CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/07/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 388/2023 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi Parte_1 residente in [...] (C.F. ); C.F._1
, nata a [...] il Parte_2
06.03.1957, ivi residente in [...] (C.F.
); nata a [...] C.F._2 Parte_3
(Me) il 30.01.1963, residente in [...], tutte domiciliate in Acquedolci (Me), via Cicerone n. 8 presso lo studio dell'Avv. Emidio Riolo rapp.ta e difesa dall'avv. RIOLO EMIDIO appellante
CONTRO
, nato a FRAZZANÒ (ME), il Controparte_1
09/03/1931, , rapp.to e difeso dall'avv. C.F._3
FRAGALE GIUSEPPE
1 appellato
Ogg: appello a sentenza n. 388/2023 del 20/04/2023, emessa dal Tribunale di Patti, notificata il 22.5.23
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 22.5.23 le germane Pt_1 proponevano appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale di Patti, rigettate le domande riconvenzionali delle medesime, accoglieva la domanda di negatoria servitutis avanzata dall'attore , ordinando alle convenute la Controparte_1 cessazione dell'utilizzo della prima rampa di scala del fabbricato nonché la chiusura di un'apertura posta sul muro P_ divisorio, e le condannava la pagamento delle spese di lite.
Si costituiva il , instando per il rigetto del gravame. P_
Con ordinanza del 25.11.24 la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
ha convenuto in giudizio le sorelle Controparte_1 Parte_1
e , esponendo: di essere
[...] Parte_2 Pt_3 comproprietario di un fabbricato sito in Marina di Caronia via
Filosseno con ingresso dal civico 5, limitrofo al fabbricato in comproprietà delle convenute posto ad angolo tra la via Filosseno
e la via Marco Polo;
che fin dalla edificazione (negli anni '60), la famiglia aveva fatto accesso al pianerottolo -posto al Pt_1 piano primo del loro fabbricato- attraverso la prima rampa della scala della famiglia (e, poi, da tale pianerottolo, al loro P_
2 appartamento al piano primo, e tramite scala propria, ai piani superiori), con l'accordo che avrebbero realizzato la prima rampa della propria scala (dal piano terra al piano primo) solo una volta tolta la macelleria nel loro piano terra, utilizzando, nelle more, tale prima rampa dei;
che, proprio in forza di tale accordo P_ nel muro divisorio tra i due fabbricati era stata lasciata un'apertura di collegamento tra la scala ed il pianerottolo P_ al primo piano del fabbricato mentre quell'apertura, Pt_1 dalla quale era previsto lo sbarco della costruenda prima rampa di scala, era stata nascosta da un mobile;
che dopo la cessione della macelleria, invece di realizzare la loro rampa, la famiglia
[...]
aveva eseguito lavori edili al piano terra con Pt_1 trasformazione in finestra di quella porta che avrebbe dovuto fungere da accesso alla parte di scala da costruire, ed aveva continuato ad utilizzare la prima rampa della scala AL, cioè nonostante il venir meno delle condizioni di consenso e di tolleranza dei proprietari;
che inoltre, la famiglia , anche Pt_1 non realizzando la prima rampa della propria scala, era ormai in condizione di accedere ai propri piani sopraelevati, dal piano terra, avendo una scala interna fino all'appartamento al piano primo, dal quale poi, poteva salire ai piani superiori.
Sulla base di tali allegazioni, l'attore ha chiesto: di accertare che le convenute non avevano diritto di continuare a passare lungo la prima rampa di scala del fabbricato AL e, quindi, neanche di mantenere l'apertura nel muro divisorio, ordinando alle stesse l'immediata cessazione del passaggio attraverso la rampa di scala di cui in questione.
3 Si sono costituite , e Parte_1 Parte_2 [...]
e, nel merito, hanno contestato quanto dedotto Parte_3 dall'attore, allegando: di essere le proprietarie della rampa di scale oggetto di causa, perché ubicata all'intero della particella di loro esclusiva pertinenza e perché costruita dal loro dante causa e comunque non ricadente sul fondo di proprietà dell'attore.
Hanno proposto, poi, domanda riconvenzionale per l'acquisto a titolo originario ex art. 1158 c.c. della proprietà o comproprietà della scala o, in subordine, della servitù di passaggio sulla scala.
Il Tribunale ha definito la causa nei termini sopra sintetizzati, con sentenza che è oggetto dei seguenti motivi di appello, formulati dalle , che lamentano: Pt_1
1.Omessa mancata analisi e considerazione da parte del giudice di prime cure rispetto all'eccepita infondatezza delle allegazioni di controparte.
Le appellanti sin da subito avevano contestato l'assunto di controparte, per la quale la prima rampa di scale sarebbe stata costruita dal e fosse intervenuto un accordo per il relativo P_ utilizzo da parte loro, assumendo che le scale erano state realizzate in occasione dell'edificazione del proprio fabbricato, a propria cura e spese, e ciò tanto la rampa di scale oggetto di contestazione, quanto le rampe che portano ai piani superiori, nella piena ed esclusiva convinzione che l'area di sedime su cui ricadeva la prima rampa fosse di loro esclusiva proprietà.
