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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2024, n. 10015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10015 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 11422/20 riservata in decisione all'udienza dell'11.07.2024 vertente
TRA
P. IVA , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Giuseppe Esposito, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, al Viale Michelangelo n. 80;
APPELLANTE
e
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. CP_1 C.F._1
Imma Zeno, presso il cui studio elett.te domicilia in Ercolano (NA) alla Via Tironi di Moccia n. 2;
APPELLATO
e
( ); Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
Con citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli ritualmente notificata, citò in CP_1
giudizio e quale compagnia assicuratrice del proprio Controparte_2 Controparte_3
motociclo Peugeot Geopolis, tg.DV 39456, chiedendo il risarcimento di tutti i danni (quantificati in
€ 1.800,00) patiti in seguito a sinistro stradale verificatosi in Napoli in data 8.06.2015, per esclusiva responsabilità del veicolo NC Y, tg. DH 743 ZK di proprietà di Controparte_2
Con la sentenza n. 42921/19 pubblicata in data 07.10.2019, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda proposta da e condannava in solido e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
al risarcimento dei danni quantificati in € 1.000,00, oltre interessi e spese di lite.
[...]
Per quel che rileva, il GdP osservava che la domanda era provata, tenuto conto che non solo il teste cugino dell'attore, aveva confermato le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, ma anche Tes_1 il sig. , conducente il veicolo NC, sottoscriveva la medesima dinamica. Persona_1
Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
Si è costituito che ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Non si è costituito Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non costituitosi. Controparte_2
Con unico motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie e, conseguentemente, nel ritenere provato il fatto storico del sinistro.
In particolare, evidenzia che la prova testimoniale non avrebbe integralmente confermato quanto dedotto in citazione, perché l'unico teste escusso, , ha riferito delle circostanze non Testimone_2
veritiere, avendo affermato in particolare:
1. di aver personalmente accompagnato “… all'ospedale Loreto Mare” il sig. ma Persona_2
CP_ tale circostanza è sconfessata dal referto medico, da cui emerge che il ricevette le prime cure all'ospedale dei Pellegrini di Napoli;
2. che il motociclo Peugeot Geopolis era di colore azzurro, mentre è di colore grigio, come documentato dall'elaborato peritale depositato dalla società assicuratrice;
3. di avere reso una sola testimonianza in una altra occasione molti anni prima, mentre dalla banca dati Ivass emerge che il teste aveva reso deposizioni per altri due sinistri (una volta per un incidente del 10 dicembre 2015 ed un'altra per un sinistro del 20 gennaio 2016) molto vicini temporalmente.
Inoltre, l'appellante sostiene che il teste, contrariamente a quanto asserito dal GdP, non ha saputo precisare le circostanze di tempo del presunto sinistro, essendosi limitato ad un generico riferimento all'“… inizio del mese di Giugno del 2015”, e nemmeno ha precisato a quale distanza egli si trovasse rispetto al punto del presunto impatto, né se la sua visuale era chiara e libera, oppure se era ostruita dalla presenza di altri veicoli o di altre persone.
A ciò aggiunge che il testimone si è contraddetto dapprima dichiarando che “la NC urtava il motociclo con il suo DESTRO lato anteriore…” e poi che “La NC colpì il motociclo con la parte anteriore e quella . CP_4 CP_5
L'appellante fa rilevare che i rilievi fotografici esibiti non recano alcuna data, per cui è impossibile collegare con certezza i danni riprodotti nelle foto acquisite all'evento che ci impegna e oltretutto che tale carenza non poteva essere colmata dalla perizia di parte, tardivamente ed irritualmente depositata in sede di prova testimoniale.
Il motivo è fondato. È documentato che fu soccorso presso l'ospedale dei Pellegrini di Napoli, mentre il teste Persona_2 dichiarò di averlo accompagnato all'ospedale Loreto mare.
Questa contraddizione non trova nessuna giustificazione plausibile e toglie qualsiasi attendibilità al teste che, peraltro, essendo il cugino dell'attore, non appare del tutto disinteressato all'esito del giudizio.
