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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/02/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8698/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 8698 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione in data 06/11/2024.
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Severino (SA) ed elett.te dom.ta in Roma, alla via del Forte Tiburtino n.98, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Pennazzi, che la rappresenta e difende in forza del mandato conferito in calce all'atto introduttivo.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, in forza di mandato allegato all'atto introduttivo, dall'avv.to pagina 1 di 11 Vittorio Brancati ed elett.te dom.to presso il suo studio in Salerno alla via Renato De
Martino n. 10.
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
con sede in San Cesario Sul Panaro (MO), Corso Libertà 53, (P.IVA ), P.IVA_1
contumace.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
AVENTE AD OGGETTO
Contratto d'opera – responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 17/11/2020, citava in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Salerno l'avv. al fine di sentir accogliere le CP_1
seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria, accertare, sulla base dei fatti descritti in narrativa, il colpevole inadempimento dell'avvocato nell'espletamento del mandato CP_1
professionale conferitogli dalla Sig.ra in relazione al giudizio R.G. Parte_1
50000133/11, celebrato innanzi al Tribunale Civile di Salerno, e per l'effetto:
- in via principale condannare il medesimo avv. al risarcimento del CP_1
danno subito dalla sig.ra nella misura complessiva di euro Parte_1
19.182.39, di cui € 9.333,33 per il danno sofferto, come determinato in premessa, ed € 9.849,06 per le spese legali cui è stata condannata nel dedotto giudizio civile, ovvero nella diversa misura – maggiore o minore – che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali sino al saldo;
pagina 2 di 11 - in via subordinata, condannare l'avvocato al risarcimento del CP_1
danno non patrimoniale subito dall'attrice, per violazione dell'art. 24 della
Costituzione, da liquidarsi in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito, cui sin d'ora ci si rimette integralmente;
- in via ulteriormente subordinata condannare in ogni caso l'avvocato
[...]
al risarcimento del danno da perdita di “chance” subito dall'attrice, da CP_1
liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito, cui, anche in questo caso, ci si rimette sin d'ora.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali e c.a.”.
Più nello specifico, parte attrice assumeva di essere stata convenuta in giudizio nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Salerno n.50000133/2011 dalle sorelle e al fine di definire i diritti successori in virtù CP_3 Persona_1
dell'intervenuto decesso del padre, , e della madre, , Persona_2 Persona_3
deceduti rispettivamente in data 28/10/1978 e in data 23/03/2010 a Mercato San
Severino in particolare chiedendo dichiararsi aperte le successioni dei rispettivi genitori e, conseguentemente, procedersi alla determinazione delle quote di spettanza relative all'unico cespite superstite, (all'immobile sito in Mercato San Severino, in via delle
Puglie n.8, e censito al catasto fabbricati al foglio 8, mappale 205, sub 1, foglio 8, mappale 505, sub 2, mappale 503) con divisione dell'immobile in parti uguali, oltre la condanna della convenuta al rimborso in favore delle attrici delle Parte_1
indennità di occupazione del bene, sul presupposto che la stessa ne avesse continuato a fruire anche dopo il decesso dei genitori;
in via subordinata, qualora il bene non fosse stato comodamente divisibile, ne chiedeva l'attribuzione con Controparte_4
conguaglio in denaro in favore delle altre coeredi.
si costituiva in giudizio, assistita dall'avv. odierno Parte_1 CP_1
convenuto; tale giudizio si concludeva con la sent. n. 1239/2018 con cui il Tribunale assegnava l'intero immobile a , che aveva acquistato la quota della Controparte_4
pagina 3 di 11 germana , e stabiliva che avesse diritto al Persona_1 Parte_1
conguaglio corrispondente ad un terzo del valore del bene, ossia euro 27.000,00.