Ciò era peraltro evidente, considerando: che il fabbricato dell'appellato era stato realizzato solo Controparte_1 successivamente a quello delle germane ed in aderenza;
Pt_1
4 che l'androne adiacente alla suddetta rampa era stato utilizzato per l'ubicazione dei contatori Enel degli appartamenti delle sole
; che sulla porta di ingresso della suddetta rampa di Pt_1 scale, da tempo immemore, le appellanti avevano posizionato i citofoni delle loro abitazioni poste ai piani superiori, che di essa aveva sempre posseduto le chiavi, utilizzando la rampa senza chiedere alcun permesso a . Controparte_1
2. Mancato riconoscimento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà e/o comproprietà delle odierne appellanti ed in subordine del diritto di servitù d'uso e di passaggio in favore degli immobili ubicati sulla suddetta rampa di scale.
Il possesso, quale l'utilizzo pacifico indisturbato ultratrentennale con la reiterazione di atti materiali di utilizzo incompatibili con una diversa qualificazione, era stato ammesso dallo stesso attore e confermato dalle deposizioni testimoniali.
Relativamente all'elemento psicologico del possesso era del tutto inverosimile che l'utilizzo in via esclusiva della rampa di scale sia avvenuto dal 1964 in poi per mera tolleranza di parte attrice.
3.Mancato riconoscimento dell'interversione del possesso e mancata prova della mera tolleranza ex art. 1144 c.c; nullità del “fantomatico” accordo tra e Controparte_1 CP_2
in quanto non potevano disporre del bene in
[...] questione, di proprietà e spettanza esclusiva delle signore
e , né potevano incidere sull'animus Persona_1 Per_2 possidendi delle odierne attrici.
5 Il Giudice si era basato solo ed esclusivamente sulle asserzioni di controparte in ordine all'esistenza di un accordo tra le parti, mai provato e fermamente contestato.
Infatti, emergeva dagli atti del giudizio che la proprietaria dell'immobile “AL” fosse solo per avere Persona_1 acquistato il relativo terreno edificabile (area di sedime del fabbricato, Giusto atto notarile del Notaio del 10 Persona_3
Settembre 1959 rep. 5362/939); a lei era subentrato il AL, - solo dopo l'edificazione- per successione mortis causa.
Neppure, , padre delle germane , cioè Controparte_2 Pt_1 colui che avrebbe siglato l'accordo con l'attore , Controparte_1 era mai stato proprietario dell'immobile, che si apparteneva a
Controparte_3
Da qui la considerazione che qualsivoglia accordo intervenuto tra soggetti che al tempo dello stesso non fossero titolari della proprietà doveva considerarsi tamquam non esset e, comunque, inidoneo a regolare i rapporti delle odierne parti con la res o a qualificare la natura del loro possesso.
Sotto altro profilo, poi, le prove testimoniali assunte in merito all'esistenza di tale accordo non erano sufficienti allo scopo, e specificamente a escludere l'animus rem sibi habendi delle appellanti, né ad accertare eventuali effetti interruttivi del possesso ad usucapione.
4.Assenza di ulteriori elementi, anche indiziari, a suffragio della eccepita tolleranza ex art. 1144 c.c.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, avrebbe dovuto ritenere nulle e/o inutilizzabili le testimonianze rese dai testi Tes_1
6 e ; le stesse, infatti, alla stregua di Tes_2 Testimone_3 ogni testimonianza de relato, potevano assumere mero valore indiziario e rilevare ai fini del convincimento del Giudice solo in concorso con altri elementi idonei a suffragarne la veridicità; nel caso di specie però non era rinvenibile nessuno degli elementi sintomatici e idonei a suffragare l'esistenza di un rapporto di mera tolleranza da parte degli attori in favore delle convenute, anzi, emergevano innumerevoli circostanze indiziarie atte a supportare un giudizio che escluda la mera tolleranza prospettata dall'attore.
5. Assoluta irrilevanza della presenza attuale di una scala interna che collega l'immobile sito al piano terra/seminterrato con quello al piano primo dei signori di bella.
La presenza di tale scala, infatti, non poteva giovare a ritenere che gli appartamenti fossero comunque accessibili alle proprietarie.
6.Ammissione solo parziale della richiesta consulenza tecnica
d'ufficio, consequenziale, rilevante deficit probatorio.
