal 01.12.2003.
Al ricorrente spettano, pertanto, le differenze retributive ordinarie maturate per lo svolgimento della prestazione a tempo pieno per tutto il periodo, nonché le differenze dovute a titolo di straordinario solo per il periodo provato, ossia dal 01.01.2007. Gli spettano, inoltre, le differenze sul TFR.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di ANF attesa l'assoluta assenza nel ricorso introduttivo di allegazioni idonee a fondare il diritto alla percezione di tale emolumento, e non potendo tali carenze assertive essere colmate dalla documentazione in atti, tra l'altro scarna e parziale.
Circa il quantum, lo stesso - determinato tenuto conto, per il percepito, dell'importo indicato come tale nei conteggi, pari a € 150.090,00, mentre, per il dovuto, delle retribuzioni minime tabellari previste dal CCNL applicato e, per lo straordinario, della maggiorazione del 10% sulla base del combinato disposto dell'art. 2108 c.c., dell'art. 5 d.lgs. 66/2003 e dell'art. 5
R.D. 692/1923, atteso che non vi sono sufficienti allegazioni in ricorso circa le modalità di determinazione e calcolo del compenso per lavoro straordinario, non essendo stata richiamata la previsione collettiva della relativa maggiorazione – deve essere contenuto nei limiti della somma oggetto di domanda, pari a € 181.618,40, di cui € 12.289,03 a titolo di TFR, non potendo questo Tribunale pronunciarsi per un importo maggiore di quello richiesto.
Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito – coincidente per il
TFR con la data di cessazione del rapporto - fino al saldo.
7 CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della resistente, nei limiti del parziale accoglimento della domanda e del quantum oggetto di accoglimento, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa OS AC, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la ditta , in Controparte_1
persona della titolare, al pagamento nei confronti del ricorrente della somma complessiva di € 181.618,40, di cui € 12.289,03 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
b) Condanna la ditta al pagamento nei confronti del ricorrente delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 6.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa OS AC
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
OS AC, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 15280/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Concetta Parte_1
Graziuso, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, in persona dell'omonima titolare Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.12.2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato
CP_ alle dipendenze della resistente dal 01.12.2003 al 17.04.2023, inquadrato solo a decorrere dal 01.10.2012 con contratto part-time nel livello 5 del CCNL Terziario Confcommercio, ha dedotto quanto segue:
- Di aver svolto per tutto il periodo mansioni riconducibili al livello 4 del medesimo CCNL;
- Di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle 07:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:30, escluso il giovedì, giorno in cui ha lavorato dalle 07:30 alle 14:30;
- Di aver ricevuto una retribuzione non proporzionata al lavoro svolto;
- Di non aver mai percepito il TFR alla cessazione del rapporto.
1 Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare che tra il sig. Parte_1
e la salumeria , in persona del legale rapp.te pro tempore, è intercorso un CP_2
rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto, dall'01.12.2003 al 17.04.2023, svolto full-time, secondo le modalità e nei termini di cui in narrativa, nel corso delle ore e dei giorni effettivamente lavorati dall'istante, con diritto a un inquadramento in livello 4 anziché
5; b. accertare che il ricorrente percepiva una retribuzione inferiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata secondo le mansioni realmente svolte, tali da determinare un inquadramento in livello 4 anziché 5; c. accertare il mancato versamento del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto lavorativo in questione nonché mancato pagamento degli straordinari e ANF;
d. per l'effetto, condannare la , in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t, al pagamento della somma di euro 9.808,24 a titolo tfr lavoro part-time; ovvero di euro 181.618,40, di cui euro 51.074,00, per somme non corrisposte per lavoro full-time, euro 17.654,40, a titolo di tfr su lavoro full-time, euro 112.890,00, per ore di straordinario non corrisposte;
ovvero di euro 193.714,40, per l'errato inquadramento nel livello 5 anziché 4, di cui euro 55.153,00, a titolo di retribuzione non percepita, euro
21.154,40, a titolo di tfr maturato sulla retribuzione non percepita, euro 117.407,00, per ore di straordinario non corrisposte”.
