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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
GIUNTA LE BONAVENTU, Relatore
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1307/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249006107623000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249006107623000 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento documento n 29220249006107623, comunicata (non notificata) il 04.10.2024 avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 44.077,79 per mancato pagamento della cartella n. 29220140000543074000 relativa ad IR ed Iva anno 2009.
Deduceva:
-l'omessa notifica degli atti presupposti:
-l'intervenuta decadenza e prescrizione, anche successiva, alla notifica della cartella
2922014000054307400.
-la prescrizione di sanzioni e interessi.
Si costituiva l'ER chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto all'omessa notifica degli atti prodromici, deve rilevarsi che la cartella di pagamento n.
29220140000543074000 (IR ed Iva anno 2009), presupposta all'avviso di intimazione impugnato, è stata notificata personalmente all'odierno ricorrente in data 11.4.2014 che ha rifiutato di ricevere l'atto.(doc.1).
Quanto all'intervenuta prescrizione, deve evidenziarsi che con la cartella sottesa all'atto impugnato venivano richieste somme a titolo di IR ed Iva la cui pretesa si prescrive in dieci anni: al riguardo, va infatti richiamato il principio di diritto affermato da Cass. 33213/2023 (che cita propri precedenti): «In tema di IR, Irap, Iva e canone Rai, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello ordinario, e la conseguente applicabilità dell'art. 2946 Cc, non operando l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, 1° comma, n. 4, Cc “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi».
Ciò posto in punto di diritto, e ribadito che l'iter notificatorio della cartella in questione si era perfezionato nell'aprile 2014, e precisamente il giorno 11 di quel mese, per bloccare la prescrizione del credito de quo sarebbe stata necessaria la notifica di un atto interruttivo entro l'11 aprile 2024 (i dieci anni successivi alla notifica della cartella).
Tuttavia, va considerato che, durante il corso della prescrizione (da aprile 2014 ad aprile 2024), è intervenuto il 1° comma dell'art. 68 Dl 18/2020, che, con previsione residuale di carattere generale, ha statuito il rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 12 del Dlgs 159/2015 (articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»), il cui 1° comma dispone la proroga di tutti i termini pendenti nel periodo di moratoria per una uguale durata: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione»: si tratta dei 542 giorni relativi allo spazio temporale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, giacché 1° comma dello stesso art. 68 aveva sospeso, «con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, […] i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione». Dunque, aggiungendo 542 giorni al 28 dicembre 2023 si perviene al 22 giugno 2025.
Deve, quindi, concludersi che la notificazione sia intervenuta quando il credito in questione non era ancora prescritto. Nè, tanto meno, può dirsi maturata la prescrizione successiva.
Il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese in favore di ER che si liquidano in euro 2.409,00 oltre accessori.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ER che si liquidano in euro 2.409,00 oltre accessori.
TA, 17 febbraio 2026
Il Giudice Il Presidente
ES B.GI TO RT LO
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
GIUNTA LE BONAVENTU, Relatore
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1307/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249006107623000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249006107623000 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento documento n 29220249006107623, comunicata (non notificata) il 04.10.2024 avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 44.077,79 per mancato pagamento della cartella n. 29220140000543074000 relativa ad IR ed Iva anno 2009.
Deduceva:
-l'omessa notifica degli atti presupposti:
-l'intervenuta decadenza e prescrizione, anche successiva, alla notifica della cartella
2922014000054307400.
-la prescrizione di sanzioni e interessi.
Si costituiva l'ER chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto all'omessa notifica degli atti prodromici, deve rilevarsi che la cartella di pagamento n.
29220140000543074000 (IR ed Iva anno 2009), presupposta all'avviso di intimazione impugnato, è stata notificata personalmente all'odierno ricorrente in data 11.4.2014 che ha rifiutato di ricevere l'atto.(doc.1).
Quanto all'intervenuta prescrizione, deve evidenziarsi che con la cartella sottesa all'atto impugnato venivano richieste somme a titolo di IR ed Iva la cui pretesa si prescrive in dieci anni: al riguardo, va infatti richiamato il principio di diritto affermato da Cass. 33213/2023 (che cita propri precedenti): «In tema di IR, Irap, Iva e canone Rai, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello ordinario, e la conseguente applicabilità dell'art. 2946 Cc, non operando l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, 1° comma, n. 4, Cc “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi».
Ciò posto in punto di diritto, e ribadito che l'iter notificatorio della cartella in questione si era perfezionato nell'aprile 2014, e precisamente il giorno 11 di quel mese, per bloccare la prescrizione del credito de quo sarebbe stata necessaria la notifica di un atto interruttivo entro l'11 aprile 2024 (i dieci anni successivi alla notifica della cartella).
Tuttavia, va considerato che, durante il corso della prescrizione (da aprile 2014 ad aprile 2024), è intervenuto il 1° comma dell'art. 68 Dl 18/2020, che, con previsione residuale di carattere generale, ha statuito il rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 12 del Dlgs 159/2015 (articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»), il cui 1° comma dispone la proroga di tutti i termini pendenti nel periodo di moratoria per una uguale durata: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione»: si tratta dei 542 giorni relativi allo spazio temporale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, giacché 1° comma dello stesso art. 68 aveva sospeso, «con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, […] i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione». Dunque, aggiungendo 542 giorni al 28 dicembre 2023 si perviene al 22 giugno 2025.
Deve, quindi, concludersi che la notificazione sia intervenuta quando il credito in questione non era ancora prescritto. Nè, tanto meno, può dirsi maturata la prescrizione successiva.
Il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese in favore di ER che si liquidano in euro 2.409,00 oltre accessori.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ER che si liquidano in euro 2.409,00 oltre accessori.
TA, 17 febbraio 2026
Il Giudice Il Presidente
ES B.GI TO RT LO