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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3474/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa avvocati Alessio Ardizzone e Christian Conti Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, via Tommaso Gargallo,
12.
- RICORRENTE –
CONTRO
già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso - ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche - dal dell' CP_2 [...]
, dott.ssa e domiciliato presso la sede del Controparte_3 CP_4
predetto , in Palermo, Via San Lorenzo n. Controparte_3
312/G;
- RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.11.2022, conveniva in giudizio il Parte_1
, chiedendo di “previa disapplicazione della norma Controparte_1
regolamentare del DM 50/21 e degli atti amministrativi in contrasto, accertare il
1 diritto della ricorrente ad avere valutato per l'intero nelle graduatorie di III fascia per il personale Ata - profilo Assistente amministrativo, tecnico e di Collaboratore scolastico, il servizio civile prestato nell'A.S. 2006/2007; - per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti consequenziali per la rettifica della graduatoria per il profilo Assistente amministrativo, tecnico e di
Collaboratore scolastico, con l'attribuzione in favore della ricorrente dei 6 punti spettanti per il suddetto servizio prestato;
- Voglia, altresì, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1
spese di lite ed al compenso professionale (cfr. conclusioni del ricorso).
Allegava al riguardo la ricorrente:
- di avere presentato domanda di inserimento all'UST della provincia di Palermo per la III fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA per il triennio
2021/2024, per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico (alleg. 1);
- che la procedura di aggiornamento delle graduatorie applicate dal valutava CP_1
in misura inferiore il servizio militare prestato non in costanza di servizio rispetto al servizio militare prestato in costanza di servizio.
Ciò premesso, deduceva di avere diritto alla maggiorazione del suo punteggio per il servizio di leva prestato, ai sensi dell'art.485, comma 7, del D.Lgs 297/1994, che prevede che il servizio di leva sia “valido a tutti gli effetti”.
Chiedeva, quindi, la disapplicazione della normativa del DM 50/2021 che, contrariamente alla norma primaria, prevede che il servizio di leva prestato “non in costanza di rapporto” venga computato in misura differente rispetto a quello svolto “in costanza di nomina”.
Avanzava quindi le conclusioni sopra indicate.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il si Controparte_1
costituiva in giudizio, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, deducendo l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
2 La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 19 marzo 2025 per il deposito di note scritte.
In via preliminare va rigettata l'eccezione inerente al difetto di giurisdizione del
Giudice adito.
In merito - in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (vedi: Cass., Sez. un., 15 dicembre 2016, nn. 25836, 25837, 25838, 25839,
25840, 25841, 25842, 25843, 25844, 25845, 25846; Cass., Sez. un., 16 dicembre
2016, nn. 25972, 25973) - va ribadito che: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".
Sulla scorta delle superiori premesse, va osservato che la ricorrente, agendo dinnanzi al giudice ordinario, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere collocata nella graduatoria, nella posizione a lei spettante, sulla scorta della corretta valutazione dei titoli e del punteggio dal medesimo posseduti;
è, dunque, chiaro che la domanda dell'attrice non è diretta all'annullamento del D.M. n. 50/2021, atto avente carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie, quanto piuttosto, come già detto, ad ottenere il
3 corretto inserimento nella nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA 2021/2024.
In applicazione dei suindicati criteri di riparto, deve, dunque, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La documentazione versata in atti prova che la ricorrente ha conseguito il diploma nell'anno 2012 (cfr. alleg. 3), ha svolto il servizio civile dal 10.01.2018 al 09.01.2019
(alleg. 2) ed ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia del triennio 2021/2024 per il personale ATA in data 14.04.2021 (cfr. alleg.1).
Ciò premesso, va osservato che il DM 50/2021 prevede nelle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della
Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.” che il solo “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica” e sono quindi valutati per intero, nei seguenti termini: punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Lo stesso DM 50/2021 prevede sempre nelle citate “Avvertenze generali” di cui all'Allegato A, che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati “non in costanza di rapporto d'impiego”, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali”, traducendosi di fatto, ai fini dell'inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio, e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a
15 giorni.
Il disposto dell'art.485 del D.lgs. 297/1994, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che " 1. delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo
4 eventualmente eccedente, nonché' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici. 5.
Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini
e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, specificando poi al comma 7 quanto segue “7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 569 del succitato decreto prevede, relativamente al personale ATA, che “
1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei
5 contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.) 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Entrambe le disposizioni riconoscono, dunque, genericamente la valutabilità, a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e Ata, senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina.
