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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 288/2024 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2419/2023 deliberata il 09.12.2023 e pubblicata il 13.12.2023 (n. 316/2021 RG);
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.to Vincenzo Pasquarella ( ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. e p.i. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv.to Nicola Izzo (c.f.
) C.F._3 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
è proprietaria dell'immobile sito in Sant'Agata de' Goti Parte_1
(BN) alla Via Roma n. 4, dove abita unitamente alla madre e le CP_2 finestre di detta abitazione sono prospicienti al vicoletto Per_1
A decorrere dal mese di aprile 2019, sono stati installati ed utilizzati dalla società di esercente attività di ristorazione, n. 4 Controparte_1 Controparte_1 unità esterne di condizionatori d'aria, nel vicolo Pignatelli, di fronte alle finestre dell'abitazione suddetta.
Nel mese di novembre dell'anno 2021, citava in Parte_1 giudizio ai sensi degli artt. 700 e 669 bis del Controparte_1 Controparte_1
c.p.c., lamentando che l'attivazione delle suddette quattro unità esterne a servizio del ristorante, a partire dalle ore 10:00 del mattino sino a notte inoltrata, provocavano immissioni di rumori eccedenti la normale tollerabilità, contravvenendo a quanto disposto dall'ordinanza comunale n. 5 del 22 luglio
2020. Tale provvedimento, sulla scorta delle risultanze delle indagini fonometriche eseguite dall'ARPAC di Benevento, per la valutazione dell'inquinamento acustico prodotto dagli impianti a servizio dell'attività di ristorazione, imponeva alla convenuta di mettere in atto tutte le misure occorrenti per ricondurre le immissioni acustiche entro i parametri previsti dalla vigente normativa.
La ricorrente in via cautelare asseriva, inoltre, la presenza di una “nuova e ulteriore fonte di rumore” proveniente dal locale gestito dalla società CP_1
e costituita da una ventola d'aspirazione d'aria, a servizio di un locale-wc.
[...]
Sostenendo, dunque, che le quotidiane immissioni rumorose oltre la soglia della normale tollerabilità avevano generato sintomatologie ansiose e depressive, perorava l'urgenza del provvedimento volto a realizzare la disattivazione o lo spostamento delle unità esterne oggetto di contenzioso o la messa in atto delle necessarie misure per ricondurre le immissioni acustiche alla normale tollerabilità.
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IV sezione civile
Espletata la c.t.u., con ordinanza del 23.06.2022, il giudice adito rigettava il ricorso cautelare proposto dall'attrice. Anche il successivo reclamo veniva rigettato.
pertanto, conveniva la società innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Benevento, al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a) ordinare a
[...]
c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., la cessazione delle immissioni come descritte in premessa, ordinando la disattivazione o la spostamento delle unità esterne dei condizionatori, ovvero disporre le necessarie misure per ricondurre alla normale tollerabilità le immissioni medesime;
b) condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti dall'attore che si quantificano in euro 25.000,00 o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU medico-legale o con valutazione equitativa ex art. 1226 cc;
c) In subordine, accertata l'eccedenza delle immissioni dalla normale tollerabilità, voglia, in ogni caso, condannare la società
[...]
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore a corrispondere l'indennizzo di cui all'art. 844 cc, secondo comma;
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, con attribuzione ex art.
93 cpc. (…).”.
Si costituiva in giudizio la società a ministero del difensore Controparte_1 avv. Nicola Izzo, il quale chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“La domanda è infondata e deve essere pertanto rigettata. Ed invero, dalla lettura degli atti di causa non emergono motivi per discostarsi da quanto deciso in sede cautelare da questo giudice, e confermato dal Collegio in sede di reclamo avverso
l'ordinanza emessa dal giudice di prime cure.