La difesa dell'appellato (in comparsa di costituzione) giustifica la contraddizione col fatto che;
I) <<il sig. effettivamente veniva accompagnato in un primo momento all'ospedale cp_1< i>
Loreto Mare distante poche centinaia di metri dal luogo del sinistro. Ma, giunto sul posto, si rese conto dell'enorme folla di persone che c'era prima di lui e subito si recò all'ospedale dei Pellegrini distante pochi chilometri… Contr II) … il teste al riguardo dichiara di aver accompagnato il cugino in ospedale ma dichiara che lo stesso veniva CURATO presso il primo nosocomio…
III) nessuna domanda gli viene fatta in merito. Pertanto è chiaro che non si assiste a nessuna contraddizione>>.
Tale giustificazione appare intrinsecamente insufficiente.
La circostanza sub I) è indimostrata.
I rilievi sub II-III) non sono plausibili, nè rilevanti.
Infatti, non si capisce perché il teste avrebbe dovuto dichiarare di avere accompagnato l'infortunato presso un Pronto soccorso in cui non fu visitato, senza riferire in quale nosocomio fu realmente soccorso.
In ogni caso, la giustificazione addotta appare smentita dal referto del Pronto soccorso dell'Ospedale
Pellegrini che indica l'orario di accesso alle h. 11,19. Tenuto conto che l'incidente sarebbe avvenuto alle ore 11,00 circa, è improbabile che l'infortunato possa essere giunto in ospedale in diciannove minuti, se prima si fosse recato anche al Loreto Mare.
Peraltro, questa contraddizione va valutata unitamente alle altre evidenziate dall'appellante e che investono elementi non secondari della fattispecie, quali il numero delle precedenti deposizioni rese dal teste ed il colore del ciclomotore su cui viaggiava l'attore.
A tali elementi, si aggiungono quelli conosciuti dall'appellante solo dopo che il processo di primo grado fu riservato in decisione alla udienza del 27 maggio 2019:
A) è stato testimone di un altro incidente che si sarebbe verificato in data 12 giugno Persona_2
2015, cioè appena quattro giorni dopo il sinistro oggetto della presente causa, nel quale avrebbe riportato lesioni che avrebbero dovuto cagionargli una condizione di inabilità incompatibile con il suo essere presente al fatto;
B) e il veicolo di parte convenuta risultano coinvolti in numerosi incidenti della Persona_2
strada (40 e 23).
C) Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3622/2024 pubbl. il 03/04/2024, ha accertato le medesime incongruenze evidenziate sub A-B).
In presenza di questa imponente mole di indizi gravi, precisi e concordanti, che portano a negare l'esistenza stessa del sinistro, nessun valore probatorio può attribuirsi alla circostanza che il conducente del veicolo del tal confermò, nel modulo di constatazione CP_2 Persona_1 amichevole prodotto dall'attore, quanto dedotto in citazione.
Infatti, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Sez. 3 - , Ordinanza n. 25770 del 14/10/2019;
Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006).
Tale principio vale, a maggior ragione, nel caso in cui la dichiarazione confessoria sia stata resa (come nella fattispecie di causa) dal conducente, diverso dal proprietario, che non è parte del giudizio.
Per_ Sicchè, nulla osta a negare la valenza probatoria del CID sottoscritto dal .
