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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/03/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3250/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DE NICOLO ANTONIO, come da Parte_1
procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. DE LEONARDIS ILARIA ) VIA G. C.F._1 C.F._2
ROSSA 12 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.4.2024 il ricorrente dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l' assegno di invalidità civile . Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il ctu della prima fase, chiamato a chiarimenti in questa sede, ha ribadito l'insussistenza dei requisiti sanitari legittimanti la richiesta di assegno. Per i suddetti motivi, attesa l'ampiezza e la correttezza dell'argomentare ,la domanda deve essere rigettata.
Tuttavia, il presente giudizio di merito scaturisce da una dichiarazione di dissenso parziale atteso che, in sede di ATP la domanda relativa all'iscrizione alle liste del collocamento mirato è stata totalmente riconosciuta al ricorrente sin dalla data della domanda amministrativa .
Quanto alle spese , in sede di decreto di omologa parziale , questo Giudice si era riservato di provvedere all'esito del presente giudizio di merito instaurato in ragione del dissenso parziale. Atteso allora l' accoglimento parziale. le spese processuali devono essere compensate nella misura del 50%. Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23.4.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda;
2) conferma l'omologa del 16.4.24 ;
3) condanna, altresì, l' a pagare all'Avv. to De Nicolo dichiaratosi anticipatario, la metà delle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi € 3867,00 oltre all'IVA, al contributo integrativo e al rimborso delle spese generali nella misura di legge, e compensa per l'altra metà;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 20/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore