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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 9214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9214 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Martano Presidente dott.ssa Federica D'Auria Giudice dott.ssa Manuela Granata Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12863/2025 R.G., avente ad oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c., vertente
TRA
( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dal Prof. Avv. Carmine
Masucci, presso il cui studio in Napoli alla Calata San Marco n. 4 elettivamente domicilia
Reclamante
E
( ), in persona del liquidatore p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Salvatore Cozzolino e Giovanni Bosone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cozzolino in San Gennaro Vesuviano alla Piazza Margherita n. 38
Reclamata
DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.6.2025, ha proposto reclamo Parte_1 avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 29.5.2025, comunicata il 30.5.2025, con la quale è stata dichiarata estinta la procedura esecutiva iscritta al n. RGE 926/2014.
Il reclamo è stato istruito, ex artt. 630 e 178, comma II, IV e V, c.p.c. con assegnazione al debitore del termine per la produzione di memoria di risposta.
Con l'ordinanza reclamata il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva e ha disposto la cancellazione della trascrizione del pignoramento, a
1 seguito di rinuncia alla procedura da parte del creditore procedente e del creditore intervenuto, tenuto conto dell'inerzia di creditore intervenuto, nonché in CP_2 considerazione del perfezionarsi, prima dell'aggiudicazione, delle condizioni di cui al comma 1 quarter dell'art. 19 del DPR 602/1973, a seguito del pagamento della prima rata di cui alla rateizzazione dallo stesso prevista.
Parte reclamante, che si è qualifica come “partecipante alle operazioni di vendita per aver proposto formale offerta”, avendo presentato la propria offerta al fine di partecipare alla vendita all'asta del bene pignorato, interrotta poco prima dell'inizio dell'asta stessa, ha dedotto l'abnormità del provvedimento con il quale sono state interrotte le operazioni di vendita, impedendo che si addivenisse all'aggiudicazione del bene.
Ha eccepito, inoltre, l'illegittimità della pronuncia di estinzione, tenuto conto che al momento della relativa istanza, non era intervenuta la rinuncia di tutti i creditori legittimati, tra i quali l' CP_2
Al riguardo, ha precisato che il pagamento della prima rata della rateizzazione del credito erariale non era stata pagata nel momento in cui è stata disposta l'interruzione delle operazioni di vendita.
Ha chiesto, quindi, la revoca o l'annullamento del provvedimento di estinzione e la riattivazione del subprocedimento di vendita con la fissazione di un nuovo incanto;
con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita deducendo l'inammissibilità del reclamo con il quale CP_1 [...] ha chiesto una nuova pronuncia in ordine al provvedimento di Parte_1 interruzione delle operazioni di vendita.
Quanto al provvedimento di estinzione, ha dedotto che lo stesso è stato emesso sussistendone i presupposti di fatto e di diritto e che, in ogni caso, a fronte della rinuncia dei creditori, non potrebbe essere disposta la prosecuzione delle attività di vendita.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del reclamo, con vittoria delle spese di lite e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Il reclamo è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Ritiene, invero, il collegio che parte reclamante sia priva della legittimazione ad agire ex art. 630 c.p.c., al fine di chiedere la revoca del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva n. RGE 926/2014.
L'ultimo comma dell'art. 630 c.p.c. prevede, infatti, che siano legittimati in tal senso, il debitore, il creditore pignorante ovvero gli altri creditori intervenuti.
Nel caso di specie, invece, il reclamo è stato introdotto da un soggetto che, per sua stessa
2 ammissione, è un mero offerente, peraltro, in una vendita all'asta che non ha avuto luogo.
Pertanto, nella fattispecie, vorrebbe tutelare una mera Parte_1 aspettativa di fatto. Circostanza evidentemente esclusa dall'art. 630 c.p.c.
Del resto, parte reclamante non ha inteso impugnare la vendita, bensì l'estinzione della procedura esecutiva della quale non può, però, dirsi parte, tenuto conto che si è limitata a presentare la propria offerta per l'acquisto del bene staggito prima che avesse luogo l'asta e prima del provvedimento con il quale è stata disposta l'interruzione delle operazioni di vendita.