Il tutto con vittoria delle spese di lite e attribuzione.
La ditta resistente è rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso.
Esperita l'istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 06.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum del giudizio ha ad oggetto l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e di lavoro a tempo pieno e oltre l'orario ordinario, nonché il mancato pagamento degli ANF e del TFR, con conseguente condanna della ditta datrice alle conseguenti differenze retributive.
In via preliminare, deve rilevarsi come dalla documentazione in atti emerga l'inquadramento formale del ricorrente alle dipendenze della già a decorrere dal 2003, Controparte_1
seppur con soluzione di continuità (cfr. estratto contributivo in atti).
2 Deve rilevarsi, altresì, che alla luce delle allegazioni e dei conteggi allegati al ricorso, la domanda è limitata alle differenze maturate nel periodo dal 01.01.2013 al 14.04.2023.
Ciò posto, per quanto concerne lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al livello 4 del CCNL di categoria, anziché al livello 5 di inquadramento formale, si rileva quanto segue.
In via preliminare si osserva che la giurisprudenza ormai stratificata ha più volte precisato che
è sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (cfr. ex plurimis Cass. nr.
18418/2013).
Ai fini dell'accertamento in esame, occorre che il giudice compia il seguente percorso logico- giuridico:
- accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
- individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
- raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado pretesa e quella provata in giudizio, con riguardo alle mansioni effettivamente svolte.
Occorre insomma accertare quali sono state le mansioni in concreto svolte sulla scorta delle emergenze processuali ed in esito valutare la riconduzione delle stesse alla declaratoria di cui al livello del CCNL dedotto dall'attore.
Ebbene, nel caso di specie tale operazione risulta preclusa, non avendo il ricorrente trascritto nel corpo del ricorso le declaratorie relative ai livelli da porre a raffronto, né descritto le differenze tra le mansioni riconducibili al livello di inquadramento formale e quelle riconducibili al livello rivendicato.
Non risulta, pertanto, possibile verificare i tratti distintivi tra i due livelli, onde stabilire a quale dei due vadano ricondotte le mansioni espletate.
Del resto, nel giudizio per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle formalmente assegnate, come precisato, grava sul lavoratore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento.
Tale onere consta anche nella individuazione e descrizione puntuale in giudizio della declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il riconoscimento.
3 In difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati.
Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (copia del CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi (cfr. Tribunale di Reggio Calabria, sez. lav., 28/11/2018, n. 1657).
Per tali ragioni non sono stati ammessi all'istruttoria orale i capi formulati sul punto. La domanda deve, pertanto, essere rigettata in parte qua.
Ne discende che nulla è dovuto a titolo di differenze sul TFR e sugli altri emolumenti retributivi chieste in quanto derivanti dal rivendicato superiore inquadramento.
Va, a questo punto, esaminata la domanda avente a oggetto lo svolgimento della prestazione lavorativa a tempo pieno e oltre l'orario ordinario.
Nello specifico, parte ricorrente, inquadrato con contratto part – time al 60%, deduce di aver lavorato per un totale di 62 ore settimanale, suddivise così come indicato nella premessa in fatto.
È noto che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui non vi sia sul punto contestazione.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n.
4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
Con specifico riferimento al lavoro straordinario, va ribadito il principio – applicabile anche al lavoro supplementare - che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso connesso allo svolgimento della prestazione oltre l'orario contrattuale, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o
4 contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all' art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n.
3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Tanto premesso, vanno esaminate le risultanze probatorie in atti.