Tuttavia, quest'ultima veniva condannata a ristorare in favore della sorella CP_4
l'indennità di occupazione dell'immobile - goduto in via esclusiva dal
[...]
momento del decesso della madre, avvenuto il 23 marzo 2010 – determinata nella misura di “euro 8.733,67 per quanto concerne il periodo marzo 2010 - agosto 2012 mentre, per quanto riguarda il periodo settembre 2012/marzo 2018, data di presumibile pubblicazione dell'emananda sentenza, veniva stabilita una indennità di occupazione commisurata equitativamente ad un canone annuale di € 3.000,00 (ovvero € 250,00), e così per un importo di ulteriori euro 16.500,00 e dunque per un totale complessivo di euro 25.233,67 ovvero, sottraendo la quota di sua pertinenza di un terzo, di euro
16.822,44”.
Il Tribunale, nell'emessa sentenza, censurava il comportamento processuale dell'odierna parte attrice in quanto ritenuto non collaborativo e connotato da colpa grave, in ragione di ciò ne dichiarava la soccombenza e, per l'effetto, la condannava alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 6.750,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
incardinava quindi il presente giudizio lamentando la mancata Parte_1
profusione della diligenza dovuta dall'avv. nella sua prestazione d'opera CP_1
professionale. Egli, infatti, nella comparsa di costituzione del già menzionato giudizio, avrebbe rappresentato l'esecuzione da parte della propria assistita di notevoli migliorie non rimborsate dalle altre coeredi, migliorie mai menzionate da parte attrice in quanto l'immobile versava in condizioni fatiscenti. L'avvocato inoltre non avrebbe mai informato la sua assistita della possibilità di raggiungere un accordo bonario per la risoluzione della controversia, né l'avrebbe mai informata dell'andamento del giudizio o della necessità di intervenire in udienza, né avrebbe depositato la lettera raccomandata inviata al legale di controparte in cui rappresentava l'avvenuto rilascio dell'immobile da parte di che ne offriva le chiavi. Parte_1
pagina 4 di 11 riteneva che, qualora l'avvocato avesse correttamente svolto il Parte_1 CP_1
proprio mandato, la sig.ra avrebbe ottenuto buona parte del controvalore della Parte_1
sua quota ereditaria, pari ad euro 27.000,00, e non sarebbe stata condannata al pagamento delle spese di lite.
In data 12/02/2021 si costituiva in giudizio il convenuto avv. il quale CP_1
contestava le avverse doglianze in quanto infondate e rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare autorizzare il comparente avvocato CP_1
alla chiamata in causa della compagnia in persona del Parte_2
legale rapp.te p. t., con sede in San Cesario sul Panaro (MO), al Corso Libertà n. 53, c.
f. /p. i. , fissandosi ex art. 269 c.p.c. nuova udienza nel rispetto dei termini P.IVA_1
di cui all'art. 163 c.p.c.; 2) nel merito, rigettare la domanda attorea perché improponibile, inammissibile nonché assolutamente infondata in fatto e in diritto nei confronti del comparente avvocato per le motivazioni addotte;
3) in via CP_1
subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia forma di risarcimento in favore della attrice, condannare la compagnia
[...]
in persona del legale rapp.te p. t., tenuta a garantire l'avv. Parte_2 [...]
contro gli effetti dell'eventuale accoglimento, ancorché parziale, della CP_1
domanda attorea, condannandola al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della sig.ra ; 4) in Parte_1
ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in favore del convenuto . In via istruttoria si chiede fin d'ora di essere abilitati alla prova testimoniale sulle circostanze di fatto esposte innanzi, con ampia riserva di meglio articolare ed indicare i testimoni, oltre che depositare ulteriore documentazione”.
