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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 503/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
ANTONIO UGGÈ
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, a Belgioioso
(PV) il 30.06.2012 (atto trascritto nei Registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2012), scegliendo il regime della separazione dei beni, e che dall'unione coniugale sono nate le figlie (n. a Milano il 12.9.2015), e (n. a Milano il 2.7.2020). Per_1 Per_2
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto:
B) La casa coniugale, sita in Massalengo (LO), Cascina Vigana n. 11, di proprietà del Sig.ra Pt_2 viene a lei assegnata con quanto l'arreda;
C) Le figlie minori e vengono affidate in modo esclusivo alla madre, mantenendo la Per_1 Per_2 residenza presso la casa coniugale in Massalengo (LO), Cascina Vigana n. 11;
D) Le figlie abiteranno con la madre, e il padre potrà tenerle con sé due giorni infrasettimanali dalle ore 17 fino alle ore 20, e nei fine settimana alternati dal sabato alle ore 9 fino alla domenica alle ore
20. Inoltre, vigerà il principio di alternanza tra i genitori per le festività natalizie e pasquali, ed il padre potrà tenere con sé le figlie per 15 giorni in estate.
pagina 1 di 3 E) Il tutto compatibilmente con le esigenze e le aspirazioni delle figlie minori, e con gradualità, tenendo conto delle possibilità logistiche del signor Pt_1
F) Il Sig. verserà alla moglie l'assegno mensile di € 500 a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 delle figlie minori;
tale importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
G) Il cosiddetto “assegno unico” spetta alla signora . Parte_2
H) Entrambi i coniugi si obbligano, previo accordo, a concorrere nella misura del 50% ciascuno (o a rimborsare tale somma al coniuge che ne abbia fatto anticipazione) alle spese di carattere straordinario
a favore delle figlie, da intendersi quali (indicativamente e non tassativamente): spese mediche non coperte dall'assistenza mutualistica, scolastiche, sportive, ricreative e del tempo libero in genere e così tutte quelle spese relative ad attività e prestazioni ritenute concordemente utili alla crescita, all'educazione, all'istruzione, alla cura e al benessere delle figlie;
tali spese saranno rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione;
I) Le decisioni di maggior interesse per le figlie relative alla salute, all'educazione e all'istruzione, saranno comunque assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, mentre quelle di ordinaria amministrazione saranno adottate singolarmente e separatamente da ciascun genitore nei rispettivi periodi di permanenza delle figlie con ciascun genitore;
J) I coniugi dichiarano altresì di darsi assenso reciproco al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti”. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Alla successiva udienza virtuale del 16.04.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Belgioioso (PV) il 30.06.2012 (atto trascritto Parte_2 nei Registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2012);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 2 di 3 3) Compensa integralmente tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Belgioioso (PV), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 10.6.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
ANTONIO UGGÈ
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, a Belgioioso
(PV) il 30.06.2012 (atto trascritto nei Registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2012), scegliendo il regime della separazione dei beni, e che dall'unione coniugale sono nate le figlie (n. a Milano il 12.9.2015), e (n. a Milano il 2.7.2020). Per_1 Per_2
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto:
B) La casa coniugale, sita in Massalengo (LO), Cascina Vigana n. 11, di proprietà del Sig.ra Pt_2 viene a lei assegnata con quanto l'arreda;
C) Le figlie minori e vengono affidate in modo esclusivo alla madre, mantenendo la Per_1 Per_2 residenza presso la casa coniugale in Massalengo (LO), Cascina Vigana n. 11;
D) Le figlie abiteranno con la madre, e il padre potrà tenerle con sé due giorni infrasettimanali dalle ore 17 fino alle ore 20, e nei fine settimana alternati dal sabato alle ore 9 fino alla domenica alle ore
20. Inoltre, vigerà il principio di alternanza tra i genitori per le festività natalizie e pasquali, ed il padre potrà tenere con sé le figlie per 15 giorni in estate.
pagina 1 di 3 E) Il tutto compatibilmente con le esigenze e le aspirazioni delle figlie minori, e con gradualità, tenendo conto delle possibilità logistiche del signor Pt_1
F) Il Sig. verserà alla moglie l'assegno mensile di € 500 a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 delle figlie minori;
tale importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
G) Il cosiddetto “assegno unico” spetta alla signora . Parte_2
H) Entrambi i coniugi si obbligano, previo accordo, a concorrere nella misura del 50% ciascuno (o a rimborsare tale somma al coniuge che ne abbia fatto anticipazione) alle spese di carattere straordinario
a favore delle figlie, da intendersi quali (indicativamente e non tassativamente): spese mediche non coperte dall'assistenza mutualistica, scolastiche, sportive, ricreative e del tempo libero in genere e così tutte quelle spese relative ad attività e prestazioni ritenute concordemente utili alla crescita, all'educazione, all'istruzione, alla cura e al benessere delle figlie;
tali spese saranno rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione;
I) Le decisioni di maggior interesse per le figlie relative alla salute, all'educazione e all'istruzione, saranno comunque assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, mentre quelle di ordinaria amministrazione saranno adottate singolarmente e separatamente da ciascun genitore nei rispettivi periodi di permanenza delle figlie con ciascun genitore;
J) I coniugi dichiarano altresì di darsi assenso reciproco al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti”. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Alla successiva udienza virtuale del 16.04.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Belgioioso (PV) il 30.06.2012 (atto trascritto Parte_2 nei Registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2012);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 2 di 3 3) Compensa integralmente tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Belgioioso (PV), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 10.6.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3