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare, prevede che: “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza, l'art. 2050 “si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di
6 rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass. Civ., sez. lav., n.
5679/2020).
Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi,
e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina.
Ha ritenuto infatti la Suprema Corte, nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento- ma il ragionamento è identico con riguardo alle graduatorie di istituto – che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, c. 1 cit.)” (cfr. Cass. n. 5679/2020).
Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma
7, d.lgs. n. 297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato), intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto, “l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n. 7376/2022).
7 Da dette considerazioni discenderebbe la disapplicazione del DM 50/2021 che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto.
Ciò posto va, tuttavia, osservato che né le norme di cui al d.lgs. 297/1994 né l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio.
Da ultimo, la Corte di cassazione, con sentenza 22429/2024, dopo una serie di orientamenti discordanti, ha stabilito che, per il personale ATA, è legittima la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina come servizio assimilabile a quello svolto in altre pubbliche amministrazioni, ritenendo corretta la valutazione del , che assegna
0.6 punti per un anno di servizio militare CP_1
obbligatorio/servizio civile sostitutivo (se non svolto in costanza di nomina), affermando che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare
o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
Confermando, dunque, un orientamento già espresso dal Consiglio di Stato (n.
11602/2022), la Corte – pur ribadendo che il servizio militare dev'essere comunque riconosciuto – ha ritenuto non irragionevole prevedere un diverso punteggio per chi era in servizio al momento della nomina (e conseguentemente ha dovuto lasciare l'incarico) e chi non stava svolgendo alcuna attività lavorativa.
Pertanto, la previsione, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie sopra esaminate.
Alla luce dei suddetti principi, dunque, deve ritenersi infondata la richiesta della ricorrente di vedersi attribuito, per il servizio militare prestato non in costanza di
8 nomina, 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un max di 6 punti per anno, punteggio che ricalca la previsione del precedente DM 50/21 – per il solo servizio di leva svolto in costanza di impiego.
Da qui il rigetto del ricorso.
Le spese, tenuto conto della sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione trattata, si compensano per intero.
PQM
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Termini Imerese, 20.03.2025
IL GIUDICE
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3474/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa avvocati Alessio Ardizzone e Christian Conti Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, via Tommaso Gargallo,
12.
- RICORRENTE –
CONTRO
già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso - ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche - dal dell' CP_2 [...]
, dott.ssa e domiciliato presso la sede del Controparte_3 CP_4
predetto , in Palermo, Via San Lorenzo n. Controparte_3
312/G;
- RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.11.2022, conveniva in giudizio il Parte_1
, chiedendo di “previa disapplicazione della norma Controparte_1
regolamentare del DM 50/21 e degli atti amministrativi in contrasto, accertare il
1 diritto della ricorrente ad avere valutato per l'intero nelle graduatorie di III fascia per il personale Ata - profilo Assistente amministrativo, tecnico e di Collaboratore scolastico, il servizio civile prestato nell'A.S. 2006/2007; - per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti consequenziali per la rettifica della graduatoria per il profilo Assistente amministrativo, tecnico e di
Collaboratore scolastico, con l'attribuzione in favore della ricorrente dei 6 punti spettanti per il suddetto servizio prestato;
- Voglia, altresì, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1
spese di lite ed al compenso professionale (cfr. conclusioni del ricorso).
Allegava al riguardo la ricorrente:
- di avere presentato domanda di inserimento all'UST della provincia di Palermo per la III fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA per il triennio
2021/2024, per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico (alleg. 1);
- che la procedura di aggiornamento delle graduatorie applicate dal valutava CP_1
in misura inferiore il servizio militare prestato non in costanza di servizio rispetto al servizio militare prestato in costanza di servizio.
Ciò premesso, deduceva di avere diritto alla maggiorazione del suo punteggio per il servizio di leva prestato, ai sensi dell'art.485, comma 7, del D.Lgs 297/1994, che prevede che il servizio di leva sia “valido a tutti gli effetti”.
Chiedeva, quindi, la disapplicazione della normativa del DM 50/2021 che, contrariamente alla norma primaria, prevede che il servizio di leva prestato “non in costanza di rapporto” venga computato in misura differente rispetto a quello svolto “in costanza di nomina”.