Con ordinanza del 23.06.2022 il giudice adito rigettava il ricorso cautelare proposto dall'attrice in quanto non poteva ritenersi che i condizionatori in questione determinassero “delle immissioni sonore che vanno oltre la normale tollerabilità anche in considerazione del fatto che, come riferito dall'ARPAC, solo a finestre aperte è percepibile il rumore all'interno dell'abitazione della ricorrente. Peraltro, gli impianti di condizionamento dell'aria per loro natura non sono sempre in funzione ma vengono
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utilizzati solo quando le condizioni climatiche interne/esterne lo richiedono. Dei 4 condizionatori d'aria la società resistente ne ha comunque disattivato uno, limitando
l'uso degli altri 3 escludendo l'orario notturno. Riguardo alla installazione di una ventola di aereazione nuova trattasi di un normale ventilatore posizionato all'interno del locale che per tipologia di macchina non può determinare immissioni rumorose intollerabili. Il limite della tollerabilità delle immissioni rumorose va comunque rapportato al contesto ambientale in cui si sviluppa l'attività della resistente. Trattasi di ristorante sito nel centro storico di S. Agata de Goti il quale ultimo è caratterizzato da strade e vicoli stretti. Tale conformazione urbanistica implica che attività produttive ed esigenze abitative si concilino nella giusta misura anche tenendo conto della rumorosità di base diffusa in tale tipologia di centri abitati in cui anche il vociare ed il rumore dei veicoli appare amplificato. In tale contesto l'uso temporaneo e non notturno delle apparecchiature oggetto di giudizio non può considerarsi lesivo della tranquillità degli abitanti del vicinato. In particolare, la ricorrente risulta tendente a stati ansiogeni e depressivi che non risultano dipendenti dal limitato uso delle apparecchiature de quibus.
Ed infatti, come evidenziato anche dal Collegio in sede di reclamo in linea con quanto accertato dal CTU e dai rilevatori dell'ARPAC, il limite assoluto di immissione
è sempre stato rispettato dalla società convenuta. Dalla relazione dell'ARPAC si desume che ogni immissione risulta ben al di sotto dei limiti di legge anche qualora si utilizzasse il criterio giurisprudenziale di cui all'art. 844 c.c. L'unico valore difforme (verificato peraltro in uno solo dei tre rilievi effettuati), limitatamente al criterio differenziale, veniva riscontrato nella notte tra il 23 ed il 24 gennaio 2020. E con riferimento a tale unico valore difforme il Collegio, nel rigettare il reclamo avverso l'ordinanza cautelare emessa dal giudice di prime cure, ha osservato che “diverso ed ininfluente ai fini dell'accoglimento della tutela invocata è il superamento del differente valore del livello differenziale acquisito nell'ambito del terzo sopralluogo atteso che tale parametro investe la normativa pubblicistica ed è inapplicabile alla specie. Per concludere, giova evidenziare la condotta improntata a buona fede da parte della società convenuta, oltre che ad essere rispettosa della normativa richiamata in questo giudizio. A tal proposito, in relazione all'ordinanza prefettizia n. 50 del 2020 il Collegio ha osservato che la società convenuta ha prodotto istanza di autotutela del 27/07/2020 con cui ha comunicato di aver disattivato il sistema di climatizzazione negli orari notturni, istanza alla quale ha fatto seguito nota del Segretario Generale di Sant'Agata dè Goti del
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10/08/2020 attestante la conclusione del procedimento con esito positivo (in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio). (…)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del giudizio, comprese quelle della fase cautelare, che liquida in € 5.408,00 (di cui € 2540 per la fase di merito, € 1434 per il giudizio cautelare di primo grado, ed € 1434 per la fase di reclamo) oltre rimborso spese generali, rimborso spese di CTU eventualmente sostenute,
Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.”.
Avverso questa pronuncia ha proposto appello ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Voglia l'On. Corte d'Appello di Napoli, in riforma totale della sentenza impugnata,
Voglia accogliere l'appello e, quindi,
- Riformare e/o annullare l'impugnata sentenza n. 2419/2023, emessa in data
09.12.2023, pubblicata in data 13.12.2023, dal Tribunale di Benevento, G.U. dott.
Andrea Loffredo, all'esito del giudizio iscritto al numero di R.G. 316/2021, – comunicata a mezzo pec dalla Cancelleria in data 13.12.2023 - notificata in data
14.12.2023 e, conseguentemente
a) condannare e ordinare a c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., la cessazione delle immissioni P.IVA_1 come descritte in atti, ordinando la disattivazione o lo spostamento delle unità esterne dei condizionatori, ovvero disporre le necessarie misure per ricondurre alla normale tollerabilità le immissioni medesime,
b) condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire i danni subiti dall'attore che si quantificano in euro 25.000,00 o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU medico-legale o con valutazione equitativa ex art. 1226 cc
c) In subordine, accertata l'eccedenza delle immissioni dalla normale tollerabilità, voglia, in ogni caso, condannare la società Controparte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore a
[...] P.IVA_1 corrispondere l'indennizzo di cui all'art. 844 cc, secondo comma;
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, del doppio grado di giudizio.