Il Giudice avrebbe dovuto estendere il mandato, come da richiesta ai seguenti quesiti: 1) accertare l'area di sedime della rampa di scale oggetto di contestazione e la titolarità della stessa 2) Accertare se il vano scala e la suddetta rampa di scale ubicata al n° 5 di via Filosenno risulti catastalmente vano comune ai due fabbricati;
3) Accertare se nei progetti di sopraelevazione dei fabbricati degli attori e dei convenuti il vano scala e la suddetta rampa di scale ubicata al n° 5 di via
7 Filosenno sia stata rappresentata e dichiarata come vano comune ad entrambi gli edifici;
4) Accertare l'epoca di realizzazione della rampa di scale e l'esecutore materiale delle stesse;
5) Accertare l'ubicazione dei contatori Enel degli appartamenti e la data di ubicazione, Accertare Pt_1
l'ubicazione dei citofoni degli appartamenti di ed il Pt_1 periodo di ubicazione;
autorizzandolo ad acquisire i progetti le concessioni e le autorizzazioni relative agli immobili di proprietà delle convenute e dell'odierno attore”.
7. Mancato accoglimento della richiesta di sostituzione del testimone deceduto
Le appellanti, in data 30.10.2020, a seguito del decesso del testimone , ne avevano chiesto al Giudice Persona_4
Istruttore la sostituzione, ma l'istanza era stata rigettata.
Considerazioni della Corte
Va premesso che l'appello non attinge specificamente le argomentazioni spiegate dal Tribunale per negare la titolarità del diritto di proprietà della scala in capo alle , a ciò potendo Pt_1 valere solo il motivo con cui si censura l'accoglimento solo parziale della richiesta di consulenza tecnica.
Ed invero, il giudice di primo grado -correttamente- ha escluso che la scala in questione ricada in tutto o in parte sulla proprietà delle , e ciò sulla scorta di un mandato di consulenza Pt_1 assolutamente sufficiente al decidere, atteso che in merito a nulla rilevano le dichiarazioni delle parti e i progetti presentati in sede amministrativa, dovendosi solo aver riguardo alla proprietà dell'area su cui la scala è stata edificata.
8 In ogni caso, poi, la Consulenza espletata consente di evincere che la scala è catastata come bene comune ai soli sub 1, 2, 3, 4, della particella 439 (del AL) ed era onere delle convenute produrre tutti i documenti ed atti che ritenevano utili alle indagini o -meglio- a contrastare tale dato.
Può escludersi, quindi, sia che la scala in questione appartenga in proprietà esclusiva alle , sia in comunione. Quanto a tale Pt_1 ultimo punto, correttamente il giudice ha escluso anche la funzione condominiale della prima rampa, essendo che essa non risulta edificata in epoca in cui l'immobile apparteneva allo stesso proprietario.
Infatti, dall'atto del 1959 con cui le sorelle danti Per_1 cause delle parti contendenti, acquistarono il terreno su cui sono stati edificati i due immobili latistanti, si evince che le medesime acquistarono uno spezzone ciascuno -tra loro confinanti- di terreno edificabile.
Risulta di contro che la scala in questione fu edificata negli anni
'60, e sul punto le parti sono d'accordo.
D'altronde nel progetto che venne presentato dai nel P_
1968 -per l'edificazione del loro immobile- vi è la rappresentazione del preesistente piano terra, in cui la scala risulta già esistente.
Orbene, sia che tale prima rampa sia stata realizzata da CP_2
, sia che invece sia stata fatta dal , rimane
[...] P_ indubbio che insisteva su terreno (oggi) , ma che serviva P_ anche l'edificio . Pt_1
9 Il nodo cruciale della controversia, perciò, è stabilire se vi fosse un accordo tra le parti per l'utilizzo della scala, idoneo ad escludere l'usucapione invocata in via riconvenzionale, ovvero se
-in mancanza- il transito sia avvenuto con l'animus possidenti da parte dei non proprietari.
Ritiene la Corte che la versione del sull'esistenza di un P_ accordo in tal senso sia assolutamente verosimile, non solo alla luce delle risultanze istruttorie, ma anche sulla base di elementi presuntivi, che la suffragano.
Quanto alle prove, va richiamata non solo la deposizione del teste che il primo giudice ha valorizzato per la sua Tes_3 decisione, ma anche quella di , il quale Persona_5 all'udienza del 24.3.2021 ha dichiarato: “Vera la circostanza che mi viene letta;
ciò posso dire in quanto mi è stato riferito dal proprietario della macelleria, cognato del sig. Ciò P_ posso dire in quanto in occasione di un trasporto di materiale edile per i AL ebbi a chiedere della scala alla presenza del
AL e di suo cognato, di cui non so dire il nome, e mi dissero che erano d'accordo ad utilizzare la scala fino a quando la macelleria rimaneva aperta, mentre poi, in ragione delle due porte esistenti, si sarebbe realizzata la scala accanto a quella di uso comune”.
Tale deposizione, anche se non contiene elementi specifici circa l'epoca di realizzazione della scala, o il soggetto che ne sopportò
i costi, etc., è supportata nella sua essenza dagli stessi dati forniti dalle , dati che hanno una chiave di lettura diversa da Pt_1 quella che le appellanti propongono.
10 Infatti, è pacifico che la scala de qua era esterna all'edificio delle
, il quale fu realizzato prima di quello AL (si vedano Pt_1 le date delle rispettive concessioni edilizie, rispettivamente 1965
e 1968); tale circostanza emerge, altresì, dal progetto presentato dai nel 1968, il quale -nella rappresentazione dello stato P_ di fatto preesistente- raffigura una scala sita al piano terra del loro edificio.
