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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/10/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale in persona del Giudice, RO D. AM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 919/2024 R.G.A.C. promosso da Parte_1
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e
[...] C.F._1
difeso dall'Avv. Rosa E. Lo Faro, presso il cui studio in Catania , v.le Vittorio Veneto n.
75, è elettivamente domiciliato giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
( C.F. in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta , nei cui uffici, siti in Caltanissetta Via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliata.
Convenuto
Oggetto: ricorso avverso il decreto di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari –
emesso dal Questore della Provincia di Catania, Cat. .108 del 03.03.2023 NumeroDiCar_1
notificato al solo difensore il 07.3.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 23/5/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari reso dal Questore di Catania deducendone l'illegittimità poiché assunto in violazione di legge.
Il ricorrente, premesso di soggiornare in Italia sin dal 2011 a seguito del ricongiungimento familiare, ha esposto di aver frequentato le scuole medie e per qualche anno anche la scuola superiore ed ha aggiunto che tutta la sua famiglia vive ormai in Italia e lui stesso viveva insieme alla nonna e di non avere più alcun familiare nel Paese d'origine in quanto tutti erano emigrati in Italia. Il ricorrente con istanza del 14/6/2022 ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ma che è stata, tuttavia, respinta dalla Questura di Catania la quale ha ritenuto prevalenti i motivi ostativi al rilascio del permesso derivanti dalle condanne riportate e in considerazione della mancata prova del suo inserimento familiare e lavorativo. Nell'impugnare il predetto provvedimento il ricorrente ne ha dedotto l'illegittimità perché lo stesso era stato notificato al difensore e non alla parte personalmente e perché adottato invocando la previsione di cui all'art. 4 del
D. Lgs 286/98 e non invece l'art. 5 del medesimo testo normativo in quanto soggiornante in Italia al momento del chiesto rinnovo. Il ricorrente ha dedotto di non essere stato mai dichiarato socialmente pericoloso , di avere forti legami familiari in Italia con la madre, la sorella e la nonna e che la stessa sorella era divenuta cittadina italiana e che il provvedimento era stato adottato senza alcun bilanciamento tra la sua ritenuta pericolosità
e la vita privata e familiare in Italia. Il ricorrente ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, annullarsi il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e affermare il suo diritto al rilascio del suddetto permesso.
Il ricorso inizialmente proposto innanzi al Tribunale di Catania veniva poi riassunto innanzi a questo Tribunale a seguito della declaratoria di incompetenza del tribunale etneo stante il disposto trattenimento del ricorrente presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri
di Caltanissetta - Pian del Lago.
Si è costituito in giudizio il chiedendo rigettarsi il ricorso atteso che Controparte_1
il provvedimento impugnato era stato comunque portato a conoscenza dell'interessato il quale aveva tempestivamente proposto ricorso e nel merito osservando come le reiterate condotte penalmente rilevanti e l'assenza di un alcuna prova in ordine alla resipiscenza dello stesso ricorrente rispetto alle sue condotte penalmente rilevanti reiterate nel tempo inducevano a ritenere subvalenti i suoi legami familiari e la sua vita privata rispetto agli indici di pericolosità. A seguito della proposizione del ricorso con ordinanza dell'11/9/2024, dopo aver dato atto che il ricorrente non era più trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di
Caltanissetta - Pian del Lago, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato .
Nel corso del giudizio non è stata assunta alcuna prova costituenda e l'istruttoria del procedimento è stata solo documentale.
Esaminando nel merito i rilievi e doglianze del ricorrente si osserva che il primo motivo di censura, ossia la violazione del disposto di cui all'art. 3 del D.P.R. 394/99, non può
accogliersi poiché la notifica del provvedimento di diniego, sebbene effettuata solo nei confronti del difensore e non anche a mani dello stesso ricorrente personalmente ha comunque raggiunto il suo scopo in quanto l'atto è pervenuto nella sfera di conoscenza della parte che ha potuto pienamente esercitare il suo diritto di difesa senza pregiudizio alcuno. Ne consegue, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. che non può essere pronunciata la nullità,
che in ogni caso avrebbe riguardato l'atto di notifica, del provvedimento impugnato.
Con il secondo motivo di impugnazione la parte si duole del mancato bilanciamento della sua presunta, ma mai dichiarata, pericolosità sociale con l'entità dei legami familiari in
Italia e nel Paese d'origine siccome previsto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 286/98 e che ove effettuato avrebbe determinato l'accoglimento della sua istanza.
Il rilievo di parte non ha pregio poiché il provvedimento della Questore di Catania è stato adottato valutando e tenendo ben presente quale fosse la situazione familiare del ricorrente, evidenziata nelle memorie difensive di parte e di cui vi è menzione nell'atto e soprattutto considerando e valutando “ prevalenti gli elementi sfavorevoli emersi sia dall'analisi delle condanne a carico dell'interessato sia in ordine all'inserimento familiare
sociale e lavorativo, laddove non risulta che il predetto abbia mai svolto attività
lavorativa, non risulta aver mai intrapreso alcun percorso scolastico ed inoltre il correlato
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della madre, Persona_1
, risulta scaduto senza che la stessa ne abbia chiesto il rinnovo entro i termini
[...]
stabiliti dalla normativa” ( cfr. provvedimento impugnato allegato dal ricorrente). La valutazione comparativa è stata, così, svolta dal Questore di Catania e della decisione adottata è stata resa congrua motivazione ben potendosi cogliere le ragioni per le quali , in forza non solo dei precedenti penali dell'odierno ricorrente ( rientranti nella previsione di cui all'art. 380, commi 1 e 2 , c.p.p.) ma anche dei carichi pendenti e dell'ammonimento del Questore , emesso in data 22/7/2021 , per atti di violenza domestica nei confronti della fidanzata, il sig. è stato considerato una minaccia per l'ordine Parte_1
pubblico o la sicurezza dello Stato.
