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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1263/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3311/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marino - Largo Palazzo Colonna N.1 00047 Marino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15015/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2
e pubblicata il 19/12/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 30137 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 302/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di Roma l'avviso di accertamento della Tari dovuta nell'esercizio 2018 per un immobile ubicato nel Comune di Marino e contestualmente il
“diniego di integrazione di una istanza di autotutela” avente ad oggetto la richiesta di rettifica degli avvisi di accertamento per la medesima imposta per gli esercizi 2015-2017.
Deduceva la ricorrente che l'immobile per il quale era stato richiesto il pagamento della Tari è in realtà occupato esclusivamente dalla di lei suocera, signora Nominativo_1, in virtù di un contratto verbale di comodato d'uso gratuito.
La predetta signora Nominativo_1 ha presentato, al solo scopo di non pagare la Tari, pur continuando ad avere la residenza nell'immobile, una dichiarazione di cessazione dell'utenza non rispondente al vero, richiesta che il Comune di Marino ha acriticamente accolto senza alcuna verifica dei presupposti.
2. Con sentenza n. 15015, depositata il 19 dicembre 2023, il ricorso veniva respinto.
Ad avviso della Corte di Giustizia di primo grado la ricorrente non aveva fornito sufficiente prova del fatto che la predetta signora Nominativo_1 aveva la disponibilità esclusiva dell'immobile anche dopo le dichiarazioni di cessazione dell'utenza Tari.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello la contribuente.
Osserva l'appellante che il contratto di comodato non prevede alcuna prova scritta;
la ricorrente ha depositato 6 dichiarazioni sostitutive rese da testimoni comprovanti il protrarsi della residenza della suocera nell'immobile in questione. Tale situazione era in ogni caso obiettivamente verificabile dalle risultanze dell'anagrafe comunale.
La dichiarazione di cessazione dell'utenza non rileva se in contrasto con una diversa realtà dei fatti e con le risultanze anagrafiche.
La contribuente osserva ancora di aver impugnato anche il diniego dell'istanza di sgravio degli avvisi relativi alle annualità precedenti, non impugnati.
La falsa dichiarazione rappresenta un reato, e il Comune, dunque, aveva l'obbligo di annullare l'esenzione illegittimamente ottenuta dalla suocera, unica obbligata al pagamento, e di annullare conseguentemente anche atti divenuti ormai definitivi.
4. Con controdeduzioni il Comune di Marino chiede il rigetto dell'appello in quanto totalmente infondato.
Relativamente al diniego dell'integrazione dell'autotutela il ricorso è intempestivo, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica degli avvisi.
La mancata risposta dell'Amministrazione non allunga i termini. Si tratta, comunque, di un atto non previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito, come detto, i precedenti avvisi di accertamento non risultano impugnati, e la situazione si è dunque cristallizzata. La dichiarazione sostitutiva non è sufficiente a provare il protrarsi dell'occupazione dell'immobile. L'istanza di cessazione dell'utenza è sintomo del mancato proseguimento dell'occupazione,
e il Comune non ha alcun obbligo di verificare i presupposti di tale dichiarazione.
5. Con ulteriori memorie la contribuente sottolinea che il presupposto della Tari è la detenzione a qualsiasi titolo di unità immobiliari. L'appellante ha provato con dichiarazioni il permanere dell'occupazione da parte della suocera, unica tenuta al pagamento del tributo per tutti gli avvisi in questione.
6. Con ulteriori memorie il Comune di Marino ribadisce le proprie argomentazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere parzialmente accolto nei limiti di seguito esplicitati.
1. Relativamente all'avviso concernente la Tari dovuta nel 2018, tempestivamente impugnato, l'appellante ha provato, tramite presunzioni e dichiarazioni testimoniali il protrarsi del possesso della suocera nell'immobile in questione, mai interrotto.
La dichiarazione di cessazione dell'utenza, palesemente in contrasto con le risultanze anagrafiche, che evidenziano ancora il mantenimento della residenza della signora Nominativo_1 nell'immobile in questione, avrebbe potuto e dovuto essere facilmente verificata dal Comune di Marino.
2. Va viceversa respinta la richiesta di integrazione documentale di una istanza di autotutela presentata nei confronti di analoghi avvisi di accertamento Tari per gli esercizi precedenti.
Tali avvisi, infatti, non risultano essere stati tempestivamente impugnati, e non possono essere surrettiziamente oggetto di una richiesta di annullamento in autotutela basata su fatti già conosciuti dalla ricorrente all'epoca della loro emissione, a nulla rilevando l'asserita falsità della dichiarazione di cessazione dell'utenza Tari.