Tanto premesso il reclamo deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ai sensi del
DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
Non si rinvengono, invece, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul reclamo proposto da in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
a) Rigetta il reclamo;
b) Condanna in persona del legale rapp.te p.t, al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 1.615,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Così deciso in Napoli, lì 13 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Manuela Granata Dott.ssa Laura Martano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Martano Presidente dott.ssa Federica D'Auria Giudice dott.ssa Manuela Granata Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12863/2025 R.G., avente ad oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c., vertente
TRA
( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dal Prof. Avv. Carmine
Masucci, presso il cui studio in Napoli alla Calata San Marco n. 4 elettivamente domicilia
Reclamante
E
( ), in persona del liquidatore p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Salvatore Cozzolino e Giovanni Bosone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cozzolino in San Gennaro Vesuviano alla Piazza Margherita n. 38
Reclamata
DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.6.2025, ha proposto reclamo Parte_1 avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 29.5.2025, comunicata il 30.5.2025, con la quale è stata dichiarata estinta la procedura esecutiva iscritta al n. RGE 926/2014.
Il reclamo è stato istruito, ex artt. 630 e 178, comma II, IV e V, c.p.c. con assegnazione al debitore del termine per la produzione di memoria di risposta.
Con l'ordinanza reclamata il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva e ha disposto la cancellazione della trascrizione del pignoramento, a
1 seguito di rinuncia alla procedura da parte del creditore procedente e del creditore intervenuto, tenuto conto dell'inerzia di creditore intervenuto, nonché in CP_2 considerazione del perfezionarsi, prima dell'aggiudicazione, delle condizioni di cui al comma 1 quarter dell'art. 19 del DPR 602/1973, a seguito del pagamento della prima rata di cui alla rateizzazione dallo stesso prevista.
Parte reclamante, che si è qualifica come “partecipante alle operazioni di vendita per aver proposto formale offerta”, avendo presentato la propria offerta al fine di partecipare alla vendita all'asta del bene pignorato, interrotta poco prima dell'inizio dell'asta stessa, ha dedotto l'abnormità del provvedimento con il quale sono state interrotte le operazioni di vendita, impedendo che si addivenisse all'aggiudicazione del bene.
Ha eccepito, inoltre, l'illegittimità della pronuncia di estinzione, tenuto conto che al momento della relativa istanza, non era intervenuta la rinuncia di tutti i creditori legittimati, tra i quali l' CP_2
Al riguardo, ha precisato che il pagamento della prima rata della rateizzazione del credito erariale non era stata pagata nel momento in cui è stata disposta l'interruzione delle operazioni di vendita.
Ha chiesto, quindi, la revoca o l'annullamento del provvedimento di estinzione e la riattivazione del subprocedimento di vendita con la fissazione di un nuovo incanto;
con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita deducendo l'inammissibilità del reclamo con il quale CP_1 [...] ha chiesto una nuova pronuncia in ordine al provvedimento di Parte_1 interruzione delle operazioni di vendita.
Quanto al provvedimento di estinzione, ha dedotto che lo stesso è stato emesso sussistendone i presupposti di fatto e di diritto e che, in ogni caso, a fronte della rinuncia dei creditori, non potrebbe essere disposta la prosecuzione delle attività di vendita.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del reclamo, con vittoria delle spese di lite e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Il reclamo è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Ritiene, invero, il collegio che parte reclamante sia priva della legittimazione ad agire ex art. 630 c.p.c., al fine di chiedere la revoca del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva n. RGE 926/2014.
L'ultimo comma dell'art. 630 c.p.c. prevede, infatti, che siano legittimati in tal senso, il debitore, il creditore pignorante ovvero gli altri creditori intervenuti.
Nel caso di specie, invece, il reclamo è stato introdotto da un soggetto che, per sua stessa
2 ammissione, è un mero offerente, peraltro, in una vendita all'asta che non ha avuto luogo.
Pertanto, nella fattispecie, vorrebbe tutelare una mera Parte_1 aspettativa di fatto. Circostanza evidentemente esclusa dall'art. 630 c.p.c.
Del resto, parte reclamante non ha inteso impugnare la vendita, bensì l'estinzione della procedura esecutiva della quale non può, però, dirsi parte, tenuto conto che si è limitata a presentare la propria offerta per l'acquisto del bene staggito prima che avesse luogo l'asta e prima del provvedimento con il quale è stata disposta l'interruzione delle operazioni di vendita.
Tanto premesso il reclamo deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ai sensi del
DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
Non si rinvengono, invece, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul reclamo proposto da in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
a) Rigetta il reclamo;
b) Condanna in persona del legale rapp.te p.t, al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 1.615,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Così deciso in Napoli, lì 13 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Manuela Granata Dott.ssa Laura Martano
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