Tale valutazione, inoltre, è stata correttamente effettuata assumendo come parametro la previsione di cui all'art. 4, comma 3 del D. Lgs 286/98 , richiamato dal successivo art. 5,
comma 5, nella parte in cui si prevede che il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e soggiorno dello straniero tra i quali rientra il presupposto che lo stesso non rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o che risulti condannato, come nel caso di specie, per uno dei reati previsti dall'art. 380 commi 1 e 2 c.p.p.
Gli esiti della comparazione e bilanciamento svolto dall'autorità di Polizia non è neppure censurabile perché immune da vizi e condotto sulla scorta di quanto emerso dagli atti allegati dalla parte istante in uno alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e che deve confermarsi anche all'esito del presente giudizio.
Si osserva in primo luogo che i precedenti penali e fatti dai quali inferire la minaccia per l'ordine pubblico sono recenti rispetto alla proposizione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e non sono risalenti nel tempo. Il ricorrente è stato infatti condannato per il reato di rapina in concorso ed è imputato in due procedimenti di cui uno per furto e l'altro ancora per rapina in relazione a fatti commessi tra il 2020 ed il 2021,
come indicati nel provvedimento impugnato e senza contestazione alcuna da parte dello stesso ricorrente il quale nulla ha dedotto neppure sull'esito dei predetti procedimenti penali. A connotare la negativa personalità del ricorrente è anche la circostanza, anch'essa non smentita né contestata, relativa all'ammonimento ricevuto dal Questore , il 22/7/2021,
per atti di violenza domestica commessi nei confronti della fidanzata. Il ricorrente anche in ambito domestico e familiare ha così manifestato la sua indole incline alla violazione dei precetti del comune vivere civile e dei fondamenti della vita sociale. Sotto altro profilo si osserva come la riferita familiarità è priva di elementi caratterizzanti e rilevanti tali da bilanciare la minaccia per l'ordine pubblico che rappresenta la presenza sul territorio del ricorrente. Invero quest'ultimo dopo che nell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno aveva esposto di essere figlio a carico della madre ha invece allegato, dopo che nel provvedimento impugnato è stato contestato alla stessa madre del ricorrente il mancato possesso di un valido titolo di soggiorno, di vivere insieme alla nonna materna. Tale
circostanza è documentata dal solo certificato di residenza del ricorrente da cui si evince che lo stesso vive insieme alla madre , alla nonna e ad un fratello evidentemente gemello con il quale condivide anche i nomi che si differenziano unicamente per la loro inversione
( e . Nulla si deduce e si espone a proposito dell'intensità di tali Persona_2 Parte_1
legami familiari, della partecipazione dello stesso ricorrente alla vita familiare e della condivisione dei principali momenti che la caratterizzano così come nulla di deduce a proposito del suo contributo, non solo in termini materiali ma anche morali, alla vita privata familiare. E' evidente come il solo scarno dato della condivisone della medesima residenza non vale a connotare la vita privata e familiare del ricorrente, peraltro privo di occupazione e che non ha documentato né provato altrimenti di aver svolto alcuna attività
lavorativa nel corso di questi anni. Anche la circostanza riferita e documentata a proposito del possesso della cittadinanza italiana da parte della sorella rappresenta un dato neutro in quanto la stessa risulta vivere in altro paese del circondario etneo e non condivide con il ricorrente la sua vita privata e familiare.
In ragione di quanto sopra esposto ne consegue che a fronte della perpetrazione di reati tali da qualificare il ricorrente come una minaccia per l'ordine pubblico e soprattutto la riportata condanna per uno dei reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. sono motivi ostativi, anche all'esito di una valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.
Lgs 286/98 , al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari atteso che nessuna prova della effettività e intensità dei legami familiari è stata offerta dal ricorrente, non sposato né padre di figli e ammonito dal Questore per violenze domestiche ai danni della sua fidanzata tanto più che lo stesso ricorrente non ha dimostrato di aver lavorato o di avere prospettive di lavoro pur dopo una presenza in Italia di oltre un decennio.
Infine deve aggiungersi che non appare pertinente il richiamo all'art. 13, comma 1 del D.
Lgs 286/98 per la prima volta invocato dalla difesa del ricorrente nelle note scritte depositate atteso che tale previsione normativa concerne i presupposti per disporre l'espulsione dello straniero che, evidentemente , non viene qui in considerazione.
Conclusivamente deve affermarsi la legittimità del provvedimento adottato dal Questore
della Provincia di Catania e l'inconducenza dei motivi di doglianza del ricorrente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del mancato svolgimento di alcuna attività istruttoria, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 919/2024 RGAC,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2905,00
oltre spese forfettarie e accessori ove dovuti come per legge.
Caltanissetta 16 ottobre 2025
Il Giudice
RO D. AM