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In via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie formulate nei propri atti ed in particolare nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc e si chiede all'On.le Corte di provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori, ivi compresi, se del caso, la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, con nuovi rilievi fonometri, utilizzando il criterio comparativo, durante tutto l'arco della giornata.”.
Si è costituita in giudizio che, Controparte_1 eccepita l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra per i motivi esposti in narrativa, ovvero, nel merito, respingere Parte_1
l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto per le causali di cui al presente atto e, di conseguenza, confermare integralmente la sentenza gravata n. 2419/2023 pubbl. il 13/12/2023 resa dal Tribunale di Benevento nella persona del Giudice Dott.
Loffredo Andrea;
2)Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite del grado”.
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 20.5.2025 tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - LE IMMISSIONI DI RUMORE E L'INTOLLERABILITA' (ART. 844 COD. CIV.)
Con l'articolazione del primo motivo di gravame, violazione e falsa applicazione dell'art. 844 c.c., l'appellante ha impugnato la gravata sentenza, nella parte in cui il giudice ha ritenuto che non emergessero motivi per discostarsi da quanto deciso in sede cautelare dallo stesso giudice e confermato in sede di reclamo e laddove il giudice di prime cure ha ritenuto che gli apparecchi esterni di condizionamento dell'aria non determinassero delle immissioni sonore che vanno oltre la normale tollerabilità.
In particolare, a detta dell'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente fondato il suo convincimento sulla base del criterio amministrativo di accettabilità, invece che sulla base del criterio civilistico della normale tollerabilità. Nelle cause dove si invoca l'art. 844 c.c., viene in rilievo il rumore di fondo, a sorgente del rumore spenta. Si tratta del valore di fondo
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IV sezione civile quasi – minimo, ovvero del valore superato per il 95% del tempo, indicato come
LA95. Nella realtà, questo valore è quello convenzionalmente considerato
“rumore di fondo”. Il rumore di fondo è il rumore che è sempre presente all'interno dell'abitazione, quando le fonti di rumore disturbanti non sono in funzione. Invece i decreti attuativi della legge n. 447/95 prescrivono la misurazione del rumore residuo e non del rumore di fondo. Questo rumore residuo è semplicemente il valore di livello equivalente Leq, cioè il valore del livello sonoro medio. Questo significa che il limite massimo di 5 dB (limite diurno) o 3 dB (limite notturno) oltre il rumore residuo, fissato dal DPCM
14/11/97, è più permissivo del limite massimo di 3 dB (sia diurno sia notturno) oltre il rumore di fondo. La giurisprudenza relativa all'art. 844 cod. civ., pacifica e consolidata, sia di legittimità sia di merito, stabilisce che il rumore immesso non deve eccedere il rumore di fondo di oltre 3 dB, limite della normale tollerabilità. In ogni caso, il quadro normativo del limite della tollerabilità come eccedenza massima di 3 dB sul rumore di fondo non è stato modificato dall'emanazione di detti DPCM 1/3/91 e 14/11/97 che stabiliscono i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno e adottano il differente criterio del livello equivalente. I due criteri, dell'accettabilità amministrativa e della tollerabilità giudiziaria, convivono perché si applicano in ambiti diversi: il primo presso la pubblica amministrazione e il secondo innanzi al giudice civile.
Ciò premesso, il giudice di primo grado, secondo l'appellante, avrebbe valutato in maniera errata i dati forniti dall'ARPAC e quelli risultanti dalla relazione del CTU. Dalla relazione ARPAC a pagina 5, risulta che nella fascia oraria 00:26 – 00:57 del 08.12.2019 il rumore di fondo (con condizionatori spenti) espresso dal valore LA95 a finestre aperte era pari a 31,3 dB e il rumore ambientale espresso dal valore LA95 era pari a 41,9 dB con due condizionatori in funzione e a 43,00 dB con tre condizionatori in funzione. Appare evidente dunque che il limite di “normale tollerabilità” ex art. 844 c.c., da intendersi superato allorché la differenza tra il “rumore complessivamente immesso” e il
“rumore di fondo” dell'unità immobiliare disturbata eccede i 3 dB, c.d. “criterio comparativo”, sia stato abbondantemente superato nella notte tra il 07 e l'08 dicembre 2019 di ben 7,6 dB (41,9 dB- 31,3 dB – 3 dB) con l'accensione di due
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IV sezione civile unità esterne dei condizionatori e di ben 8,7 dB (43 dB – 31,3 dB – 3 dB) con tre unità esterne in funzione. Quindi il superamento del limite della normale tollerabilità si è verificato anche nel secondo rilevamento effettuato dall'Arpac, anche con solo due unità esterne in funzione. Nella notte tra il 23 e il 24.01.2020,
l'ARPAC procedeva ad effettuare un terzo rilevamento, riscontrando i seguenti dati: il rumore di fondo espresso dal valore LA95 è pari a 23,4 dB e il rumore ambientale espresso dal valore LA95 è pari a 42,9 e 42,5 (con tutti i condizionatori accesi), con una differenza di oltre 19 dB, notevolmente superiore al limite civilistico dei 3 dB oltre il rumore di fondo.
