Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/03/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
RG 152-1 /2024
TRIBUNALE di REGGIO EMILIA
Sezione Fallimentare
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice
SENTENZA nel procedimento n. 152-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della sig.ra , nata a [...] Parte_1
(RE), in data 19.07.1956, codice fiscale residente a C.F._1
Scandiano (RE), Via Beucci n. 28, in qualità di titolare e personalmente responsabile per le obbligazioni dello , con sede Controparte_1
in Scandiano (RE), Via Tintoretto n. 11 promosso dalle creditrici Parte_2
, nata a [...], il [...], C.F.
[...] C.F._2
residente a [...] - Arceto, Pt_3
, nata a [...], il [...], C.F. ,
[...] C.F._3
residente a [...] - Arceto rappresentate e difese dall'Avv. Angela Ninzoli;
, nata a [...], il Parte_4
16.03.1989, codice fiscale residente in [...]C.F._4
(RE), Via Michelangelo Buonarroti n. 1, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanna Fava e dall'avv. Erika Bertazzoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che, con ricorso depositato il 25 ottobre 2024, le creditrici istanti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata della sig.ra
, nata a [...], in data [...], Parte_1
codice fiscale residente a [...]
n. 28, in qualità di titolare e personalmente responsabile per le obbligazioni dello , con sede in Scandiano (RE), Via Controparte_1
Tintoretto n. 11; ritenuto che la resistente è rimasta contumace;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art.
3 CCI, poiché la resistente è residente a [...](Reggio Emilia); considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dimostrare che la controparte rientra tra i soggetti assoggettabili alla procedura concorsuale in oggetto, che sussista lo stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 268 comma 2 CCII (debiti scaduti e non pagati superiori ad euro 50.000,00); ritenuto che incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, produrre l'attestazione dell'Occ in ordine all'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
considerato, quindi, che, alla luce dell'istruttoria esperita sussistono tutti i presupposti per aprire la procedura di liquidazione controllata;
rilevato, infatti, che le ricorrenti hanno provato propri crediti per complessivi euro 110.073,17 ( in forza dei decreti ingiuntivi n.288/2023 del 17-11-2023,
n.315 del 7 dicembre 2023; n.48 del 19-4-2024), dall'istruttoria esperita emergono debiti fiscali per euro 444.825,63 e debiti verso l'Inps per oltre
34.000,00; ritenuto, quindi, che risultano debiti scaduti per un importo superiore ad euro
50.000,00; ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei crediti emersi dall'istruttoria e dall'esito negativo del pignoramento mobiliare presso terzi tentato senza esito;
ritenuto conseguentemente che la sig.ra si trova, Parte_1
pertanto, in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2/I° comma lett. c del codice della crisi e che la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
considerato, con riguardo alla procedura di liquidazione controllata che :
1) la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti);
2) anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di “liquidazione dei beni”, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12;
3) il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: l'art. 281, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (pur con una lettura conforme alla norma comunitaria che prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione);
4) una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;
ritenuto che dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:
-la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
- il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;
- una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;
- conseguentemente l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;
considerato che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e
150 CCI;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che possa essere nominato liquidatore l'Avv. Serena Barbato;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
p.q.m.
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra , nata a Ligonchio (RE), in [...] Parte_1
19.07.1956, codice fiscale residente a [...]C.F._1
(RE), Via Beucci n. 28, in qualità di titolare e personalmente responsabile per le obbligazioni dello , con sede in Scandiano Controparte_1
(RE), Via Tintoretto n. 11;
2) nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
3) nomina Liquidatore l'Avv. Serena Barbato;
4) Dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
5) Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
6) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8) ordina, se il patrimonio del liquidatore comprenda beni immobili, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri
Immobiliari competenti;
9) dispone che il giudice delegato disponga quale somma mensile percepita dal debitore non sia compresa nella liquidazione all'esito delle verifiche che verranno effettuate dal liquidatore;
10) dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
11) Dispone che il liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
12) dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Reggio
Emilia o del Ministero della Giustizia ove possibile;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI
(qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.
Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282
CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si comunichi al creditore istante, al debitore e al liquidatore Così deciso in Reggio Emilia il 3 marzo 2025 nella camera di consiglio del
Tribunale- sezione procedure concorsuali.
Il giudice relatore
Simona Boiardi
Il Presidente
Francesco Parisoli