Orbene, in siffatta situazione è assolutamente credibile l'assunto delle , secondo cui “…la scala è stata commissionata da Pt_1 mio nonno costruita materialmente dal Persona_6 sig. unitamente al fabbricato e pagata Pt_4 Pt_1 interamente da mio padre . Preciso che mio Controparte_2 padre ha interamente pagato la struttura. Non ricordo la data in cui la scala è stata costruita”.
Sennonché appare inverosimile la mancanza dell'accordo in merito a ciò, che invece emerge chiaramente dalle seguenti circostanze: 1) la prima rampa fu costruita su commissione del padre delle due proprietarie, quindi non è pensabile che abbia voluto spogliare una figlia a vantaggio dell'altra; 2) fu pagata dal
, ossia da colui che per primo edificava il lotto ed aveva Pt_1 interesse a che l'intero piano terra rimanesse libero per l'esercizio dell'attività di macelleria;
3) tale spesa, quindi, è una sorta di corrispettivo per l'uso del suolo altrui;
4) non vi è stata reazione alla costruzione della rampa da parte di Per_1
sul cui terreno veniva edificata, perché la decisione in tal
[...] senso era stata presa dal padre e condivisa, in quanto la soluzione adottata beneficiava entrambe le sorelle;
4) nell'edificio Pt_1
11 vi era un accesso al pianerottolo in parallelo a quello da cui sbarca la rampa oggetto di causa, che indica la previsione di una rampa parallela da costruire.
In conclusione, le dichiarazioni testimoniali, che riferiscono di un accordo tra le parti per l'uso comune della scala, fino a che la macelleria rimanesse aperta -e ciò per averlo appreso dagli stessi soggetti tra cui è intervenuto l'accordo- restano confermate ampiamente dagli elementi sopra esposti e rendono ragione di un uso prolungato per tanto tempo.
Né vale opporre, come fanno le appellanti, che l'accordo sarebbe nullo perché non scritto o, comunque, perché intercorso tra soggetti non legittimati, perché non proprietari (i cognati
[...]
e ). Pt_1 P_
Quanto alla prima obiezione, infatti, va considerato che l'accordo in questione non richiedeva la forma scritta, non essendo destinato a costituire diritti reali ma solo a legittimare un godimento di fatto;
quanto alla seconda, data la relazione di parentela tra le parti e l'iniziativa nascente dal comune genitore delle sorelle va da sé che l'accordo sia stato fatto Per_1 nella consapevolezza delle proprietarie ed in loro rappresentanza.
All'esito, le esposte considerazioni valgono a confermare la decisione sul punto del giudice di prime cure ed a superare ogni doglianza relativa alla incompletezza dell'istruzione espletata nel prima grado.
Resta da aggiungere che erano le a dover provare Pt_1
l'interversione del possesso, ossia di aver inteso -ad un certo
12 punto- non più godere dell'uso della rampa in forza dell'altrui concessione, ma come proprietarie.
Ma di ciò non vi è allegazione né prova;
la volizione interna, infatti, richiede una manifestazione esteriore idonea a dimostrare il mutamento dell'animus, da cui decorre il periodo ventennale necessario all'usucapione; e chi vuole usucapire deve indicare e dimostrare detta manifestazione esterna, cosa che nella specie non è avvenuta.
Da ultimo si rileva che l'appellato nelle conclusioni della tempestiva comparsa di costituzione ha chiesto che le appellanti gli rimborsino il 50% delle spese di CTU, da lui corrisposte, e che sul punto non vi è stata una specifica contestazione di controparte nelle note di trattazione scritta successive alla costituzione.
Tale richiesta può essere accolta, considerato che, per quanto il
Tribunale nulla abbia detto nella sentenza in esame, per regola generale i compensi del c.t.u. soggiacciono al principio della soccombenza;
essi, quindi, vanno inclusi tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare dalla controparte, a meno che il giudice non si avvalga della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Poiché, nel caso di specie il Tribunale non ha disposto l'esclusione di dette spese dalla ripetizione (né aveva motivo di farlo, stante che la consulenza è servita per la positiva decisione sulla negatoria servitutis), va da sé che il ha diritto a P_ vedersi rimborsare quanto abbia già corrisposto in forza del decreto di liquidazione.
13 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando lo scaglione di valore delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
22.3.2025 da , e avverso Parte_1 Parte_2 Pt_3 la sentenza n. 388/2023 del 20/04/2023, emessa dal Tribunale di
Patti, notificata il 22.4.2023, nel giudizio promosso da P_
, odierno appellato, così provvede:
[...]
-Rigetta l'appello, perché infondato;
-Condanna le appellati al rimborso in favore di Controparte_1 del 50% delle spese di CTU, come liquidate dal Tribunale;
-Condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellato delle spese del presente gravame, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
-Dichiara che sussistono, nei confronti delle appellanti le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 388/2023 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi Parte_1 residente in [...] (C.F. ); C.F._1
, nata a [...] il Parte_2
06.03.1957, ivi residente in [...] (C.F.