La situazione non muta nemmeno con le finestre chiuse. Dalla relazione
ARPAC, non vi sono dati del rumore di fondo a finestre chiuse espressi in LA95
e il rumore residuo espresso in LAeq è minore di 20 dB in data 24.01.2020.
Utilizzando i dati espressi in LAeq si evince che vi è stato un superamento di tre decibel rispetto al rumore residuo, anche a finestre chiuse, in quanto il rumore ambientale registrato in data 23.01.2020 nella fascia oraria 22:39-22:59 era pari a
25,6 dB in LAeq.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole che il giudice di prime cure avrebbe omesso ogni motivazione nel non disporre nuovi rilievi fonometrici, a mezzo di una rinnovata CTU, anche a finestre chiuse e nelle ore diurne, laddove ha ritenuto la relazione Arpac non idonea alla dimostrazione dell'intollerabilità delle immissioni rumorose lamentate da essa anche a fronte dell'esistenza di una nuova fonte di rumore, Parte_1 costituita dalla ventola di aspirazione d'aria.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante afferma che la decisione del giudice di prime cure si fonderebbe su fatti non allegati, in violazione del principio dispositivo e del divieto di scienza privata, comunque contestati e non provati, atteso che non è stato assolutamente provato che i condizionatori della società convenuta sarebbero utilizzati solo temporaneamente, non in orari notturni e solo tre su quattro. Lo stessa dicasi per la ventola di aspirazione d'aria, rispetto alla quale, il Tribunale ritiene, senza alcun elemento, che non possa determinare immissioni intollerabili. Non vi sono elementi probatori acquisiti al processo per poter affermare che il centro storico sarebbe caratterizzato da strade e vicoli stretti e che il contesto
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IV sezione civile ambientale per cui è causa sarebbe tale che anche il vociare e il rumore dei veicoli sarebbe amplificato.
A detta dell'appellante, sfornita di motivazione sarebbe anche l'affermazione del Tribunale, laddove esclude ogni collegamento tra lo stato ansioso-depressivo di essa appellante e il rumore dei condizionatori. A tal proposito, il primo giudice non prende minimamente in considerazione la documentazione medica prodotta, dalla quale invece emerge un chiaro nesso di causalità tra il suo stato di salute e il rumore dei condizionatori
Infine, l'appellante censura la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 183 comma 7 cod. proc. civ., per non aver il
Tribunale disposto nuovi rilievi fonometrici e per non aver ammesso le prove testimoniali da lei richieste.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
L'articolo 844 cod. civ. recita: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.”.
La Corte di legittimità ha rilevato che sussistono due livelli di tutela di fronte all'immissione rumorosa: da una parte, il regime amministrativo nei rapporti con la P.A. (disciplinato dalla L. n. 447 del 1995, e dal D.P.C.M. del
1991 con successive modifiche ed integrazioni) e dall'altra parte, i principi civilistici che regolano i rapporti tra privati, riconducibili agli artt. 844 e 2043 cod. civ., dotati di fondamento costituzionale e comunitario (v. Cass. n.
1069/2017).
Vi è, tuttavia, un margine di reciproca autonomia tra la disciplina civilistica e la normativa pubblicistica, nel senso che un'immissione di rumore può assumere carattere di intollerabilità, ai fini di cui all'art. 844 cod. civ., anche se rientra nei limiti legali di cui DPCM del 1991,, specie se si verifica con continuità e disturbo al riposo, ed in tal modo va ad incidere sulla salute o qualità della vita (Cass., Sez. Un., n. 4848/2019). Quindi mentre il superamento dei livelli massimi di tollerabilità determinati da leggi e regolamenti integrano
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IV sezione civile senz'altro gli estremi di un illecito, l'eventuale contenimento entro tali margini non può considerarsi senz'altro lecito in riferimento al rapporto privatistico.