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda proposta da va rigettata. CP_1
All'accoglimento dell'appello, consegue il dovere di regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55. va inoltre condannato a restituire a a somma CP_1 Parte_2 di € 3.992,52 corrispostagli in data 5.2.2021, per capitale, interessi e spese, in esecuzione della sentenza annullata, oltre interessi legali dalla predetta data
(Sez. 2 - , Ordinanza n. 24475 del 01/10/2019) al saldo.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile così provvede:
-accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 42921/19 pubblicata in data 07.10.2019 e per l'effetto rigetta la domanda proposta da nei confronti suoi e di CP_1 Controparte_2
-condanna a restituire a la somma di € 3.992,52, oltre interessi CP_1 Controparte_3
come in motivazione;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_1 Controparte_3
liquidate:
1) per il primo grado, in € 1.265,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
2) per il presente grado di appello, in € 174,00 per spese ed € 1.701,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 20.11.2024
Il Giudice
Francesco Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 11422/20 riservata in decisione all'udienza dell'11.07.2024 vertente
TRA
P. IVA , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Giuseppe Esposito, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, al Viale Michelangelo n. 80;
APPELLANTE
e
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. CP_1 C.F._1
Imma Zeno, presso il cui studio elett.te domicilia in Ercolano (NA) alla Via Tironi di Moccia n. 2;
APPELLATO
e
( ); Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
Con citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli ritualmente notificata, citò in CP_1
giudizio e quale compagnia assicuratrice del proprio Controparte_2 Controparte_3
motociclo Peugeot Geopolis, tg.DV 39456, chiedendo il risarcimento di tutti i danni (quantificati in
€ 1.800,00) patiti in seguito a sinistro stradale verificatosi in Napoli in data 8.06.2015, per esclusiva responsabilità del veicolo NC Y, tg. DH 743 ZK di proprietà di Controparte_2
Con la sentenza n. 42921/19 pubblicata in data 07.10.2019, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda proposta da e condannava in solido e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
al risarcimento dei danni quantificati in € 1.000,00, oltre interessi e spese di lite.
[...]
Per quel che rileva, il GdP osservava che la domanda era provata, tenuto conto che non solo il teste cugino dell'attore, aveva confermato le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, ma anche Tes_1 il sig. , conducente il veicolo NC, sottoscriveva la medesima dinamica. Persona_1
Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
Si è costituito che ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Non si è costituito Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non costituitosi. Controparte_2
Con unico motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie e, conseguentemente, nel ritenere provato il fatto storico del sinistro.
In particolare, evidenzia che la prova testimoniale non avrebbe integralmente confermato quanto dedotto in citazione, perché l'unico teste escusso, , ha riferito delle circostanze non Testimone_2
veritiere, avendo affermato in particolare:
1. di aver personalmente accompagnato “… all'ospedale Loreto Mare” il sig. ma Persona_2
CP_ tale circostanza è sconfessata dal referto medico, da cui emerge che il ricevette le prime cure all'ospedale dei Pellegrini di Napoli;
2. che il motociclo Peugeot Geopolis era di colore azzurro, mentre è di colore grigio, come documentato dall'elaborato peritale depositato dalla società assicuratrice;
3. di avere reso una sola testimonianza in una altra occasione molti anni prima, mentre dalla banca dati Ivass emerge che il teste aveva reso deposizioni per altri due sinistri (una volta per un incidente del 10 dicembre 2015 ed un'altra per un sinistro del 20 gennaio 2016) molto vicini temporalmente.
Inoltre, l'appellante sostiene che il teste, contrariamente a quanto asserito dal GdP, non ha saputo precisare le circostanze di tempo del presunto sinistro, essendosi limitato ad un generico riferimento all'“… inizio del mese di Giugno del 2015”, e nemmeno ha precisato a quale distanza egli si trovasse rispetto al punto del presunto impatto, né se la sua visuale era chiara e libera, oppure se era ostruita dalla presenza di altri veicoli o di altre persone.
A ciò aggiunge che il testimone si è contraddetto dapprima dichiarando che “la NC urtava il motociclo con il suo DESTRO lato anteriore…” e poi che “La NC colpì il motociclo con la parte anteriore e quella . CP_4 CP_5
L'appellante fa rilevare che i rilievi fotografici esibiti non recano alcuna data, per cui è impossibile collegare con certezza i danni riprodotti nelle foto acquisite all'evento che ci impegna e oltretutto che tale carenza non poteva essere colmata dalla perizia di parte, tardivamente ed irritualmente depositata in sede di prova testimoniale.
Il motivo è fondato. È documentato che fu soccorso presso l'ospedale dei Pellegrini di Napoli, mentre il teste Persona_2 dichiarò di averlo accompagnato all'ospedale Loreto mare.
Questa contraddizione non trova nessuna giustificazione plausibile e toglie qualsiasi attendibilità al teste che, peraltro, essendo il cugino dell'attore, non appare del tutto disinteressato all'esito del giudizio.