Il giudice istruttore autorizzava la chiamata in causa dell'assicurazione del convenuto;
differendo la prima udienza al 15/06/2021, l'assicurazione chiamata in manleva rimaneva contumace e all'esito dell'udienza il giudice concedeva i termini ex art 183, comma sesto CPC.
pagina 5 di 11 La fase istruttoria, come da richieste contenute nelle memorie ex art 183 cpc, comma 6, vedeva raccogliersi l'interrogatorio formale dell'attrice nonché la prova per testi con l'unico testimone costituito dalla figlia dell'attrice. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudicante rinviava all'udienza del 5/11/24 per la precisazione delle conclusioni, dopodiché la causa veniva trattenuta in decisione in data 6/11/24 con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre brevemente premettere alcuni principi di portata generale che governano la responsabilità professionale dell'avvocato.
Il professionista incaricato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c. c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c. c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Nello specifico, come chiarito dalla
Corte di Cassazione “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo
(art. 1176 comma 2 c. c. e art. 2236 c. c.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”
(Cass. 24544/2009; nonché, Tribunale di Milano sez. I. sentenza n. 7899 del
30.09.2021). L'avvocato, quindi, nel momento in cui assume l'incarico, si obbliga ad eseguire la sua prestazione in maniera diligente, senza che gravi su di lui un'obbligazione di risultato, ossia il conseguimento di un risultato favorevole per il cliente (Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/03/2006): “La responsabilità professionale
pagina 6 di 11 dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, redazione e notifica di un atto
d'appello privo dell'indispensabile indicazione della data di udienza di comparizione) in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici”. Pertanto, una responsabilità professionale potrà configurarsi non in qualsiasi caso in cui il cliente sia risultato soccombente nel giudizio intrapreso o abbia perso la chance di ottenere una pronuncia a sé favorevole, bensì solo qualora l'esito sfavorevole del giudizio o la perdita della possibilità di ottenere una pronuncia favorevole siano dipesi da errori commessi dal professionista, venuto meno al suo obbligo di diligenza (primo presupposto: colpa professionale) e se, secondo un giudizio probabilistico, senza quell'errore la vertenza avrebbe avuto un risultato favorevole (secondo presupposto: nesso di causalità). Invero, la responsabilità del professionista forense in forza del contratto di patrocinio viene pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguente applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio sanciti e ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla nota Cass. Sez.
Un. 13533 del 2001). Ovviamente, grava sul danneggiato, come in qualsiasi azione contrattuale di risarcimento danni, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'errore commesso dall'avvocato, il danno patito ed il nesso di causalità tra la condotta del legale ed il danno.
pagina 7 di 11 Quanto, in particolare, al danno risarcibile, grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare dei danni subiti come diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale colpevole del professionista (cfr. Cass. Sez. III, n. 3355/2014). Il cliente che sostiene di aver subito un danno a causa della condotta dell'avvocato deve infatti provare: l'avvenuto conferimento del mandato, non necessariamente formalizzato tramite un contratto scritto;
la difettosa o inadeguata prestazione professionale, vale a dire la mancanza di diligenza nell'espletamento dell'incarico conferito, avendo commesso errori che hanno pregiudicato l'esito positivo della causa per il cliente, o avendo omesso di compiere atti che avrebbero fatto avere giustizia al cliente;
l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra questa ed il danno subito: nel senso che, se l'avvocato non avesse sbagliato, quindi se avesse svolto correttamente l'incarico, probabilmente vi sarebbe stato un esito favorevole per il cliente, “occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (ex multis Cass. Civ. 17414/2019; Cass. Civ. 26516/2020; Cass. Civ. 22026/2004; Cass.
Civ. 11548/2013). Peraltro, come da costante giurisprudenza (vedi ad es. sentenza n.
7064 del 12.03.2021, 2^ Sez. Civ.), la perdita di una chance favorevole non costituisce di per sé danno, ma solo se la stessa ha la certezza o comunque l'elevata probabilità di avverarsi in base ad elementi certi ed obiettivi. La regola del “più probabile che non” si applica, quindi, sia nell'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e l'evento di danno, sia nell'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. La responsabilità dell'avvocato, quindi, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta pagina 8 di 11 del primo e se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. (Tribunale
Cosenza sez. II, 06.03.2020, n.509).