Orbene, occorre procedere all'individuazione della soglia di normale tollerabilità nel caso in esame, partendo dai dati normativi e sul piano concreto, tenendo conto non solo del punto di vista del fondo che la subisce, ma anche della più complessa condizione dei luoghi, operando un bilanciamento tra la tutela della proprietà (prevista all'art 42 Cost) e la tutela della produzione
(parimenti prevista dalla Costituzione all'art 41).
La giurisprudenza in materia, sia pur non prevedendo criteri od obblighi metrologici, se non quelli dettati da norme di “buona prassi”, negli anni si è ampliamente consolidata con un limite di “normale tollerabilità” da intendersi superato allorché la differenza tra il “rumore complessivamente immesso” e il
“rumore di fondo” dell'unità immobiliare disturbata ecceda i 3 dB, c.d. “criterio comparativo”, sulla falsariga del “criterio differenziale” di natura pubblicistica.
Nella determinazione della soglia di tollerabilità dei rumori, in sintesi, piuttosto che un criterio assoluto, che tiene conto dell'intensità delle immissioni sonore di per sé, occorre fare riferimento ad un criterio comparativo che tiene conto non solo del livello sonoro rilevato, ma lo compara con il cosiddetto rumore di fondo, costituito dal complesso di rumori continuo e caratteristico di una certa zona.
Nella fattispecie, dalla relazione di CTU è emersa la seguente situazione di fatto: il ristorante gestito dalla società è ubicato al piano terra Controparte_1 di palazzo un edificio storico (vincolato ai sensi del D.L. 1089/1939 CP_3 artt. 1, 2, 31) sito in Sant' Agata de' Goti alla Via Roma. Le quattro apparecchiature di climatizzazione oggetto di procedura sono collocate nelle imbotti delle finestre prospicienti vicolo Pignatelli e l'abitazione in cui risiede parte appellante è situata al primo piano del palazzo posto appena di fronte. Le quattro unità esterne sono distribuite in tre vani finestrati. I vani residenziali del fabbricato prospiciente vicolo Pignatelli, nel quale dimora Parte_1 sono ubicati a partire dal primo piano dello stesso e quindi a una quota di circa cinque metri dal piano di calpestio. Esiste, inoltre, la ventola d'aspirazione d'aria, collocata all'interno del locale-bagno dell'immobile utilizzato dalla società appellata.
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IV sezione civile
Il CTU si è basato sulle risultanze dei rilievi fonometrici effettuati dall'ARPAC (ente pubblico deputato alle rilevazioni fonometriche) e alle normative di riferimento nel settore amministrativo. In particolare:
-DPCM 1° marzo 1991 – Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell' ambiente esterno;
- Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 – Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- DPCM 14 novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- Decreto 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
L'ARPAC ha effettuato tre sopralluoghi in diverse condizioni di attivazione dell'impianto oggetto di procedura e dall'interno dell'abitazione di parte appellante, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia (Decreto 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico). I rilievi sono stati eseguiti nella fascia oraria notturna in considerazione del fatto che i valori limite di immissione (assoluti e differenziali) previsti per tale fascia oraria sono più bassi rispetto a quelli previsti per la fascia oraria diurna.
Durante i tre sopralluoghi in orari notturni l'ARPAC ha effettuato misurazioni a finestre chiuse e a finestre aperte al fine di individuare la situazione più gravosa. Utilizzando la tecnica del campionamento, l'ente ha operato secondo quanto prescritto dalla normativa vigente la quale prevede che all'interno degli ambienti abitativi siano rilevate le misurazioni del rumore ambientale e del rumore residuo.
Dagli accertamenti tecnici è emerso quanto segue.
In un primo sopralluogo (notte tra il 27 e il 28 settembre 2019 ore 22:25 –
00:15), non essendo in funzione i climatizzatori a servizio dell'attività di ristorazione, i tecnici effettuavano esclusivamente la misurazione del livello di rumore residuo (LR) a finestre aperte e a finestre chiuse: il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata relativa al rumore residuo (LR) a finestre aperte 44,1 dB;
livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata relativa al rumore residuo a finestre chiuse 27,6 dB.