La difesa dell'appellato (in comparsa di costituzione) giustifica la contraddizione col fatto che;
I) <<il sig. effettivamente veniva accompagnato in un primo momento all'ospedale cp_1< i>
Loreto Mare distante poche centinaia di metri dal luogo del sinistro. Ma, giunto sul posto, si rese conto dell'enorme folla di persone che c'era prima di lui e subito si recò all'ospedale dei Pellegrini distante pochi chilometri… Contr II) … il teste al riguardo dichiara di aver accompagnato il cugino in ospedale ma dichiara che lo stesso veniva CURATO presso il primo nosocomio…
III) nessuna domanda gli viene fatta in merito. Pertanto è chiaro che non si assiste a nessuna contraddizione>>.
Tale giustificazione appare intrinsecamente insufficiente.
La circostanza sub I) è indimostrata.
I rilievi sub II-III) non sono plausibili, nè rilevanti.
Infatti, non si capisce perché il teste avrebbe dovuto dichiarare di avere accompagnato l'infortunato presso un Pronto soccorso in cui non fu visitato, senza riferire in quale nosocomio fu realmente soccorso.
In ogni caso, la giustificazione addotta appare smentita dal referto del Pronto soccorso dell'Ospedale
Pellegrini che indica l'orario di accesso alle h. 11,19. Tenuto conto che l'incidente sarebbe avvenuto alle ore 11,00 circa, è improbabile che l'infortunato possa essere giunto in ospedale in diciannove minuti, se prima si fosse recato anche al Loreto Mare.
Peraltro, questa contraddizione va valutata unitamente alle altre evidenziate dall'appellante e che investono elementi non secondari della fattispecie, quali il numero delle precedenti deposizioni rese dal teste ed il colore del ciclomotore su cui viaggiava l'attore.
A tali elementi, si aggiungono quelli conosciuti dall'appellante solo dopo che il processo di primo grado fu riservato in decisione alla udienza del 27 maggio 2019:
A) è stato testimone di un altro incidente che si sarebbe verificato in data 12 giugno Persona_2
2015, cioè appena quattro giorni dopo il sinistro oggetto della presente causa, nel quale avrebbe riportato lesioni che avrebbero dovuto cagionargli una condizione di inabilità incompatibile con il suo essere presente al fatto;
B) e il veicolo di parte convenuta risultano coinvolti in numerosi incidenti della Persona_2
strada (40 e 23).
C) Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3622/2024 pubbl. il 03/04/2024, ha accertato le medesime incongruenze evidenziate sub A-B).
In presenza di questa imponente mole di indizi gravi, precisi e concordanti, che portano a negare l'esistenza stessa del sinistro, nessun valore probatorio può attribuirsi alla circostanza che il conducente del veicolo del tal confermò, nel modulo di constatazione CP_2 Persona_1 amichevole prodotto dall'attore, quanto dedotto in citazione.
Infatti, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Sez. 3 - , Ordinanza n. 25770 del 14/10/2019;
Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006).
Tale principio vale, a maggior ragione, nel caso in cui la dichiarazione confessoria sia stata resa (come nella fattispecie di causa) dal conducente, diverso dal proprietario, che non è parte del giudizio.
Per_ Sicchè, nulla osta a negare la valenza probatoria del CID sottoscritto dal .
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda proposta da va rigettata. CP_1
All'accoglimento dell'appello, consegue il dovere di regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55. va inoltre condannato a restituire a a somma CP_1 Parte_2 di € 3.992,52 corrispostagli in data 5.2.2021, per capitale, interessi e spese, in esecuzione della sentenza annullata, oltre interessi legali dalla predetta data
(Sez. 2 - , Ordinanza n. 24475 del 01/10/2019) al saldo.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile così provvede:
-accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 42921/19 pubblicata in data 07.10.2019 e per l'effetto rigetta la domanda proposta da nei confronti suoi e di CP_1 Controparte_2
-condanna a restituire a la somma di € 3.992,52, oltre interessi CP_1 Controparte_3
come in motivazione;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_1 Controparte_3
liquidate:
1) per il primo grado, in € 1.265,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
2) per il presente grado di appello, in € 174,00 per spese ed € 1.701,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 20.11.2024
Il Giudice
Francesco Pastore