Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, riunito nelle persone dei magistrati
Dott. Mario Cigna Presidente est.
Dott.ssa Viviana Mele Giudice
Dott.ssa Caterina Stasi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6127/2024 R.G.,
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Borelli
- ricorrenti -
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
- interdicenda -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24-9-2024 , e Parte_1 Parte_2
chiedevano l'interdizione della propria madre Parte_3 CP_1
, ritenendo che, a causa dell'età avanzata e delle gravi patologie
[...]
da cui la stessa era affetta, fosse incapace di intendere e di volere, e pertanto di provvedere autonomamente ai propri interessi.
Il P.M. non si è opposto.
Nel corso dell'istruttoria si procedeva all'esame dell'interdicenda presso la sua residenza, sita in Squinzano, alla via Gramsci n. 62 e, all'esito,
veniva nominata tutrice provvisoria;
precisate le Parte_1
conclusioni all'udienza del 9-4-2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui i ricorrenti hanno rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Nel procedimento d'interdizione il Giudice deve valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità
(vale a dire di uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettiva e quella volitiva della persona, in modo tale da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
Il primo strumento che consente di accertare se il soggetto - nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione - abbia compromesse le facoltà intellettive (intelligenza e memoria), e quelle volitive (formazione, manifestazione ed attuazione della volontà) e se, quindi, conservi o meno lo stato di coscienza, quanto meno quello di libertà del volere, è certamente costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo, che l'art. 714 c.p.c. impone come presupposto necessario per la pronuncia dell'interdizione e che è fonte primaria di convincimento.
2 Nel caso di specie, nel corso dell'esame, l'interdicenda
[...]
ha avuto un atteggiamento totalmente assente e, nonostante CP_1
ripetuti solleciti, non ha risposto a nessuna delle domande che le sono state poste, restando in silenzio;
l'audizione di una dei congiunti presenti, (figlia di ), inoltre, ha Parte_1 Controparte_1
confermato inequivocabilmente l'infermità e le gravi condizioni psico- fisiche dell'interdicenda, suffragate altresì dalla documentazione medica in atti.
Alla luce di tali conclusioni, non risulta certamente Controparte_1
in grado di provvedere ai propri bisogni e di gestire i propri interessi;
conseguentemente, va pronunziata la sua interdizione, con conferma, non essendo emersi motivi in senso contrario, della nomina di
[...]
quale tutrice provvisoria. Parte_1
Stante la natura del procedimento, proposto nell'interesse della stessa interdicenda, le spese vanno ritenute irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'interdizione di CP_1
, nata a [...] il [...];
[...]
- nomina suo tutore provvisorio , nata a [...] Parte_1
Vernotico (Br) il 20-6-1975;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e la comunicazione entro 10 giorni al Giudice
3 Tutelare e all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, nonché all'Archivio Notarile e al Consiglio Notarile.
Lecce, 14-4-2025
Il Presidente est. dott. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta dal funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Azzurra Buia, sotto la supervisione del sottoscritto Magistrato. dott. Mario Cigna
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