Ciò premesso, con riferimento alla doglianza dell'attrice secondo cui l'avv. non CP_1
ha ottemperato al suo onere di informazione né di diligenza nell'espletamento della propria attività professionale, si rileva che risulta provato, alla luce dell'attività istruttoria effettuata, che nulla è stato riportato alla sua assistita o a sua figlia in merito alla proposta transattiva e alla pubblicazione della sentenza di primo grado, così da consentire la valutazione in ordine al se impugnarla o meno.
Infatti, la figlia dell'attrice, rendeva la seguente dichiarazione: “Mi Persona_4
sono interessata io dei contatti con l'avv. per il giudizio di scioglimento di CP_1
comunione in cui mia madre era stata convenuta. Non abbiamo mai avuto notizia della proposta transattiva. Non avemmo poi alcuna notizia della definizione del giudizio, da parte dell'avv. tanto che io venni a sapere della sentenza da un mio cugino CP_1 [...]
, figlio di una delle parti in causa;
poiché era passato il termine per Controparte_5
l'impugnazione non si potette fare nulla. Confermo che erano state date all'avvocato le chiavi dell'immobile in questione affinché le consegnasse alle parti attrici. L'avv. pur richiesto non dava informazioni sull'andamento del giudizio né su CP_1
eventuali convocazioni di mia madre personalmente.”
Nulla è stato fornito a titolo di prova contraria da parte del convenuto, né in ordine a tale circostanza né a quella, dedotta da controparte, circa il mancato deposito della lettera raccomandata in cui si rappresentava l'avvenuto rilascio dell'immobile da parte di
[...]
con anche l'offerta della restituzione delle chiavi, depositate presso lo studio Parte_1
dell'avvocato.
È quindi corretto ritenere che, laddove non si fossero verificate tali mancanze, l'attrice non sarebbe stata condannata alla refusione delle spese di lite né la sua condotta avrebbe pagina 9 di 11 potuto essere censurata come gravemente colposa. Ne deriva che l'attrice ha subito un danno di euro 9.333,33, pari alla differenza tra quanto avrebbe dovuto effettivamente corrispondere alle germane (euro 7.489,11) e quanto, invece, è stata costretta a pagare in forza della sentenza del Tribunale di Salerno (€ 16.822,44).
Tanto esposto, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice e per l'effetto si condanna il convenuto avv. data la colpevolezza della propria CP_1
condotta, al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 19.182.39, di cui euro 9.333,33 per il danno sofferto, come determinato in premessa, ed euro 9.849,06 per le spese legali cui è stata condannata l'attuale parte attrice nel dedotto giudizio civile, oltre interessi legali sino al saldo.
Con riferimento alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice – che Parte_2
in ogni caso è rimasta contumace - da parte dell'avv. affinché venisse CP_1
manlevato dalle conseguenze derivanti dall'accertamento della sua responsabilità professionale, si osserva che il contratto risulta stipulato in data 19/05/2018, successivamente all'emissione della sentenza n. 1239/2018 conclusiva del primo giudizio. Pertanto, i fatti da cui discende la responsabilità professionale non sono coperti dal contratto di assicurazione, che non riporta nel suo regolamento alcuna clausola dalla quale si desume la retroattività della copertura assicurativa, ne deriva che la compagnia assicurativa non è tenuta alla manleva del convenuto. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie la domanda attorea e condanna il convenuto avv. al CP_1
risarcimento del danno per complessivi euro 19.182.39 oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo.
- Rigetta la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa per quanto esposto in motivazione. Parte_2
pagina 10 di 11 - Condanna l'avv. alla refusione delle spese di lite del presente CP_1
giudizio da liquidarsi in euro 237,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per onorari professionali oltre accessori, come per legge e regolamento, con distrazione a favore dell'avv. Gianluca Pennazzi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, lì 19 febbraio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 8698 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione in data 06/11/2024.