Nel giudizio è stata escussa, all'udienza del 21.01.2025, una sola teste, la Testimone_1
quale, premesso di essere la moglie del ricorrente e di non aver mai avuto giudizi nei confronti della resistente, ha dichiarato: “ho lavorato per la salumeria per circa 5 Controparte_3
anni dal 2007 al 2012, io facevo un po' tutto, da banconista a cassiera, a scaffalista e caricavo anche merce;
io lavoravo dalle 7.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00, perché erano gli orari di apertura del negozio;
preciso che facevo tutti e due i turni il lunedì e il martedì, mentre dal mercoledì al sabato facevo mezza giornata, solo la mattina;
io sono stata assunta dal marito della sig.ra , , era lui che decideva tutto e Controparte_1 Persona_1 mi pagava anche;
la sig.ra veniva in negozio solo il sabato mattina perché c'era più CP_1
affluenza e solo per un paio di ore;
il sig. la mattina arrivava più tardi di noi, verso Per_1 le 9.00; anche il pomeriggio arrivava sempre dopo, non era mai presente all'apertura, apriva sempre mio marito;
poi o si tratteneva in negozio oppure se aveva da Parte_1 Per_1
fare andava via;
quando io sono arrivata mio marito già lavorava in salumeria, anzi io l'ho conosciuto nel 2000 che già lavorava lì, mentre io lavoravo presso un loro fornitore di cui non ricordo il nome perché è deceduto;
era un fornitore di latte e derivati;
io ho conosciuto mio marito proprio in salumeria, in occasione di lavoro, io ero andata in salumeria per conto del fornitore;
non so precisamente quando mio marito abbia iniziato a lavorare in salumeria, so solo che ci lavorava da tempo ed ha smesso nell'aprile 2023; mio marito […] faceva gli orari detti prima, dal lunedì al venerdì, escluso il giovedì che faceva solo la mattina perché il pomeriggio il negozio chiudeva e il sabato che faceva orario continuato;
gli altri giorni faceva sia mattina che pomeriggio;
anche mio marito riceveva gli ordini sempre da Per_1 in negozio, a parte me e mio marito, c'era anche un altro dipendente, di preciso si sono alternati e, quando lei è andata via, ; dopo che io sono Per_2 CP_4 Persona_3
andata via mio marito ha continuato a lavorare, è rimasto fino al 2020 Persona_3
5 se non erro e poi qualche ragazzo giovane che però non ho mai conosciuto di persona;
[…] preciso che io sono stata inquadrata solo nel maggio 2012, quando ero incinta, poi sono andata in maternità a rischio a giugno e quando è finito il periodo di maternità mi ha licenziata;
mio marito mi ricordo che è stato inquadrato quando dovevamo comprare casa, intorno al 2005-2006 se ricordo bene, perché io all'epoca avevo partita iva e senza stipendio non potevamo accedere al mutuo;
poi mio marito non è rimasto inquadrato per tutto il tempo, il datore lo inquadrava e licenziava in base ai sussidi statali e alle agevolazioni;
mio marito ha smesso di lavorare perché era arrivato a non farcela più, i rapporti si erano incrinati,
l'ha adibito al magazzino dandogli mansioni inferiori rispetto a quelle di banconista Per_1
che aveva fatto per tanti anni, quindi mio marito ha deciso di andare via;
io dopo il parto non ho più lavorato, ma sono tornata in salumeria per dare una mano a mio marito durante le vacanze estive, perché in quel periodo la titolare e il marito andavano in vacanza con la famiglia e lasciavano mio marito a gestire tutto, quindi io andavo per aiutarlo ma non venivo pagata;
mio marito aveva due settimane di ferie all'anno ad agosto, il negozio non chiudeva ma si divideva il mese con;
io ho continuato a recarmi in salumeria dopo il Persona_1
parto, nei primi anni di età dei miei figli andavo più spesso perché ancora mia mamma viveva
a Casoria, ed ero più libera di muovermi, quindi più o meno potevo passare in salumeria un paio di volte alla settimana, poi man mano ci sono andata sempre con meno frequenza;
io venivo pagata in contanti, anche mio marito, solo in un paio di occasioni, servendo una tracciabilità dello stipendio per un finanziamento, mio marito è stato pagato con bonifico;
quando mio marito è andato via aveva avuto la paga settimanale, ma non ha mai avuto la liquidazione”.