); nata a [...] C.F._2 Parte_3
(Me) il 30.01.1963, residente in [...], tutte domiciliate in Acquedolci (Me), via Cicerone n. 8 presso lo studio dell'Avv. Emidio Riolo rapp.ta e difesa dall'avv. RIOLO EMIDIO appellante
CONTRO
, nato a FRAZZANÒ (ME), il Controparte_1
09/03/1931, , rapp.to e difeso dall'avv. C.F._3
FRAGALE GIUSEPPE
1 appellato
Ogg: appello a sentenza n. 388/2023 del 20/04/2023, emessa dal Tribunale di Patti, notificata il 22.5.23
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 22.5.23 le germane Pt_1 proponevano appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale di Patti, rigettate le domande riconvenzionali delle medesime, accoglieva la domanda di negatoria servitutis avanzata dall'attore , ordinando alle convenute la Controparte_1 cessazione dell'utilizzo della prima rampa di scala del fabbricato nonché la chiusura di un'apertura posta sul muro P_ divisorio, e le condannava la pagamento delle spese di lite.
Si costituiva il , instando per il rigetto del gravame. P_
Con ordinanza del 25.11.24 la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
ha convenuto in giudizio le sorelle Controparte_1 Parte_1
e , esponendo: di essere
[...] Parte_2 Pt_3 comproprietario di un fabbricato sito in Marina di Caronia via
Filosseno con ingresso dal civico 5, limitrofo al fabbricato in comproprietà delle convenute posto ad angolo tra la via Filosseno
e la via Marco Polo;
che fin dalla edificazione (negli anni '60), la famiglia aveva fatto accesso al pianerottolo -posto al Pt_1 piano primo del loro fabbricato- attraverso la prima rampa della scala della famiglia (e, poi, da tale pianerottolo, al loro P_
2 appartamento al piano primo, e tramite scala propria, ai piani superiori), con l'accordo che avrebbero realizzato la prima rampa della propria scala (dal piano terra al piano primo) solo una volta tolta la macelleria nel loro piano terra, utilizzando, nelle more, tale prima rampa dei;
che, proprio in forza di tale accordo P_ nel muro divisorio tra i due fabbricati era stata lasciata un'apertura di collegamento tra la scala ed il pianerottolo P_ al primo piano del fabbricato mentre quell'apertura, Pt_1 dalla quale era previsto lo sbarco della costruenda prima rampa di scala, era stata nascosta da un mobile;
che dopo la cessione della macelleria, invece di realizzare la loro rampa, la famiglia
[...]
aveva eseguito lavori edili al piano terra con Pt_1 trasformazione in finestra di quella porta che avrebbe dovuto fungere da accesso alla parte di scala da costruire, ed aveva continuato ad utilizzare la prima rampa della scala AL, cioè nonostante il venir meno delle condizioni di consenso e di tolleranza dei proprietari;
che inoltre, la famiglia , anche Pt_1 non realizzando la prima rampa della propria scala, era ormai in condizione di accedere ai propri piani sopraelevati, dal piano terra, avendo una scala interna fino all'appartamento al piano primo, dal quale poi, poteva salire ai piani superiori.
Sulla base di tali allegazioni, l'attore ha chiesto: di accertare che le convenute non avevano diritto di continuare a passare lungo la prima rampa di scala del fabbricato AL e, quindi, neanche di mantenere l'apertura nel muro divisorio, ordinando alle stesse l'immediata cessazione del passaggio attraverso la rampa di scala di cui in questione.
3 Si sono costituite , e Parte_1 Parte_2 [...]
e, nel merito, hanno contestato quanto dedotto Parte_3 dall'attore, allegando: di essere le proprietarie della rampa di scale oggetto di causa, perché ubicata all'intero della particella di loro esclusiva pertinenza e perché costruita dal loro dante causa e comunque non ricadente sul fondo di proprietà dell'attore.
Hanno proposto, poi, domanda riconvenzionale per l'acquisto a titolo originario ex art. 1158 c.c. della proprietà o comproprietà della scala o, in subordine, della servitù di passaggio sulla scala.
Il Tribunale ha definito la causa nei termini sopra sintetizzati, con sentenza che è oggetto dei seguenti motivi di appello, formulati dalle , che lamentano: Pt_1
1.Omessa mancata analisi e considerazione da parte del giudice di prime cure rispetto all'eccepita infondatezza delle allegazioni di controparte.
Le appellanti sin da subito avevano contestato l'assunto di controparte, per la quale la prima rampa di scale sarebbe stata costruita dal e fosse intervenuto un accordo per il relativo P_ utilizzo da parte loro, assumendo che le scale erano state realizzate in occasione dell'edificazione del proprio fabbricato, a propria cura e spese, e ciò tanto la rampa di scale oggetto di contestazione, quanto le rampe che portano ai piani superiori, nella piena ed esclusiva convinzione che l'area di sedime su cui ricadeva la prima rampa fosse di loro esclusiva proprietà.