Nel secondo sopralluogo (notte tra il 07 e il 08 dicembre 2019 ore 22:06 –
00:57) i tecnici incaricati rilevavano inizialmente la presenza di n. 2 unità
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IV sezione civile esterne attive e nel periodo 23:15 – 23:35 dichiaravano l'entrata in funzione di una terza unità. In tale sede eseguivano due rilevazioni del rumore ambientale
(LA) e una di quello residuo (LR) tutte a finestre aperte: il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata relativa al rumore residuo a finestre aperte 44,5 dB;
livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata relativa al rumore ambientale (LA) a finestre aperte pari a 46,5 dB.
Infine, nel terzo sopralluogo (notte tra il 23 e il 24 gennaio 2020 ore 22:00
– 01:14) le rilevazioni venivano effettuate in presenza di n. 4 unità esterne in funzione. In tale condizione i tecnici incaricati eseguivano due misurazioni del rumore ambientale a finestre aperte, una misurazione del rumore ambientale a finestre chiuse e due misurazioni del rumore residuo, una a finestre aperte e l'altra a finestre chiuse: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata del rumore residuo a finestre aperte pari a 35,5 dB e inferiore a 20 dB
a finestre chiuse;
livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata relativa al rumore ambientale (LA) a finestre chiuse pari a 25,6 dB e a finestre aperte pari a 46,5 dB.
La normativa prevede che il livello di rumore ambientale rilevato sia confrontato con i limiti di immissione assoluti previsti dal Piano di
Zonizzazione Acustica (PZA) di cui dovrebbe essere dotato ogni comune;
in assenza di questo strumento la verifica, come nel caso del Comune di
Sant'Agata de Goti, è stata eseguita in relazione ai valori riportati nell'art. 6 del
DPCM 01/03/1991, in applicazione della normativa nazionale.
In considerazione di quanto previsto dall' articolo n. 2 del decreto ministeriale n. 1444/68 l'immobile in cui è ubicato il ristorante AGAPE ricade in
Zona A per cui il limite previsto diurno (ore 06:00 – 22.00) è di 65 dB mentre il limite previsto notturno (ore 22:00 – 06:00) é di 55 dB.
Il confronto delle misurazioni eseguite dall'ARPAC con i limiti di immissione assoluti previsti dalla normativa vigente ha consentito di stabilire che i valori del livello di rumore ambientale a finestre aperte, e quindi nell'ambito della situazione più gravosa, sono tutti sotto la soglia di legge.
L'applicazione del criterio differenziale, invece, ha evidenziato il contenimento del livello di rumore differenziale in sede di primo e secondo sopralluogo e il suo superamento nell'ambito del terzo sopralluogo.
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IV sezione civile
Per quanto concerne la presenza della ventola di aspirazione quale
“nuova ed ulteriore fonte di rumore”, la sua attivazione non è continua perché legata all'utilizzo dei servizi igienici, si può senza dubbio affermare che essa non può ritenersi un nuovo impianto, ma parte integrante del sistema di aereazione forzata dunque la sua installazione è legata alla realizzazione dell'impianto avvenuta in fase di ristrutturazione del locale. Pertanto, le eventuali immissioni sonore sono già state valutate nell'ambito delle rilevazioni effettuate dall'ARPAC.
Dunque, all'esito degli accertamenti tecnici, si può arrivare alla conclusione che sia sul piano amministrativo che civilistico (art. 844 c.c.), delle quattro misurazioni effettuate dall'ARPAC, sicuramente una (quella relativa al livello di rumore differenziale registrato nell'ambito del terzo sopralluogo) non può ritenersi conforme alle prescrizioni normative. L'immissione è da ritenersi intollerabile, soprattutto se, come nel caso di specie, si verifica in orario di riposo, si protrae nel tempo e incide sulla quiete domestica e, anche dove non vi
è superamento formale, la giurisprudenza può riconoscere l'intollerabilità (vedi
Cass. 5251/2004, Cass. 20895/2006).
In conclusione, alla luce delle rilevazioni effettuate dall'ARPAC e dell'evidenziato superamento dei limiti differenziali di immissione sonora previsti dal DPCM 14/11/1997 (superamento di 11 dB), nonché della consolidata giurisprudenza civilistica (Cass. Civ., Sez. Un. n. 4848/2019; Cass. 20895/2006), si ritiene che l'immissione acustica riscontrata si configuri intollerabile ai sensi dell'art. 844 cod. civ., con conseguente illiceità in ambito civilistico.