Avanzava quindi le conclusioni sopra indicate.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il si Controparte_1
costituiva in giudizio, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, deducendo l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
2 La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 19 marzo 2025 per il deposito di note scritte.
In via preliminare va rigettata l'eccezione inerente al difetto di giurisdizione del
Giudice adito.
In merito - in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (vedi: Cass., Sez. un., 15 dicembre 2016, nn. 25836, 25837, 25838, 25839,
25840, 25841, 25842, 25843, 25844, 25845, 25846; Cass., Sez. un., 16 dicembre
2016, nn. 25972, 25973) - va ribadito che: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".
Sulla scorta delle superiori premesse, va osservato che la ricorrente, agendo dinnanzi al giudice ordinario, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere collocata nella graduatoria, nella posizione a lei spettante, sulla scorta della corretta valutazione dei titoli e del punteggio dal medesimo posseduti;
è, dunque, chiaro che la domanda dell'attrice non è diretta all'annullamento del D.M. n. 50/2021, atto avente carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie, quanto piuttosto, come già detto, ad ottenere il
3 corretto inserimento nella nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA 2021/2024.
In applicazione dei suindicati criteri di riparto, deve, dunque, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La documentazione versata in atti prova che la ricorrente ha conseguito il diploma nell'anno 2012 (cfr. alleg. 3), ha svolto il servizio civile dal 10.01.2018 al 09.01.2019
(alleg. 2) ed ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia del triennio 2021/2024 per il personale ATA in data 14.04.2021 (cfr. alleg.1).
Ciò premesso, va osservato che il DM 50/2021 prevede nelle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della
Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.” che il solo “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica” e sono quindi valutati per intero, nei seguenti termini: punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Lo stesso DM 50/2021 prevede sempre nelle citate “Avvertenze generali” di cui all'Allegato A, che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati “non in costanza di rapporto d'impiego”, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali”, traducendosi di fatto, ai fini dell'inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio, e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a
15 giorni.
Il disposto dell'art.485 del D.lgs. 297/1994, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che " 1. delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo
4 eventualmente eccedente, nonché' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici. 5.
Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini
e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, specificando poi al comma 7 quanto segue “7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 569 del succitato decreto prevede, relativamente al personale ATA, che “
1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei
5 contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.) 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Entrambe le disposizioni riconoscono, dunque, genericamente la valutabilità, a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e Ata, senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina.
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare, prevede che: “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza, l'art. 2050 “si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di
6 rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass. Civ., sez. lav., n.
5679/2020).
Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi,
e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina.
Ha ritenuto infatti la Suprema Corte, nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento- ma il ragionamento è identico con riguardo alle graduatorie di istituto – che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, c. 1 cit.)” (cfr. Cass. n. 5679/2020).
Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma
7, d.lgs. n. 297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato), intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto, “l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n. 7376/2022).
7 Da dette considerazioni discenderebbe la disapplicazione del DM 50/2021 che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto.
Ciò posto va, tuttavia, osservato che né le norme di cui al d.lgs. 297/1994 né l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio.
Da ultimo, la Corte di cassazione, con sentenza 22429/2024, dopo una serie di orientamenti discordanti, ha stabilito che, per il personale ATA, è legittima la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina come servizio assimilabile a quello svolto in altre pubbliche amministrazioni, ritenendo corretta la valutazione del , che assegna
0.6 punti per un anno di servizio militare CP_1
obbligatorio/servizio civile sostitutivo (se non svolto in costanza di nomina), affermando che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare
o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
Confermando, dunque, un orientamento già espresso dal Consiglio di Stato (n.
11602/2022), la Corte – pur ribadendo che il servizio militare dev'essere comunque riconosciuto – ha ritenuto non irragionevole prevedere un diverso punteggio per chi era in servizio al momento della nomina (e conseguentemente ha dovuto lasciare l'incarico) e chi non stava svolgendo alcuna attività lavorativa.
Pertanto, la previsione, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie sopra esaminate.
Alla luce dei suddetti principi, dunque, deve ritenersi infondata la richiesta della ricorrente di vedersi attribuito, per il servizio militare prestato non in costanza di
8 nomina, 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un max di 6 punti per anno, punteggio che ricalca la previsione del precedente DM 50/21 – per il solo servizio di leva svolto in costanza di impiego.
Da qui il rigetto del ricorso.
Le spese, tenuto conto della sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione trattata, si compensano per intero.
PQM
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Termini Imerese, 20.03.2025
IL GIUDICE
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