Ciò era peraltro evidente, considerando: che il fabbricato dell'appellato era stato realizzato solo Controparte_1 successivamente a quello delle germane ed in aderenza;
Pt_1
4 che l'androne adiacente alla suddetta rampa era stato utilizzato per l'ubicazione dei contatori Enel degli appartamenti delle sole
; che sulla porta di ingresso della suddetta rampa di Pt_1 scale, da tempo immemore, le appellanti avevano posizionato i citofoni delle loro abitazioni poste ai piani superiori, che di essa aveva sempre posseduto le chiavi, utilizzando la rampa senza chiedere alcun permesso a . Controparte_1
2. Mancato riconoscimento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà e/o comproprietà delle odierne appellanti ed in subordine del diritto di servitù d'uso e di passaggio in favore degli immobili ubicati sulla suddetta rampa di scale.
Il possesso, quale l'utilizzo pacifico indisturbato ultratrentennale con la reiterazione di atti materiali di utilizzo incompatibili con una diversa qualificazione, era stato ammesso dallo stesso attore e confermato dalle deposizioni testimoniali.
Relativamente all'elemento psicologico del possesso era del tutto inverosimile che l'utilizzo in via esclusiva della rampa di scale sia avvenuto dal 1964 in poi per mera tolleranza di parte attrice.
3.Mancato riconoscimento dell'interversione del possesso e mancata prova della mera tolleranza ex art. 1144 c.c; nullità del “fantomatico” accordo tra e Controparte_1 CP_2
in quanto non potevano disporre del bene in
[...] questione, di proprietà e spettanza esclusiva delle signore
e , né potevano incidere sull'animus Persona_1 Per_2 possidendi delle odierne attrici.
5 Il Giudice si era basato solo ed esclusivamente sulle asserzioni di controparte in ordine all'esistenza di un accordo tra le parti, mai provato e fermamente contestato.
Infatti, emergeva dagli atti del giudizio che la proprietaria dell'immobile “AL” fosse solo per avere Persona_1 acquistato il relativo terreno edificabile (area di sedime del fabbricato, Giusto atto notarile del Notaio del 10 Persona_3
Settembre 1959 rep. 5362/939); a lei era subentrato il AL, - solo dopo l'edificazione- per successione mortis causa.
Neppure, , padre delle germane , cioè Controparte_2 Pt_1 colui che avrebbe siglato l'accordo con l'attore , Controparte_1 era mai stato proprietario dell'immobile, che si apparteneva a
Controparte_3
Da qui la considerazione che qualsivoglia accordo intervenuto tra soggetti che al tempo dello stesso non fossero titolari della proprietà doveva considerarsi tamquam non esset e, comunque, inidoneo a regolare i rapporti delle odierne parti con la res o a qualificare la natura del loro possesso.
Sotto altro profilo, poi, le prove testimoniali assunte in merito all'esistenza di tale accordo non erano sufficienti allo scopo, e specificamente a escludere l'animus rem sibi habendi delle appellanti, né ad accertare eventuali effetti interruttivi del possesso ad usucapione.
4.Assenza di ulteriori elementi, anche indiziari, a suffragio della eccepita tolleranza ex art. 1144 c.c.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, avrebbe dovuto ritenere nulle e/o inutilizzabili le testimonianze rese dai testi Tes_1
6 e ; le stesse, infatti, alla stregua di Tes_2 Testimone_3 ogni testimonianza de relato, potevano assumere mero valore indiziario e rilevare ai fini del convincimento del Giudice solo in concorso con altri elementi idonei a suffragarne la veridicità; nel caso di specie però non era rinvenibile nessuno degli elementi sintomatici e idonei a suffragare l'esistenza di un rapporto di mera tolleranza da parte degli attori in favore delle convenute, anzi, emergevano innumerevoli circostanze indiziarie atte a supportare un giudizio che escluda la mera tolleranza prospettata dall'attore.
5. Assoluta irrilevanza della presenza attuale di una scala interna che collega l'immobile sito al piano terra/seminterrato con quello al piano primo dei signori di bella.
La presenza di tale scala, infatti, non poteva giovare a ritenere che gli appartamenti fossero comunque accessibili alle proprietarie.
6.Ammissione solo parziale della richiesta consulenza tecnica
d'ufficio, consequenziale, rilevante deficit probatorio.