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Severino (SA) ed elett.te dom.ta in Roma, alla via del Forte Tiburtino n.98, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Pennazzi, che la rappresenta e difende in forza del mandato conferito in calce all'atto introduttivo.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, in forza di mandato allegato all'atto introduttivo, dall'avv.to pagina 1 di 11 Vittorio Brancati ed elett.te dom.to presso il suo studio in Salerno alla via Renato De
Martino n. 10.
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
con sede in San Cesario Sul Panaro (MO), Corso Libertà 53, (P.IVA ), P.IVA_1
contumace.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
AVENTE AD OGGETTO
Contratto d'opera – responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 17/11/2020, citava in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Salerno l'avv. al fine di sentir accogliere le CP_1
seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria, accertare, sulla base dei fatti descritti in narrativa, il colpevole inadempimento dell'avvocato nell'espletamento del mandato CP_1
professionale conferitogli dalla Sig.ra in relazione al giudizio R.G. Parte_1
50000133/11, celebrato innanzi al Tribunale Civile di Salerno, e per l'effetto:
- in via principale condannare il medesimo avv. al risarcimento del CP_1
danno subito dalla sig.ra nella misura complessiva di euro Parte_1
19.182.39, di cui € 9.333,33 per il danno sofferto, come determinato in premessa, ed € 9.849,06 per le spese legali cui è stata condannata nel dedotto giudizio civile, ovvero nella diversa misura – maggiore o minore – che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali sino al saldo;
pagina 2 di 11 - in via subordinata, condannare l'avvocato al risarcimento del CP_1
danno non patrimoniale subito dall'attrice, per violazione dell'art. 24 della
Costituzione, da liquidarsi in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito, cui sin d'ora ci si rimette integralmente;
- in via ulteriormente subordinata condannare in ogni caso l'avvocato
[...]
al risarcimento del danno da perdita di “chance” subito dall'attrice, da CP_1
liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito, cui, anche in questo caso, ci si rimette sin d'ora.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali e c.a.”.
Più nello specifico, parte attrice assumeva di essere stata convenuta in giudizio nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Salerno n.50000133/2011 dalle sorelle e al fine di definire i diritti successori in virtù CP_3 Persona_1
dell'intervenuto decesso del padre, , e della madre, , Persona_2 Persona_3
deceduti rispettivamente in data 28/10/1978 e in data 23/03/2010 a Mercato San
Severino in particolare chiedendo dichiararsi aperte le successioni dei rispettivi genitori e, conseguentemente, procedersi alla determinazione delle quote di spettanza relative all'unico cespite superstite, (all'immobile sito in Mercato San Severino, in via delle
Puglie n.8, e censito al catasto fabbricati al foglio 8, mappale 205, sub 1, foglio 8, mappale 505, sub 2, mappale 503) con divisione dell'immobile in parti uguali, oltre la condanna della convenuta al rimborso in favore delle attrici delle Parte_1
indennità di occupazione del bene, sul presupposto che la stessa ne avesse continuato a fruire anche dopo il decesso dei genitori;
in via subordinata, qualora il bene non fosse stato comodamente divisibile, ne chiedeva l'attribuzione con Controparte_4
conguaglio in denaro in favore delle altre coeredi.
si costituiva in giudizio, assistita dall'avv. odierno Parte_1 CP_1
convenuto; tale giudizio si concludeva con la sent. n. 1239/2018 con cui il Tribunale assegnava l'intero immobile a , che aveva acquistato la quota della Controparte_4
pagina 3 di 11 germana , e stabiliva che avesse diritto al Persona_1 Parte_1
conguaglio corrispondente ad un terzo del valore del bene, ossia euro 27.000,00.
