TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5347 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 34155 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, discussa all'udienza del 5 marzo 2025 e vertente
Tra
Sig. , elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Parte_1
dei Martiri di Belfiore 4, presso lo Studio dell'Avv. Delfo Maria
Sambataro, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
Rag. , in qualità di amministratore p.t. del Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Controparte_2
Roma, Viale Tito Livio 147, presso lo Studio dell'Avv. Stefano
Magnani, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Richiesta documentazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il Sig. Parte_1
esponeva di essere condomino del e Controparte_2
rilevava di aver corrisposto una serie di importi in suo favore senza però ricevere, nonostante richieste in tal senso, il rilascio delle certificazioni necessarie per domandare all'Agenzia delle Entrate la detrazione fiscale per i pagamenti effettuati oltre che le fatture riguardanti i versamenti svolti.
Evidenziava l'inadempimento dell'amministratore ai suoi obblighi, non avendogli consegnato la documentazione fiscale richiesta e concludeva richiedendo la condanna di quest'ultimo alla consegna della fatture e dei documenti necessari per la detraibilità delle somme pagate, con adozione dei provvedimento ex art. 1129, decimo comma,
c.c.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il Rag.
, nella sua qualità di amministratore del Controparte_1
Roma, che rilevava il Parte_2
mancato pagamento, da parte del ricorrente, degli oneri condominiali dovuti e la conseguente insussistenza di alcun diritto di usufruire delle detrazioni fiscali, essendo stati i lavori di manutenzione pagati dall'acquirente dell'immobile del ricorrente solo nel luglio 2023.
Concludeva richiedendo il rigetto delle domande di controparte.
All'udienza del 5 marzo 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, parte ricorrente richiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione e il Giudice rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio parte ricorrente ha richiesto la condanna di controparte alla consegna, in suo favore, delle fatture dei pagamenti effettuati e della documentazione per la detraibilità delle somme versate.
A fronte di ciò, costituendosi in giudizio, parte resistente ha evidenziato il mancato pagamento, da parte del ricorrente, degli oneri condominiali dovuti, anche riguardanti i deliberati lavori di manutenzione straordinaria, rilevando che solo a seguito della vendita dell'appartamento da parte del Sig. , aveva cominciato ad Parte_1
ottenere il pagamento di quanto dovuto dall'acquirente dell'immobile.
In particolare, il resistente ha dedotto di aver inviato, in data 24 febbraio 2024, una e mail contenente la copia delle fatture richieste e la certificazione rilasciata dal precedente amministratore in data 17 giugno 2020, avente ad oggetto i bonifici effettuati dai condomini nel
2019 per i lavori di manutenzione ordinaria.
A fronte di ciò, nessuna specifica contestazione è stata nella presente sede avanzata dal ricorrente circa la mancata corrispondenza delle fatture inviate nella comunicazione citata con quelle richieste nella presente sede, non risultando sufficiente, in tal senso, il mero richiamo nel ricorso introduttivo al verbale del procedimento di mediazione laddove la parte istante evidenziava che “la documentazione inviata dal Sig. non corrisponde a quella richiesta nell'istanza di avvio CP_1
del presente procedimento”.
A ciò consegue che la domanda volta alla consegna delle richieste fatture, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, debba essere rigettata, nessuna specifica doglianza risultando sul punto avanzata da parte del ricorrente, a fronte delle deduzioni del resistente di aver già inviato le fatture richieste in questa sede, ed essendosi nelle note scritte depositate in data 4 marzo 2025 la detta parte limitata ad evidenziare il mancato deposito delle quietanze da parte dell'amministratore. Né, a fronte di quanto dedotto dal resistente, per come illustrato, parte ricorrente ha provato l'attuale possesso, in capo a controparte, delle fatture oggetto di giudizio.
Quanto poi alla richiesta consegna della documentazione per la detraibilità delle somme, si deve evidenziare come la Suprema Corte abbia chiarito che il singolo condomino che, in ipotesi di lavori eseguiti su parti condominiali, non abbia in concreto provveduto ai relativi pagamenti, e non si sia perciò potuto avvalere delle detrazioni in ragione della spesa sostenuta per l'intervento edilizio, non può accampare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del , CP_2
“essendo stato proprio l'inadempimento dell'interessato la causa che ha determinato la perdita della facoltà di detrarre il relativo costo dall'imposta sul reddito delle persone fisiche” (in questo senso, C.C.
10845/20).
Nel caso di specie, nessuna specifica contestazione è stata avanzata dal ricorrente in ordine alle deduzioni di controparte riguardanti il mancato pagamento degli oneri relativi ai lavori deliberati e il successivo pagamento degli stessi da parte dell'acquirente dell'immobile nel 2023; peraltro, i lavori di manutenzione venivano effettuati nel 2019 e, per come precedentemente illustrato, il precedente amministratore rilasciava una dichiarazione ai sensi e per gli effetti D.L. 83/12 in data 17 giugno 2020, in atti, in cui dava atto che, in relazione alla posizione , nessuna somma era stata Parte_1
versata.
Né alcuna detrazione deve ritenersi ricollegabile alla spesa riguardante la rimozione della tettoia in eternit, la cui natura privata e non condominiale non è stata contestata dal ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, le domande attoree devono pertanto essere rigettate, non ravvisandosi, sulla base degli elementi introdotti in giudizio, i richiamati profili di responsabilità dell'amministratore ed essendo, in ogni caso, l'eventuale revoca dello stesso conseguente all'introduzione di un procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 1129 c.c.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede;
I. Rigetta le domande attoree;
II. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, liquidate in complessivi euro
1.300,00, di cui euro 700,00 per la fase di studio ed euro
600,00 per la fase introduttiva, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 7 aprile 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 34155 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, discussa all'udienza del 5 marzo 2025 e vertente
Tra
Sig. , elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Parte_1
dei Martiri di Belfiore 4, presso lo Studio dell'Avv. Delfo Maria
Sambataro, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
Rag. , in qualità di amministratore p.t. del Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Controparte_2
Roma, Viale Tito Livio 147, presso lo Studio dell'Avv. Stefano
Magnani, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Richiesta documentazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il Sig. Parte_1
esponeva di essere condomino del e Controparte_2
rilevava di aver corrisposto una serie di importi in suo favore senza però ricevere, nonostante richieste in tal senso, il rilascio delle certificazioni necessarie per domandare all'Agenzia delle Entrate la detrazione fiscale per i pagamenti effettuati oltre che le fatture riguardanti i versamenti svolti.
Evidenziava l'inadempimento dell'amministratore ai suoi obblighi, non avendogli consegnato la documentazione fiscale richiesta e concludeva richiedendo la condanna di quest'ultimo alla consegna della fatture e dei documenti necessari per la detraibilità delle somme pagate, con adozione dei provvedimento ex art. 1129, decimo comma,
c.c.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il Rag.
, nella sua qualità di amministratore del Controparte_1
Roma, che rilevava il Parte_2
mancato pagamento, da parte del ricorrente, degli oneri condominiali dovuti e la conseguente insussistenza di alcun diritto di usufruire delle detrazioni fiscali, essendo stati i lavori di manutenzione pagati dall'acquirente dell'immobile del ricorrente solo nel luglio 2023.
Concludeva richiedendo il rigetto delle domande di controparte.
All'udienza del 5 marzo 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, parte ricorrente richiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione e il Giudice rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio parte ricorrente ha richiesto la condanna di controparte alla consegna, in suo favore, delle fatture dei pagamenti effettuati e della documentazione per la detraibilità delle somme versate.
A fronte di ciò, costituendosi in giudizio, parte resistente ha evidenziato il mancato pagamento, da parte del ricorrente, degli oneri condominiali dovuti, anche riguardanti i deliberati lavori di manutenzione straordinaria, rilevando che solo a seguito della vendita dell'appartamento da parte del Sig. , aveva cominciato ad Parte_1
ottenere il pagamento di quanto dovuto dall'acquirente dell'immobile.
In particolare, il resistente ha dedotto di aver inviato, in data 24 febbraio 2024, una e mail contenente la copia delle fatture richieste e la certificazione rilasciata dal precedente amministratore in data 17 giugno 2020, avente ad oggetto i bonifici effettuati dai condomini nel
2019 per i lavori di manutenzione ordinaria.
A fronte di ciò, nessuna specifica contestazione è stata nella presente sede avanzata dal ricorrente circa la mancata corrispondenza delle fatture inviate nella comunicazione citata con quelle richieste nella presente sede, non risultando sufficiente, in tal senso, il mero richiamo nel ricorso introduttivo al verbale del procedimento di mediazione laddove la parte istante evidenziava che “la documentazione inviata dal Sig. non corrisponde a quella richiesta nell'istanza di avvio CP_1
del presente procedimento”.
A ciò consegue che la domanda volta alla consegna delle richieste fatture, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, debba essere rigettata, nessuna specifica doglianza risultando sul punto avanzata da parte del ricorrente, a fronte delle deduzioni del resistente di aver già inviato le fatture richieste in questa sede, ed essendosi nelle note scritte depositate in data 4 marzo 2025 la detta parte limitata ad evidenziare il mancato deposito delle quietanze da parte dell'amministratore. Né, a fronte di quanto dedotto dal resistente, per come illustrato, parte ricorrente ha provato l'attuale possesso, in capo a controparte, delle fatture oggetto di giudizio.
Quanto poi alla richiesta consegna della documentazione per la detraibilità delle somme, si deve evidenziare come la Suprema Corte abbia chiarito che il singolo condomino che, in ipotesi di lavori eseguiti su parti condominiali, non abbia in concreto provveduto ai relativi pagamenti, e non si sia perciò potuto avvalere delle detrazioni in ragione della spesa sostenuta per l'intervento edilizio, non può accampare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del , CP_2
“essendo stato proprio l'inadempimento dell'interessato la causa che ha determinato la perdita della facoltà di detrarre il relativo costo dall'imposta sul reddito delle persone fisiche” (in questo senso, C.C.
10845/20).
Nel caso di specie, nessuna specifica contestazione è stata avanzata dal ricorrente in ordine alle deduzioni di controparte riguardanti il mancato pagamento degli oneri relativi ai lavori deliberati e il successivo pagamento degli stessi da parte dell'acquirente dell'immobile nel 2023; peraltro, i lavori di manutenzione venivano effettuati nel 2019 e, per come precedentemente illustrato, il precedente amministratore rilasciava una dichiarazione ai sensi e per gli effetti D.L. 83/12 in data 17 giugno 2020, in atti, in cui dava atto che, in relazione alla posizione , nessuna somma era stata Parte_1
versata.
Né alcuna detrazione deve ritenersi ricollegabile alla spesa riguardante la rimozione della tettoia in eternit, la cui natura privata e non condominiale non è stata contestata dal ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, le domande attoree devono pertanto essere rigettate, non ravvisandosi, sulla base degli elementi introdotti in giudizio, i richiamati profili di responsabilità dell'amministratore ed essendo, in ogni caso, l'eventuale revoca dello stesso conseguente all'introduzione di un procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 1129 c.c.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede;
I. Rigetta le domande attoree;
II. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, liquidate in complessivi euro
1.300,00, di cui euro 700,00 per la fase di studio ed euro
600,00 per la fase introduttiva, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 7 aprile 2025
IL GIUDICE