Il Giudice avrebbe dovuto estendere il mandato, come da richiesta ai seguenti quesiti: 1) accertare l'area di sedime della rampa di scale oggetto di contestazione e la titolarità della stessa 2) Accertare se il vano scala e la suddetta rampa di scale ubicata al n° 5 di via Filosenno risulti catastalmente vano comune ai due fabbricati;
3) Accertare se nei progetti di sopraelevazione dei fabbricati degli attori e dei convenuti il vano scala e la suddetta rampa di scale ubicata al n° 5 di via
7 Filosenno sia stata rappresentata e dichiarata come vano comune ad entrambi gli edifici;
4) Accertare l'epoca di realizzazione della rampa di scale e l'esecutore materiale delle stesse;
5) Accertare l'ubicazione dei contatori Enel degli appartamenti e la data di ubicazione, Accertare Pt_1
l'ubicazione dei citofoni degli appartamenti di ed il Pt_1 periodo di ubicazione;
autorizzandolo ad acquisire i progetti le concessioni e le autorizzazioni relative agli immobili di proprietà delle convenute e dell'odierno attore”.
7. Mancato accoglimento della richiesta di sostituzione del testimone deceduto
Le appellanti, in data 30.10.2020, a seguito del decesso del testimone , ne avevano chiesto al Giudice Persona_4
Istruttore la sostituzione, ma l'istanza era stata rigettata.
Considerazioni della Corte
Va premesso che l'appello non attinge specificamente le argomentazioni spiegate dal Tribunale per negare la titolarità del diritto di proprietà della scala in capo alle , a ciò potendo Pt_1 valere solo il motivo con cui si censura l'accoglimento solo parziale della richiesta di consulenza tecnica.
Ed invero, il giudice di primo grado -correttamente- ha escluso che la scala in questione ricada in tutto o in parte sulla proprietà delle , e ciò sulla scorta di un mandato di consulenza Pt_1 assolutamente sufficiente al decidere, atteso che in merito a nulla rilevano le dichiarazioni delle parti e i progetti presentati in sede amministrativa, dovendosi solo aver riguardo alla proprietà dell'area su cui la scala è stata edificata.
8 In ogni caso, poi, la Consulenza espletata consente di evincere che la scala è catastata come bene comune ai soli sub 1, 2, 3, 4, della particella 439 (del AL) ed era onere delle convenute produrre tutti i documenti ed atti che ritenevano utili alle indagini o -meglio- a contrastare tale dato.
Può escludersi, quindi, sia che la scala in questione appartenga in proprietà esclusiva alle , sia in comunione. Quanto a tale Pt_1 ultimo punto, correttamente il giudice ha escluso anche la funzione condominiale della prima rampa, essendo che essa non risulta edificata in epoca in cui l'immobile apparteneva allo stesso proprietario.
Infatti, dall'atto del 1959 con cui le sorelle danti Per_1 cause delle parti contendenti, acquistarono il terreno su cui sono stati edificati i due immobili latistanti, si evince che le medesime acquistarono uno spezzone ciascuno -tra loro confinanti- di terreno edificabile.
Risulta di contro che la scala in questione fu edificata negli anni
'60, e sul punto le parti sono d'accordo.
D'altronde nel progetto che venne presentato dai nel P_
1968 -per l'edificazione del loro immobile- vi è la rappresentazione del preesistente piano terra, in cui la scala risulta già esistente.
Orbene, sia che tale prima rampa sia stata realizzata da CP_2
, sia che invece sia stata fatta dal , rimane
[...] P_ indubbio che insisteva su terreno (oggi) , ma che serviva P_ anche l'edificio . Pt_1
9 Il nodo cruciale della controversia, perciò, è stabilire se vi fosse un accordo tra le parti per l'utilizzo della scala, idoneo ad escludere l'usucapione invocata in via riconvenzionale, ovvero se
-in mancanza- il transito sia avvenuto con l'animus possidenti da parte dei non proprietari.
Ritiene la Corte che la versione del sull'esistenza di un P_ accordo in tal senso sia assolutamente verosimile, non solo alla luce delle risultanze istruttorie, ma anche sulla base di elementi presuntivi, che la suffragano.
Quanto alle prove, va richiamata non solo la deposizione del teste che il primo giudice ha valorizzato per la sua Tes_3 decisione, ma anche quella di , il quale Persona_5 all'udienza del 24.3.2021 ha dichiarato: “Vera la circostanza che mi viene letta;
ciò posso dire in quanto mi è stato riferito dal proprietario della macelleria, cognato del sig. Ciò P_ posso dire in quanto in occasione di un trasporto di materiale edile per i AL ebbi a chiedere della scala alla presenza del
AL e di suo cognato, di cui non so dire il nome, e mi dissero che erano d'accordo ad utilizzare la scala fino a quando la macelleria rimaneva aperta, mentre poi, in ragione delle due porte esistenti, si sarebbe realizzata la scala accanto a quella di uso comune”.
Tale deposizione, anche se non contiene elementi specifici circa l'epoca di realizzazione della scala, o il soggetto che ne sopportò
i costi, etc., è supportata nella sua essenza dagli stessi dati forniti dalle , dati che hanno una chiave di lettura diversa da Pt_1 quella che le appellanti propongono.
10 Infatti, è pacifico che la scala de qua era esterna all'edificio delle
, il quale fu realizzato prima di quello AL (si vedano Pt_1 le date delle rispettive concessioni edilizie, rispettivamente 1965
e 1968); tale circostanza emerge, altresì, dal progetto presentato dai nel 1968, il quale -nella rappresentazione dello stato P_ di fatto preesistente- raffigura una scala sita al piano terra del loro edificio.
