Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1971, n. 2078
CASS
Sentenza 3 luglio 1971

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L'esame diretto dell'inabilitando da parte del giudice istruttore costituisce un presupposto per la pronuncia ed il mezzo di prova piu importante e rilevante, tanto che il giudice puo trarre anche solo da esso gli elementi utili per la propria decisione.*

L'infermita di mente che viene in considerazione per la pronuncia di inabilitazione consiste in una alterazione delle facolta mentali, in un grado tale da determinare una incapacita parziale di curare i propri interessi. Per legittimare il provvedimento di inabilitazione, il giudice non puo basarsi su precorse infermita mentali, ma deve accertare l'attualita della malattia e l'esistenza di un pericolo attuale, desumibile da manifestazioni morbose, da Atti pregiudizievoli al patrimonio dell'inabilitando. ( Conf 1472'62).*

Commentario1

  • 1I processi d’interdizione, d’inabilitazione e per la nomina dell’amministratore di sostegno dopo la riforma Cartabia.Accesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1971, n. 2078
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2078
Data del deposito : 3 luglio 1971

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