Tuttavia, quest'ultima veniva condannata a ristorare in favore della sorella CP_4
l'indennità di occupazione dell'immobile - goduto in via esclusiva dal
[...]
momento del decesso della madre, avvenuto il 23 marzo 2010 – determinata nella misura di “euro 8.733,67 per quanto concerne il periodo marzo 2010 - agosto 2012 mentre, per quanto riguarda il periodo settembre 2012/marzo 2018, data di presumibile pubblicazione dell'emananda sentenza, veniva stabilita una indennità di occupazione commisurata equitativamente ad un canone annuale di € 3.000,00 (ovvero € 250,00), e così per un importo di ulteriori euro 16.500,00 e dunque per un totale complessivo di euro 25.233,67 ovvero, sottraendo la quota di sua pertinenza di un terzo, di euro
16.822,44”.
Il Tribunale, nell'emessa sentenza, censurava il comportamento processuale dell'odierna parte attrice in quanto ritenuto non collaborativo e connotato da colpa grave, in ragione di ciò ne dichiarava la soccombenza e, per l'effetto, la condannava alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 6.750,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
incardinava quindi il presente giudizio lamentando la mancata Parte_1
profusione della diligenza dovuta dall'avv. nella sua prestazione d'opera CP_1
professionale. Egli, infatti, nella comparsa di costituzione del già menzionato giudizio, avrebbe rappresentato l'esecuzione da parte della propria assistita di notevoli migliorie non rimborsate dalle altre coeredi, migliorie mai menzionate da parte attrice in quanto l'immobile versava in condizioni fatiscenti. L'avvocato inoltre non avrebbe mai informato la sua assistita della possibilità di raggiungere un accordo bonario per la risoluzione della controversia, né l'avrebbe mai informata dell'andamento del giudizio o della necessità di intervenire in udienza, né avrebbe depositato la lettera raccomandata inviata al legale di controparte in cui rappresentava l'avvenuto rilascio dell'immobile da parte di che ne offriva le chiavi. Parte_1
pagina 4 di 11 riteneva che, qualora l'avvocato avesse correttamente svolto il Parte_1 CP_1
proprio mandato, la sig.ra avrebbe ottenuto buona parte del controvalore della Parte_1
sua quota ereditaria, pari ad euro 27.000,00, e non sarebbe stata condannata al pagamento delle spese di lite.
In data 12/02/2021 si costituiva in giudizio il convenuto avv. il quale CP_1
contestava le avverse doglianze in quanto infondate e rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare autorizzare il comparente avvocato CP_1
alla chiamata in causa della compagnia in persona del Parte_2
legale rapp.te p. t., con sede in San Cesario sul Panaro (MO), al Corso Libertà n. 53, c.
f. /p. i. , fissandosi ex art. 269 c.p.c. nuova udienza nel rispetto dei termini P.IVA_1
di cui all'art. 163 c.p.c.; 2) nel merito, rigettare la domanda attorea perché improponibile, inammissibile nonché assolutamente infondata in fatto e in diritto nei confronti del comparente avvocato per le motivazioni addotte;
3) in via CP_1
subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia forma di risarcimento in favore della attrice, condannare la compagnia
[...]
in persona del legale rapp.te p. t., tenuta a garantire l'avv. Parte_2 [...]
contro gli effetti dell'eventuale accoglimento, ancorché parziale, della CP_1
domanda attorea, condannandola al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della sig.ra ; 4) in Parte_1
ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in favore del convenuto . In via istruttoria si chiede fin d'ora di essere abilitati alla prova testimoniale sulle circostanze di fatto esposte innanzi, con ampia riserva di meglio articolare ed indicare i testimoni, oltre che depositare ulteriore documentazione”.