3. L'accoglimento parziale dell'appello implica, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello del contribuente. Spese come da parte motiva. Così deciso in Roma il 14.1.2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3311/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marino - Largo Palazzo Colonna N.1 00047 Marino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15015/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2
e pubblicata il 19/12/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 30137 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 302/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di Roma l'avviso di accertamento della Tari dovuta nell'esercizio 2018 per un immobile ubicato nel Comune di Marino e contestualmente il
“diniego di integrazione di una istanza di autotutela” avente ad oggetto la richiesta di rettifica degli avvisi di accertamento per la medesima imposta per gli esercizi 2015-2017.
Deduceva la ricorrente che l'immobile per il quale era stato richiesto il pagamento della Tari è in realtà occupato esclusivamente dalla di lei suocera, signora Nominativo_1, in virtù di un contratto verbale di comodato d'uso gratuito.
La predetta signora Nominativo_1 ha presentato, al solo scopo di non pagare la Tari, pur continuando ad avere la residenza nell'immobile, una dichiarazione di cessazione dell'utenza non rispondente al vero, richiesta che il Comune di Marino ha acriticamente accolto senza alcuna verifica dei presupposti.
2. Con sentenza n. 15015, depositata il 19 dicembre 2023, il ricorso veniva respinto.
Ad avviso della Corte di Giustizia di primo grado la ricorrente non aveva fornito sufficiente prova del fatto che la predetta signora Nominativo_1 aveva la disponibilità esclusiva dell'immobile anche dopo le dichiarazioni di cessazione dell'utenza Tari.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello la contribuente.
Osserva l'appellante che il contratto di comodato non prevede alcuna prova scritta;
la ricorrente ha depositato 6 dichiarazioni sostitutive rese da testimoni comprovanti il protrarsi della residenza della suocera nell'immobile in questione. Tale situazione era in ogni caso obiettivamente verificabile dalle risultanze dell'anagrafe comunale.
La dichiarazione di cessazione dell'utenza non rileva se in contrasto con una diversa realtà dei fatti e con le risultanze anagrafiche.
La contribuente osserva ancora di aver impugnato anche il diniego dell'istanza di sgravio degli avvisi relativi alle annualità precedenti, non impugnati.
La falsa dichiarazione rappresenta un reato, e il Comune, dunque, aveva l'obbligo di annullare l'esenzione illegittimamente ottenuta dalla suocera, unica obbligata al pagamento, e di annullare conseguentemente anche atti divenuti ormai definitivi.
4. Con controdeduzioni il Comune di Marino chiede il rigetto dell'appello in quanto totalmente infondato.
Relativamente al diniego dell'integrazione dell'autotutela il ricorso è intempestivo, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica degli avvisi.
La mancata risposta dell'Amministrazione non allunga i termini. Si tratta, comunque, di un atto non previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito, come detto, i precedenti avvisi di accertamento non risultano impugnati, e la situazione si è dunque cristallizzata. La dichiarazione sostitutiva non è sufficiente a provare il protrarsi dell'occupazione dell'immobile. L'istanza di cessazione dell'utenza è sintomo del mancato proseguimento dell'occupazione,
e il Comune non ha alcun obbligo di verificare i presupposti di tale dichiarazione.
5. Con ulteriori memorie la contribuente sottolinea che il presupposto della Tari è la detenzione a qualsiasi titolo di unità immobiliari. L'appellante ha provato con dichiarazioni il permanere dell'occupazione da parte della suocera, unica tenuta al pagamento del tributo per tutti gli avvisi in questione.
6. Con ulteriori memorie il Comune di Marino ribadisce le proprie argomentazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere parzialmente accolto nei limiti di seguito esplicitati.
1. Relativamente all'avviso concernente la Tari dovuta nel 2018, tempestivamente impugnato, l'appellante ha provato, tramite presunzioni e dichiarazioni testimoniali il protrarsi del possesso della suocera nell'immobile in questione, mai interrotto.
La dichiarazione di cessazione dell'utenza, palesemente in contrasto con le risultanze anagrafiche, che evidenziano ancora il mantenimento della residenza della signora Nominativo_1 nell'immobile in questione, avrebbe potuto e dovuto essere facilmente verificata dal Comune di Marino.
2. Va viceversa respinta la richiesta di integrazione documentale di una istanza di autotutela presentata nei confronti di analoghi avvisi di accertamento Tari per gli esercizi precedenti.
Tali avvisi, infatti, non risultano essere stati tempestivamente impugnati, e non possono essere surrettiziamente oggetto di una richiesta di annullamento in autotutela basata su fatti già conosciuti dalla ricorrente all'epoca della loro emissione, a nulla rilevando l'asserita falsità della dichiarazione di cessazione dell'utenza Tari.
3. L'accoglimento parziale dell'appello implica, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello del contribuente. Spese come da parte motiva. Così deciso in Roma il 14.1.2026