Orbene, in siffatta situazione è assolutamente credibile l'assunto delle , secondo cui “…la scala è stata commissionata da Pt_1 mio nonno costruita materialmente dal Persona_6 sig. unitamente al fabbricato e pagata Pt_4 Pt_1 interamente da mio padre . Preciso che mio Controparte_2 padre ha interamente pagato la struttura. Non ricordo la data in cui la scala è stata costruita”.
Sennonché appare inverosimile la mancanza dell'accordo in merito a ciò, che invece emerge chiaramente dalle seguenti circostanze: 1) la prima rampa fu costruita su commissione del padre delle due proprietarie, quindi non è pensabile che abbia voluto spogliare una figlia a vantaggio dell'altra; 2) fu pagata dal
, ossia da colui che per primo edificava il lotto ed aveva Pt_1 interesse a che l'intero piano terra rimanesse libero per l'esercizio dell'attività di macelleria;
3) tale spesa, quindi, è una sorta di corrispettivo per l'uso del suolo altrui;
4) non vi è stata reazione alla costruzione della rampa da parte di Per_1
sul cui terreno veniva edificata, perché la decisione in tal
[...] senso era stata presa dal padre e condivisa, in quanto la soluzione adottata beneficiava entrambe le sorelle;
4) nell'edificio Pt_1
11 vi era un accesso al pianerottolo in parallelo a quello da cui sbarca la rampa oggetto di causa, che indica la previsione di una rampa parallela da costruire.
In conclusione, le dichiarazioni testimoniali, che riferiscono di un accordo tra le parti per l'uso comune della scala, fino a che la macelleria rimanesse aperta -e ciò per averlo appreso dagli stessi soggetti tra cui è intervenuto l'accordo- restano confermate ampiamente dagli elementi sopra esposti e rendono ragione di un uso prolungato per tanto tempo.
Né vale opporre, come fanno le appellanti, che l'accordo sarebbe nullo perché non scritto o, comunque, perché intercorso tra soggetti non legittimati, perché non proprietari (i cognati
[...]
e ). Pt_1 P_
Quanto alla prima obiezione, infatti, va considerato che l'accordo in questione non richiedeva la forma scritta, non essendo destinato a costituire diritti reali ma solo a legittimare un godimento di fatto;
quanto alla seconda, data la relazione di parentela tra le parti e l'iniziativa nascente dal comune genitore delle sorelle va da sé che l'accordo sia stato fatto Per_1 nella consapevolezza delle proprietarie ed in loro rappresentanza.
All'esito, le esposte considerazioni valgono a confermare la decisione sul punto del giudice di prime cure ed a superare ogni doglianza relativa alla incompletezza dell'istruzione espletata nel prima grado.
Resta da aggiungere che erano le a dover provare Pt_1
l'interversione del possesso, ossia di aver inteso -ad un certo
12 punto- non più godere dell'uso della rampa in forza dell'altrui concessione, ma come proprietarie.
Ma di ciò non vi è allegazione né prova;
la volizione interna, infatti, richiede una manifestazione esteriore idonea a dimostrare il mutamento dell'animus, da cui decorre il periodo ventennale necessario all'usucapione; e chi vuole usucapire deve indicare e dimostrare detta manifestazione esterna, cosa che nella specie non è avvenuta.
Da ultimo si rileva che l'appellato nelle conclusioni della tempestiva comparsa di costituzione ha chiesto che le appellanti gli rimborsino il 50% delle spese di CTU, da lui corrisposte, e che sul punto non vi è stata una specifica contestazione di controparte nelle note di trattazione scritta successive alla costituzione.
Tale richiesta può essere accolta, considerato che, per quanto il
Tribunale nulla abbia detto nella sentenza in esame, per regola generale i compensi del c.t.u. soggiacciono al principio della soccombenza;
essi, quindi, vanno inclusi tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare dalla controparte, a meno che il giudice non si avvalga della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Poiché, nel caso di specie il Tribunale non ha disposto l'esclusione di dette spese dalla ripetizione (né aveva motivo di farlo, stante che la consulenza è servita per la positiva decisione sulla negatoria servitutis), va da sé che il ha diritto a P_ vedersi rimborsare quanto abbia già corrisposto in forza del decreto di liquidazione.
13 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando lo scaglione di valore delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
22.3.2025 da , e avverso Parte_1 Parte_2 Pt_3 la sentenza n. 388/2023 del 20/04/2023, emessa dal Tribunale di
Patti, notificata il 22.4.2023, nel giudizio promosso da P_
, odierno appellato, così provvede:
[...]
-Rigetta l'appello, perché infondato;
-Condanna le appellati al rimborso in favore di Controparte_1 del 50% delle spese di CTU, come liquidate dal Tribunale;
-Condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellato delle spese del presente gravame, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
-Dichiara che sussistono, nei confronti delle appellanti le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
14