Il giudice istruttore autorizzava la chiamata in causa dell'assicurazione del convenuto;
differendo la prima udienza al 15/06/2021, l'assicurazione chiamata in manleva rimaneva contumace e all'esito dell'udienza il giudice concedeva i termini ex art 183, comma sesto CPC.
pagina 5 di 11 La fase istruttoria, come da richieste contenute nelle memorie ex art 183 cpc, comma 6, vedeva raccogliersi l'interrogatorio formale dell'attrice nonché la prova per testi con l'unico testimone costituito dalla figlia dell'attrice. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudicante rinviava all'udienza del 5/11/24 per la precisazione delle conclusioni, dopodiché la causa veniva trattenuta in decisione in data 6/11/24 con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre brevemente premettere alcuni principi di portata generale che governano la responsabilità professionale dell'avvocato.
Il professionista incaricato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c. c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c. c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Nello specifico, come chiarito dalla
Corte di Cassazione “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo
(art. 1176 comma 2 c. c. e art. 2236 c. c.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”
(Cass. 24544/2009; nonché, Tribunale di Milano sez. I. sentenza n. 7899 del
30.09.2021). L'avvocato, quindi, nel momento in cui assume l'incarico, si obbliga ad eseguire la sua prestazione in maniera diligente, senza che gravi su di lui un'obbligazione di risultato, ossia il conseguimento di un risultato favorevole per il cliente (Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/03/2006): “La responsabilità professionale
pagina 6 di 11 dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, redazione e notifica di un atto
d'appello privo dell'indispensabile indicazione della data di udienza di comparizione) in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici”. Pertanto, una responsabilità professionale potrà configurarsi non in qualsiasi caso in cui il cliente sia risultato soccombente nel giudizio intrapreso o abbia perso la chance di ottenere una pronuncia a sé favorevole, bensì solo qualora l'esito sfavorevole del giudizio o la perdita della possibilità di ottenere una pronuncia favorevole siano dipesi da errori commessi dal professionista, venuto meno al suo obbligo di diligenza (primo presupposto: colpa professionale) e se, secondo un giudizio probabilistico, senza quell'errore la vertenza avrebbe avuto un risultato favorevole (secondo presupposto: nesso di causalità). Invero, la responsabilità del professionista forense in forza del contratto di patrocinio viene pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguente applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio sanciti e ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla nota Cass. Sez.
Un. 13533 del 2001). Ovviamente, grava sul danneggiato, come in qualsiasi azione contrattuale di risarcimento danni, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'errore commesso dall'avvocato, il danno patito ed il nesso di causalità tra la condotta del legale ed il danno.
pagina 7 di 11 Quanto, in particolare, al danno risarcibile, grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare dei danni subiti come diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale colpevole del professionista (cfr. Cass. Sez. III, n. 3355/2014). Il cliente che sostiene di aver subito un danno a causa della condotta dell'avvocato deve infatti provare: l'avvenuto conferimento del mandato, non necessariamente formalizzato tramite un contratto scritto;
la difettosa o inadeguata prestazione professionale, vale a dire la mancanza di diligenza nell'espletamento dell'incarico conferito, avendo commesso errori che hanno pregiudicato l'esito positivo della causa per il cliente, o avendo omesso di compiere atti che avrebbero fatto avere giustizia al cliente;
l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra questa ed il danno subito: nel senso che, se l'avvocato non avesse sbagliato, quindi se avesse svolto correttamente l'incarico, probabilmente vi sarebbe stato un esito favorevole per il cliente, “occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (ex multis Cass. Civ. 17414/2019; Cass. Civ. 26516/2020; Cass. Civ. 22026/2004; Cass.
Civ. 11548/2013). Peraltro, come da costante giurisprudenza (vedi ad es. sentenza n.
7064 del 12.03.2021, 2^ Sez. Civ.), la perdita di una chance favorevole non costituisce di per sé danno, ma solo se la stessa ha la certezza o comunque l'elevata probabilità di avverarsi in base ad elementi certi ed obiettivi. La regola del “più probabile che non” si applica, quindi, sia nell'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e l'evento di danno, sia nell'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. La responsabilità dell'avvocato, quindi, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta pagina 8 di 11 del primo e se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. (Tribunale
Cosenza sez. II, 06.03.2020, n.509).
