Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 96
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento presupposta all'intimazione sia stata notificata al ricorrente in data antecedente, sebbene con rifiuto di ricezione.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza e prescrizione

    La Corte ha escluso la prescrizione decennale, ritenendo che il termine sia stato sospeso per 542 giorni a causa delle disposizioni emergenziali (Dl 18/2020), prolungando così la validità del credito.

  • Rigettato
    Prescrizione di sanzioni e interessi

    La Corte ha implicitamente rigettato tale motivo, confermando la validità del credito principale e, di conseguenza, degli accessori.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento presupposta all'intimazione sia stata notificata al ricorrente in data antecedente, sebbene con rifiuto di ricezione.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza e prescrizione

    La Corte ha escluso la prescrizione decennale, ritenendo che il termine sia stato sospeso per 542 giorni a causa delle disposizioni emergenziali (Dl 18/2020), prolungando così la validità del credito.

  • Rigettato
    Prescrizione di sanzioni e interessi

    La Corte ha implicitamente rigettato tale motivo, confermando la validità del credito principale e, di conseguenza, degli accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 96
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta
    Numero : 96
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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