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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3328/2023
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 3328/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27/03/2025 ad ore 12:07 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. VALFRE' ALBERTO;
Parte_1
Per nessuno compare già contumace Controparte_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da ricorso introduttivo e si riporta alle integrazioni depositate successivamente e chiede la refusione delle spese di lite secondo i parametri medi del D.M. 55 del 2014 e precisa che gli esborsi ammontano ad euro 545,50 per marca e C.U. ed euro 102,28 per notifiche.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 5 N. R.G. 3328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3328/2023 promossa da:
C.F. ( ) Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
C.F. ( ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 16 novembre 2023 il Parte_1 rilevava che era comproprietario, con la di lui moglie, , dell'immobile CP_2 Controparte_1
sito in Ala di Stura (TO), via Pian del Tetto n. 2, censito al catasto fabbricati del Comune di Ala di
Stura (TO) al foglio 11, particella 429, sub 18. decedeva in data 28 novembre 2017, di CP_2
talchè effettuava denuncia di successione con relativa trascrizione nei registri Controparte_1 immobiliari, domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, con ordine al conservatore di procedere alla trascrizione.
Nessuno si costituiva per e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
pagina 2 di 5 ***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
In punto di diritto deve affermarsi come l'accettazione tacita di eredità si ha quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo e ripetutamente affermato che sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale (denuncia di successione), e che l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che abbiano rilevanza sotto il profilo civilistico.
Nel caso di specie assume valore determinante l'avvenuta voltura catastale della quota del 50% dell'immobile che la resistente aveva in comproprietà con il de cuius (doc. 1 prodotto da parte ricorrente con deposito del 26 agosto 2024), trattandosi di atto che, già di per sé solo, è idoneo a provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità. Infatti, se sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. Sez. VI, Sentenza n. 1438 del 22/01/2020;
Cass. Sez. II, Sentenza n. 5226 del 12/04/2002; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 12/04/2002; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7075 del 07/07/1999).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, in considerazione dell'oggetto della controversia, riguardante la dichiarazione di erede puro semplice della resistente e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia, il numero limitato e la non complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.615,38 per esborsi e in €.3.809,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 5 - dichiara la qualità di erede puro e semplice di (C.F. ) nella Controparte_1 C.F._1
successione di , deceduto in data 28 novembre 2017; CP_2
- condanna (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 C.F._1
presente giudizio in favore del (C.F. ) che liquida Parte_1 P.IVA_1
nella somma complessiva di €.615,38 per esborsi e in €.3.809,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15%;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliare di provvedere, ex art. 2648 c.c., alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità.
Ivrea, 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Meri Papalia
pagina 4 di 5 Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 5 di 5
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 3328/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27/03/2025 ad ore 12:07 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. VALFRE' ALBERTO;
Parte_1
Per nessuno compare già contumace Controparte_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da ricorso introduttivo e si riporta alle integrazioni depositate successivamente e chiede la refusione delle spese di lite secondo i parametri medi del D.M. 55 del 2014 e precisa che gli esborsi ammontano ad euro 545,50 per marca e C.U. ed euro 102,28 per notifiche.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 5 N. R.G. 3328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3328/2023 promossa da:
C.F. ( ) Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
C.F. ( ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 16 novembre 2023 il Parte_1 rilevava che era comproprietario, con la di lui moglie, , dell'immobile CP_2 Controparte_1
sito in Ala di Stura (TO), via Pian del Tetto n. 2, censito al catasto fabbricati del Comune di Ala di
Stura (TO) al foglio 11, particella 429, sub 18. decedeva in data 28 novembre 2017, di CP_2
talchè effettuava denuncia di successione con relativa trascrizione nei registri Controparte_1 immobiliari, domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, con ordine al conservatore di procedere alla trascrizione.
Nessuno si costituiva per e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
pagina 2 di 5 ***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
In punto di diritto deve affermarsi come l'accettazione tacita di eredità si ha quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo e ripetutamente affermato che sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale (denuncia di successione), e che l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che abbiano rilevanza sotto il profilo civilistico.
Nel caso di specie assume valore determinante l'avvenuta voltura catastale della quota del 50% dell'immobile che la resistente aveva in comproprietà con il de cuius (doc. 1 prodotto da parte ricorrente con deposito del 26 agosto 2024), trattandosi di atto che, già di per sé solo, è idoneo a provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità. Infatti, se sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. Sez. VI, Sentenza n. 1438 del 22/01/2020;
Cass. Sez. II, Sentenza n. 5226 del 12/04/2002; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 12/04/2002; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7075 del 07/07/1999).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, in considerazione dell'oggetto della controversia, riguardante la dichiarazione di erede puro semplice della resistente e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia, il numero limitato e la non complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.615,38 per esborsi e in €.3.809,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 5 - dichiara la qualità di erede puro e semplice di (C.F. ) nella Controparte_1 C.F._1
successione di , deceduto in data 28 novembre 2017; CP_2
- condanna (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 C.F._1
presente giudizio in favore del (C.F. ) che liquida Parte_1 P.IVA_1
nella somma complessiva di €.615,38 per esborsi e in €.3.809,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15%;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliare di provvedere, ex art. 2648 c.c., alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità.
Ivrea, 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Meri Papalia
pagina 4 di 5 Il Giudice
dott. Meri Papalia
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