Sentenza 3 luglio 1971
Massime • 2
L'esame diretto dell'inabilitando da parte del giudice istruttore costituisce un presupposto per la pronuncia ed il mezzo di prova piu importante e rilevante, tanto che il giudice puo trarre anche solo da esso gli elementi utili per la propria decisione.*
L'infermita di mente che viene in considerazione per la pronuncia di inabilitazione consiste in una alterazione delle facolta mentali, in un grado tale da determinare una incapacita parziale di curare i propri interessi. Per legittimare il provvedimento di inabilitazione, il giudice non puo basarsi su precorse infermita mentali, ma deve accertare l'attualita della malattia e l'esistenza di un pericolo attuale, desumibile da manifestazioni morbose, da Atti pregiudizievoli al patrimonio dell'inabilitando. ( Conf 1472'62).*
Commentario • 1
- 1. I processi d’interdizione, d’inabilitazione e per la nomina dell’amministratore di sostegno dopo la riforma Cartabia.Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 1 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1971, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1971 |
Testo completo
L'infermita di mente che viene in considerazione per la pronuncia di inabilitazione consiste in una alterazione delle facolta mentali, in un grado tale da determinare una incapacita parziale di curare i propri interessi. Per legittimare il provvedimento di inabilitazione, il giudice non puo basarsi su precorse infermita mentali, ma deve accertare l'attualita della malattia e l'esistenza di un pericolo attuale, desumibile da manifestazioni morbose, da Atti pregiudizievoli al patrimonio dell'inabilitando. ( Conf 1472'62).*