Ciò premesso, con riferimento alla doglianza dell'attrice secondo cui l'avv. non CP_1
ha ottemperato al suo onere di informazione né di diligenza nell'espletamento della propria attività professionale, si rileva che risulta provato, alla luce dell'attività istruttoria effettuata, che nulla è stato riportato alla sua assistita o a sua figlia in merito alla proposta transattiva e alla pubblicazione della sentenza di primo grado, così da consentire la valutazione in ordine al se impugnarla o meno.
Infatti, la figlia dell'attrice, rendeva la seguente dichiarazione: “Mi Persona_4
sono interessata io dei contatti con l'avv. per il giudizio di scioglimento di CP_1
comunione in cui mia madre era stata convenuta. Non abbiamo mai avuto notizia della proposta transattiva. Non avemmo poi alcuna notizia della definizione del giudizio, da parte dell'avv. tanto che io venni a sapere della sentenza da un mio cugino CP_1 [...]
, figlio di una delle parti in causa;
poiché era passato il termine per Controparte_5
l'impugnazione non si potette fare nulla. Confermo che erano state date all'avvocato le chiavi dell'immobile in questione affinché le consegnasse alle parti attrici. L'avv. pur richiesto non dava informazioni sull'andamento del giudizio né su CP_1
eventuali convocazioni di mia madre personalmente.”
Nulla è stato fornito a titolo di prova contraria da parte del convenuto, né in ordine a tale circostanza né a quella, dedotta da controparte, circa il mancato deposito della lettera raccomandata in cui si rappresentava l'avvenuto rilascio dell'immobile da parte di
[...]
con anche l'offerta della restituzione delle chiavi, depositate presso lo studio Parte_1
dell'avvocato.
È quindi corretto ritenere che, laddove non si fossero verificate tali mancanze, l'attrice non sarebbe stata condannata alla refusione delle spese di lite né la sua condotta avrebbe pagina 9 di 11 potuto essere censurata come gravemente colposa. Ne deriva che l'attrice ha subito un danno di euro 9.333,33, pari alla differenza tra quanto avrebbe dovuto effettivamente corrispondere alle germane (euro 7.489,11) e quanto, invece, è stata costretta a pagare in forza della sentenza del Tribunale di Salerno (€ 16.822,44).
Tanto esposto, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice e per l'effetto si condanna il convenuto avv. data la colpevolezza della propria CP_1
condotta, al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 19.182.39, di cui euro 9.333,33 per il danno sofferto, come determinato in premessa, ed euro 9.849,06 per le spese legali cui è stata condannata l'attuale parte attrice nel dedotto giudizio civile, oltre interessi legali sino al saldo.
Con riferimento alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice – che Parte_2
in ogni caso è rimasta contumace - da parte dell'avv. affinché venisse CP_1
manlevato dalle conseguenze derivanti dall'accertamento della sua responsabilità professionale, si osserva che il contratto risulta stipulato in data 19/05/2018, successivamente all'emissione della sentenza n. 1239/2018 conclusiva del primo giudizio. Pertanto, i fatti da cui discende la responsabilità professionale non sono coperti dal contratto di assicurazione, che non riporta nel suo regolamento alcuna clausola dalla quale si desume la retroattività della copertura assicurativa, ne deriva che la compagnia assicurativa non è tenuta alla manleva del convenuto. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie la domanda attorea e condanna il convenuto avv. al CP_1
risarcimento del danno per complessivi euro 19.182.39 oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo.
- Rigetta la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa per quanto esposto in motivazione. Parte_2
pagina 10 di 11 - Condanna l'avv. alla refusione delle spese di lite del presente CP_1
giudizio da liquidarsi in euro 237,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per onorari professionali oltre accessori, come per legge e regolamento, con distrazione a favore dell'avv. Gianluca Pennazzi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, lì 19 febbraio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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