Non può non tenersi conto del rapporto di parentela esistente la teste e il ricorrente: tale circostanza, seppur non comportando l'incapacità a deporre ai sensi del rinnovato art. 246
c.p.c., deve, infatti, essere valorizzata ad avviso della scrivente ai fini del giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti
(Cassazione civile, sez. II, n. 167 del 2018; cfr. in senso conforme Cass. Civ. Sez. Lav. n.
11034 del 2006; Cass. civ. Sez. II, n. 9353 del 08/06/2012; Cass. civ. Sez. II, n. 5079 del
30/05/1990).
In particolare, è onere del giudicante fare riferimento a elementi soggettivi ed oggettivi
(l'intrinseca congruenza delle dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti), al fine di poter compiutamente esporre le ragioni
6 che lo hanno indotto ad attribuire o meno credibilità ai testi (cfr. in tal senso Corte di
Cassazione, Sez. lavoro, Ord. n. 1547 del 2015).
Nel caso di specie, va valorizzata la specificità e coerenza delle dichiarazioni rese dalla teste escussa, la quale ha riferito fatti dettagliati e precisi, contestualizzando in modo particolareggiato le circostanze narrate.
La stessa, inoltre, lungi dal rilasciare dichiarazioni compiacenti, ha dichiarato di non poter individuare il momento di esordio del rapporto lavorativo del ricorrente, restando sul punto generica e potendo, pertanto, riferire solo dall'anno 2007 in poi.
Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie gli elementi probatori raccolti siano sufficienti a riconoscere lo svolgimento della prestazione per un totale di 59 ore settimanali nel periodo dal
01.01.2007 al 17.04.2023.
Quanto al periodo precedente, lo svolgimento del rapporto emerge dall'estratto contributivo versato in atti, a decorrere dal 01.12.2003.
Al ricorrente spettano, pertanto, le differenze retributive ordinarie maturate per lo svolgimento della prestazione a tempo pieno per tutto il periodo, nonché le differenze dovute a titolo di straordinario solo per il periodo provato, ossia dal 01.01.2007. Gli spettano, inoltre, le differenze sul TFR.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di ANF attesa l'assoluta assenza nel ricorso introduttivo di allegazioni idonee a fondare il diritto alla percezione di tale emolumento, e non potendo tali carenze assertive essere colmate dalla documentazione in atti, tra l'altro scarna e parziale.
Circa il quantum, lo stesso - determinato tenuto conto, per il percepito, dell'importo indicato come tale nei conteggi, pari a € 150.090,00, mentre, per il dovuto, delle retribuzioni minime tabellari previste dal CCNL applicato e, per lo straordinario, della maggiorazione del 10% sulla base del combinato disposto dell'art. 2108 c.c., dell'art. 5 d.lgs. 66/2003 e dell'art. 5
R.D. 692/1923, atteso che non vi sono sufficienti allegazioni in ricorso circa le modalità di determinazione e calcolo del compenso per lavoro straordinario, non essendo stata richiamata la previsione collettiva della relativa maggiorazione – deve essere contenuto nei limiti della somma oggetto di domanda, pari a € 181.618,40, di cui € 12.289,03 a titolo di TFR, non potendo questo Tribunale pronunciarsi per un importo maggiore di quello richiesto.
Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito – coincidente per il
TFR con la data di cessazione del rapporto - fino al saldo.
7 CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della resistente, nei limiti del parziale accoglimento della domanda e del quantum oggetto di accoglimento, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa OS AC, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la ditta , in Controparte_1
persona della titolare, al pagamento nei confronti del ricorrente della somma complessiva di € 181.618,40, di cui € 12.289,03 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
b) Condanna la ditta al pagamento nei confronti del ricorrente delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 6.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa OS AC
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