La Corte di Cassazione (n. 939/2011; conformi: Cass. n. 8474/2915; Cass.
n. 23754/2018; Cass. n. 21479/2024) ha chiarito che nei rapporti di vicinato, le immissioni rumorose possono considerarsi eccedenti il “limite di tollerabilità”
(art. 844 cod. civ.) perfino quando non sia superato il “limite di accettabilità” stabilito dalla normativa speciale in materia di inquinamento acustico e ambientale, a maggior ragione laddove tale limite venga superato.
La conformazione urbanistica ed il pregio del centro storico di
Sant'Agata dei Goti, con strade e vicoli stretti, impone, peraltro, una maggiore cautela nell'installazione di impianti rumorosi.
13 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
In ragione di quanto precede, è necessario che ove non Controparte_1 intenda rimuovere o spostare i macchinari, adotti le misure necessarie per ricondurne alla normale tollerabilità le immissioni rumorose indicate dal CTU, arch. a fol. 8 della relazione e consistenti “… Persona_2 nell'incapsulaggio delle macchine realizzando una schermatura attraverso l'utilizzo di materiali che non ostacolino il passaggio dell'aria, che evitino il surriscaldamento delle apparecchiature e che nel contempo impediscano il passaggio del rumore contenendo anche le vibrazioni. Attualmente nel settore dell'edilizia esistono diverse tipologie di pannelli che si prestano alla realizzazione di questo tipo di interventi. Vi sono, per esempio, pannelli in pvc dallo spessore di 50 mm, aventi sul lato rivolto verso il rumore una doga microforata e all'interno un materassino di fibra di poliestere. Stando a quanto riportato nelle schede tecniche del prodotto, con questa tipologia di pannelli è possibile ottenere abbattimenti di rumore di circa 15/18 dB. L'incapsulaggio prevede un progetto realizzato su misura in considerazione della collocazione delle macchine;
tale progetto dovrà essere necessariamente elaborato da un tecnico competente in acustica.”.
§ - IL RISARCIMENTO DEL DANNO ha riproposto, in questo giudizio di gravame, la Parte_1 domanda di risarcimento del danno a lei provocato dalle immissioni di rumore.
La richiesta dev'essere respinta.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato, quale presupposto per l'indennizzo/risarcimento, la lesione del “diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione” e del “diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane”. Tali garanzie trovano fondamento nella Costituzione e tutela nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8) (Cass., SSUU, n. 2611/2017).
Per ottenere il risarcimento del danno, tuttavia, è necessario dimostrare il cosiddetto nesso di causalità giuridica e materiale tra la condotta illecita (le immissioni rumorose) e l'evento dannoso (il disturbo dell'adattamento) e, nel caso di specie, tale prova è mancata.
La Suprema Corte, negli arresti più recenti, ha chiarito che il danno non patrimoniale da immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità non può ritenersi in re ipsa. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in
14 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità dell'abitazione, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
§ - LE SPESE DI LITE
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di nella misura di Controparte_1
3/4 e compensate per il residuo 1/4, in considerazione del parziale accoglimento della domanda.
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa è indeterminato/bile (art. 5 comma 6 d.m. 55/2014) e, pertanto, possono trovare applicazione, per il primo grado, la tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale e, per il secondo grado, la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,01 ad € 260.000,00.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nella somma già liquidata dal
Tribunale di Benevento, restano definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2419/2023 deliberata il
9.12.2023 e pubblicata il 13.12.2023 (n. 316/2021 RG), così provvede:
1) accoglie, entro i limiti che seguono, l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza predetta, Parte_1
15 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
2) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a rimuovere i condizionatori oppure, in alternativa, ad eseguire le opere di insonorizzazione indicate dal CTU, arch.
[...]
riportate nella motivazione che precede;
Per_2
3) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento, delle spese del giudizio nella misura di 3/4, in favore di che liquida: Parte_1
- per il primo grado, in € 4.700,00 per 3/4 di onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- per il secondo grado, in € 286,87 per 3/4 di esborsi ed € 4.500,00 per 3/4 di onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- compensa nella misura di 1/4 le spese del doppio grado di giudizio;
- pone le spese di CTU a carico di Controparte_1
Così deciso in Napoli, in data 17 giugno 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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